Corte costituzionale

Ordinanza n. 30/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 04/02/2000 · relatore Fernanda Contri

Norme in gioco

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 255, primo

comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa

il 10 novembre 1998 dal pretore di Padova nel procedimento civile

vertente tra BB s.n.c. e Giancol s.p.a., iscritta al n. 48 del

registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1999;

Udito nella camera di consiglio del 10 novembre 1999 il giudice

relatore Fernanda Contri;

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile il pretore di

Padova, con ordinanza emessa il 10 novembre 1998, ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 255, primo comma, del codice di

procedura civile, nella parte in cui prevede la condanna del

testimone intimato e non comparso ad una pena pecuniaria non

inferiore a lire quattromila e non superiore a lire diecimila;

che il rimettente, rilevato che nel corso del giudizio a quo un

testimone, regolarmente intimato dalla parte attrice, non era

comparso né aveva addotto alcun legittimo impedimento, ritiene di

dover procedere alla sua condanna alla pena pecuniaria stabilita

dall'art. 255, primo comma, cod. proc. civ., prima di disporne

l'accompagnamento coattivo, provvedimento ritenuto dal pretore di

Padova "più grave";

che il giudice a quo, dopo aver osservato che il codice di

procedura penale prevede, all'art. 133, la condanna del testimone non

comparso al pagamento di una somma da lire centomila a lire un

milione, e che l'ammontare massimo della sanzione prevista

dall'articolo impugnato - lire diecimila - non sarebbe tale da

indurre il testimone a comparire per rendere l'ufficio cui è stato

chiamato, ritiene ingiustificata la disparità di trattamento

prevista, per i testi citati e non comparsi, dalle norme dei due

codici di rito;

che il pretore di Padova solleva perciò questione di

legittimità costituzionale dell'art. 255, primo comma, cod. proc.

civ., "nella parte in cui prevede che la pena pecuniaria in cui

incorre il teste non comparso sia non inferiore a lire quattromila e

non superiore a lire diecimila", per la violazione dell'art. 3 della

Costituzione, in relazione alle maggiori sanzioni pecuniarie previste

nella stessa ipotesi dal codice di procedura penale, e per la

violazione dell'art. 97 della Costituzione, essendo la norma

impugnata contraria "al buon andamento dell'amministrazione della

giustizia".

Considerato che effettivamente la misura della pena pecuniaria in

esame (così come quella di altre sanzioni pecuniarie previste dal

codice di procedura civile) di cui il rimettente lamenta

l'irrisorietà, appare del tutto inadeguata, non essendo stata

rivalutata nel tempo secondo il mutato valore della moneta;

che, tuttavia, questa Corte deve ancora una volta sottolineare

che la determinazione della misura delle sanzioni appartiene alla

discrezionalità del legislatore, cui è riservata anche la modifica

e l'adeguamento delle stesse, non potendo questa Corte sostituire "la

propria valutazione a quella che spetta al legislatore nelle

discrezionali scelte, sia per la determinazione dei precetti, sia

quanto al tipo che alla entità delle rispettive sanzioni" (ordinanze

nn. 44 del 1995 e 388 del 1997);

che, come questa Corte ha più volte affermato, vi è piena

autonomia del sistema processuale civile rispetto a quello penale, di

modo che essi non sono comparabili ai fini della violazione del

principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione

(sentenze nn. 326 del 1997 e 53 del 1998 e ordinanza n. 429 del

1998);

che l'esercizio della funzione giurisdizionale risulta estraneo

alla tematica del buon andamento della pubblica amministrazione di

cui all'art. 97 della Costituzione;

che la questione appare perciò manifestamente infondata sotto

ogni profilo.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 255, primo comma, del codice di procedura

civile sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione

dal pretore di Padova, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 2000.

Il Presidente: Vassalli

Il relatore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 4 febbraio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:30 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte