Sentenza n. 30/2002
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/02/2002 · relatore Piero Alberto Capotosti
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del
22 ottobre 1997, relativa alla insindacabilità delle opinioni
espresse dal deputato Cesare Previti nei confronti di David M.
Sassoli, promosso con ricorso del giudice per le indagini preliminari
del Tribunale di Roma - ufficio VII, notificato il 21 febbraio 2000,
depositato in cancelleria il 29 successivo ed iscritto al n. 11 del
registro conflitti 2000.
Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;
Udito nell'udienza pubblica del 3 luglio 2001 il giudice relatore
Piero Alberto Capotosti;
Udito l'avv. Sergio Panunzio per la Camera dei deputati.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il giudice per le indagini preliminari (infra Gip) del
Tribunale di Roma, ufficio VII, ha proposto - con ordinanza in data
7 luglio 1999, depositata nella cancelleria della Corte il 16 luglio
1999, nel corso di un processo nei confronti del deputato Cesare
Previti, per il reato previsto e punito dagli artt. 595, primo e
terzo comma, cod. pen., e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 -
conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della
Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione adottata
dall'Assemblea nella seduta del 22 ottobre 1997 (documento IV-ter
n. 63/A), con la quale è stata dichiarata l'insindacabilità delle
dichiarazioni rese dal parlamentare.
2. - Il ricorrente premette che si procede nei confronti del
deputato Cesare Previti per il reato di diffamazione aggravata in
danno di un giornalista, da lui indicato come "capace di mistificare
anche fatti notori per scarsa professionalità o per opportunità di
disinformazione strumentalizzata ad impegno in campagne politiche", e
che egli, con ordinanza del 16 febbraio 1998, aveva proposto
conflitto di attribuzione in relazione alla deliberazione con la
quale la Camera dei deputati, nella seduta del 22 ottobre 1997, aveva
dichiarato che i fatti per i quali era in corso il procedimento
penale concernevano opinioni espresse dal parlamentare nell'esercizio
delle sue funzioni.
La Corte, dopo avere dichiarato ammissibile il conflitto con
ordinanza n. 261 del 1998, successivamente, con la sentenza n. 35 del
1999, lo ha dichiarato improcedibile, in quanto il ricorso e
l'ordinanza che lo avevano dichiarato ammissibile, benché notificati
alla Camera dei deputati, non erano stati depositati nella
cancelleria della Corte entro i termini stabiliti dall'art. 26, terzo
comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Il ricorrente espone, quindi, le argomentazioni che, a suo
avviso, indurrebbero a ritenere che "la dichiarazione di
improcedibilità conseguente ad un vizio meramente formale non
preclude la possibilità di investire la Corte costituzionale della
medesima questione" e propone nuovamente conflitto in relazione alla
predetta deliberazione.
Secondo il Gip, la funzione parlamentare, benché possa svolgersi
in forma libera, non comprenderebbe l'intera attività politica del
parlamentare, sicché, nel caso in esame, il fatto contestato al
deputato non potrebbe essere qualificato come opinione espressa
nell'esercizio di dette funzioni. Infatti, "tra la funzione svolta
dall'on. Previti e la circostanza strettamente personale" da cui sono
scaturite le dichiarazioni rese all'agenzia Ansa, non sarebbe
ravvisabile alcuna connessione, neppure in base agli atti
parlamentari, nei quali si accenna ad una "polemica essenzialmente e
squisitamente politica" originata da "una certa malizia" del
giornalista.
Il ricorrente conclude, infine, chiedendo che la Corte dichiari
che "non spetta alla Camera dei deputati deliberare
l'insindacabilità del fatto ascritto all'on. Previti - oggetto
dell'imputazione - poiché esso non ricade nell'ipotesi prevista
dall'art. 68, primo comma, della Costituzione".
3. - Nel giudizio preliminare di delibazione in camera di
consiglio, il ricorso è stato dichiarato ammissibile da questa Corte
con ordinanza n. 62 del 9 febbraio 2000, notificata - unitamente al
ricorso - alla Camera dei deputati il 21 febbraio 2000, depositata in
cancelleria il 29 febbraio 2000.
4. - La Camera dei deputati si è ritualmente costituita in
giudizio e, nell'atto di costituzione e nella memoria depositata in
prossimità dell'udienza pubblica, ha chiesto che il ricorso sia
dichiarato inammissibile o comunque infondato.
Preliminarmente, la resistente, dopo avere premesso che
spetterebbe esclusivamente alla Camera di appartenenza del
parlamentare al momento dei fatti stabilire se questi ultimi siano
insindacabili ex art. 68, primo comma, della Costituzione, eccepisce
l'inammissibilità del conflitto, dato che, all'epoca dei fatti per i
quali è in corso il processo penale, il deputato Cesare Previti era
membro del Senato della Repubblica.
In linea gradata, la Camera dei deputati deduce che il ricorso
sarebbe comunque inammissibile, in quanto è stato già dichiarato
improcedibile e non potrebbe essere riproposto, poiché il ricorrente
avrebbe consumato il relativo potere. A suo avviso, nonostante le
norme regolatrici del giudizio non prevedano alcun termine per la
proposizione del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, il
conflitto si determina e definisce giuridicamente allorché la Corte
lo dichiara ammissibile, con provvedimento emanato nell'esercizio di
un'attività conformativa, in virtù della quale "il contrasto tra
poteri - fino a quel momento potenziale e latente in una dimensione
puramente politica - emerge nella sfera giuridico-costituzionale".
Inoltre, secondo la Camera dei deputati, il conflitto sarebbe
altresì inammissibile sia in quanto è stato proposto con ordinanza,
anziché con ricorso, sia in quanto difetterebbe dei requisiti
stabiliti dall'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e
dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale, poiché non sarebbero state indicate le specifiche
attribuzioni dell'autorità giudiziaria che si assumono lese e
neppure sarebbe stato chiesto l'annullamento della delibera di
insindacabilità.
Nel merito, ad avviso della Camera dei deputati, il conflitto
sarebbe infondato, dato che le opinioni espresse dal parlamentare si
inserirebbero in una più complessa vicenda all'interno della quale
egli ha difeso la propria figura politica mediante l'esercizio del
diritto di critica nei confronti del giornalista asseritamente
diffamato. D'altronde, le dichiarazioni oggetto del procedimento
sarebbero state rese all'interno di un "contesto
politicoparlamentare", anche in quanto riguarderebbero un giudizio
penale all'esito del quale il deputato era stato assolto e che era
stato oggetto di interrogazioni parlamentari. Pertanto, poiché il
nesso tra l'opinione e la funzione parlamentare non dipenderebbe "da
criteri formali propri dell'atto nel quale l'opinione si manifesta",
ma dovrebbe essere valutato in riferimento al "complessivo contesto
parlamentare" all'interno del quale è stata resa l'opinione, la
deliberazione di insindacabilità sarebbe immune dai vizi denunciati
dal ricorrente.
5. - All'udienza pubblica il difensore della Camera dei deputati
ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nelle
difese scritte. Considerato in diritto
1. - Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato è stato
sollevato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Roma - ufficio VII, nei confronti della Camera dei deputati in
riferimento alla deliberazione assunta nella seduta del 22 ottobre
1997 (documento IV-ter n. 63/A), con la quale si è stabilito che i
fatti contestati al membro del Parlamento Cesare Previti nel
procedimento penale in corso innanzi al predetto giudice concernono
opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari e sono
pertanto insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, della
Costituzione.
2. - Il conflitto è inammissibile.
La difesa della Camera dei deputati ha depositato, in sede di
costituzione in giudizio, apposita documentazione dalla quale risulta
che, all'epoca dei fatti per i quali è in corso il processo penale,
Cesare Previti non era deputato, bensì membro del Senato, cioè di
una Camera diversa da quella che ha adottato la delibera di
insindacabilità in oggetto.
Si pone dunque, preliminarmente ad ogni altra questione, il
problema se, in caso di mutamento della Camera di appartenenza del
parlamentare, la delibera di insindacabilità debba essere adottata
dalla Camera cui apparteneva il parlamentare al momento del fatto, o
invece dalla Camera, di cui fa parte il parlamentare, quando essa è
chiamata a deliberare.
A questo proposito la Corte costituzionale, in una vicenda
identica, ha affermato che è "alla Camera cui il parlamentare
appartiene al momento del fatto, e ad essa sola, che competono (...)
i poteri connessi alla prerogativa dell'insindacabilità" (sentenza
n. 252 del 1999). Da un lato, infatti, la prerogativa prevista
dall'art. 68, primo comma, della Costituzione tende a garantire, in
via primaria, non già la persona del parlamentare, ma piuttosto
l'indipendenza e l'autonomia delle Camere; dall'altro lato, la
riconducibilità delle opinioni espresse all'esercizio delle funzioni
parlamentari non può non spettare all'organo, di cui fa parte il
membro del Parlamento quando esprime le opinioni in questione.
Nel caso in esame, quindi, poiché le dichiarazioni del
parlamentare Cesare Previti, per le quali è in corso il processo
penale, sono state rese quando egli era membro del Senato,
evidentemente è questa l'unica Camera competente a pronunciarsi
sulla insindacabilità. L'inesistenza, pertanto, nella specie, di una
delibera della Camera competente fa venir meno, sotto il profilo
soggettivo, la materia del conflitto, comportando così la
dichiarazione di inammissibilità.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri
dello Stato, proposto dal giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Roma - ufficio VII, nei confronti della Camera dei
deputati con l'atto indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 febbraio 2002.
Il Presidente: Vari
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il il 26 febbraio 2002.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:30 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte