Sentenza n. 30/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 09/02/2001 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 102legge 689/1981
- art. 103legge 689/1981
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 102, terzo
comma, e 103, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale), promossi, nell'ambito di diversi
procedimenti di sorveglianza, con ordinanze emesse il 24 maggio e il
17 giugno 1999 dal magistrato di sorveglianza del tribunale di
Torino, iscritte ai numeri 531 e 673 del registro ordinanze 1999 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 41 e 50,
1ª serie speciale, dell'anno 1999.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 2000 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa il 17 giugno 1999 (r.o. n. 673 del
1999), il magistrato di sorveglianza di Torino ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 102, terzo comma, della legge
24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte
in cui prevede il canone di ragguaglio tra lavoro sostitutivo e pena
pecuniaria in lire 50.000, o frazione di lire 50.000, per ogni giorno
di lavoro sostitutivo.
Premette in fatto il rimettente che una persona condannata alla
pena complessiva di lire 3.850.000 di multa aveva chiesto, versando
in condizioni di insolvibilità, l'ammissione al lavoro sostitutivo
come sanzione da applicarsi in sede di conversione della pena
pecuniaria; che tale sanzione, considerato il coefficiente di
ragguaglio previsto dall'art. 102, terzo comma, della legge citata
(lire 50.000 o frazione di lire 50.000 di pena pecuniaria per un
giorno di lavoro sostitutivo), avrebbe dovuto trovare applicazione
nella misura massima stabilita dall'art. 103, secondo comma, della
stessa legge, e cioè in giorni sessanta.
Tale conclusione si porrebbe però in contrasto, ad avviso del
rimettente, con gli artt. 3 e 27 della Costituzione.
L'art. 102, terzo comma, della legge n. 689 del 1981, che
disciplina anche il coefficiente di ragguaglio per la conversione
della pena pecuniaria in libertà controllata, prevedeva
originariamente che la conversione avesse luogo calcolando lire
25.000 di pena pecuniaria per un giorno di libertà controllata: tale
coefficiente era, quindi, uguale al criterio generale di ragguaglio
tra pene detentive e pene pecuniarie (lire 25.000 di pena pecuniaria
per ogni giorno di pena detentiva) disposto dall'art. 135 del codice
penale.
Successivamente, con la legge 5 ottobre 1993, n. 402 (Modifica
dell'art. 135 del codice penale: ragguaglio tra pene pecuniarie e
pene detentive), il legislatore ha modificato l'art. 135 del codice
penale, aumentando a lire 75.000 il coefficiente di ragguaglio tra
pene pecuniarie e detentive, ma ha lasciato inalterato l'analogo
criterio di ragguaglio tra pene pecuniarie e sanzioni sostitutive
previsto in caso di insolvibilità del condannato dall'art. 102 della
legge n. 689 del 1981.
La irragionevolezza dell'omesso adeguamento, prosegue il giudice
a quo, è stata rilevata dalla sentenza n. 440 del 1994 della Corte
costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'art. 102, terzo comma, della legge n. 689 del 1981 nella parte
in cui prevede che il ragguaglio ha luogo calcolando lire 25.000, o
frazione di lire 25.000, anziché 75.000, o frazione di 75.000 di
pena pecuniaria per un giorno di libertà controllata, così
ripristinando l'originaria equivalenza, con riferimento, però, solo
alla predetta sanzione.
Analoghe ragioni sussisterebbero, ad avviso del rimettente, con
riferimento al lavoro sostitutivo che, per la intrinseca maggiore
idoneità risocializzante, deve, in termini di equivalenza, valere
più di un giorno di libertà controllata.
Secondo il giudice a quo, il legislatore aveva anzi
originariamente ritenuto che il "valore" di un giorno di lavoro
sostitutivo, determinato nella misura di lire 50.000, e la
potenzialità produttiva di reddito della condotta correlata alla
stessa sanzione corrispondessero al doppio del valore risocializzante
di un giorno di libertà controllata; sanzione che, applicata in sede
di conversione della pena pecuniaria non eseguita per insolvibilità
del condannato, equivaleva infatti a lire 25.000.
La sentenza n. 440 del 1994 della Corte, incidendo sul criterio
di ragguaglio solo con riferimento alla libertà controllata, avrebbe
di conseguenza alterato l'equilibrio "interno", come originariamente
previsto dal legislatore, tra tale misura e il lavoro sostitutivo.
Anche un confronto "esterno" con il ragguaglio tra la pena
pecuniaria e quella detentiva porterebbe, ad avviso del rimettente,
ad analoghe conclusioni, sulla base delle stesse argomentazioni della
sentenza n. 440 del 1994. Infatti, essendo stato triplicato il valore
di ragguaglio tra pena pecuniaria e pena detentiva per la
sopravvenuta svalutazione della moneta, avrebbero dovuto essere
parimenti triplicati anche i valori relativi alla libertà
controllata e al lavoro sostitutivo. Nell'inerzia del legislatore, la
Corte aveva già provveduto in merito alla libertà controllata;
analoga e conseguente operazione viene ora richiesta dal rimettente
in relazione al lavoro sostitutivo.
La disposizione impugnata si porrebbe in contrasto con gli
artt. 3 e 27 Cost., perché il mancato adeguamento del canone di
ragguaglio tra pena pecuniaria e lavoro sostitutivo in misura
proporzionale rispetto a quanto avvenuto per la libertà controllata
determinerebbe una disparità di trattamento tra "situazioni simili
(o, al limite, anche identiche)", imponendo al condannato, in caso di
conversione della pena pecuniaria in lavoro sostitutivo, una sanzione
superiore a quella, meno efficace e meno incisiva sotto il profilo
rieducativo, della libertà controllata.
La questione sarebbe rilevante nel giudizio a quo posto che,
sulla base della disposizione censurata, la sanzione irrogabile
sarebbe pari a sessanta giorni, mentre se la questione fosse accolta
(e il criterio di ragguaglio fosse proporzionalmente adeguato con
ripristino degli originari rapporti), la sanzione sarebbe di ventisei
giorni.
2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.
A parere dell'avvocatura gli originari criteri di ragguaglio per
la conversione delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità
del condannato erano in sintonia con quanto stabilito dall'art. 101
della legge n. 689 del 1981, che aveva "aggiornato" l'art. 135 del
codice penale. Successivamente, con la legge n. 402 del 1993, il
coefficiente di ragguaglio tra pene detentive e pene pecuniarie è
stato ulteriormente elevato a lire 75.000, mentre è rimasto
invariato quello previsto dall'art. 102 della legge n. 689 del 1981.
Su tale disposizione è intervenuta la Corte costituzionale che,
con sentenza n. 440 del 1994, ne ha dichiarato la illegittimità
nella parte in cui stabilisce che, agli effetti della conversione
delle pene pecuniarie ineseguite per insolvibilità del condannato,
il ragguaglio ha luogo calcolando lire 25.000 o frazione di lire
25.000, anziché lire 75.000 di pena pecuniaria per ogni giorno di
libertà controllata.
Mentre il criterio di ragguaglio ai fini della conversione delle
pene pecuniarie ineseguite in libertà controllata è divenuto uguale
al criterio generale di ragguaglio tra pene detentive e pene
pecuniarie previsto dal codice penale, risultando così ripristinato
l'originario equilibrio, il coefficiente di ragguaglio relativo al
lavoro sostitutivo è invece rimasto ancorato al "vecchio" valore
determinato in lire 50.000.
Secondo l'avvocatura, le argomentazioni del rimettente sono,
sotto questo profilo, certamente apprezzabili, e tuttavia la
questione deve ritenersi infondata. Il legislatore ha infatti operato
una non irragionevole distinzione, agli effetti della conversione,
tra libertà controllata e lavoro sostitutivo, ritenendo che le due
sanzioni incidessero in modo diverso sulla situazione del condannato;
sicché, trattandosi di scelte riservate alla discrezionalità del
legislatore, una declaratoria di illegittimità comporterebbe un
inammissibile effetto invasivo.
3. - Con ordinanza emessa il 24 maggio 1999 (r.o. n. 531 del
1999), lo stesso magistrato di sorveglianza del tribunale di Torino
ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 103, secondo
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui
determina in giorni sessanta il limite massimo complessivo del lavoro
sostitutivo nonché dell'art. 102, terzo comma, della stessa legge,
nella parte in cui prevede il canone di ragguaglio tra lavoro
sostitutivo e pena pecuniaria in lire 50.000 per ogni giorno di
lavoro sostitutivo.
Premette in fatto il rimettente che una persona condannata alla
pena di lire 13.883.000 di multa aveva chiesto, versando in
condizioni di insolvibilità, l'ammissione al lavoro sostitutivo come
misura da applicarsi in sede di conversione della predetta pena
pecuniaria; che tale misura, considerato il criterio di ragguaglio di
lire 50.000 per un giorno di lavoro sostitutivo, previsto
dall'art. 102, terzo comma, della legge citata, avrebbe dovuto
trovare applicazione nella misura massima prevista dalla legge (e
cioè, sessanta giorni, ex art. 103, secondo comma).
3.1. - In ordine alla prima questione il giudice a quo osserva
che anche dopo la sentenza n. 206 del 1996, con la quale la Corte ha
dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 102 della legge
n. 689 del 1981, nella parte in cui ammette il lavoro sostitutivo
solo in relazione a pene pecuniarie non superiori ad un milione di
lire, la previsione di un tetto massimo di durata deve comunque
essere "ricondotta nel sistema delle norme tendenti alla
armonizzazione costituzionale della sanzione risultante dalla
conversione".
Ma se la ratio dell'art. 103, secondo comma, consiste nel
determinare il "confine della eccessiva afflittività della sanzione
risultante dalla conversione e se la sanzione del lavoro sostitutivo
è da considerarsi meno afflittiva di quella della libertà
controllata (v. le sentenze n. 108 del 1987 e n. 206 del 1996), ne
consegue, secondo il rimettente, che il limite massimo del lavoro
sostitutivo dovrà essere, pena la irrimediabile contraddittorietà
della disciplina risultante, superiore a quello della libertà
controllata".
Il confronto tra il limite massimo del lavoro sostitutivo e
quello della libertà controllata conduce invece a conclusioni di
segno opposto che, secondo il giudice a quo, sarebbero in contrasto
con gli artt. 3 e 27 Cost., sia per l'irragionevolezza di una
disciplina che "a fronte di una sanzione dichiaratamente meno
afflittiva [...], prevede un termine massimo di durata
contraddittoriamente inferiore rispetto a quello previsto per la
sanzione connotata di maggiore afflittività" sia perché la stessa
fissazione di un "tetto" massimo (che prescinde dall'entità
dell'originaria sanzione pecuniaria inflitta) finirebbe per
comportare, irragionevolmente, l'equiparazione di situazioni del
tutto diverse, e, quindi, "una perdita di efficacia sanzionatoria e
rieducativa, non bilanciata dalla contrapposta soddisfazione di alcun
valore costituzionalmente rilevante".
La questione sarebbe rilevante perché la norma denunciata
impedirebbe di applicare al condannato la sanzione del lavoro
sostitutivo in misura superiore a giorni sessanta.
3.2. - La seconda questione di costituzionalità, identica a
quella sollevata con l'ordinanza emessa il 17 giugno 1999 (r.o.
n. 673 del 1999), riguarda l'art. 102, terzo comma, della legge
n. 689 del 1981, nella parte in cui fissa in lire 50.000 l'ammontare
del coefficiente di ragguaglio tra pena pecuniaria e lavoro
sostitutivo.
Preliminarmente il rimettente rileva che nel caso di specie,
atteso l'elevato importo della pena pecuniaria da convertire (oltre
lire 13.000.000), sia utilizzando il criterio censurato, sia quello
che potrebbe scaturire da una declaratoria di illegittimità
costituzionale della norma, verrebbe comunque superato il limite
massimo di sessanta giorni, dal che potrebbe apparentemente desumersi
l'irrilevanza della questione nel giudizio a quo; peraltro, poiché
la diversa questione prospettata con la stessa ordinanza, concernente
l'art. 103, secondo comma, è posta in via principale, solo una
declaratoria di non fondatezza renderebbe la questione relativa
all'art. 102, terzo comma, inammissibile per difetto di rilevanza;
viceversa, ove la stessa fosse ritenuta fondata, la seconda
diverrebbe, per ciò solo, ammissibile.
Nel merito, il rimettente sostanzialmente prospetta le medesime
censure svolte nella ordinanza r.o. n. 673 del 1999.
3.3. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o
manifestamente infondate. Considerato in diritto
1. - Sono sottoposte al giudizio di questa Corte due questioni di
legittimità costituzionale concernenti la disciplina della
conversione delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità del
condannato, sollevate nell'ambito di diversi procedimenti penali dal
medesimo magistrato di sorveglianza del tribunale di Torino. Le due
questioni riguardano, rispettivamente, l'art. 102, terzo comma, della
legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui determina il
coefficiente di ragguaglio tra pene pecuniarie e lavoro sostitutivo
nella misura di lire 50.000 per ogni giorno di lavoro sostitutivo
(r.o. nn. 673 e 531 del 1999), e l'art. 103, secondo comma, della
medesima legge, nella parte in cui fissa in giorni sessanta il limite
massimo complessivo del lavoro sostitutivo (r.o. n. 531 del 1999).
Le censure rivolte all'art. 102, terzo comma, della legge n. 689
del 1981, formulate in termini sostanzialmente identici in entrambe
le ordinanze, muovono dalla premessa che, contrariamente a quanto
avvenuto in tema di libertà controllata - sanzione per la quale, in
caso di insolvibilità del condannato, il coefficiente di ragguaglio,
a seguito della sentenza di questa Corte n. 440 del 1994, va
calcolato in lire 75.000 pro die essendosi così triplicata
l'originaria misura di lire 25.000, in coordinazione con la modifica
introdotta dall'art. 135 del codice penale - per la sanzione del
lavoro sostitutivo non è intervenuto alcun adeguamento rispetto
all'originaria previsione normativa di lire 50.000 per ogni giorno di
lavoro sostitutivo: il mancato adeguamento si porrebbe in contrasto
con gli artt. 3 e 27 Cost., perché determinerebbe una disparità di
trattamento tra situazioni sostanzialmente omogenee, che verrebbe ad
incidere anche sulla funzione rieducativa della pena.
La questione di costituzionalità dell'art. 103, secondo comma,
della legge n. 689 del 1981 riguarda il supposto contrasto della
norma censurata con gli artt. 3 e 27 Cost.: la previsione di un tetto
massimo complessivo di durata del lavoro sostitutivo determinerebbe
una irragionevole equiparazione di situazioni diverse, nonché una
"perdita di efficacia sanzionatoria e retributiva, non bilanciata
dalla contrapposta soddisfazione di alcun valore costituzionalmente
rilevante" impedendo di tenere conto dell'entità della pena
pecuniaria da convertire.
Poiché le questioni concernenti l'art. 102, terzo comma, della
legge citata, sollevate con entrambe le ordinanze, sono
sostanzialmente identiche, mentre la questione relativa all'art. 103,
secondo comma, della stessa legge riguarda comunque la disciplina
della conversione delle pene pecuniarie in lavoro sostitutivo, deve
esser disposta la riunione dei relativi giudizi.
2. - La questione di legittimità costituzionale dell'art. 102,
terzo comma, della legge n. 689 del 1981, sollevata con ordinanza
n. 673 del r.o. del 1999, è infondata.
3. - La disciplina della conversione delle pene pecuniarie non
eseguite per insolvibilità del condannato è contenuta nell'art. 102
della legge n. 689 del 1981. Nella sua originaria formulazione il
terzo comma dell'art. 102 prevedeva che la conversione avesse luogo
calcolando lire 25.000, o frazione di lire 25.000, di pena pecuniaria
per un giorno di libertà controllata, e lire 50.000, o frazione di
50.000, per un giorno di lavoro sostitutivo. Contemporaneamente
l'art. 101 della medesima legge n. 689 del 1981, che aveva sostituito
l'art. 135 del codice penale, portava a lire 25.000 pro die la misura
del ragguaglio, per qualsiasi effetto giuridico, tra pene pecuniarie
e pene detentive. Il coefficiente relativo alla libertà controllata
era quindi stato individuato dal legislatore in misura identica a
quello, previsto in via generale, per il ragguaglio tra pene
pecuniarie e pene detentive. Successivamente, la legge n. 402 del
1993, intervenendo sull'art. 135 del codice penale, ha aumentato a
lire 75.000 il criterio generale di ragguaglio, senza peraltro
modificare i coefficienti di conversione delle pene pecuniarie in
sanzioni sostitutive in caso di insolvibilità del condannato,
rimasti quindi fissati in lire 25.000 e in lire 50.000,
rispettivamente, per la libertà controllata e per il lavoro
sostitutivo. Con la sentenza n. 440 del 1994, questa Corte ha
ritenuto che, con riferimento alla libertà controllata, il mancato
adeguamento del tasso di conversione delle pene pecuniarie non
eseguite per insolvibilità del condannato determinasse "un
macroscopico squilibrio" e, in particolare, lo svuotamento delle
finalità tipiche dell'istituto della conversione, "con conseguente
grave compromissione del principio di eguaglianza" ed ha pertanto
dichiarato illegittimo il terzo comma dell'art. 102 della legge
n. 689 del 1981, nella parte in cui stabiliva che il ragguaglio fosse
calcolato nella misura di lire 25.000, anziché in quella di lire
75.000 di pena pecuniaria per ogni giorno di libertà controllata.
Richiamandosi a tale precedente, il giudice a quo chiede alla
Corte un intervento volto ad adeguare anche il coefficiente di
conversione delle pene pecuniarie in lavoro sostitutivo. Poiché
nella disciplina originaria il legislatore aveva attribuito a un
giorno di lavoro sostitutivo un valore corrispondente al doppio del
valore di un giorno di libertà controllata, il rimettente ritiene
che il mancato adeguamento del coefficiente di ragguaglio per la
conversione delle pene pecuniarie in lavoro sostitutivo alteri sia
l'equilibrio "interno" tra le due sanzioni sostitutive, sia il
rapporto "esterno" tra pene pecuniarie e pene detentive. In
conclusione, ad avviso del rimettente la triplicazione del criterio
di ragguaglio tra pene pecuniarie e pene detentive disposta dalla
legge n. 402 del 1993 dovrebbe comportare anche la triplicazione del
coefficiente di conversione delle pene pecuniarie in lavoro
sostitutivo, analogamente a quanto determinatosi a seguito della
sentenza n. 440 del 1994 in tema di conversione delle pene pecuniarie
in libertà controllata.
Le argomentazioni del giudice a quo si basano su un duplice
assunto: da un lato, che la disciplina del ragguaglio tra pene
pecuniarie e pene detentive, dettata dall'art. 135 del codice penale,
e l'istituto della conversione, in caso di insolvibilità, delle pene
pecuniarie in sanzioni sostitutive, di cui all'art. 102 della legge
n. 689 del 1981, si iscrivano in un unico sistema coerentemente e
logicamente sorretto da esigenze e criteri unitari; dall'altro, che
libertà controllata e lavoro sostitutivo siano sanzioni tra loro
comparabili sotto tutti i profili. Sulla base di queste premesse il
rimettente ritiene che qualsiasi mutamento del criterio generale di
ragguaglio tra pene pecuniarie e pene detentive, nonché dello
specifico coefficiente di conversione delle pene pecuniarie in
libertà controllata in caso di insolvibilità, debba automaticamente
riflettersi sull'entità del tasso di conversione della pena
pecuniaria in lavoro sostitutivo, originariamente determinato
dall'art. 102, terzo comma, della legge n. 689 del 1981 in misura
pari al doppio del tasso stabilito per la conversione delle pene
pecuniarie in libertà controllata.
In realtà, i rapporti tra pene detentive, pene pecuniarie e
sanzioni sostitutive sono assai più articolati di quanto ritenga il
giudice a quo.
In primo luogo va considerato che, come si è visto, la legge
n. 402 del 1993, intervenendo sull'art. 135 del codice penale, ha
triplicato, da lire 25.000 a lire 75.000, il criterio generale di
ragguaglio tra pene pecuniarie e pene detentive, senza peraltro
adeguare - come invece aveva fatto la stessa legge n. 689 del 1981 -
le pene pecuniarie comminate dal codice penale e dalle leggi speciali
al mutato potere d'acquisto della lira e senza modificare la
disciplina della conversione delle pene pecuniarie in libertà
controllata e in lavoro sostitutivo, con la conseguenza che le pene
pecuniarie sono risultate svalutate rispetto alle pene detentive,
mentre è rimasto immutato il ragguaglio tra pene pecuniarie e
libertà controllata o lavoro sostitutivo.
La nuova corrispondenza tra pene pecuniarie e pene detentive
esprime quindi una scelta di politica legislativa che non comporta
necessariamente anche un diverso rapporto tra pene pecuniarie e pene
di "conversione": i due criteri di ragguaglio non sono infatti
stabiliti in termini tra loro correlati, sicché quando muta uno di
essi, non ne deriva un corrispondente adeguamento dell'altro.
Sotto questo punto di vista, si deve dunque affermare che non
sussiste un rapporto di necessaria interdipendenza tra la disciplina
dei coefficienti di ragguaglio tra pene pecuniarie e pene detentive e
il valore da assegnare al lavoro sostitutivo in caso di conversione
della pena pecuniaria per insolvibilità del condannato, quantomeno
nel senso che le differenti esigenze che sottostanno alle diverse
discipline escludono che un mutamento dei coefficienti di ragguaglio
rispettivamente previsti, si traduca di per sé in violazione dei
principi di cui agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.
Anche l'altro assunto del rimettente, relativo alla
comparabilità tra libertà controllata e lavoro sostitutivo è privo
di fondamento. I contenuti della prima sanzione sostitutiva, quali
emergono dall'art. 56 della legge n. 689 del 1981, si sostanziano in
limitazioni della sfera della libertà, in divieti e in controlli,
per cui sono prevalenti gli aspetti afflittivi e sanzionatori; il
lavoro sostitutivo, invece, come indicato dalla stessa denominazione,
e come precisato dalla definizione fornita dall'art. 105 della legge
n. 689 del 1981, consiste nello svolgimento di un'attività non
retribuita a favore della collettività per una giornata lavorativa
per settimana, salvo che il condannato chieda di essere ammesso ad
una maggiore frequenza; di conseguenza, la valutazione del lavoro
assume rilievo centrale per la determinazione del coefficiente di
ragguaglio in caso di conversione delle pene pecuniarie. Al riguardo,
è significativo che la sanzione del lavoro, proprio per i problemi
che comporta in tema di utilizzazione e di valutazione delle energie
lavorative della persona, sia applicabile solo a seguito di richiesta
del condannato (art. 102, secondo comma, della legge n. 689 del 1981)
e non sia stata sinora disciplinata come autonoma pena principale o
sostitutiva.
Solo recentemente il decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274,
recante "Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a
norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468", destinato
ad entrare in vigore il 4 aprile 2001, ha introdotto, in relazione ai
reati attribuiti alla competenza del giudice di pace, il lavoro di
pubblica utilità quale pena principale, oltre che quale sanzione
sostitutiva in caso di conversione delle pene pecuniarie non eseguite
per insolvibilità. La nuova sanzione, irrogabile solo a richiesta
dell'imputato, è strutturata in forma sensibilmente diversa rispetto
al modello dell'attuale lavoro sostitutivo, sia per quanto riguarda i
contenuti, sia per le modalità di svolgimento, sia infine per i
criteri di ragguaglio, indicati in ragione di tre giorni di lavoro di
pubblica utilità per un giorno di pena detentiva e, ai fini della
conversione delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità del
condannato, in ragione di lire 25.000 per ogni giorno di lavoro
sostitutivo. La disciplina complessiva del lavoro di pubblica
utilità e, in particolare, i nuovi parametri di conversione
confermano che la determinazione del "valore" da attribuire al lavoro
come misura sanzionatoria è tema la cui soluzione dipende dalla
utilizzazione e dalla valutazione comparativa di svariati parametri,
qualitativi e quantitativi, rientranti nella sfera di
discrezionalità del legislatore, ovviamente nei limiti della non
manifesta irragionevolezza.
La questione relativa all'art. 102, terzo comma, della legge
n. 689 del 1981, sollevata con l'ordinanza r.o. n. 673 del 1999, va
pertanto dichiarata infondata, essendo compito del legislatore sanare
le disarmonie dell'attuale disciplina, tenendo conto del rilievo
centrale che assume la determinazione del valore del lavoro ove tale
attività entri a fare parte del sistema sanzionatorio.
4. - Entrambe le questioni sollevate con l'ordinanza n. 531 del
r.o. del 1999 vanno invece dichiarate inammissibili.
5. - L'art. 103, secondo comma, della legge n. 689 del 1981 viene
censurato, per violazione degli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in
cui fissa un limite massimo di durata, stabilito in sessanta giorni,
della sanzione del lavoro sostitutivo, sia in quanto tale limite
sarebbe contraddittoriamente inferiore rispetto a quello previsto per
la libertà controllata, ritenuta di maggiore afflittività, sia,
più in generale, per la stessa previsione di un "tetto" massimo
entro il quale deve operare la conversione, così prescindendo
dall'entità della pena pecuniaria inflitta in concreto.
L'intervento richiesto alla Corte mira quindi, in via
alternativa, alla eliminazione del limite complessivo di durata del
lavoro sostitutivo, ovvero alla individuazione di un "tetto" massimo
superiore rispetto a quello attuale.
A prescindere dall'esattezza delle considerazioni del rimettente
circa la durata massima del lavoro sostitutivo, che sarebbe inferiore
rispetto a quella della libertà controllata (il confronto viene
infatti operato tra termini del tutto disomogenei), e circa la
ragione (affermata ma non argomentata) per la quale, ove così fosse,
la disposizione censurata dovrebbe ritenersi irragionevole, la
previsione di un tetto massimo di durata del lavoro sostitutivo
assolve evidentemente all'esigenza di evitare una eccessiva
afflittività della sanzione, in conformità con il principio di
eguaglianza e con la funzione rieducativa della pena (ordinanza
n. 152 del 1992).
Entrambe le soluzioni prospettate dal rimettente, condurrebbero,
comunque, a un intervento additivo in malam partem, che si
risolverebbe in un trattamento sfavorevole per il condannato
insolvente, precluso a questa Corte secondo consolidata
giurisprudenza. La questione va pertanto dichiarata manifestamente
inammissibile.
Da tale pronuncia discende altresì la manifesta inammissibilità
della questione di costituzionalità dell'art. 102, terzo comma,
della legge n. 689 del 1981, sollevata con la medesima ordinanza e
prospettata dallo stesso rimettente come subordinata all'accoglimento
della prima censura.
Lo stesso giudice a quo mette infatti in rilievo che, stante
l'elevato importo della pena pecuniaria da convertire in lavoro
sostitutivo (per la precisione, lire 13.883.000), sia il coefficiente
di conversione censurato (lire 50.000), sia quello suggerito per
sanare la supposta illegittimità costituzionale (lire 150.000),
determinerebbero il superamento del limite massimo di durata di
sessanta giorni previsto per il lavoro sostitutivo dall'art. 103,
secondo comma, della legge n. 689 del 1981: ne deriva che la
questione difetta di rilevanza nel giudizio a quo restando travolta
dalla declaratoria di inammissibilità della questione principale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 102, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento agli artt. 3
e 27 della Costituzione, dal magistrato di sorveglianza del tribunale
di Torino, con l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 102, terzo comma, e 103,
secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27 della
Costituzione, dal magistrato di sorveglianza del tribunale di Torino,
con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 2001.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 9 febbraio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:30 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte