Sentenza n. 30/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/01/1995 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 55d.lgs. 277/1991
- art. 7legge 212/1990
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 55 del decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277 (Attuazione delle direttive n.
80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n.
88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi
derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici
durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n.
212), promosso con ordinanza emessa il 16 novembre 1993 dal Consiglio
di Stato sul ricorso proposto da Ramigni Mauro ed altri contro la
Regione Veneto iscritta al n. 46 del registro ordinanze 1994 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima
serie speciale, dell'anno 1994;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1994 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Taluni medici, esercenti la professione nel campo della
medicina del lavoro, hanno impugnato il provvedimento della giunta
regionale del Veneto con il quale si è negato loro di proseguire
nell'attività svolta per effetto del decreto legislativo 15 agosto
1991, n. 277 (concernente la protezione dei lavoratori dai rischi
derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici
durante il lavoro, in attuazione di direttive comunitarie), il cui
art. 55 consente in via transitoria di riconoscere tale qualifica
anche a coloro che, pur privi dei requisiti richiesti dalla nuova
disciplina, esercitino l'attività di medico del lavoro da almeno 4
anni e che entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto stesso
chiedano l'autorizzazione regionale all'esercizio delle specifiche
funzioni.
Vistisi, in dipendenza del provvedimento sfavorevole
dell'amministrazione regionale, revocato l'incarico di medico del
lavoro dalle rispettive aziende, essi hanno impugnato innanzi al
giudice amministrativo il provvedimento di diniego e ne hanno chiesto
in via cautelare la sospensione, ma l'istanza è stata respinta con
la motivazione che "la sospensione del provvedimento impugnato non
spiegherebbe alcun effetto favorevole alla parte ricorrente".
Nel corso del giudizio di appello avverso l'ordinanza di rigetto
del giudice di primo grado, il Consiglio di Stato, con ordinanza del
16 novembre 1993, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 55
del decreto legislativo n. 277 del 1991 che reca appunto la normativa
transitoria per l'esercizio dell'attività di "medico competente" in
medicina del lavoro da parte dei laureati in medicina e chirurgia non
in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lett. c), del
medesimo decreto.
Il giudice a quo sostiene che il contrasto con l'art. 3 della
Costituzione sarebbe ravvisabile nelle stesse ragioni che hanno
indotto la Corte, in una materia analoga (sent. n. 100 del 1989), ad
affermare che la legge allora impugnata non avrebbe potuto, pur a
seguito della istituzione della nuova laurea in odontoiatria, negare
il permanere negli interessati dell'idoneità ad esercitare quella
attività professionale, valutandola come diritto già appartenente a
soggetti che in precedenza la svolgevano con la sola laurea in
medicina e chirurgia e l'iscrizione all'albo professionale.
Inoltre sempre le considerazioni della Corte, espresse nella
sentenza citata, varrebbero in relazione alla irrazionale fissazione
di un termine, in quel caso, per esercitare l'opzione tra le due
attività e, nel caso ora all'esame, per presentare le prove
dell'attività esplicata dagli interessati durante il prescritto
quadriennio, pena la loro esclusione dagli elenchi dei medici
abilitati alla medicina del lavoro.
La rilevanza della questione, pur nella fase cautelare, viene
ravvisata nel fatto che il provvedimento regionale, eventualmente
privato della sua base normativa con l'accoglimento del proposto
incidente di costituzionalità, diverrebbe illegittimo, consentendo
al giudice rimettente, anche sotto l'aspetto del fumus, di accordare
la sospensione riabilitando i medici ordinari a svolgere l'attività
nel campo della medicina del lavoro, attività prima rientrante nelle
loro facoltà ed oggi impedita dal diniego della amministrazione.
2. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha
in primo luogo eccepito (senza alcuna motivazione) l'irrilevanza
della questione, ai fini della decisione del ricorso di appello sulla
sospensiva negata dal giudice di primo grado.
Nel merito ha sostenuto l'infondatezza della censura, ricordando
che l'art. 3 del decreto legislativo n. 277 del 1991, del quale fa
parte anche la norma impugnata (art. 55), ha istituito, in attuazione
di direttive comunitarie volte alla protezione dei lavoratori da
rischi derivanti da sostanze chimiche, fisiche e biologiche, la nuova
figura del "medico competente" in medicina del lavoro con determinati
requisiti, con la conseguenza che dalla data di entrata in vigore
della legge solo tale professionista può svolgere le mansioni di
tutela della salute di cui alla legge stessa.
La disciplina transitoria, dettata dalla norma impugnata, è volta
a consentire lo svolgimento di dette mansioni a quei soggetti che,
pur privi dei nuovi requisiti richiesti, già le avessero espletate
per un periodo di tempo sufficientemente prolungato e indicato in un
quadriennio, sì da far ritenere ragionevolmente acquisita una
specializzazione nella materia equiparabile a quella richiesta dalla
legge. Considerato in diritto
1. - È stata sollevata questione di legittimità costituzionale
dell'art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991 n. 277
(Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n.
83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione
dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti
chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7
della legge 30 luglio 1990, n. 212). Si sostiene nell'ordinanza di
rinvio che la disposizione impugnata violerebbe l'art. 3 della
Costituzione per le medesime ragioni poste a fondamento della
dichiarazione di illegittimità costituzionale (sent. n. 100 del
1989) di analoga disciplina per i medici abilitati impediti ad
esercitare anche la professione di odontoiatra, prima esercitata in
base ai titoli posseduti.
Ciò in quanto la disposizione impugnata - contenuta nel citato
decreto legislativo, che dà attuazione a direttive comunitarie in
tema di protezione dei lavoratori dai rischi derivanti da esposizione
ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro ed istituisce
all'uopo la nuova figura di "medico competente" nel settore della
medicina del lavoro - reca la normativa transitoria per consentire a
medici privi dei requisiti richiesti dalla nuova disciplina, purché
abbiano svolto la predetta attività per almeno un quadriennio e ne
facciano domanda entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto
legislativo cit., di continuare a svolgere la pregressa attività.
L'illegittimità costituzionale sarebbe dunque ravvisabile per un
duplice ordine di motivi: a) perché il diritto di svolgere quella
attività appartiene già al soggetto in base alla normativa
pregressa; b) perché non è logico sottoporre ad un termine
perentorio la possibilità di provare l'esercizio di quella attività
per un quadriennio, pena l'esclusione di quei medici dai soggetti
abilitati all'esercizio della medicina del lavoro come "medici
competenti".
2. - Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità
per irrilevanza, dedotta dall'Avvocatura generale dello Stato. Il
giudice a quo ha proposto l'incidente di costituzionalità della
norma di cui deve fare applicazione - sia ai fini della decisione
cautelare che di quella di merito - prima di pronunciarsi in via
definitiva sulla domanda di sospensione del provvedimento impugnato e
ciò è sufficiente a far ritenere la rilevanza (sent. n. 444 del
1990 e, a contrario, sentt. nn. 498 del 1990, 579 del 1989 e ord. n.
142 del 1988).
3. - Nel merito la questione non è fondata.
Per chiarire i termini di essa, va precisato che la disposizione
impugnata è contenuta in un decreto legislativo che ha dato
attuazione ad una serie di direttive comunitarie in materia di
protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dalla esposizione
ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma
dell'art. 7 della legge di delega 30 luglio 1990 n. 212.
Tali direttive tendono a garantire una adeguata sorveglianza, da
parte delle pubbliche autorità, dello stato di salute di lavoratori
esposti a tali rischi, mediante adeguati e periodici controlli
chimici e biologici, dettando prescrizioni minime e lasciando
impregiudicata la facoltà degli Stati membri, a tali fini, di
applicare o introdurre disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative più rigorose.
Nella legge di delega (n. 212 del 1990), che ha dato luogo al
richiamato decreto legislativo nel quale è contenuta la disposizione
impugnata, è stabilito (art. 7) che la disciplina delegata debba,
tra l'altro, "prevedere la definizione delle competenze, dei
requisiti professionali e delle responsabilità del medico incaricato
della sorveglianza sanitaria dei lavoratori". In attuazione di tale
direttiva l'art. 3, lett. c, del decreto legislativo citato definisce
come "medico competente" ad effettuare i controlli sanitari in
precedenza indicati, "il medico, ove possibile dipendente del
Servizio sanitario nazionale, in possesso di uno dei seguenti titoli:
specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei
lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o
specializzazione equipollente; docenza in medicina del lavoro o in
medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia
industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del
lavoro; libera docenza nelle discipline suddette". Gli art. 7, 15 e
seg. a loro volta elencano i compiti di tale figura di medico in
relazione ai diversi rischi cui sono esposti i lavoratori.
L'art. 55, oggetto della questione, dispone in via transitoria che
i laureati in medicina e chirurgia, pur sprovvisti dei requisiti
richiesti (a regime) dall'art. 3 cit., ma che abbiano svolto
l'attività di medico del lavoro per almeno quattro anni, "sono
autorizzati ad esercitare la funzione di medico competente". A tal
fine essi devono presentare all'assessorato regionale alla sanità,
territorialmente competente, entro 180 giorni dalla data di entrata
in vigore del decreto legislativo in esame, apposita domanda
corredata dalla documentazione comprovante lo svolgimento
dell'attività per il periodo richiesto.
4. - Alla luce dei chiarimenti che precedono il richiamo formulato
dal giudice rimettente alla sentenza di questa Corte n. 100 del 1989,
per sorreggere la questione sollevata, non appare pertinente.
Al riguardo va rilevato che la norma dichiarata illegittima in
quella occasione, pur dopo aver riconosciuto in via di principio
l'idoneità dei medici chirurghi abilitati all'esercizio della
professione medica, iscritti all'Università anteriormente al 28
gennaio 1980, ad esercitare la professione di odontoiatra,
subordinava l'esercizio di quest'ultima attività all'opzione tra
l'iscrizione all'albo dei medici chirurghi e quella all'albo dei
medici odontoiatri.
La sentenza di questa Corte ritenne irrazionale che la legge -
dopo aver riconosciuto che la specializzazione in odontoiatria (per
la categoria dei medici chirurghi iscritti all'Università prima di
una certa data) non era indispensabile per quei medici ai fini
dell'iscrizione all'albo degli odontoiatri - una volta che costoro
avessero chiesto l'iscrizione a detto albo, li privasse della
possibilità di mantenere l'iscrizione all'albo professionale dei
medici chirurghi e quindi di continuare a svolgere la professione di
medico chirurgo, che costituisce "la naturale esplicazione di
facoltà che derivano dai titoli di laurea ed abilitanti posseduti"
(sent. n. 100 del 1989 cit.).
Tale situazione non si verifica nella specie, nella quale il
decreto legislativo - in ottemperanza alle direttive comunitarie e
tenuto conto che "i medici competenti" nella materia debbono svolgere
essenzialmente attività di controllo della sicurezza del lavoro - ha
consentito a determinati medici, che già svolgevano quelle funzioni
prima del decreto legislativo, di continuare a svolgerle
subordinandole ad un espressa domanda dell'interessato. E ciò al
fine di cristallizzare, per ragioni di certezza, la situazione
esistente ad una certa data dall'entrata in vigore della disciplina,
in vista del nuovo regime in precedenza descritto (punto 3). Una
domanda, che, se proposta, non comporta, come nel caso di medici
chirurghi che volessero esercitare la professione di odontoiatra,
alcuna opzione né la perdita di alcuna pregressa facoltà.
Né è irragionevole che il legislatore abbia riconosciuto, in via
transitoria, la qualità di "medico competente" nella materia a
coloro che avessero svolto, almeno da quattro anni, l'attività nel
settore, rientrando nella sua discrezionalità - una volta prescritti
a regime requisiti più rigorosi - quella di considerare come
equivalente a questi requisiti un periodo di esperienza pregressa
della durata di quattro anni.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991 n. 277
(Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n.
83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione
dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti
chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7
della legge 30 luglio 1990, n. 212), sollevata, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, dal Consiglio di Stato con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1995.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 27 gennaio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:30 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte