Sentenza n. 301/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/11/1985 · relatore Oronzo Reale
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2d.P.R. 1079/1970
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo
comma, del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079 (Nuovi stipendi, paghe e
retribuzioni del personale delle Amministrazioni dello Stato, compreso
quello ad ordinamento autonomo) promosso con ordinanza emessa il 30
novembre 1976 dal Consiglio di Stato sul ricorso proposto da Abello
Michele ed altri contro il Ministero di Grazia e Giustizia iscritta al
n. 26 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 59 dell'anno 1977.
Visto l'atto di costituzione di Abello Michele ed altri;
udito nell'udienza pubblica dell'8 ottobre 1985 il Giudice relatore
Oronzo Reale.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza emessa in data 30 novembre 1976 (n. 26 del reg. ord.
1977) l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato sollevava questione
incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma,
del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079, per preteso contrasto con gli
artt. 3 e 76 della Costituzione.
A sostegno della prospettata questione si rileva che i ricorrenti,
già titolari della qualifica di cancellieri o segretari di prima
classe, furono inquadrati, con il decreto 4 settembre 1971, impugnato,
nella qualifica unica di cancelliere o segretario in applicazione degli
artt. 2 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 e 18 del d.P.R. 28
dicembre 1970, n. 1077. Conseguentemente, agli stessi è stato
attribuito il trattamento economico corrispondente al parametro 218,
che costituisce la più alta classe di stipendio per gli impiegati
appartenenti alla carriera di concetto con la qualifica unica di
segretario o equiparata.
In forza dell'art. 2, primo comma, del d.P.R. 28 dicembre 1970, n.
1079, ai ricorrenti furono anche riconosciuti gli scatti di stipendio
corrispondenti all'anzianità di servizio, dedotta quella necessaria
(sei anni) per il raggiungimento della classe più alta di stipendio.
Gli stessi ricorrenti non avrebbero peraltro potuto ottenere il
più favorevole trattamento alternativo previsto dallo stesso art. 2,
primo comma, del d.P.R. n. 1079 del 1970, secondo cui sarebbe possibile
liquidare, a favore dell'impiegato inquadrato nella qualifica unica, un
trattamento economico calcolato in base all'intera anzianità di
servizio, e ciò indipendentemente dal rapporto tra qualifica raggiunta
(e soppressa) e classe di stipendio. In base all'anzianità di servizio
è possibile identificare la classe di stipendio spettante, che in
ipotesi può, ove l'impiegato abbia compiuto sei anni di servizio nella
carriera, essere anche la più alta. L'eventuale anzianità eccedente i
sei anni è valutabile ai fini della corresponsione degli aumenti
biennali di stipendio.
Se, come pare, l'art. 2 più volte citato prevede due discipline
alternative, la seconda delle quali consistente nella valutabilità
integrale dell'anzianità di servizio in ordine sia alla individuazione
della classe di stipendio sia alla determinazione degli aumenti
biennali, questa è da ritenersi più favorevole della prima, atteso
che l'impiegato, titolare di una qualifica inferiore a quella massima,
può ottenere sulla base della sola anzianità di servizio compiuta
nella carriera, un trattamento parametrico superiore a quello
corrispondente della qualifica soppressa ed eventualmente eguale a
quella dell'impiegato titolare della massima qualifica. Egli inoltre
può ottenere gli aumenti biennali pari all'anzianità di servizio
eccedente quella necessaria per ottenere la classe di stipendio
superiore.
Ad avviso del collegio a quo tale normativa creerebbe una
disparità di trattamento, con violazione dell'art. 3 della
Costituzione, in danno degli impiegati che, mediante promozione,
avevano già raggiunto la più alta qualifica tra quelle soppresse.
Infatti, gli impiegati che avevano ottenuto qualifiche inferiori,
possono ottenere un trattamento economico superiore o comunque
parametricamente uguale a quello spettante agli impiegati che avevano
ottenuto le qualifiche superiori; e ciò senza alcun fondamento logico.
La vigente disciplina (art. 1, comma terzo, del d.P.R. n. 1079 del
1970) concernente le qualifiche uniche prevede che il passaggio da una
classe di stipendio inferiore ad una superiore non segua a promozione
ma al compimento dell'anzianità di servizio, senza demerito. Ciò
nonostante, l'art. 11, penultimo comma, della legge 18 marzo 1968, n.
249, di delega, disponeva che in sede di disciplina dell'inquadramento
degli impiegati nella qualifica unica dovevano essere garantite sia la
piena valutazione del servizio prestato che la conservazione delle
posizioni giuridiche ed economiche acquisite.
Tale criterio sembra essere stato disatteso dal legislatore
delegato proprio con l'impugnato art. 2 in quanto, sul piano
comparativo, le posizioni dei ricorrenti sarebbero state svalutate
rispetto a quelle minori acquisite dagli impiegati con qualifica
inferiore, ai quali ultimi è stata concessa la possibilità di
ottenere un trattamento economico eguale, o, in ipotesi, superiore a
quello liquidato a favore degli attuali ricorrenti. In ragione di ciò,
la norma di cui all'art. 2 del d.P.R. n. 1079 del 1970, avendo alterato
i rapporti nei criteri di determinazione dei trattamenti economici
spettanti a distinte categorie di impiegati pubblici, titolari di
distinte posizioni giuridiche ed economiche acquisite anteriormente
all'inquadramento, viene ad essere investita del dubbio di
costituzionalità, anche per contrasto con l'art. 76 della
Costituzione.
Si suggerisce, come rimedio per superare la denunciata disparità
di trattamento in danno degli impiegati che avevano già raggiunto la
più alta delle categorie soppresse, di estendere anche ad essi il
principio di integrale valutabilità dell'anzianità di servizio
maturata nelle qualifiche soppresse (si intende: senza deduzioni). La
valutazione integrale dell'anzianità potrebbe importare un aumento del
trattamento parametrico per gli scatti corrispondenti ai bienni di
servizio maturati nelle qualifiche soppresse.
Si costituivano i ricorrenti nel giudizio a quo instando per la
declaratoria di incostituzionalità della norma impugnata, adducendo a
sostegno della propria tesi argomenti coincidenti con quelli contenuti
nell'ordinanza di rimessione. Considerato in diritto :
1. - La legge 18 marzo 1968, n. 249 (Delega al Governo per il
riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento
delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni
dei dipendenti statali) era intesa a stabilire (come si legge nella
relazione ministeriale che ne accompagnava la proposta) "i principi
fondamentali che debbono presiedere alla ristrutturazione delle
carriere del personale impiegatizio, nel senso di limitare le
qualifiche a quelle funzionali, secondo il principio che a ciascuna di
esse devono corrispondere determinate attribuzioni. Ciò comporta,
anzitutto, l'unificazione per ogni carriera delle prime tre qualifiche
- le prime due per le carriere tecniche - aventi attualmente un'unica
dotazione organica di posti".
In relazione al detto intendimento del legislatore, la legge n. 249
all'art. 11 (testo modificato dagli artt. 8 e 9 della legge 28 ottobre
1970, n. 775) stabilisce nel suo secondo comma che "per le nuove
qualifiche che potranno risultare dalla fusione di due o più
qualifiche attuali saranno previste di norma altrettante classi di
stipendio, paga o retribuzione, raggiungibili allo scadere di adeguati
periodi di servizio senza demerito, fermi restando nell'ambito di
ciascuna qualifica o classe i normali aumenti periodici".
L'art. 2, primo comma, del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079 (Nuovi
stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle Amministrazioni
dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo) stabilisce che
"nella prima applicazione del presente decreto al personale cui compete
una qualifica derivata dalla soppressione di due o più qualifiche in
vigore al 30 giugno 1970, è attribuita, nella nuova posizione, la
prima, la seconda o una delle successive classi di stipendio, secondo
che l'interessato provenga, rispettivamente, dalla prima, dalla seconda
o da una delle successive qualifiche soppresse, considerate nell'ordine
di progressione in carriera, conservando l'anzianità e gli aumenti di
stipendio maturati nella qualifica di provenienza, o, se più
favorevole, è attribuita la classe corrispondente all'anzianità
complessivamente maturata nelle qualifiche soppresse. In questo secondo
caso l'anzianità eccedente rispetto a quella complessivamente
richiesta per la classe conferita è riconosciuta nella classe medesima
ai fini degli aumenti biennali suddetti".
2. - L'ordinanza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che
ha sollevato l'incidente in discussione investe col suo dubbio di
legittimità costituzionale il citato comma dell'art. 2 del d.P.R. n.
1079 del 1970 e, in ispecie, la parte di esso che stabilisce la
soluzione alternativa, se più favorevole, dell'attribuzione della
"classe corrispondente all'anzianità complessivamente maturata nella
qualifica soppressa".
La questione è stata sollevata nel corso di un giudizio le cui
fasi vanno riassunte per chiarirne i termini.
In attuazione del d.P.R. n. 1077 del 1970 nonché del ricordato
d.P.R. n. 1079, il Ministero della Giustizia, con decreto 4 settembre
1971, provvide all'inquadramento nell'unica qualifica di cancelliere o
segretario, dei cancellieri di prima e seconda classe e dei vice
cancellieri (ex grado 9 B, 10 B, 11 B), liquidando per tutti il
trattamento economico non sull'intera anzianità maturata nelle tre
qualifiche unificate, ma, secondo la prescrizione dell'art. 2 del
d.P.R. n. 1079, sull'anzianità eccedente "quella complessivamente
richiesta per la classe conferita".
I funzionari di cancelleria già appartenenti al grado 9 B
proposero ricorso al Consiglio di Stato sostenendo che ad essi, invece,
ai fini degli aumenti biennali, andasse riconosciuta l'intera
anzianità senza deduzione del periodo di anzianità richiesto per
l'inquadramento nella terza classe di stipendio.
Con decisione n. 1130 del 1973 la IV Sezione del Consiglio di Stato
ritenne infondata la tesi dei ricorrenti (nonché le loro subordinate
eccezioni di illegittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma,
del d.P.R. n. 1079); ma poiché in materia analoga, relativa
all'unificazione della carriera esecutiva dello stesso Ministero della
Giustizia, il Consiglio di Stato era andato, con decisione anteriore,
in contrario avviso, rimise il ricorso alla decisione dell'Adunanza
Plenaria.
E questa, con l'ordinanza di cui in epigrafe, ha sollevato la
questione di legittimità costituzionale ora all'esame della Corte, con
riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione.
3. - Il fondamento delle due censure sembra possa così essere
identificato nella motivazione dell'ordinanza di rimessione.
I cancellieri che venivano inquadrati nella qualifica unica
provenendo dal precedente grado nono "non hanno potuto ottenere il
trattamento alternativo (più favorevole) previsto dall'art. 2, primo
comma, citato" secondo il quale "è possibile liquidare, a favore
dell'impiegato inquadrato nella qualifica unica, un trattamento
economico calcolato in base all'intera anzianità di servizio,
indipendentemente dal rapporto fra qualifica raggiunta (e soppressa) e
classe di stipendio"; e ciò in quanto "questo trattamento alternativo
è inapplicabile come tale agli impiegati che avevano già ottenuto
l'attribuzione della massima qualifica, fra quelle soppresse e
sostituite dalla qualifica unica".
"In tal modo - prosegue l'ordinanza - è profilabile una disparità
di trattamento, censurabile sotto il profilo dell'art. 3 della
Costituzione, a svantaggio di impiegati che avevano già raggiunto,
mediante promozioni, la più alta qualifica, fra quelle soppresse, e a
vantaggio degli impiegati che avevano ottenuto qualifiche inferiori", i
quali, per effetto della loro anzianità complessiva nella qualifica di
provenienza, possono ottenere un trattamento eguale o superiore a
quello spettante agli impiegati che avevano ottenuto le qualifiche
superiori per promozione.
Tale trattamento eguale o superiore, ammette l'ordinanza, deriva
dal fatto che il passaggio da una classe di stipendio inferiore ad una
superiore consegue "al compimento dell'anzianità di servizio senza
demerito"; ma "l'art. 11, penultimo comma, della legge 18 marzo 1968,
n. 249 (cioè della legge delega) dispone che in sede di disciplina
dell'inquadramento degli impiegati nella qualifica unica dovevano
essere garantite sia la piena valutazione del servizio prestato, sia la
conservazione delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite".
L'ordinanza prosegue riconoscendo che ai ricorrenti "è stato
liquidato un trattamento economico corrispondente a quello acquisito
(si intende precedentemente), tuttavia sul piano comparativo le
posizioni dei ricorrenti medesimi sono state svalutate rispetto a
quelle minori acquisite dagli impiegati con qualifica inferiore, ai
quali è stata offerta la possibilità di ottenere la liquidazione di
un trattamento economico non più corrispondente a quello liquidato
nella qualifica di provenienza e comunque uguale, e a volte superiore,
a quello liquidato a favore degli attuali ricorrenti". Tale situazione
di disparità "può essere superata estendendo anche agli impiegati che
erano titolari della più alta fra le qualifiche soppresse... il
principio di integrale valutabilità dell'anzianità di servizio
maturata nelle qualifiche soppresse; principio fissato dall'art. 2,
primo comma, del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079, relativamente agli
impiegati che non avevano raggiunto la più alta fra le qualifiche
sostituite da quella unica".
L'ordinanza quindi solleva "la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2, primo comma, del d.P.R. n. 1079, nella
parte in cui non prevede la possibilità alternativa di valutazione
integrale dell'anzianità di servizio, in vista della liquidazione del
trattamento economico spettante agli impiegati che avevano raggiunto la
più alta fra le qualifiche soppresse, per contrasto con gli artt. 3 e
76 della Costituzione".
5. - La questione non è fondata.
Occorre, intanto, precisare, poiché in alcune espressioni della
motivazione sembra annidarsi un equivoco, che il "trattamento
alternativo", di cui all'art. 2, primo comma, del d.P.R. n. 1079, è
applicabile a tutti gli impiegati soggetti al nuovo inquadramento e che
la "integrale valutabilità di servizio", che l'ordinanza vorrebbe
estendere anche agli impiegati titolari della più alta delle
qualifiche soppresse, non è accordata dalla norma impugnata nemmeno
agli impiegati provenienti dalle qualifiche inferiori. Infatti il comma
primo dell'art. 2 del d.P.R. n. 1079 stabilisce che per tutti
l'utilizzazione dell'anzianità complessivamente maturata nelle
qualifiche soppresse ai fini del trattamento economico avviene previa
deduzione dell'"anzianità complessivamente richiesta per la classe
conferita".
Sotto questo profilo non esiste quindi nessun trattamento
differenziato e non è configurabile una violazione dell'art. 3 della
Costituzione.
Il pregiudizio che il nuovo inquadramento nella qualifica unica
avrebbe arrecato a coloro che appartenevano alla prima qualifica
consisterebbe allora nel fatto che l'anzianità complessiva raggiunta
dagli impiegati già appartenenti alle due qualifiche inferiori viene
utilizzata ai fini del trattamento economico nella stessa misura che
per gli impiegati appartenenti alla qualifica superiore, cioè in modo
eguale per tutti gli impiegati soggetti al nuovo inquadramento. Da ciò
secondo l'ordinanza deriverebbe una alterazione dei "rapporti nei
criteri di determinazione dei trattamenti economici spettanti a diverse
categorie di dipendenti pubblici", quindi una violazione dell'art. 3
della Costituzione, nonché il disconoscimento della "proporzionalità
tra impiegati da inquadrare nella categoria unica", proporzionalità
che sarebbe stata prescritta dall'art. 11 della legge delega 18 marzo
1968, n. 249, col garantire "la piena valutazione del servizio prestato
e la conservazione delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite".
Dal che la violazione dell'art. 76 della Costituzione.
6. - Neanche sotto questo profilo è configurabile una violazione
del principio di eguaglianza.
L'ordinanza accoglie sostanzialmente la tesi dei ricorrenti secondo
la quale il loro trattamento economico era già acquisito e perciò
essi non avevano bisogno, per così dire, di utilizzare,
nell'applicazione della "soluzione alternativa" facoltizzata dal primo
comma dell'art. 2 del d.P.R. n. 1079, parte dell'anzianità complessiva
per conseguirlo.
Intanto è sicuro che la loro posizione non è stata peggiorata
dalla citata norma del d.P.R. n. 1079 e quindi è assai difficile
ipotizzare, come fa l'ordinanza, una violazione dell'art. 76 della
Costituzione dipendente dalla pretesa inosservanza, da parte del
legislatore delegato, della direttiva contenuta nell'art. 11 della
legge delega 18 marzo 1968, n. 249 relativamente alla piena valutazione
del servizio prestato e alla conservazione delle posizioni giuridiche
ed economiche acquisite. Infatti le posizioni giuridiche sono fuori
discussione in quanto da una parte non viene impugnato l'inquadramento
nella qualifica unica, dall'altro l'art. 134 del d.P.R. n. 1077 del 28
dicembre 1970 dispone la conservazione dell'anzianità complessiva.
Per quanto poi riguarda la conservazione delle posizioni
economiche, che costituiscono la materia del giudizio, è escluso che
la norma sottoposta al giudizio di costituzionalità abbia peggiorato
la posizione economica degli impiegati provenienti dalla prima delle
qualifiche unificate, e la stessa ordinanza di rimessione riconosce
espressamente - come si è visto - che è stato conservato il
trattamento economico precedentemente acquisito.
E se non c'è violazione dell'art. 11 della legge delega, cade
anche il ragionamento col quale l'Adunanza Plenaria del Consiglio di
Stato nell'ordinanza di rimessione sorregge la denunzia di violazione
dell'art. 3 della Costituzione per il fatto che gli impiegati
provenienti dalla seconda o terza qualifica possono conseguire, nel
nuovo inquadramento, un trattamento economico non inferiore a quello
spettante agli impiegati provenienti dalla prima qualifica.
Infatti per effetto dell'anzianità ben potevano cancellieri di
seconda classe e vice cancellieri avere già conseguito, prima del
nuovo inquadramento, un trattamento economico eguale o anche superiore
a quello di cancelliere di prima classe.
E dunque la lamentata parità o addirittura inferiorità del
trattamento economico di questi ultimi non sarebbe creata nel nuovo
inquadramento, ma preesisterebbe.
E se anche dovesse ritenersi ragionevole isolare la introdotta
attribuzione di più classi di stipendio nell'ambito di una stessa
qualifica, sì da prescindere dal trattamento economico complessivo,
ben si potrebbe rilevare che il legislatore ai fini dell'attribuzione
delle classi di stipendio ha fatto uso di criteri legati alla scelta
della qualifica di provenienza e all'anzianità di servizio tanto da
sfuggire a censure di irrazionalità.
Queste considerazioni, a giudizio della Corte, valgono a sorreggere
la pronunzia di infondatezza della questione sollevata dall'Adunanza
Plenaria del Consiglio di Stato, anche se non può disconoscersi che
allorché si proceda ad operazioni di omogeneizzazione, come quella
perseguita col nuovo inquadramento, singole posizioni possono risultare
più favorite di altre. Ma ciò non può condurre a censurare il
legislatore, anche se deve essere ad esso raccomandata la massima
cautela nell'evitare che le dette operazioni portino ad eccessive
discriminazioni di posizioni singole concrete.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2, primo comma, del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079 "nella
parte in cui non prevede la possibilità alternativa di valutazione
integrale di anzianità di servizio in vista della liquidazione del
trattamento economico spettante agli impiegati che avevano raggiunto la
più alta fra le qualifiche soppresse", sollevata, in riferimento agli
artt. 3 e 76 della Costituzione, dal Consiglio di Stato, Adunanza
Plenaria, con l'ordinanza (n. 26 del reg. ord. 1977) di cui in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 novembre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:301 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte