Ordinanza n. 300/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/06/1991 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 530Codice di procedura penale
- art. 110Codice penale
- art. 336Codice penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 129, secondo
comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa
il 19 maggio 1990 dal Tribunale di Roma nel procedimento penale a
carico di Valderetti Davide ed altri, iscritta al n. 162 del registro
ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 maggio 1991 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che nel corso di un procedimento a carico di soggetti
tutti imputati del delitto di oltraggio ed alcuni, in particolare,
anche di minaccia in danno di agenti di P.S., il Tribunale di Roma,
con ordinanza emessa il 19 maggio 1990, ha sollevato, in relazione
all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 129, secondo comma, del codice di procedura
penale;
che il giudice a quo afferma di essere pervenuto a giudizio di
assoluzione per insufficienza di prove per entrambi i reati e di non
aver potuto ex art. 530 del codice di procedura penale, assolvere gli
imputati con la formula "perché il fatto non sussiste", in quanto,
rientrando il reato di oltraggio nell'amnistia, si sarebbe dovuto
applicare l'art. 129, secondo comma, del codice di procedura penale
ai termini del quale, in presenza di una causa estintiva,
l'assoluzione nel merito prevale solo nel caso in cui risulti
evidente l'innocenza dell'imputato;
che, a seguito del provvedimento di clemenza, risulterebbe
preclusa all'imputato l'assoluzione con la più favorevole formula,
mentre, nella stessa situazione probatoria di prova insufficiente,
l'imputato del più grave reato - di cui agli artt. 110 e 336 del
codice penale - non coperto da amnistia si gioverebbe della formula
dell'insussistenza del fatto;
che, quindi, il decreto di amnistia, al pari dell'intervento
d'ogni altra causa estintiva, ridarebbe rilevanza al dubbio
probatorio, espunto dal sistema del nuovo codice, e gl'imputati
sarebbero assoggettati ad un'ingiustificata disparità di
trattamento;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso
per l'infondatezza della questione sia sulla base della regola per
cui le formule di proscioglimento nel merito prevalgono sulla
declaratoria d'estinzione del reato, sia perché l'applicazione della
norma impugnata deve diversamente configurarsi in relazione alla fase
procedimentale in cui essa trova luogo, venendo meno l'"evidenza" -
di cui al secondo comma della norma stessa - una volta superato,
nella fase decisoria, lo stato d'incompiutezza procedimentale;
Considerato che il principio della prevalenza delle formule
assolutorie di merito su quelle dichiarative dell'estinzione del
reato è razionalmente contemperato, anche a fini di economia
processuale, con l'esigenza che appaia del tutto evidente dalle
risultanze probatorie che "il fatto non sussiste" o che "l'imputato
non lo ha commesso" o che "il fatto non costituisce reato" o "non è
previsto dalla legge come reato";
che tale esigenza deve necessariamente valutarsi in rapporto
allo stato del procedimento, di talché, ove il dibattimento - come
nel caso di specie - sia giunto al proprio epilogo, il giudice sarà
chiamato a pronunciare sentenza a norma degli artt. 529 e seguenti
del codice di procedura penale;
che, comunque, l'applicazione dell'amnistia, nei confronti degli
imputati per i quali non ricorrono tali ipotesi, non concreta
violazione del principio di eguaglianza, attesa la rinunziabilità
della causa estintiva che - costituendo esplicazione del diritto di
difesa - tutela il diritto "di chi sia perseguito penalmente ad
ottenere non già solo una qualsiasi sentenza che lo sottragga alla
irrogazione di una pena, ma precisamente quella sentenza che nella
sua formulazione documenti la non colpevolezza" (sentenza n. 175 del
1971);
che, pertanto, non configurandosi il paventato vulnus del
principio di cui all'art. 3 della Costituzione, la questione è
manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 129, secondo comma, del codice di procedura
penale, sollevata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, dal
Tribunale di Roma con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 giugno 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:300 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte