Sentenza n. 302/1986
Questione dichiarata infondata · depositata il 31/12/1986 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 420, commi
primo ed ultimo codice di procedura civile promosso con ordinanza
emessa il 24 marzo 1980 dal Pretore di Nardò nel procedimento civile
vertente tra Tondo Gregorio e Patti-AI Confezioni Giuliana iscritta
al n. 656 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 311 dell'anno 1980;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella Camera di consiglio dell'11 dicembre 1986 il Giudice
relatore Virgilio Andrioli.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa il 24 marzo 1980 (notificata il 10 e
comunicata il 18 luglio; pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 311
del 12 novembre 1980 e iscritta al n. 656 R.O. 1980) emessa nella
controversia di lavoro tra Tondo Gregorio e PATTY-AI Confezioni
Giuliana, il Pretore di Nardò sollevò d'ufficio questione di
costituzionalità dell'art. 420 co. 1 e u. l. 11 agosto 1973 n. 533
(Disciplina delle controversie individuali di lavoro, ecc.), in
relazione agli artt. 24 co. 1 e 2 Cost., 97 e 101 e segg. e 3 Cost.
2.1. - Avanti la Corte nessuna delle parti si costituì; spiegò
intervento per il Presidente del Consiglio dei ministri l'Avvocatura
generale dello Stato argomentando e concludendo con atto depositato
il 2 dicembre 1980 per la infondatezza della proposta questione.
2.2. - Nell'adunanza dell'11 dicembre 1986 in camera di consiglio
il giudice Andrioli ha svolto la relazione. Considerato in diritto
3. - Dopoché all'udienza di discussione del 2 gennaio 1980 avanti
il Pretore di Nardò erano comparsi i procuratori delle parti, i
quali avevano chiesto d'accordo un breve rinvio in quanto pendevano
trattative di bonario componimento, alla successiva udienza del 24
marzo 1980 comparve il procuratore dell'attore, che, dopo aver preso
visione di una lettera del procuratore della convenuta con la quale
si evidenziava che per gravi motivi familiari non poteva presenziare
e ribadito che pendevano e stavano per concludersi le trattative di
bonario componimento, chiese ulteriore rinvio. Nella stessa udienza
il Pretore sollevò d'ufficio questione di illegittimità
costituzionale degli artt. 420 co. 1 ("Nell'udienza fissata per la
discussione della causa, il giudice interroga liberamente le parti
presenti e tenta la conciliazione della lite. La mancata comparizione
personale delle parti, senza giustificato motivo, costituisce
comportamento valutabile dal giudice al fine della decisione del
giudizio. Le parti possono, se ricorrono gravi motivi, modificare le
domande, eccezioni e conclusioni già formulate, previa
autorizzazione del giudice") e ultimo ("Le udienze di mero rinvio
sono vietate") l. 11 agosto 1973, n. 533 (rectius: art. 420 co. 1 e
ultimo c.p.c. sostituiti in virtù della l. 11 agosto 1973, n. 533),
ma nessuna delle norme della Carta costituzionale, assunte a
parametro, si appalesa violata.
Non l'art. 3 perché diversi sono i dettami sistematici cui si
ispirano il rito ordinario e il rito speciale del lavoro, né
l'art. 24 co. 1 e 2 perché la pendenza di trattative stragiudiziali
costituisce motivo che giustifica il rinvio "non mero"
della udienza di discussione, né gli artt. 101 e segg. perché il
giudice del lavoro non cessa di essere soggetto alla legge
(artt. 101 e 108) se applica le disposizioni del rito speciale del
lavoro, così come novellate nel 1973, laddove esula
dai compiti del giudice chiamato ad esercitare il proprio magistero,
e non già ad esprimere il proprio avviso
in convegni, la constatazione della scarsezza dei mezzi strutturali e
in genere materiali che non consente di applicare in tutto i
princìpi della concentrazione e dell'immediatezza cui è informata
la l. n. 533/1973.
D'altro canto non va lasciato in non cale che la più parte delle
leggi che han visto la luce negli ultimi anni fan capo alla l. n.
533/1973 (art. 46 l. 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle
locazioni di immobili urbani); art. 3 co. 6 d.l. 30 gennaio 1979, n.
26 (Provvedimenti urgenti per la A.S. delle grandi imprese in crisi
inserito con l. 3 aprile 1979, n. 35 di conversione), art. 31 d.P.R.
21 marzo 1981, n. 145 Ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza
al volo per il traffico aereo generale; art. 47 l. 3 maggio 1982, n.
203 (Norme sui contratti agrari); art. 28 l. 29 marzo 1983, n. 93
(Legge quadro sul pubblico impiego)).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
sollevata, in riferimento agli artt. 24 co. 1 e 2, 97, 101 segg. e 3
Cost., dell'art. 420 co. 1 e ultimo c.p.c. dal Pretore di Nardò con
ordinanza 24 marzo 1980 (n. 656 R.O. 1980).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta il 19 dicembre 1986.
Il Presidente: ANDRIOLI
Il redattore: ANDRIOLI
Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1986.
Il direttore di cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1986:302 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte