Sentenza n. 302/1994
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 15/07/1994 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 4legge 10/1994
citata
- art. 35legge 394/1991
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 4
gennaio 1994, n. 10, recante: "Istituzione del parco nazionale
dell'arcipelago de La Maddalena e altre disposizioni in materia di
parchi nazionali", promossi con ricorsi della Regione autonoma Valle
d'Aosta e della Provincia autonoma di Trento, notificati l'8 e 9
febbraio 1994, depositati in cancelleria il 17 e 18 successivi ed
iscritti ai nn. 15 e 18 del registro ricorsi 1994;
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 21 giugno 1994 il Giudice relatore
Fernando Santosuosso;
Uditi l'avv. Guido Romanelli per la Regione autonoma Valle
d'Aosta, l'avv. Valerio Onida per la Provincia autonoma di Trento e
l'avv. dello Stato Antonino Freni per il Presidente del Consiglio dei
Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la Regione
Valle d'Aosta ha sollevato questione di legittimità costituzionale,
in riferimento agli artt. 116 della Costituzione; 2, lett. d), g) ed
l) dello statuto speciale (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.
4), dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1994, n. 10 (Istituzione del
parco nazionale dell'arcipelago de La Maddalena e altre disposizioni
in materia di parchi nazionali), nella parte in cui demanda al
Ministro dell'ambiente di provvedere con proprio decreto
all'adeguamento della disciplina dei parchi nazionali (di cui
all'art. 35, primo e secondo comma, della legge 6 dicembre 1991, n.
394), senza prevedere alcuna intesa, o comunque alcun coordinamento,
con la regione Valle d'Aosta.
A sostegno della declaratoria di illegittimità costituzionale la
Regione ricorrente rileva come l'intervento legislativo statale in
questione è incentrato su materie connesse con quelle riservate alla
competenza legislativa regionale, quando non direttamente
interferenti sulle materie di competenza legislativa primaria della
regione. La materia dei parchi nazionali rientra infatti sotto vari
profili nella competenza regionale esclusiva di cui all'art. 2 (in
particolare lettere d), g) ed l) dello statuto, o comunque deve
necessariamente con esse interagire, stante il principio secondo cui
la materia della protezione della natura (e quindi anche i parchi
nazionali) è organicamente connessa alle materie di competenza
regionale dell'agricoltura e dell'urbanistica.
Relativamente al Parco del Gran Paradiso, poi, si sottolinea che
non esiste alcuna riserva di competenza statale, né che dal relativo
atto costitutivo è possibile concepire tale Parco scorporato dal
contesto territoriale su cui esso insiste.
Ricorda inoltre la Regione come l'art. 83 del d.P.R. 24 luglio
1977, n. 616 abbia trasferito in via generale alle Regioni la materia
dei Parchi naturali, e come tale norma sia stata ritenuta da questa
Corte applicabile anche alle regioni a statuto speciale.
2. - Anche la Provincia autonoma di Trento, con ricorso
regolarmente notificato e depositato, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1994,
n. 10, in quanto riferibile al Parco nazionale dello Stelvio, in
riferimento all'art. 8, numeri 5, 6, 16 e 21, 16 e all'art. 107 dello
statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972,
n. 670).
Rileva la Provincia ricorrente che ai sensi della norma di
attuazione dello statuto speciale, contenuta nell'art. 3 del d.P.R.
22 marzo 1974, n. 279, relativa alle competenze attribuite alla
Provincia ricorrente dall'art. 8, n. 5, 6, 16 e 21 dello statuto di
autonomia, le funzioni concernenti il Parco nazionale dello Stelvio
sono di spettanza delle province di Trento e Bolzano, ciascuna per il
rispettivo territorio.
Coerentemente rispetto a tale criterio, l'art. 35, primo comma,
della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ha previsto che, a differenza
degli altri Parchi, per quello dello Stelvio "si provveda in base a
quanto stabilito dell'art. 3 del d.P.R. n. 279 del 1974", precisando
che "le intese ivi previste vanno assunte anche con la Regione
Lombardia e devono essere informate ai principi generali della
presente legge".
L'art. 4 in questione, senza modificare formalmente l'art. 35
della legge quadro, sostituisce un atto dello Stato (e precisamente
un semplice decreto del Ministro dell'ambiente) alla legge
provinciale, eliminando altresì le necessarie intese già previste
tra Stato, Province autonome e Regione Lombardia.
Sembra evidente, a giudizio della Provincia ricorrente, la
violazione delle competenze provinciali, giacché in una materia
rientrante nella sfera di competenza legislativa primaria si prevede
una normativa di "adeguamento" statale, per di più adottata con atto
di un Ministro, e senza nemmeno una previa intesa con le Province
autonome, con connessa violazione anche dell'art. 107 dello statuto.
3. - In relazione ad entrambi i ricorsi si è costituito il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni di
legittimità costituzionale siano dichiarate infondate. Ritiene la
difesa erariale che la disposizione impugnata abbia una portata
innovativa solo in ordine alla sostituzione del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri con quello del Ministro
dell'ambiente, senza peraltro modificare in altra parte quanto
previsto dall'art. 35, primo comma, della legge 6 dicembre 1991, n.
394. Considerato in diritto
1. - Con due distinti ricorsi proposti dalla Regione Valle d'Aosta
e dalla Provincia autonoma di Trento sono state sollevate due
questioni di legittimità costituzionale entrambe relative all'art. 4
della legge 4 gennaio 1994, n. 10 (Istituzione del parco nazionale
dell'arcipelago de La Maddalena e altre disposizioni in materia di
parchi nazionali), nella parte in cui demanda al Ministro
dell'ambiente di provvedere con proprio decreto all'adeguamento della
disciplina dei parchi nazionali (di cui all'art. 35, primo e secondo
comma, della legge 6 dicembre 1991, n. 394).
In particolare, lamenta la Regione Valle d'Aosta la violazione
degli artt. 116 della Costituzione; 2, lett. d), g) ed l) dello
statuto speciale (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4);
mentre la Provincia autonoma di Trento ritiene la disposizione
contrastante con l'art. 8, n. 5, 6, 16 e 21, 16 e con l'art. 107
dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto
1972, n. 670).
2. - Data la connessione, i due giudizi possono essere riuniti e
decisi con unica sentenza. Invero, anche se i parametri
costituzionali invocati sono diversi e particolari sono i problemi
relativi al Parco del Gran Paradiso rispetto a quello dello Stelvio,
le questioni di costituzionalità presentano forti motivi di
analogia, tali da giustificarne un esame congiunto.
3. - Le questioni meritano entrambe accoglimento.
Occorre preliminarmente ricordare che la normativa in materia è
stata negli ultimi anni profondamente innovata soprattutto in virtù
della legge n. 394 del 1991, che ha - tra l'altro - introdotto il
concetto di area protetta, quale centro di imputazione di una serie
di valori non meramente naturalistici, ma anche culturali, educativi
e ricreativi, in una corretta e moderna concezione di ambiente.
In tema di aree protette o parchi naturali nazionali, va anche
ricordata la numerosa e costante giurisprudenza di questa Corte
relativa al riparto di competenze fra lo Stato e le regioni, nonché
ai reciproci rapporti che devono ispirarsi al modello di cooperazione
ed integrazione, per la realizzazione combinata ed armonica degli
interessi locali e di quelli unitari della Nazione (tra le più
recenti, sentenze n. 116 del 1994; n. 366 del 1992; nn. 148, 422, 464
del 1991; n. 337 del 1989; nn. 1029 e 1031 del 1988; n. 344 del
1987).
Parimenti numerose e consolidate sono le pronunce di questa Corte
relative alle procedure di intesa fra i predetti enti, nelle quali si
è precisato che la nozione in questione deve intendersi come
paradigma di concertazione, cui tuttavia non è possibile attribuire
un contenuto di uguale spessore nelle varie ipotesi (sent. n. 21 del
1991 e n. 6 del 1993), variando esso anche a seconda delle diverse
forme di partecipazione stabilite dalla legge (come nel caso ad
esempio in cui la regione a statuto speciale o la provincia autonoma
siano titolari principali della competenza, ovvero allorché alla
stessa sia riconosciuto un ruolo di mera consultazione). Certo è
comunque che, ove sia prevista una delle figure d'intesa,
l'atteggiamento delle parti deve essere "ispirato alla correttezza e
all'apertura verso le posizioni altrui" (sentenze n. 116 del 1994, n.
379 del 1992), mentre l'ente cui spetta esprimere il proprio
consenso, in quanto titolare di un potere di effettiva partecipazione
all'esercizio di una particolare competenza, deve essere coinvolto
altresì nella determinazione del contenuto del provvedimento: con il
conseguente necessario annullamento dell'atto adottato senza
l'osservanza di tale meccanismo di collaborazione (sentenza n. 747
del 1988).
4. - La Regione Valle d'Aosta, richiamando non solo l'art. 116
della Costituzione, ma anche l'art. 2 dello Statuto speciale
(approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4), fa
leva sulla sussistenza della propria competenza legislativa in
materia di agricoltura e foreste, flora e fauna, urbanistica e zone
turistiche, caccia e pesca; inoltre, richiamando le norme di cui agli
artt. 83 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e 35 della legge-quadro
sulle aree protette (n. 394 del 1991), rileva che l'adeguamento della
disciplina ai principi fissati da quest'ultima legge può essere
disposto - per quanto attiene al Parco nazionale del Gran Paradiso -
con atto statale emesso previa intesa con la Regione stessa.
Non appare alla Regione ricorrente che di questi principi sia
rispettosa la norma impugnata (art. 4 della legge n. 10 del 1994) la
quale, in occasione dell'istituzione del parco nazionale
dell'arcipelago de La Maddalena, ha stabilito che le disposizioni di
adeguamento alla disciplina prevista dall'art. 35 della legge-quadro
debbano essere date, entro novanta giorni dall'entrata in vigore
della legge n. 10 del 1994, direttamente dal Ministro dell'ambiente,
senza fare più menzione, come invece previsto dalla legge-quadro,
della previa intesa con le regioni interessate.
5. - L'Avvocatura dello Stato deduce che con la norma impugnata
nel presente giudizio il legislatore ha inteso solo sollecitare
l'emanazione delle disposizioni di adeguamento, sostituendo, al fine
di semplificare, l'autorità competente a provvedere (il Ministro
dell'ambiente anziché il Presidente del Consiglio dei ministri),
senza peraltro modificare la residua parte dell'art. 35 della legge
n. 394 del 1991.
Ritiene tuttavia questa Corte che la dizione della norma impugnata
resti obiettivamente equivoca, anche in relazione al breve termine
fissato per l'emanazione delle disposizioni di adeguamento, circa il
rispetto dello strumento di concertazione con le regioni interessate,
e pertanto non possa sfuggire ad una pronuncia di illegittimità
costituzionale parziale.
6. - Analogamente la Provincia autonoma di Trento ha proposto
questione di legittimità costituzionale della stessa norma nella
parte in cui non esclude dal proprio ambito di applicazione la
disciplina relativa al Parco nazionale dello Stelvio, in riferimento
all'art. 8, n. 5, 6, 16, 21 e all'art. 107 dello statuto speciale per
il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670).
Le norme di attuazione dello statuto testé richiamato, emanate
con d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279, stabiliscono all'art. 3 che "tra le
funzioni esercitate dalle province di Trento e Bolzano, ciascuna per
il rispettivo territorio, ai sensi dell'art. 1 del presente decreto,
sono comprese quelle concernenti il Parco nazionale dello Stelvio, al
quale sarà conservata una configurazione unitaria", precisando che
"le province per la parte di rispettiva competenza territoriale,
disciplinano con legge le forme e i modi della specifica tutela",
mentre "allo scopo di favorire l'omogeneità delle discipline
relative, lo Stato e le province adottano previamente le intese
necessarie".
Coerentemente con la normativa di attuazione, l'art. 35 della
legge n. 394 del 1991 ha distinto dalla disciplina prevista per gli
altri parchi la normativa concernente il Parco nazionale dello
Stelvio, soggiungendo che per esso si provvede in base a quanto
stabilito dall'art. 3 del d.P.R. n. 279 del 1974, e specificando che
le intese ivi previste devono essere assunte anche con la Regione
Lombardia ed informarsi ai principi generali della stessa legge.
Con riguardo a tale disposizione, questa Corte ha già affermato
che essa ha lo scopo "di far salve le procedure di intesa contenute
nell'art. 3 del d.P.R. n. 279 del 1974 e di inserirle, senza
apportarvi modifica alcuna, nel quadro della disciplina,
tendenzialmente uniforme, stabilita dalla legge-quadro riguardo alle
aree protette che presentino caratteristiche naturalistiche tali da
far ritenere sussistente un interesse nazionale alla loro tutela"
(sentenza n. 366 del 1992).
La disposizione impugnata nel presente giudizio non tiene conto
dunque del particolare riparto di competenze vigente per il Parco
nazionale dello Stelvio, e va pertanto dichiarata costituzionalmente
illegittima nella parte in cui si riferisce alla disciplina per esso
stabilita.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 4
gennaio 1994, n. 10 (Istituzione del parco nazionale dell'arcipelago
de La Maddalena e altre disposizioni in materia di parchi nazionali),
nella parte in cui non prevede l'obbligo di intesa con la Regione
autonoma Valle d'Aosta da parte del Ministro dell'ambiente prima di
provvedere con proprio decreto all'adeguamento della disciplina dei
parchi nazionali di cui all'art. 35, primo e secondo comma, della
legge 6 dicembre 1991, n. 394;
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 4
gennaio 1994, n. 10, nella parte in cui non prevede, relativamente al
Parco nazionale dello Stelvio, che per l'adeguamento della disciplina
dei parchi nazionali di cui all'art. 35, primo e secondo comma, della
legge 6 dicembre 1991, n. 394 si provveda in base a quanto stabilito
dalle norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione
Trentino-Alto Adige emanate con d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: SANTOSUOSSO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 15 luglio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:302 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte