Corte costituzionale

Ordinanza n. 300/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 13/07/1994 · relatore Giuliano Vassalli

Norme in gioco

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 286- bis del

codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 24

gennaio 1994 dal Giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Pisa nel procedimento penale a carico di Musumeci

Silvio, iscritta al n. 143 del registro ordinanze 1994 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie

speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1994 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Pisa ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 286- bis del codice di procedura penale,

deducendo, per un verso, la violazione del principio di uguaglianza,

atteso l'ingiustificato diverso regime che sarebbe riservato agli

ammalati di AIDS rispetto ai portatori di patologie altrettanto

gravi, e, sotto altro profilo, la violazione dell'art. 2 della

Costituzione, giacché il divieto di custodia in carcere stabilito

per tali soggetti comprometterebbe le esigenze di tutela della

collettività;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 210 del 1994, ha

dichiarato non fondata l'identica questione in riferimento all'art. 3

della Costituzione e che il giudice a quo non prospetta al riguardo

argomenti nuovi o diversi da quelli allora esaminati;

che la dedotta compromissione delle esigenze di sicurezza

collettiva deve ritenersi nella specie insussistente, considerato che

nei confronti delle persone affette da AIDS possono disporsi tutte le

misure diverse dalla custodia in carcere e, quindi, anche quella

custodiale degli arresti domiciliari, con l'aggiunta delle

prescrizioni e cautele che le esigenze del singolo caso possono

consigliare;

e che, pertanto, la questione deve essere dichiarata

manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 286- bis del codice di procedura penale,

sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, dal

Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Pisa con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 4 luglio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 luglio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:300 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte