Sentenza n. 30/1993
Altra decisione · depositata il 04/02/1993 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
citata
- art. 3legge 195/1974
- art. 9legge 195/1974
- art. 3legge 659/1991
- art. 2Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio sull'ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma,
della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di
referendum popolare per l'abrogazione degli articoli 3 e 9 della
legge 2 maggio 1974, n. 195: "Contributo dello Stato al finanziamento
dei partiti politici", così come modificati e integrati dalla Legge
16 gennaio 1978, n. 11: "Modifiche alla legge 2 maggio 1974, n. 195";
dall'art. 3, comma 1 (Per l'anno 1980 la somma da erogare a titolo di
contributi di cui al primo comma dell'art. 3 della legge 2 maggio
1974, n. 195, è fissata in lire 72.630 milioni. Con effetto dal 1°
gennaio 1981 la stessa somma è fissata in lire 82.886 milioni annui)
e dal comma 6 (La percentuale di cui al primo ed al secondo periodo
dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195,
è ridotta al 90%) della legge 18 novembe 1981, n. 659: "Modifiche ed
integrazioni alla Legge 2 maggio 1974, n. 195 sul contributo dello
Stato al finanziamento dei partiti politici", iscritto al n. 45 del
registro referendum;
Vista l'ordinanza del 15 dicembre 1992, con la quale l'ufficio
centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha
dichiarato legittima la richiesta;
Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1993 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - L'ufficio centrale per il referendum, costituito presso la
Corte di cassazione in applicazione della legge 25 maggio 1970, n.
352, e successive modificazioni, ha esaminato la richiesta di referendum popolare, presentata da 11 cittadini elettori il 27 settembre
1991, diretta all'abrogazione di talune norme della legge n. 195 del
1974 sul finanziamento pubblico dei partiti politici.
Il quesito è formulato nel modo seguente: "Volete voi che siano
abrogati gli artt. 3 e 9 della legge 2 maggio 1974, n. 195:
"Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici", così
come modificati e integrati: dalla legge 16 gennaio 1978, n. 11:
"Modifiche alla legge 2 maggio 1974, n. 195"; dall'art. 3, comma 1
(Per l'anno 1980 la somma da erogare a titolo di contributo di cui al
primo comma dell'art. 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195, è fissata
in lire 72.630 milioni. Con effetto dal 1° gennaio 1981 la stessa
somma è fissata in lire 82.886 milioni annui) e dal comma 6 (La
percentuale di cui al primo ed al secondo periodo dell'ultimo comma
dell'art. 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195, è ridotta al 90 per
cento) della legge 18 novembre 1981, n. 659: "Modifiche ed
integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195 sul contributo dello
Stato al finanziamento dei partiti politici"?
2. - Con ordinanza del 15 dicembre 1992, l'ufficio centrale,
verificata la regolarità della richiesta, l'ha dichiarata legittima.
3. - Ricevuta la comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio
centrale, il Presidente della Corte costituzionale ha convocato la
Corte in camera di consiglio per il giorno 13 gennaio 1993, ai sensi
dell'art. 33 della legge 25 maggio 1970, n. 352, per deliberare sulla
ammissibilità della richiesta referendaria secondo quanto previsto
dall'art. 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1. Considerato in diritto
1. - Questa Corte deve accertare la sussistenza dei requisiti di
ammissibilità della richiesta di referendum oggetto di esame. A tal
fine si deve stabilire se ricorrano i limiti espressamente previsti
dall'art. 75, secondo comma, della Costituzione o comunque impliciti
nel sistema, relativi alle normative non suscettibili di
consultazioni referendarie abrogative ed accertare, altresì, se la
struttura del quesito proposto risponda alle esigenze di chiarezza,
univocità ed omogeneità, secondo la consolidata giurisprudenza di
questa Corte in tema di ammissibilità delle domande referendarie.
2. - Il quesito referendario è diretto alla abrogazione delle
norme che prevedono l'erogazione di contributi pubblici ai gruppi
parlamentari per l'esplicazione dei loro compiti e per l'attività
funzionale dei relativi partiti, nonché le modalità di
distribuzione di detti contributi da parte dei presidenti delle
camere, le attribuzioni in materia dei presidenti dei gruppi
parlamentari e la decorrenza del beneficio. Vengono altresì
sottoposte a referendum le successive modifiche delle norme, secondo
la formulazione del quesito.
3. - L'iniziativa referendaria è da ritenersi ammissibile sotto
tutti i profili. Non si ravvisa, difatti, alcuna delle cause ostative
previste espressamente dall'art. 75, secondo comma, della
Costituzione, o desumibili dalla disciplina costituzionale del referendum abrogativo (cfr. in proposito la sentenza n. 16 del 1978). In
particolare sussistono i requisiti della chiarezza, univocità ed
omogeneità del quesito in quanto le disposizioni oggetto del referendum, obiettivamente considerate nella loro struttura e finalità,
contengono effettivamente quel principio la cui eliminazione o
permanenza dipende dalla risposta che il corpo elettorale fornirà.
Inoltre si deve ricordare che analoga iniziativa referendaria,
riguardante la legge n. 195 del 1974, nel suo complesso, fu già
dichiarata ammissibile da questa Corte con la sentenza n. 16 del 1978
cit., ma non superò il vaglio degli elettori per non essere stato
raggiunto, in occasione delle consultazioni referendarie, il quorum
previsto dalla legge.
Da tale consultazione sono trascorsi oltre cinque anni e pertanto,
anche sotto questo profilo, sussistono le condizioni prescritte (art.
38 della legge n. 352 del 1970).
Va poi precisato che l'attuale iniziativa differisce da quella
precedente, avendo un oggetto limitato ai soli art. 3 e 9 della legge
n. 195 del 1974 e successive modifiche ed integrazioni, il che non
incide sulla chiarezza, univocità e omogeneità del quesito, sia
perché le restanti norme della legge hanno autonoma funzione, sia
perché risulta evidente che alcuni residui riferimenti ai gruppi
parlamentari, in essa contenuti, sono del tutto marginali rispetto
alla specificità del quesito ed assolutamente inidonei ad influire
in alcun modo sulla comprensibilità della richiesta, essendo ben
chiaro all'elettore che egli viene chiamato ad abrogare le norme che
prevedono il contributo pubblico annuale ai gruppi parlamentari e,
per il loro tramite, ai relativi partiti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per
l'abrogazione degli artt. 3 e 9 della legge 2 maggio 1974 n. 195
(Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici), come
modificati ed integrati dalla legge 16 gennaio 1978 n. 11 (Modifiche
alla legge 2 maggio 1974 n. 195, concernente norme sul contributo
dello Stato al finanziamento dei partiti politici) e dall'art. 3,
commi 1 e 6 della legge 19 novembre 1991 n. 659 (Modifiche ed
integrazioni alla legge 2 maggio 1974 n. 195, sul contributo dello
Stato al finanziamento dei partiti politici), dichiarata legittima,
con ordinanza del 15 dicembre 1992, dall'ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 4 febbraio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:30 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte