Sentenza n. 300/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/06/1992 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 458, primo e
secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza
emessa il 15 novembre 1991 dal Tribunale di Brindisi nel procedimento
penale a carico di Caputi Aldo iscritta al n. 27 del registro
ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1992.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 15 aprile 1992 il Giudice
relatore Cesare Mirabelli;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa il 15 novembre 1991 nel procedimento
penale a carico di Caputi Aldo il Tribunale di Brindisi ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 458, primo e
secondo comma, del codice di procedura penale, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione.
Il Tribunale ha osservato che in ordine alla richiesta di giudizio
abbreviato formulata dall'imputato successivamente alla notifica del
decreto che dispone il giudizio immediato la disposizione del codice
di rito denunciata prevede il consenso o il dissenso motivato, ma non
il "silenzio", del pubblico ministero. La sentenza della Corte
costituzionale n. 81 del 1991 ha dichiarato la illegittimità
dell'art. 458 del codice di procedura penale nella parte in cui non
prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso sulla
richiesta di giudizio abbreviato formulata dall'imputato, è tenuto
ad enunciarne le ragioni, ma non ha previsto l'ipotesi del silenzio
del pubblico ministero. Il silenzio, ad avviso del Tribunale
rimettente, non può essere considerato "consenso" (la cui
manifestazione deve essere espressa) e non può avere il significato
del dissenso: questo, in forza della citata sentenza n. 81 del 1991,
deve essere motivato, perché il giudice del dibattimento possa
valutare le ragioni del dissenso ed eventualmente applicare la
riduzione di pena prevista dall'art. 442 del codice di procedura
penale.
Il giudice a quo ha osservato inoltre che, anche a voler ritenere
il silenzio del pubblico ministero una manifestazione di dissenso,
non lo si potrebbe comunque definire dissenso motivato. Da ciò il
Tribunale di Brindisi deduce che il silenzio, non disciplinato
dall'art. 458 del codice di procedura penale, precluderebbe al
giudice la possibilità di esprimere, all'esito del dibattimento, una
valutazione circa la fondatezza o meno delle ragioni del pubblico
ministero.
2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso
per la infondatezza della questione.
Il caso prospettato rappresenterebbe, secondo l'Avvocatura, un
momento di patologia processuale, che non può essere assunto a
parametro per una norma in sé e per sé legittima. L'art. 458 del
codice di procedura penale, prevedendo le sole ipotesi del consenso o
del dissenso motivato, escluderebbe la possibilità per il pubblico
ministero di astenersi legittimamente dal formulare il proprio
parere: si tratta di un atto dovuto la cui omissione può avere
rilievo sotto il profilo sia disciplinare che penale. L'Avvocatura
ricorda in proposito che l'art. 124 del codice di procedura penale
impone ai magistrati l'osservanza delle norme di rito ed affida ai
dirigenti degli uffici il compito della relativa vigilanza. Il
silenzio del pubblico ministero deve essere considerato comportamento
illegittimo. Non si può quindi ritenere che la norma, così come è
formulata, sia carente di previsioni circa l'ipotesi del silenzio, in
quanto la stessa norma ha inteso escludere proprio la possibilità di
tale evenienza. Considerato in diritto
1. - Il Tribunale di Brindisi dubita, in riferimento all'art. 3
della Costituzione, della legittimità dell'art. 458, primo e secondo
comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede
- anche a seguito della sentenza di questa Corte n. 81 del 1991 (che
ha dichiarato la illegittimità costituzionale della disposizione
nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero in caso di
dissenso sulla richiesta di giudizio abbreviato proposta
dall'imputato sia tenuto a enunciarne le ragioni) - l'ipotesi del
silenzio del pubblico ministero, come tale non motivato, che
precluderebbe la verifica della fondatezza o meno delle ragioni del
dissenso ed in caso di condanna la applicabilità della diminuzione
di pena prevista dall'art. 442, secondo comma, del codice di
procedura penale.
2. - La questione di legittimità costituzionale è stata
prospettata dal giudice a quo sulla base di un duplice e necessario
presupposto:
a) che il pubblico ministero, il quale non ha manifestato il
proprio consenso alla richiesta di giudizio abbreviato avanzata
dall'imputato successivamente al decreto che dispone il giudizio
immediato, non possa più enunciare le ragioni del suo dissenso;
b) che in mancanza della formale enunciazione delle ragioni di
tale dissenso il giudice, all'esito del dibattimento, non possa
applicare la diminuzione di pena prevista dall'art. 442 del codice di
procedura penale, se ritiene che il processo poteva essere definito,
in conformità alla richiesta dell'imputato, allo stato degli atti.
Queste due premesse logiche appaiono inesatte.
L'art. 458 del codice di procedura penale, nel disciplinare la
richiesta di giudizio abbreviato quando, apparendo evidente la prova,
il pubblico ministero ha chiesto ed il giudice ha disposto il
giudizio immediato, stabilisce che il pubblico ministero ha il
termine di cinque giorni dalla notificazione della richiesta
dell'imputato per esprimere il proprio consenso. La mancata
manifestazione del consenso entro tale termine ha l'effetto che al
decreto che dispone il giudizio immediato, già adottato ai sensi
dell'art. 456 del codice di procedura penale, segue il dibattimento;
ma non implica necessariamente che non possano più essere in seguito
enunciate dal pubblico ministero le ragioni del mancato consenso
sulla richiesta di giudizio abbreviato. Di tali ragioni il giudice
del dibattimento, a conclusione dello stesso, terrà conto per
valutare se il giudizio avrebbe potuto essere definito allo stato
degli atti, con l'effetto sostanziale di applicare in tal caso la
diminuzione di pena prevista dall'art. 442 del codice di procedura
penale. Questa valutazione del giudice del dibattimento non ha la
funzione di sindacare le "motivazioni" del dissenso del pubblico
ministero in ordine al giudizio abbreviato e non ha effetto alcuno
sul rito. Costituisce piuttosto una valutazione volta ad apprezzare,
in caso di condanna, se il giudizio avrebbe già potuto essere a suo
tempo definito con il rito abbreviato. La mancata enunciazione
formale del dissenso del pubblico ministero con le ragioni dello
stesso non paralizza, nel caso di richiesta formulata dall'imputato
successivamente al decreto che fissa il giudizio immediato,
l'ulteriore corso del processo né priva il giudice del dibattimento
del potere di apprezzamento ai fini della applicazione della
diminuzione di pena, tenendo conto di ogni valutazione a tal fine
rilevante che il pubblico ministero abbia manifestato, eventualmente
nel contesto della richiesta di giudizio immediato, ovvero anche
della assoluta carenza di ragioni di dissenso per la celebrazione del
giudizio abbreviato.
Mancano dunque le premesse dalle quali il giudice a quo muove per
prospettare il dubbio di legittimità costituzionale. La questione
sollevata non è pertanto fondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 458, primo e secondo comma, del codice di procedura penale,
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal
Tribunale di Brindisi con ordinanza emessa il 15 novembre 1991.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 giugno 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:300 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte