Sentenza n. 301/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/09/1987 · relatore Giuseppe Ferrari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3d.P.R. 643/1972
- art. 6d.P.R. 643/1972
- art. 14d.P.R. 643/1972
- art. 15d.P.R. 643/1972
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 3, 6, 14 e 15
del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale
sull'incremento di valore degli immobili), promossi con due ordinanze
emesse il 12 dicembre 1983 dalla Commissione Tributaria di secondo
grado di Roma nei ricorsi proposti dall'Ufficio del Registro di
Velletri c/ l'Istituto dei Ciechi di S. Alessio, iscritte ai nn. 989
e 990 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 13- bis dell'anno 1985;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1987 il Giudice
relatore Giuseppe Ferrari;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con due identiche ordinanze emesse in due procedimenti
vertenti tra le stesse parti, in data 12 dicembre 1983, la
Commissione tributaria di secondo grado di Roma ha sollevato, su
eccezione di parte, questione di legittimità costituzionale degli
artt. 3, 6, 14 e 15 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, in
riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.
Adito in entrambi i procedimenti dall'Ufficio del registro di
Velletri che aveva interposto appello avverso la decisione della
locale Commissione tributaria di primo grado con la quale era stato
parzialmente accolto il ricorso proposto dall'opera pia "Istituto dei
ciechi di S.Alessio" contro l'avviso di accertamento di valore di
taluni immobili che erano stati oggetto di dichiarazione INVIM per
decorso decennio, il giudice a quo dubita che per gli enti il cui
solo fine sia l'assistenza e la beneficenza la redditività di un
bene possa essere considerata fonte di ricchezza e, dunque, sintomo
di capacità contributiva, posto che tali enti destinano tutto il
loro patrimonio (incluso il ricavato dall'eventuale vendita di
immobili) al raggiungimento dei fini istituzionali. Fini che, per la
loro diversità rispetto a quelli perseguiti dagli altri enti
assoggettati alla stessa imposta, varrebbero a rendere altresì
evidente l'illegittimità costituzionale delle norme denunciate per
l'uniforme trattamento che esse riservano a situazioni profondamente
diverse.
2. - L'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del
Presidente del Consiglio dei ministri, ha chiesto che la questione
sia dichiarata, in via principale, innammissibile per difetto di
rilevanza e, in linea subordinata, infondata.
Il difetto di rilevanza viene prospettato in riferimento
all'intervenuta formazione di un giudicato interno in ordine
all'assoggettabilità degli immobili dell'ente alla INVIM decennale
giacché la decisione di primo grado, che riducendo il valore
accertato tale implicita statuizione conteneva, non sembrava essere
stata oggetto d'appello sul punto; ed alla conseguente ininfluenza
dell'emananda decisione della Corte costituzionale.
Nel merito - si osserva sostanzialmente in atto d'intervento - è
estremamente discutibile che i redditi in genere, e quelli degli
immobili in particolare, non debbano essere assoggettati a tassazione
quando siano di pertinenza di un ente non avente fini di lucro. Ed è
comunque certo che non esiste un principio generale di esenzione
dalla imposizione tributaria per gli enti che si propongono fini di
pubblico interesse, come il trattamento fiscale dello Stato vale a
dimostrare.
Si nega comunque che il legislatore abbia trascurato la
particolare natura di alcuni enti morali e dell'attività da essi
svolta, stanti le particolari previsioni di cui all'art. 25 del
d.P.R. n. 643 del 1972, del tutto trascurate dal giudice a quo, il
quale - conclude l'Avvocatura - nessuna particolare argomentazione ha
svolto in ordine agli artt. 6, 14 e 15, la cui legittimità (salvo
che per l'art. 14, già dichiarato incostituzionale con sentenza n.
126 del 1979) non può non essere conseguente a quella da
riconoscersi all'art. 3. Considerato in diritto
1. - Il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale del
combinato disposto degli artt. 3, 6, 14 e 15 del d.P.R. 26 ottobre
1972, n. 643: tali norme riguardano, rispettivamente, l'ambito di
applicazione dell'INVIM per decorso del decennio, nonché la
definizione dell'imponibile e delle aliquote; l'art. 14 è stato
abrogato dall'articolo 1 del d.-l. 12 novembre 1979, n. 571.
Il ragionamento seguito nell'ordinanza di rimessione muove dalla
premessa che l'imposizione tributaria de qua si basa su di un
criterio di redditività dell'immobile, ma agli enti di assistenza e
beneficenza, si osserva subito dopo, sarebbe del tutto estraneo il
concetto di reddito, poiché tali persone giuridiche perseguono un
interesse pubblico e non già un fine di lucro, così che gli
incrementi di valore degli immobili in argomento, entrando a far
parte del patrimonio degli enti, resterebbero vincolati alla medesima
destinazione di quest'ultimo. Da tale asserita circostanza
deriverebbe un primo profilo di illegittimità costituzionale delle
norme oggetto della censura: l'applicazione dell'INVIM a tali
immobili trasformerebbe la medesima in imposta patrimoniale così
concretando un contrasto con l'art. 53 Cost.
Resterebbe altresì vulnerato il principio di eguaglianza per
essere assoggettati alla stessa normativa enti fra loro del tutto
diversi.
L'Avvocatura dello Stato ha richiesto la declaratoria di
inammissibilità per difetto di rilevanza, in quanto sulla questione
dell'assoggettabilità al tributo degli immobili avrebbe già
statuito, con efficacia di giudicato, il giudice di primo grado.
Nel merito, l'Avvocatura, onde sostenere la tesi della
infondatezza, rileva come anche lo Stato sia soggetto ad imposta e
richiama l'art. 25 del d.P.R. in oggetto, ove vengono previste talune
esenzioni e riduzioni di imposta in ragione della qualità di ente
morale del proprietario.
2. - Va anzitutto escluso che si sia formato il giudicato interno
in punto di assoggettabilità all'INVIM dell'ente morale che ha
appellato dinanzi al giudice a quo la decisione di primo grado,
chiedendo in via preliminare che fosse sollevata la presente
questione. Si tratta infatti del presupposto stesso di applicabilità
della imposta (che la parte intende veder ridotta attraverso la
diminuzione di un parametro di calcolo), del quale ben può essere
prospettata l'illegittimità costituzionale in sede di gravame, a
maggior ragione in quanto l'ente ha proposto controricorso in appello
ed anche appello incidentale.
3. - Nel merito la questione è infondata.
Tra i presupposti applicativi dell'INVIM decennale non rientra
invero la destinazione a fini di lucro del reddito ricavabile dagli
immobili appartenenti agli enti assoggettati all'imposta, sì che il
fine di pubblico interesse che essi si propongono non può essere
efficacemente invocato in senso esonerativo dalla imposizione.
Quest'ultima è, appunto, collegata all'incremento dei valori
immobiliari, "che di per sé costituisce sicuro indice di capacità
contributiva" (sentenza n. 126 del 1979), idonea, come tale, ad
esprimere l'esistenza di un reddito, a prescindere dal fatto che il
cespite produttivo di ricchezza sia o meno strumentalmente collegato
con i fini dell'ente. È se mai la destinazione dell'immobile in
rapporto all'esercizio delle attività istituzionali a determinare le
esenzioni dall'imposta di cui all'art. 25 d.P.R. 26 ottobre 1972, n.
643, mentre la diversa ipotesi di riduzione dell'INVIM, di cui al
capoverso della norma citata, si realizza in virtù della scelta del
legislatore, volta a privilegiare discrezionalmente finalità proprie
di taluni enti, e non già perché il reddito espresso dagli immobili
di loro proprietà venga ad "incorporarsi" nel patrimonio degli
stessi, come apoditticamente affermato dal giudice a quo.
Sono perciò prive di fondamento sia la tesi prospettante
l'inesistenza di capacità contributiva in capo alle persone
giuridiche private aventi scopi assistenziali e benefici, sia quella
- logicamente conseguenziale - secondo la quale la norma
irragionevolmente equiparerebbe, ai fini applicativi dell'INVIM
decennale, situazioni giuridiche fra loro del tutto diverse in
relazione alla ratio del presupposto impositivo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale,
sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. dalla Commissione
tributaria di secondo grado di Roma con due identiche ordinanze del
12 dicembre 1983, (r.o. 989 e 990/1984), degli artt. 3, 6, 14 e 15
del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 ("Istituzione dell'imposta
comunale sull'incremento di valore degli immobili").
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Relatore: FERRARI
Depositata in cancelleria il 30 settembre 1987.
Il cancelliere: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:301 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte