Sentenza n. 301/1995
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/07/1995 · relatore Fernando Santosuosso
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Provincia autonoma di Bolzano
notificato il 27 giugno 1994, depositato in Cancelleria il 4 luglio
1994, per conflitto di attribuzione sorto a seguito dei decreti del
Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del
tesoro e della funzione pubblica, 15 aprile 1994, nn. 130, 131 e 132
(quest'ultimo parzialmente modificato con decreto del Ministro della
pubblica istruzione del 28 agosto 1994) concernenti rispettivamente:
a) la rideterminazione del rapporto medio alunni/classi per gli
anni scolastici 1994-95 e 1995-96;
b) la formazione delle sezioni della scuola materna e delle
classi nelle scuole ed istituti di istruzione statali di ogni ordine
e grado per l'anno 1994-95;
c) la determinazione degli organici delle scuole ed istituti di
ogni ordine e grado per gli anni scolastici 1994-95 e 1995-96;
ed iscritto al n. 23 del registro conflitti 1994;
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 16 maggio 1995 il Giudice relatore
Fernando Santosuosso;
Uditi gli avvocati Roland Riz e Sergio Panunzio per la Provincia
autonoma di Bolzano e l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il
Presidente del Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la
Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato conflitto di attribuzione
nei confronti dello Stato in relazione ai decreti del Ministro della
pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e della
funzione pubblica, 15 aprile 1994, nn. 130, 131 e 132 (quest'ultimo
parzialmente modificato con decreto del Ministro della pubblica
istruzione del 28 maggio 1994).
Con tali decreti sono stati stabiliti sia la disciplina del
rapporto medio alunni/classi (decreto n. 130), sia i criteri per la
formazione delle sezioni di scuola materna e delle classi nelle
scuole di istruzione di ogni ordine e grado. Ritiene al riguardo la
Provincia ricorrente che dette disposizioni illegittimamente operino
anche nel proprio ordinamento, in quanto si tratta di competenze che
le norme statutarie (artt. 8, n. 26; 9, n. 2; e 16 dello Statuto di
autonomia) e le relative norme di attuazione (artt. 1 e 4 del d.P.R.
10 febbraio 1983, n. 89) demandano alla competenza provinciale.
In particolare, dopo aver richiamato il contenuto delle norme
indicate, ritiene la Provincia che rientri nella propria competenza
la programmazione, oltre che della organizzazione delle attività
scolastiche, anche delle "conseguenti variazioni degli organici delle
scuole di istruzione elementare e secondaria": onde la competenza
dello Stato sarebbe limitata, in una prima fase, alla formazione
dell'intesa con la Provincia in ordine al piano ed ai criteri per la
determinazione degli organici del personale predisposti dalla stessa
Provincia, mentre in una fase successiva spetterà allo Stato
disporre conseguentemente le variazioni degli organici del personale.
2. - Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, in
subordine, infondato.
La difesa erariale, dopo aver premesso che il decreto
interministeriale n. 130 trova il proprio fondamento normativo
nell'art. 4, comma 11, della legge n. 537 del 1993; il decreto n. 131
nell'art. 2, comma 4, del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323,
convertito nella legge 6 ottobre 1988, n. 426; il decreto n. 132
nell'art. 4, commi 12, 13 e 15 della citata legge n. 537 del 1993,
osserva che alla luce dell'art. 4 del d.P.R. n. 89 del 1983 momento
di reale rilievo istituzionale, con riguardo alla sfera di
attribuzioni conferite all'autonomia della Provincia di Bolzano, è
rappresentato dall'intesa con il Ministero della Pubblica istruzione.
Tale intesa, necessaria sotto diversi profili, è stata formalizzata
con nota ministeriale n. 31645/JR del 6 maggio 1994. Osserva al
riguardo la difesa erariale che questa è l'unica circostanza di
effettivo peso giuridico, rilevando solo formalmente il fatto che i
provvedimenti interministeriali siano di data anteriore all'atto
d'intesa, ma comunque posteriore alla data della deliberazione della
Giunta provinciale del 7 febbraio 1994, della quale il decreto n. 130
recepisce il contenuto.
Tale sequenza temporale, rileva l'Avvocatura dello Stato, non
avrebbe impedito alla Provincia di Bolzano di adottare le proprie
determinazioni in ordine alla formazione delle classi, determinazioni
contenute infatti nella deliberazione sopra citata, la quale ha
acquisito attitudine a conseguire gli effetti voluti con la
comunicazione del perfezionamento dell'intesa.
In conclusione, l'Avvocatura si ritiene che i decreti oggetto del
conflitto rispondano all'esigenza di una visione complessiva
dell'organizzazione della scuola, senza peraltro violare l'autonomia
provinciale, essendo state rispettate le apposite procedure previste
dalle norme di attuazione dello statuto speciale. Considerato in diritto
1. - La Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato conflitto di
attribuzione nei confronti dello Stato in relazione ai decreti del
Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del
tesoro e della funzione pubblica, 15 aprile 1994, nn. 130, 131 e 132
(quest'ultimo parzialmente modificato con decreto del Ministro della
pubblica istruzione del 28 maggio 1994).
A giudizio della ricorrente, infatti, non spetterebbe allo Stato
disciplinare, limitatamente alla Provincia di Bolzano: la
determinazione del rapporto medio alunni/classi, la formazione delle
sezioni di scuola materna e delle classi delle scuole di istruzione
elementare e secondaria, anche se da ciò discendono la
determinazione e la variazione dei relativi organici del personale,
di competenza dello Stato.
2. - Il sollevato conflitto è inammissibile.
La Provincia di Bolzano deduce che i decreti denunziati siano
invasivi della propria competenza in materia di scuola materna, di
istruzione elementare e secondaria, stabilita dagli artt. 8, 9 e 16
dello Statuto speciale e dagli artt. 1 e 4 delle norme di attuazione
(d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89) dello Statuto stesso.
La disposizione contenuta nell'ultimo articolo citato stabilisce
in particolare che, "all'istituzione di scuole elementari e di
istituti e scuole d'istruzione secondaria nonché dei corsi
finalizzati al rilascio di titoli di studio provvede la Provincia in
base a piani da essa predisposti e d'intesa con il Ministero della
pubblica istruzione in ordine agli oneri per il personale a carico
dello Stato e alle conseguenti variazioni degli organici delle scuole
di istruzione elementare e secondaria. Le variazioni degli organici
sono disposte dai competenti organi dello Stato".
3. - Pur dovendosi riconoscere che, in applicazione delle
anzidette norme, tutte le attribuzioni dell'amministrazione dello
Stato in materia di scuola materna, elementare e secondaria (ivi
comprese le competenze relative al piano di rideterminazione del
rapporto allievi-classi) siano di competenza, nel territorio della
provincia di Bolzano, degli organi della Provincia stessa, d'intesa
con il Ministero della pubblica istruzione, questa Corte ritiene che
nella specie i denunziati decreti interministeriali non risultano
lesivi di detta ripartizione di competenze.
Ed invero tali decreti interministeriali, efficaci in sede
nazionale, fanno espressamente salve le competenze della Provincia
autonoma di Bolzano; al riguardo, già prima della loro emanazione,
la Giunta provinciale di Bolzano, con delibera 7 febbraio 1994, n.
649, aveva indicato i criteri ritenuti più idonei per la
determinazione del rapporto alunni-classi, con espresso riferimento
alla necessità di "acquisire l'intesa del Ministero della pubblica
istruzione ai sensi dell'art. 4 ..".
A seguito delle rispettive manifestazioni di volontà, il
Ministro, con lettera 6 maggio 1994, comunicava al Presidente della
Giunta provinciale di Bolzano "l'assenso di questo Ministero sui
criteri e i parametri numerici deliberati" dalla Giunta e "recepiti
nel piano di rideterminazione dei rapporti medi tendenziali approvati
con il decreto interministeriale 15 aprile 1994, n. 130" (sia pure
"suggerendo" e "raccomandando" delle piccole variazioni), ed allegava
le tabelle delle variazioni organiche del personale, il cui onere
economico è a carico dello Stato.
I decreti denunziati, pertanto, costituiscono - insieme alla
delibera della Giunta provinciale e alla lettera del Ministro -
soltanto atti preparatori dell'intesa prevista dalla legge per la
definitività del piano di rideterminazione del rapporto medio
alunni-classi nella Provincia di Bolzano e non possono pertanto
ritenersi lesivi delle competenze invocate in questa sede.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile il conflitto sollevato, con il ricorso
indicato in epigrafe, dalla Provincia autonoma di Bolzano nei
confronti dello Stato, in relazione ai decreti del Ministro della
pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e della
funzione pubblica, 15 aprile 1994, nn. 130, 131 e 132 (quest'ultimo
parzialmente modificato con decreto del Ministro della pubblica
istruzione 28 maggio 1994).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: SANTOSUOSSO
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 6 luglio 1995.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1995:301 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte