Corte costituzionale

Ordinanza n. 300/2002

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/06/2002 · relatore Giovanni Maria Flick

Norme in gioco

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 54, terzo

comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento

penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative

della liberta), promosso con ordinanza emessa l'8 maggio 2001 dal

Tribunale di sorveglianza di Torino nel procedimento di sorveglianza

relativo a G.F., iscritta al numero 876 del registro ordinanze 2001 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, 1ª serie

speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 maggio 2002 il giudice

relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Torino, dopo aver

puntualizzato di aver promosso d'ufficio un procedimento in vista

della eventuale revoca della liberazione anticipata compresa in un

provvedimento di cumulo, essendosi il condannato reso responsabile di

una grave infrazione disciplinare per la quale era verosimile

l'inizio di un procedimento penale, poi, peraltro, non avviato per

difetto di querela della persona offesa, ha sollevato in riferimento

agli artt. 3, 27, secondo comma, e 112 della Costituzione - questione

di legittimità costituzionale dell'art. 54, terzo comma, della legge

26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla

esecuzione delle misure privative e limitative della liberta), nella

parte in cui non prevede che causa di revoca della liberazione

anticipata possa essere, oltre alla condanna per delitto, anche

l'accertamento, da parte del tribunale di sorveglianza, di un fatto

costituente delitto perseguibile a querela per il quale la querela

non è stata presentata;

che a parere del giudice rimettente la disciplina impugnata

si porrebbe in contrasto con gli artt. 27, secondo comma, e 3 Cost.,

in quanto il livello di casualità della revoca, determinato dalla

libertà di scelta nella presentazione o meno della querela,

renderebbe eventuale la correlazione tra la fruizione del beneficio

ed il merito penitenziario, incrinando la funzione rieducativa della

pena e ponendo al tempo stesso le basi per "abnormi disparità di

trattamento" fondate su una decisione privata;

che del pari vulnerati risulterebbero gli artt. 112 e 3

Cost., in quanto la revoca di benefici immeritati assumerebbe

connotazioni non dissimili da quelle che caratterizzano

l'obbligatorietà della azione penale, sia perché essa partecipa

"dell'originaria obbligatorietà del perseguimento giudiziale del

fatto (che, sia pure espresso con riferimento all'agire del pubblico

ministero, pare esprimere un principio generale), sia perché una

revocabilità discrezionale sarebbe inconciliabile con il principio

di uguaglianza";

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo dichiararsi non fondata la proposta questione.

Considerato che il giudice a quo ha iniziato d'ufficio il

procedimento di sorveglianza, nell'ambito del quale è stato

sollevato l'incidente di costituzionalità, al limitato fine - come

sottolinea l'ordinanza di rimessione - di "... valutare l'ipotesi

della revoca della liberazione anticipata ..." concessa nei confronti

di un condannato, ponendo a base di tale "ipotesi" una "grave

infrazione disciplinare" commessa dal condannato medesimo e per la

quale poteva reputarsi "probabile" la relativa persecuzione anche in

sede penale: così da consigliare l'apertura del procedimento di

revoca del beneficio, "...da istruirsi parallelamente all'eventuale

processo penale, all'esito del quale, sarebbe stato decidibile";

che alla stregua di tali premesse in fatto emerge, dunque,

con chiarezza che il Tribunale rimettente ha iniziato il procedimento

di sorveglianza - nel quale è stato poi iscritto il quesito di

costituzionalità - al di fuori di qualsiasi base normativa, posto

che è lo stesso rimettente a riconoscere che tale procedimento

sarebbe stato "decidibile" soltanto all'esito "dell'eventuale"

processo penale: una decisione "eventuale", quindi, non soltanto nel

merito ma - anche e soprattutto - in rito, in quanto subordinata al

realizzarsi di un presupposto non soltanto anch'esso "eventuale" (la

condanna), ma addirittura a sua volta dipendente da altra condizione,

pure essa "eventuale" (l'inizio del processo penale);

che, pertanto, il procedimento di sorveglianza in oggetto

finisce per risultare del tutto eccentrico rispetto al sistema così

come positivamente delineato: infatti l'intera sequenza degli atti

cui il Tribunale ha nella specie dato vita si configura come una

atipica "inchiesta preliminare", priva di una norma che ne

legittimasse (e ne imponesse) l'insorgenza; e destinata a chiudersi o

con un "non provvedimento" ("non doversi provvedere in ordine alla

revoca", come riconosciuto dal rimettente), o con l'effettivo inizio

di un legittimo procedimento di sorveglianza per la revoca della

liberazione anticipata, ove fosse intervenuta una sentenza di

condanna. D'altra parte, non è senza significato, agli effetti che

qui rilevano, la circostanza che l'art. 103 del regolamento

penitenziario stabilisca, proprio in tema di liberazione anticipata,

che l'organo del pubblico ministero competente per l'esecuzione sia

tenuto a comunicare al tribunale di sorveglianza "la sentenza di

condanna inflitta al soggetto per delitto non colposo commesso

durante l'esecuzione della pena": così testimoniando come

l'ordinamento non tolleri, in materia, inchieste o accertamenti

"preliminari" e configuri - a seguito della sentenza n. 186 del 1995

- la condanna, non più come condizione necessaria e sufficiente per

la revoca della liberazione anticipata, ma come "presupposto" che

legittima l'inizio del relativo procedimento;

che, di conseguenza, la questione proposta deve essere

dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 54, terzo comma, della legge

26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla

esecuzione delle misure privative e limitative della liberta),

sollevata, in riferimento agli artt. 3, 27, secondo comma, e 112

della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Torino con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Flick

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 28 giugno 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:300 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte