Corte costituzionale

Ordinanza n. 302/1991

Altra decisione · depositata il 26/06/1991 · relatore Mauro Ferri

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 46d.lgs. 12/1991

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 32, terzo

comma, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle

disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni),

promosso con ordinanza emessa il 10 dicembre 1990 dalla Corte di

cassazione sul ricorso proposto dal Procuratore generale della

Repubblica presso la Corte d'Appello di Firenze nel procedimento

penale a carico di Langella Luca, iscritta al n. 140 del registro

ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 maggio 1991 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che la Corte di cassazione, adita dal Procuratore

generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Firenze, il

quale aveva proposto ricorso avverso sentenza di non luogo a

procedere per irrilevanza del fatto emessa dal Tribunale per i

minorenni di Firenze in qualità di giudice dell'udienza preliminare,

ha sollevato, con ordinanza del 10 dicembre 1990, questione di

legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dell'art. 32, terzo comma, del testo delle disposizioni

sul processo penale a carico di imputati minorenni (testo approvato

con d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448);

che la Corte remittente osserva che mentre avverso la sentenza

di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto emessa dal giudice

per le indagini preliminari su richiesta del pubblico ministero è

ammesso l'appello o il ricorso immediato per cassazione da parte del

minorenne e del procuratore generale presso la corte d'appello (ai

sensi dell'art. 27 del predetto testo approvato con il d.P.R. n. 448

del 1988), nei confronti dell'analoga decisione emessa, anche

d'ufficio, dal tribunale per i minorenni in veste di giudice

dell'udienza preliminare è esperibile, in base alla norma impugnata,

soltanto l'opposizione al tribunale per i minorenni da parte del

pubblico ministero presso lo stesso tribunale o del difensore

dell'imputato, munito di procura speciale;

che il giudice a quo, premesso che la questione appare rilevante

poiché attiene all'ammissibilità del gravame, dubita che, data la

sostanziale identità - quanto al contenuto delle relative

statuizioni - dei due tipi di sentenze dianzi esaminati, la

diversità dei regimi di impugnazione, e, in particolare,

l'esclusione della potestà del procuratore generale presso la corte

d'appello di impugnare la decisione pronunciata dal giudice

dell'udienza preliminare, violi il principio di uguaglianza;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, concludendo per l'infondatezza della questione;

Considerato che l'art. 46 del decreto legislativo 14 gennaio 1991,

n. 12 (recante: "Disposizioni integrative e correttive della

disciplina processuale penale e delle norme ad essa collegate") ha,

tra l'altro, integralmente sostituito la norma impugnata, limitando

l'istituto della opposizione alle sole sentenze di condanna

pronunciate dal giudice dell'udienza preliminare ai sensi del secondo

comma dello stesso art. 32 in esame;

che, inoltre, questa Corte, con sentenza n. 250 del 1991, ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 27 del testo

delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati

minorenni, approvato con il sopracitato d.P.R. n. 448 del 1988 -

nonché di altre disposizioni per illegittimità derivata -, il quale

art. 27 aveva introdotto l'istituto della "sentenza di non luogo a

procedere per irrilevanza del fatto", istituto che è stato, quindi,

espunto dall'ordinamento;

che, pertanto, occorre restituire gli atti al giudice remittente

affinché riesamini, alla luce del nuovo assetto normativo della

materia, la rilevanza della proposta questione;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alla Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 giugno 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:302 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte