Sentenza n. 300/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/09/1987 · relatore Giuseppe Ferrari
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 30, 31 e 32
della legge reg. Valle d'Aosta 15 maggio 1978, n. 11 ("Disciplina dei
controlli sugli enti locali") promosso con ordinanza emessa il 23
gennaio 1979 dalla Corte dei conti nel giudizio di conto nei
confronti del Tesoriere del Comune di Rhemes-Saint Georges, iscritta
al n. 336 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 175 dell'anno 1979;
Visto l'atto di intervento della regione Valle d'Aosta;
Udito nella camera di consiglio del 25 marzo 1987 il Giudice
relatore Giuseppe Ferrari;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Magistrato relatore sui conti consuntivi della regione
Valle d'Aosta ha sollevato d'ufficio, con ordinanza emessa il 23
gennaio 1979, in riferimento all'art. 43 dello Statuto speciale della
Valle d'Aosta approvato con l. cost. 26 febbraio 1948, n. 4, ed
all'art. 3, primo comma, Cost., questione di legittimità
costituzionale degli artt. 30, 31 e 32 l. reg. Valle d'Aosta 15
maggio 1978, n. 11 (Disciplina sui controlli degli enti locali),
nella parte in cui sono dettate norme che incidono sul procedimento
giurisdizionale della resa del conto sugli enti locali e sul
contenuto della giurisdizione contabile.
Premette il giudice a quo: a) che con propria nota del 20 luglio
1978 aveva chiesto al Sindaco del Comune di Rhemes-Saint Georges il
deposito del conto consuntivo relativo al 1977 dopo che, per effetto
della norma di sanatoria introdotta con l'art. 2, secondo comma, l.
27 febbraio 1978, n. 43, i conti fino a tutto il 1976 erano stati
sottratti al relativo giudizio; b) che il Sindaco aveva però
rifiutato l'invio alla Corte dei conti del richiesto consuntivo (che
pure era stato presentato dal tesoriere ed approvato dal Consiglio
comunale) assumendo che la competenza per l'approvazione dei conti
era stata trasferita al Comitato regionale di controllo per effetto
degli artt. 30, 31 e 32 l. reg. n. 11 del 1978.
Il rifiuto del Sindaco di trasmettere il conto impedisce che si
proceda nel giudizio secondo il rito dettato dagli
artt. 28, 29 e 30, r.d. 3 agosto 1933 (Regolamento di procedura nei
giudizi innanzi la Corte dei conti).
Le disposizioni denunziate - si osserva in ordinanza - hanno
trasferito all'organo locale non già un controllo amministrativo sui
conti, bensì la potestà di giudicare sulla regolarità della
gestione; ed hanno sottratto in via permanente i conti alla
giurisdizione contabile della Corte dei conti che ha viceversa
carattere necessario.
Ciò contrasterebbe con l'art. 43 dello Stato valdostano che
conferisce alla regione la potestà legislativa in materia di
controllo sugli atti degli enti locali da esercitarsi in armonia con
i princìpi delle leggi dello Stato, ma che non le consentirebbe di
legiferare in materia di giurisdizione contabile. Né l'esigenza che
questa ultima venga esercitata da un
giudice in posizione di estraneità potrebbe ritenersi soddisfatta
dall'art. 32, secondo comma, della legge impugnata che prevede la
segnalazione da parte della Commissione regionale di eventuali casi
di responsabilità dei contabili ai competenti organi
giurisdizionali, tale ipotesi riguardando il diverso giudizio di
responsabilità contabile o amministrativa.
Il carattere transitorio della sanatoria di cui all'art. 2,
secondo comma, l. n. 43 del 1978 - conclude il giudice a quo conferma
la validità del giudizio necessario di conto; da qui
l'ingiustificata disparità di trattamento tra gli amministratori
della Valle d'Aosta e quelli del restante territorio nazionale.
2. - La regione autonoma Valle d'Aosta, intervenuta in giudizio,
ha depositato memoria pregiudizialmente contestando anzitutto che il
Magistrato relatore potesse sollevare questione incidentale, essendo
investito di funzioni meramente istruttorie, analogamente al giudice
delegato al fallimento nella fattispecie di cui si era occupata la
Corte costituzionale con sentenza n. 141 del 1971; in secondo luogo
rilevando il difetto del carattere della incidentalità della
questione sollevata.
Nel merito la difesa della Valle d'Aosta esclude che la Regione
abbia varcato i limiti della propria competenza legislativa, in
quanto le disposizioni oggetto di censura realizzerebbero un
controllo effettivo e concreto sui conti da parte della Commissione,
che ha pur sempre l'obbligo di segnalare ogni caso di responsabilità
agli organi di giurisdizione contabile. La diversità di disciplina
sarebbe una semplice conseguenza dell'ordinamento regionale né
potrebbe considerarsi come normativa di favore per i tesorieri e gli
amministratori della Valle d'Aosta. Considerato in diritto
1. - La questione di legittimità costituzionale degli artt. 30,
31 e 32 della legge della regione Valle d'Aosta 15 maggio 1978, n. 11
(Disciplina dei controlli sugli enti locali) viene sollevata, in
riferimento agli artt. 43 dello Statuto speciale (approvato con legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4) e 3, primo comma, Cost., dal
magistrato della Corte dei conti nella sua qualità di relatore sui
conti degli enti locali per la suddetta regione. Nell'ordinanza di
rimessione si lamenta che, con nota del 16 novembre 1978, il Comune
di Rhemes-Saint Georges si è rifiutato, disattendendo apposita
richiesta del magistrato relatore, di inviare alla Corte dei conti "i
conti consuntivi dal 1976 in poi" con la motivazione che "la
competenza per l'approvazione degli stessi è passata al Comitato
regionale di controllo ai sensi degli artt. 30, 31 e 32" della più
sopra menzionata legge regionale. In conseguenza di tale rifiuto, il
magistrato relatore impugna i precitati articoli, esponendo al
riguardo che le relative "norme sottraggono in via definitiva i conti
degli enti locali della regione Valle d'Aosta al giudizio necessario
di conto", sicché "come tali, oltrepassano i limiti della potestà
legislativa riservata alla regione". E ricorda altresì che "la
sottrazione in via permanente delle gestioni in argomento all'obbligo
del rendiconto dinanzi al giudice contabile è stata già ritenuta
illegittima" da questa Corte, sia pure in relazione agli enti locali
del Trentino-Alto Adige, con la sentenza n. 114 del 1975.
La questione è inammissibile.
A sensi dell'art. 45, primo comma, del regio decreto 12 luglio
1934, n. 1214 (approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte
dei conti), "la presentazione del conto costituisce l'agente della
amministrazione in giudizio". Ora, poiché nella specie è mancata la
"presentazione del conto", si deve ritenere che non è configurabile
il "giudizio", nel corso del quale soltanto il magistrato relatore
acquista legittimazione a sollevare incidente di incostituzionalità.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 30, 31 e 32 della legge regionale Valle d'Aosta 15 maggio
1978, n. 11 (Disciplina dei controlli sugli enti locali), sollevata,
in riferimento all'art. 43 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta
approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed
all'art. 3, primo comma, Cost. con l'ordinanza di cui in epigrafe
(r.o. n. 336/1979).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Relatore: FERRARI
Depositata in cancelleria il 30 settembre 1987.
Il cancelliere: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:300 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte