Sentenza n. 301/1996
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/07/1996 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 990/1969
- art. 28legge 142/1992
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, lettera a),
della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria
della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli
a motore e dei natanti), nella formulazione anteriore alla modifica
apportata dall'art. 28 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, promosso
con ordinanza emessa il 4 luglio 1995 dal Tribunale di Milano, nel
procedimento civile vertente tra Ferrario Giovanna Maria e s.p.a.
Compagnia Assicuratrice UNIPOL ed altri, iscritta al n. 824 del
registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1996 il giudice
relatore Cesare Ruperto.
Motivazione
Ritenuto in fatto Nel corso di un procedimento civile - instaurato da Giovanna Maria
Ferrario contro il marito Franco Rossi ed altri, al fine di ottenere
il risarcimento dei danni da lesioni personali subite in seguito ad
un incidente stradale verificatosi in data 6 agosto 1990, nel quale
l'attrice era stata coinvolta quale terza trasportata
sull'autovettura di proprietà del coniuge e condotta dallo stesso -
il Tribunale di Milano ha sollevato, con ordinanza emessa il 4 luglio
1995, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, lettera
a), della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria
della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli
a motore e dei natanti), nella formulazione precedente alla modifica
legislativa apportata dall'art. 28 della legge 19 febbraio 1992, n.
142. A giudizio del rimettente la norma si porrebbe in contrasto con
gli artt. 3 e 32 della Costituzione, nella parte in cui esclude dal
diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione
obbligatoria della responsabilità civile il coniuge trasportato in
regime di comunione dei beni con il conducente del veicolo
responsabile del sinistro.
Negata la possibilità di applicazione, ratione temporis, della
nuova disciplina introdotta dall'art. 28 della legge 19 febbraio
1992, n. 142 - che ha modificato la norma censurata nel senso della
eliminazione, con riguardo ai danni alle persone, di ogni limitazione
risarcitoria riferita a tutti i terzi trasportati, a prescindere dal
legame con il conducente del veicolo responsabile del sinistro -, il
giudice a quo ritiene che neppure l'intervento di questa Corte (con
sentenza n. 188 del 1991, che ha dichiarato l'incostituzionalità
dell'art. 4, lettera b), della legge n. 990 del 1969) spieghi
efficacia sulla fattispecie, sì che tuttora, per i sinistri
anteriori alla legge n. 142 del 1992, deve ritenersi sussistere un
vuoto di garanzia assicurativa per il familiare trasportato che sia,
al momento del sinistro, proprietario o comproprietario del veicolo
ospitante (come l'attrice, per il semplice fatto di essere in regime
di comunione legale con il marito).
Né - secondo il rimettente - tale carenza di garanzia potrebbe
essere colmata assumendo l'immediata applicabilità, nei paesi
membri, della direttiva CEE 30 dicembre 1983, n. 84, la quale appunto
all'art. 3 disponeva - con riguardo ai danni alla persona - che i
componenti della famiglia dell'assicurato, del conducente o di
qualsiasi altro soggetto, la cui responsabilità civile fosse sorta a
causa di un sinistro e fosse coperta dalla relativa assicurazione
obbligatoria, non potessero essere esclusi dai benefici assicurativi
a motivo del legame di parentela.
Di conseguenza, la norma censurata (relativamente ai sinistri
verificatisi prima dell'entrata in vigore della legge n. 142 del
1992), determinerebbe un'ingiustificata limitazione della tutela
costituzionale della salute, con disparità di trattamento di
identiche situazioni e relativa violazione anche del principio di
uguaglianza. Considerato in diritto
1. - Il Tribunale di Milano dubita della legittimità
costituzionale dell'art. 4, lettera a), della legge 24 dicembre
1969, n. 990 (nella formulazione anteriore alla modifica legislativa
apportata dall'art. 28 della legge 19 febbraio 1992, n. 142), nella
parte in cui esclude dal diritto ai benefici derivanti dai contratti
di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile il coniuge
trasportato che sia in regime di comunione dei beni con il conducente
del veicolo responsabile del sinistro. Secondo il rimettente, la
norma censurata si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 32 della
Costituzione, per l'ingiustificato deteriore trattamento di una
situazione giuridica soggettiva omogenea a quelle successivamente
oggetto di tutela ai sensi del citato art. 28 della legge n. 142 del
1992 (che ha eliminato, per i danni alle persone, ogni limitazione
risarcitoria riferita a tutti i terzi trasportati, a prescindere dal
legame con il conducente del veicolo responsabile del sinistro), con
conseguente limitazione della tutela del relativo diritto alla
salute.
2. - La questione non è fondata.
2.1. - L'art. 4, lettera a), della legge n. 990 del 1969, vigente
all'epoca del sinistro ed applicabile ratione temporis alla
fattispecie dedotta nel giudizio a quo, disponeva che "non sono
considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai
contratti di assicurazione obbligatoria... tutti coloro la cui
responsabilità deve essere coperta dall'assicurazione". La
previsione normativa era connotata dall'ontologico e naturale
collegamento esistente tra l'esclusione della garanzia ed il novero
dei soggetti comunque responsabili per la circolazione dei veicoli ai
sensi dell'art. 2054, terzo comma, del codice civile. Soggetti che
non assumevano la veste di terzi, per il solo fatto della loro
particolare relazione giuridica con il bene.
Sulla fattispecie in esame, dunque, non spiega alcun effetto né ha
riflessi l'intervenuta declaratoria d'illegittimità costituzionale
dell'art. 4, lettera b), della legge n. 990 del 1969, "nella parte in
cui esclude dal diritto ai benefici dell'assicurazione obbligatoria,
per quanto riguarda i danni alle persone, il coniuge, gli ascendenti
e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate
alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini
fino al terzo grado delle medesime quando convivano con esse o siano
a loro carico" (sentenza n. 188 del 1991). Infatti, tale pronuncia
assume la sua specifica incidenza in un contesto affatto diverso,
afferente ad una ulteriore limitazione dell'estensione della
garanzia, ritenuta ingiustificata dalla Corte poiché
irragionevolmente fondata sulla mera esistenza di legami familiari
tra il soggetto trasportato e le persone la cui responsabilità
doveva essere coperta dall'assicurazione. Ciò, anche in conformità
del principio sancito dall'art. 3 della direttiva CEE 30 dicembre
1983, n. 84/5 (peraltro non ancora recepita nel nostro ordinamento
all'epoca della decisione della Corte), secondo cui "i membri della
famiglia dell'assicurato, del conducente o di qualsiasi altra persona
la cui responsabilità civile sia sorta a causa di un sinistro e sia
coperta dall'assicurazione... non possono essere esclusi, a motivo
del legame di parentela, dal beneficio dell'assicurazione, per quanto
riguarda i danni alle persone".
Ne consegue che non è dato sovrapporre i due diversi piani di
operatività dell'esclusione dai benefici assicurativi, di cui alle
lettere a) e b), poiché il diniego di risarcibilità, già previsto
nei confronti di tutti coloro la cui responsabilità doveva essere
coperta dall'assicurazione, risultava intimamente collegato alla
ipotesi di una (con)titolarità del diritto sul veicolo, a
prescindere sia dalla esistenza di rapporti familiari tra i soggetti,
sia dal titolo di acquisto del diritto stesso.
2.2. - Il menzionato collegamento tra l'obbligazione risarcitoria
ex art. 2054, terzo comma, cod. civ. e l'esclusione dai benefici
assicurativi è venuto meno solo a seguito della modificazione
apportata dall'art. 28 della legge n. 142 del 1992, che, col primo
comma, ha sostituito la denunciata norma, disponendo che,
limitatamente ai danni alle persone, "non è considerato terzo e non
ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione
obbligatoria... il solo conducente del veicolo responsabile del
sinistro". Modificazione, la quale - al di là del riferimento
contenuto nella rubrica all'attuazione della succitata direttiva CEE
n. 84/5 - risulta piuttosto aderente all'ulteriore principio
enunciato dall'art. 1 della terza direttiva CEE 14 maggio 1990, n.
90/232 ("...l'assicurazione... copre la responsabilità per i danni
alla persona di qualsiasi passeggero, diverso dal conducente,
derivanti dall'uso del veicolo"), che per la prima volta ha impegnato
gli Stati membri ad emanare, entro il termine del 31 dicembre 1992
(art. 6), norme che estendessero l'applicazione della garanzia a
tutti i terzi trasportati senza eccezione alcuna.
Si è dunque di fronte ad una complessa e articolata evoluzione
della normativa in esame, al lume della quale vanno valutate - in una
prospettiva necessariamente diacronica - le opzioni legislative
succedutesi nel tempo.
2.3. - La scelta operata dal legislatore del 1992, motivata dalla
necessità di conformarsi alla fonte normativa comunitaria, si
inserisce appunto in tale evoluzione, e va positivamente apprezzata
come rafforzamento della tutela della salute garantita dall'art. 32
Cost., la quale, nella materia in esame, si è venuta attuando
secondo una gradualità che ha trovato compimento nella nuova
formulazione dell'art. 4 della legge n. 990 del 1969. Ma appunto per
questo, essa non può fungere da tertium comparationis al fine dello
scrutinio di costituzionalità della previgente disposizione
denunciata. Questa trovava un suo congruo fondamento giuridico nel
già rilevato collegamento, derivante dall'art. 2054, terzo comma,
cod. civ., fra esclusione della garanzia e novero dei soggetti
comunque responsabili per la circolazione dei veicoli. Il che è
quanto basta per ritenerla immune dai prospettati vizi di
incostituzionalità. Né sulla ragionevolezza della norma aveva
proiettato alcun riflesso negativo "il quadro normativo venutosi a
creare a seguito della riforma del diritto di famiglia", cui il
rimettente fa richiamo sottolineando in particolare il favore con cui
il legislatore "ha considerato l'istituto della comunione dei beni
quale regime patrimoniale legale della famiglia". È infatti evidente
che, una volta instauratosi tale regime, i coniugi non possono
sfuggire alle conseguenze giuridiche che la legge ricollega alla
comproprietà di ciascun bene, qualunque ne sia la fonte costitutiva;
conseguenze, fra le quali s'inserisce appunto la responsabilità ex
art. 2054, terzo comma, cod. civ..
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 4, lettera a) della legge 24 dicembre 1969, n. 990
(Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), nella
formulazione anteriore alla modifica apportata dall'art. 28 della
legge 19 febbraio 1992, n. 142, sollevata, in riferimento agli artt.
3 e 32 della Costituzione, dal Tribunale di Milano con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 luglio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:301 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte