Sentenza n. 30/1984
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/02/1984 · relatore Oronzo Reale
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 25legge 319/1976
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 14
della legge della Regione Lombardia 19 agosto 1974, n. 48 (Norme per la
disciplina degli scarichi delle acque di rifiuto) e art. 25, comma
primo, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle
acque dall'inquinamento) promossi con ordinanze emesse il 26 maggio, 14
maggio, 23 aprile, 5 aprile (n. 2) e 12 maggio 1982 (n. 2) dalla Corte
di cassazione nei procedimenti sui ricorsi proposti da Fraschini
Edoardo, Redaelli Riccardo, Gilardoni Luigi, Maggi Rodolfo, Severgnini
Arnaldo, Rusconi Camillo e Colombo Giuseppe, iscritte ai nn. 721, 906,
907, 908, 909, 910 e 911 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 74, 114, 135, 149 e 163 del
1983.
Udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1983 il Giudice
relatore avv. Oronzo Reale.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con sette ordinanze emesse rispettivamente in data 26 maggio 1982
(reg. ord. n. 721/1982), 14 maggio 1982 (reg. ord. n. 906/1982), 23
aprile 1982 (reg. ord. n. 907/1982), 5 aprile 1982 (reg. ord. n. 908 e
91/1982), 12 maggio 1982 (reg. ord. n. 909 e 910/1982), la Corte di
cassazione ha sollevato questione incidentale di legittimità
costituzionale dell'art. 14 della legge della Regione Lombardia 19
agosto 1974, n. 48, per preteso contrasto con l'art. 117 della
Costituzione.
Al riguardo, si osserva che la materia della tutela delle acque
dall'inquinamento non sarebbe specificamente compresa tra quelle
elencate nel ricordato art. 117, e che inoltre sarebbe dubbio che la
potestà legislativa regionale al riguardo possa configurarsi per
titolo derivante da profili di connessione della materia de qua con
altre, per le quali invece la norma costituzionale sopramenzionata
attribuisce alle regioni tale potestà; si sostiene ancora che una
siffatta potestà legislativa regionale non potrebbe ricavarsi dal
principio di evoluzione dell'ordinamento, per effetto della normativa
statale, attuata in sede di trasferimento di funzioni amministrative
alle regioni nella materia di loro competenza legislativa concorrente,
ex art. 118 della Costituzione.
Con altra ordinanza, emessa in data 5 aprile 1982 (reg. ord. n.
911/1982), la stessa Corte di cassazione, oltre la questione relativa
all'art. 14 della citata legge regionale della Lombardia, che viene
prospettata in termini coincidenti con quelli posti a base delle sei
ordinanze sopraindicate, solleva altresi questione incidentale di
legittimità costituzionale dell'art. 25, primo comma, della legge 10
maggio 1976, n. 319, con riferimento agli artt. 25, secondo comma, e
27, primo comma, della Costituzione.
Viene prospettato al riguardo il dubbio interpretativo che tale
norma pone, osservando che o si ritiene che ai lini della
configurabilità del reato di cui all'art. 25 della legge n. 319 del
1976 debba essere presa in considerazione la sola condotta omissiva
successiva al 13 giugno 1976, data di entrata in vigore della citata
legge statale; ovvero si ritiene che il termine di adeguamento ai
limiti di cui alla tabella c della legge regionale, la cui inosservanza
integrerebbe il reato de quo, decorra dal settembre 1974; nel primo
caso si avrebbe violazione dell'art. 27 della Costituzione, mentre
nella seconda ipotesi risulterebbe leso l'art. 25 della Costituzione.
Non si è avuta costituzione di parte né intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :
1. - Le sette ordinanze di cui in narrativa riguardano le stesse
norme o, comunque, la medesima disciplina; esse possono pertanto essere
decise con unica sentenza.
2. - La questione relativa alla prospettata incostituzionalità
dell'art. 14 della legge regionale della Lombardia 19 agosto 1974, n.
48, per preteso contrasto con l'art. 117 della Costituzione, è stata
recentemente esaminata dalla Corte con la sentenza n. 225 del 1983 e
dichiarata infondata, con riferimento ai medesimi profili oggi
sottoposti al suo esame. Poiché nelle ordinanze di rimessione,
peraltro antecedenti alla ricordata sentenza, la Corte di cassazione
non adduce argomenti nuovi o diversi a sostegno della prospettata
incostituzionalità, la questione stessa deve essere dichiarata
manifestamente infondata.
3. - La questione attinente all'art. 25 della legge statale n. 319
del 1976 e, segnatamente, al dubbio interpretativo che la citata
disposizione porrebbe, pure affrontata da questa Corte nella sentenza
n. 225 del 1983, deve, in armonia con la recente giurisprudenza di
questa Corte, ribadita dalla citata sentenza, essere dichiarata
inammissibile.
Infatti, nella specie vengono identificate due possibili e diverse
interpretazioni della norma de qua, che pongono due diverse questioni
di legittimità costituzionale; ora, non è consentito ai giudici a quo
di ipotizzare, collocandole sul medesimo piano, interpretazioni
alternative delle norme e di ciascuna di esse denunciare il contrasto
con la Costituzione.
Diversamente opinando, verrebbe tra l'altro meno la possibilità di
verificare la rilevanza della questione, constatabile attraverso la
precisa indicazione della norma impugnata nella accezione che si
ritiene applicabile nel giudizio a quo. La questione pertanto, come
prospettata, è inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge della Regione
Lombardia 19 agosto 1974, n. 48, sollevata, con riferimento all'art.
117 della Costituzione, con le ordinanze della Corte di cassazione (nn.
721, 906, 907, 908, 909, 910 e 911 del reg. ord. 1982) di cui in
epigrafe;
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 25, primo comma, della legge 10 maggio 1976,
n. 319, sollevata, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 27,
primo comma, della Costituzione, con l'ordinanza (n. 911 del reg. ord.
1982) di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - VIRGILIO ANDRIOLI
- GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:30 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte