Corte costituzionale

Ordinanza n. 302/1984

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/12/1984 · relatore Leopoldo Elia

Norme in gioco

applicata al caso

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 92

della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e

art. 91 del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (codice della strada)

promossi con due ordinanze emesse l'8 ottobre e il 3 dicembre 1982 dal

Pretore di Bassano del Grappa nei procedimenti penali a carico di

Totaro Pasquale e Gasparotto Luigi Antonio, iscritte al n. 923 del

registro ordinanze 1982 e al n. 200 del registro ordinanze 1983 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ai nn. 142 e 219

dell'anno 1983.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 14 marzo 1984 il Giudice

relatore Leopoldo Elia.

Ritenuto che il Pretore di Bassano del Grappa con le ordinanze in

epigrafe ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 92 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui,

sostituendo l'ultimo comma dell'art. 590 cod. pen., dispone che il

delitto di lesioni colpose è punibile a querela della persona offesa e

dell'art. 91 del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nella parte in cui

disciplina i poteri dell'autorità giudiziaria in ordine alla

sospensione della patente;

che secondo il Pretore per effetto della nuova disciplina il

giudice non può sospendere la patente, né sindacare la sospensione

disposta dal Prefetto, se non quando sia stata presentata querela da

parte della persona offesa, con violazione del principio di

eguaglianza;

considerato che peraltro in entrambi i giudizi a quibus è stata

ritualmente presentata la querela, tanto che il giudice ha potuto

promuovere l'azione penale e citare in giudizio gli imputati,

risultando così pienamente investito di quei poteri di cui lamenta la

carenza nell'ipotesi di mancata attivazione della persona offesa;

che pertanto la questione, essendo palesemente irrilevante, va

dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 92 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e

dell'art. 91 del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, sollevata dalle

ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 dicembre 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1984:302 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte