Corte costituzionale

Ordinanza n. 302/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/07/1998 · relatore Francesco Guizzi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

dell'art. 545, quarto comma, del codice di procedura civile, e

dell'art. 2 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (Approvazione del

testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e

la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle

Pubbliche Amministrazioni), promosso con ordinanza emessa il 25

settembre 1997 dal Tribunale di Genova, sezione del riesame,

sull'istanza proposta da Lentini Franco, iscritta al n. 884 del

registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 3 giugno 1998 il giudice

relatore Francesco Guizzi.

Ritenuto che il Tribunale di Genova, sezione del riesame, investito

di un'istanza presentata avverso il provvedimento del giudice per le

indagini preliminari che ordinava il sequestro conservativo dei

crediti vantati dall'indagato nei confronti dell'INPS, ha sollevato,

in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 545,

quarto comma, del codice di procedura civile, e dell'art. 2 del

d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (Approvazione del testo unico delle

leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli

stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche

Amministrazioni), nella parte in cui limita a un quinto la

sequestrabilità delle retribuzioni dovute al pubblico dipendente

anche per i debiti risarcitori che derivano dal reato di abuso

d'ufficio patrimoniale (art. 323, secondo comma, del codice penale);

che secondo il Collegio rimettente l'imputato ha goduto di

rilevanti importi di denaro, procurando illecitamente pensioni non

dovute;

che non risponderebbe a ragionevolezza la salvaguardia dei

crediti retributivi, che viene invece assicurata dalle norme

denunciate;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, nel senso della

manifesta infondatezza.

Considerato che il dubbio di legittimità costituzionale, avanzato

con riguardo all'art. 3 della Costituzione, ha ad oggetto il

combinato disposto dell'art. 545, quarto comma, del codice di

procedura civile, e dell'art. 2 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180,

citati, nella parte in cui limita a un quinto la sequestrabilità

delle retribuzioni dovute al pubblico dipendente anche per i debiti

risarcitori che derivano dal reato di abuso d'ufficio patrimoniale

(art. 323, secondo comma, del codice penale);

che, ad avviso del giudice a quo, il bilanciamento degli

interessi operato dal legislatore non risulterebbe adeguatamente

equilibrato nel caso in cui il debitore sia imputato di delitti dai

quali abbia ricavato consistenti proventi illeciti, con specifico

riguardo all'abuso d'ufficio, di modo che si dovrebbe superare

l'orientamento assunto da questa Corte, nel senso della manifesta

infondatezza, con l'ordinanza n. 260 del 1987;

che sopprimendo il limite fisso del quinto - come richiesto dal

Tribunale rimettente - si dovrebbe affidare al giudice la

determinazione del quantum sottratto a sequestro o a pignoramento;

che occorrerebbe fissare un canone per tale ponderazione

giudiziale, disciplinandola in via generale, e non per la sola

fattispecie dell'abuso d'ufficio;

che in ogni caso non si può richiedere a questa Corte una

pronuncia additiva indeterminata, tale da ledere l'ambito di

discrezionalità riservato al legislatore;

che il giudice a quo dimentica, inoltre, la ratio sottesa alla

limitata pignorabilità (o sequestrabilità) e cioè l'esigenza,

costituzionalmente rilevante, di salvaguardare i bisogni essenziali

del lavoratore;

che vanno respinte le censure di irragionevolezza mosse alle

norme indicate, le quali realizzano un "punto di equilibrio" fra i

valori costituzionali in gioco (sentenze nn. 434 del 1997 e 20 del

1968);

che la questione va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale del combinato disposto dell'art. 545, quarto comma,

del codice di procedura civile, e dell'art. 2 del d.P.R. 5 gennaio

1950, n. 180 (Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il

sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e

pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni), nella parte

in cui limita a un quinto la sequestrabilità delle retribuzioni

dovute al pubblico dipendente anche per i debiti risarcitori che

derivano dal reato di abuso d'ufficio patrimoniale (art. 323, secondo

comma, del codice penale), sollevata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dal Tribunale di Genova con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Malvica

Depositata in cancelleria il 18 luglio 1998.

Il cancelliere: Malvica

ECLI:IT:COST:1998:302 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte