Sentenza n. 302/1992
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 24/06/1992 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 97Costituzione
- art. 22legge 47/1985
citata
- art. 13legge 47/1985
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, in
relazione all'art. 22, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in
materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni,
recupero e sanatoria delle opere edilizie), promosso con ordinanza
emessa il 24 giugno 1991 dal Pretore di Pistoia nel procedimento
penale a carico di D'Alessandro Antonietta, iscritta al n. 586 del
registro ordinanze 1991 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 1992 il Giudice relatore
Cesare Mirabelli.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa il 24 giugno 1991 nel procedimento
penale a carico di D'Alessandro Antonietta, il Pretore di Pistoia ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 in relazione
all'art. 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di
controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e
sanatoria delle opere edilizie), nella parte in cui prevede la
formazione in sessanta giorni del silenzio-rifiuto sulla richiesta di
sanatoria di opere edilizie eseguite in assenza di concessione, senza
tener conto del maggior termine previsto per la formazione di atti
presupposti.
Il giudice rimettente osserva che l'art. 22, primo comma, della
legge n. 47 del 1985 stabilisce la sospensione obbligatoria del
procedimento penale relativo a violazioni edilizie finché non siano
esauriti i procedimenti amministrativi di sanatoria previsti dal capo
I della legge; osserva inoltre che l'art. 13 prevede, in ordine alla
richiesta di concessione o di autorizzazione in sanatoria, che il
sindaco si pronunci entro sessanta giorni, trascorsi i quali la
richiesta si intende respinta, con la conseguenza che il processo
penale riprende il suo corso. Se l'opera edilizia ricade in zona
vincolata ai sensi della legge 23 giugno 1939, n. 1497, è necessaria
(ai sensi dell'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431) la
autorizzazione prevista dall'art. 7 della legge n. 1497 del 1939, per
il cui rilascio il relativo procedimento, osserva il giudice a quo,
può durare fino a 150 giorni. La procedura di sanatoria non potrebbe
in tal caso concludersi nel termine di sessanta giorni, ma,
formandosi egualmente il silenzio-rifiuto e dovendo il procedimento
penale riprendere il proprio corso, l'imputato non potrebbe fruire,
ad avviso del giudice rimettente, della estinzione dei reati
contravvenzionali prevista dall'art. 22 della legge n. 47 del 1985.
Il Pretore di Pistoia ritiene che la normativa così descritta
sarebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione perché, a
parità di situazioni di fatto (due abusi astrattamente sanabili, uno
dei quali ricadente in zona vincolata), un imputato potrebbe fruire
della causa estintiva prevista dall'art. 22 della legge n. 47 del
1985 mentre l'altro no. Inoltre sarebbe irrazionale la disciplina che
prevede la formazione del silenzio-rifiuto senza tener conto dei
termini previsti da norme speciali per procedimenti che si
inseriscono in quello principale di sanatoria. Il contrasto è
prospettato anche con l'art. 97 della Costituzione, perché il
giudice di primo grado è tenuto a sospendere il procedimento penale
pur essendo certa la formazione del silenzio-rifiuto, mentre poi
(decorsi sessanta giorni) si dovrebbe procedere al giudizio sebbene
l'imputato, in caso di condanna, possa ottenere successivamente la
concessione in sanatoria, alla quale segue l'estinzione del reato in
grado di appello, con spreco di attività e cattivo funzionamento
dell'amministrazione della giustizia.
2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha
concluso per la infondatezza della questione, richiamando la sentenza
n. 370 del 1988 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22
della legge n. 47 del 1985, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3,
32, 101 e 112 della Costituzione. Considerato in diritto
1. - Il Pretore di Pistoia dubita della legittimità
costituzionale degli artt. 22 e 13 della legge 28 febbraio 1985, n.
47, che prevedono, rispettivamente: il primo la sospensione
dell'azione penale relativa alle violazioni edilizie finché non
siano esauriti i procedimenti amministrativi di sanatoria previsti
dal Capo I della legge; il secondo il termine di sessanta giorni
dalla richiesta di concessione o di autorizzazione in sanatoria,
decorso il quale, senza che il sindaco si sia pronunciato, la
richiesta si intende respinta, senza tenere conto del maggior termine
previsto per la formazione di atti presupposti.
2. - Preliminarmente si deve rilevare che la legge 28 febbraio
1985, n. 47, nel dettare norme per il controllo dell'attività
urbanistico-edilizia e per il recupero e sanatoria delle opere
edilizie, stabilisce all'art. 13 che per le opere eseguite in assenza
di concessione, ma conformi agli strumenti urbanistici vigenti sia al
momento della loro realizzazione sia al momento della presentazione
della domanda, il responsabile dell'abuso possa ottenere la
concessione richiedendola entro il termine previsto per la
demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi; termine
decorrente dalla notifica della ingiunzione di demolizione emessa dal
sindaco e decorso il quale seguono gli effetti previsti dall'art. 7
della stessa legge.
L'ordinanza di rimessione non prende in alcun modo in
considerazione la tempestività o meno della richiesta di concessione
ai fini dell'accertamento di conformità delle opere agli strumenti
urbanistici, previsto dall'art. 13 della legge n. 47 del 1985; non
indica se si siano verificati gli ulteriori effetti previsti
dall'art. 7 della stessa legge, né motiva, per questi aspetti, sulla
rilevanza della questione, che deve essere pertanto dichiarata
inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 13 in relazione all'art. 22 della legge 28
febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività
urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere
edilizie) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della
Costituzione, dal Pretore di Pistoia con ordinanza emessa il 24
giugno 1991.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 giugno 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:302 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte