Corte costituzionale

Ordinanza n. 300/2001

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/07/2001 · relatore Fernando Santosuosso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 169 del d.P.R.

29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme

sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello

Stato), promosso con ordinanza emessa il 24 maggio 2000 dalla Corte

dei conti sul ricorso proposto da Preverin Giovanni contro il

Ministero della difesa, iscritta al n. 51 del registro ordinanze 2001

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5,1ª serie

speciale, dell'anno 2001.

Udito nella camera di consiglio del 20 giugno 2001 il giudice

relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto che nel corso di un giudizio pensionistico promosso per

il riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria, la Corte dei

conti, seconda sezione giurisdizionale centrale, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3

della Costituzione, dell'art. 169 del d.P.R. 29 dicembre 1973,

n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di

quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato);

che la norma impugnata, nello stabilire (al primo comma) che

la domanda per l'ottenimento della pensione privilegiata debba essere

inoltrata entro cinque anni dalla cessazione dal servizio, prevede

(al secondo comma) che detto termine sia elevato a dieci anni per il

solo caso di parkinsonismo;

che nel giudizio pendente davanti alla Corte dei conti il

ricorrente, militare in servizio di leva fino al 25 luglio 1986,

aveva presentato la domanda in data 21 settembre 1994, sicché il

giudice di primo grado l'aveva respinta per tardività;

che la Corte dei conti, in sede di gravame, disponeva

l'acquisizione di un parere da parte del collegio medico del

Ministero della sanità, secondo cui la malattia della sclerosi

multipla consiste in una patologia cronica a decorso subdolo, di

natura remittente e progressiva, sicché è ben possibile che

l'interessato non abbia potuto accorgersene entro il quinquennio

successivo alla cessazione dal servizio;

che pertanto, in virtù dell'indubbio parallelismo che può

instaurarsi tra la sclerosi multipla ed il morbo di Parkinson -

patologie entrambe a decorso lento e latente - la Corte rimettente

ritiene che la norma impugnata, nel consentire l'innalzamento del

termine a dieci anni per il solo caso del parkinsonismo, sia in

evidente contrasto col principio costituzionale di eguaglianza, che

imporrebbe ragionevolmente l'estensione di tale più ampio termine

anche al caso del ricorrente;

che la rilevanza della questione deriva dal fatto che, in

caso di accoglimento, la domanda di pensione privilegiata dovrebbe

essere accolta, con riforma della sentenza di primo grado.

Considerato che nel caso in esame il giudice rimettente non

contesta che la norma faccia decorrere il termine di decadenza per

l'inoltro della domanda di pensione privilegiata dalla data di

cessazione dal servizio, bensì sollecita da questa Corte un

ampliamento del termine stesso, tale da porre coloro i quali sono

affetti da sclerosi multipla sullo stesso piano di coloro i quali

sono affetti da parkinsonismo;

che non è in discussione neppure il principio consolidato

dell'imprescrittibilità del diritto a pensione, ribadito da questa

Corte anche in riferimento alla pensione privilegiata (sentenza

n. 126 del 1991); né si chiede che anche per la domanda di questa

pensione, come in altri casi, si preveda un termine decadenziale

decorrente dall'insorgenza o dalla conoscibilità della malattia;

che, peraltro, nel dare conto della rilevanza della presente

questione, la Corte dei conti esprime un giudizio meramente

ipotetico, ravvisandosi solo la "possibilità" che il ricorrente non

abbia potuto rendersi conto dell'insorgenza della malattia entro il

quinquennio dalla cessazione dal servizio;

che, pur non considerando la particolare natura dell'istituto

della pensione privilegiata ordinaria - la quale presuppone la

dipendenza dell'infermità da causa di servizio e la relativa

verifica in un ragionevole termine dalla cessazione - va

preliminarmente rilevato che a questa Corte è preclusa una

declaratoria di illegittimità costituzionale nei sensi di cui

all'ordinanza di rimessione, soprattutto poiché la scelta di

prorogare i termini della domanda per l'una o per l'altra malattia,

sulla base di sicuri dati scientifici, appartiene indubbiamente alla

discrezionalità del legislatore;

che, pertanto, la presente questione dev'essere dichiarata

manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 169 del d.P.R. 29 dicembre

1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul

trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello

Stato), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

dalla Corte dei conti, seconda sezione giurisdizionale centrale, con

l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 25 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

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