Corte costituzionale

Ordinanza n. 302/1997

Altra decisione · depositata il 30/07/1997 · relatore Massimo Vari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3 e 7

della legge 10 dicembre 1975, n. 724 (Disposizioni sull'importazione

e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati e

modificazioni alle norme sul contrabbando di tabacchi esteri),

promosso con ordinanza emessa il 7 giugno 1985 dalla Corte d'appello

di Napoli, Sezione IV penale, iscritta al n. 1311 del registro

ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Udito nella camera di consiglio del 2 luglio 1997 il giudice

relatore Massimo Vari;

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 7 giugno 1985 (pervenuta alla

Corte il 22 novembre 1996), la Corte d'appello di Napoli, Sezione IV

penale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 11 della

Costituzione, questione incidentale di legittimità costituzionale

degli artt. 1, 3 e 7 della legge 10 ottobre (recte, 10 dicembre)

1975, n. 724 (Disposizioni sull'importazione e commercializzazione

all'ingrosso dei tabacchi lavorati e modificazioni alle norme sul

contrabbando di tabacchi esteri), che introducono una sovrimposta di

confine sui tabacchi di provenienza dai paesi della Comunità

europea;

che la questione è stata sollevata nel corso di un giudizio in

cui gli imputati sono chiamati a rispondere di violazione degli artt.

292, 293, 294 e 295 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Approvazione

del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale),

in relazione all'art. 7 della legge n. 724 del 1975, "per il richiamo

al contrabbando al quale è fatto riferimento nel citato art. 7".

Considerato che, successivamente alla ordinanza di rimessione, è

entrato in vigore l'art. 2 della legge 28 dicembre 1993, n. 562

(Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria

contenuta nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e delle

disposizioni ad esso connesse o complementari), con il quale il

legislatore, modificando la portata dell'art. 39, primo comma, della

legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), ha

esteso la depenalizzazione alle violazioni in materia finanziaria

punite con la multa;

che tale estensione investe anche i reati di contrabbando

previsti dagli artt. 292, 293, 294 e 295 del menzionato d.P.R. 23

gennaio 1973, n. 43, quanto alle fattispecie sanzionate con la sola

pena della multa;

che, in relazione alla accennata modifica legislativa ed

all'ambito temporale di applicabilità della menzionata disposizione

dell'art. 39, gli atti vanno restituiti al giudice a quo, al quale

spetta valutare l'eventuale incidenza dello jus superveniens sul

giudizio innanzi a lui pendente.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alla Corte d'appello di Napoli,

Sezione IV penale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 luglio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:302 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte