Sentenza n. 303/1986
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 31/12/1986 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 495Codice di procedura civile
- art. 641Codice di procedura civile
- art. 653Codice di procedura civile
- art. 2legge 358/1976
- art. 27legge 87/1953
- art. 3legge 358/1976
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.2 della legge 10
maggio 1976, n.358 (Modifiche degli articoli 495, 641 e 653 del
codice di procedura civile relative alla conversione del pignoramento
ed al decreto d'ingiunzione), promosso con ordinanza emessa il 27
aprile 1979 dal Tribunale di Cremona nel procedimento civile vertente
tra s.r.l. Immobiliare Morbegno Casa e la s.p.a. Banca Provinciale
Lombarda, iscritta al n. 801 del registro ordinanze 1979 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.8 dell'anno 1980;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 12 dicembre 1986 il Giudice
relatore Virgilio Andrioli;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa il 27 aprile 1979 (notificata il 21
maggio e comunicata il 16 settembre successivi, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 8 del 9 gennaio 1979 e iscritta al n. 801
R.O.1979), il Tribunale di Cremona,
investito dell'opposizione al decreto 15 luglio 1977 con il quale il
Presidente dello stesso Tribunale sulla base di titoli cambiari
aventi efficacia esecutiva di cui era munita la ricorrente, aveva
ingiunto alla s.r.l. Immobiliare Morbegno-Casa di pagare alla
ricorrente Banca Provinciale Lombarda s.p.a. la somma di lire
40.000.000, oltre le spese di procedimento liquidate in L. 238.200,
ivi compresi diritti ed onorari di difesa, respinse l'eccezione
d'incompetenza per territorio sollevata dall'opponente, e giudicò
rilevante e, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., non
manifestamente infondata l'eccezione, dalla opposta Banca sollevata,
di illegittimità costituzionale dell'art. 2 l. 10 maggio 1976, n.
385, per il quale nel decreto ingiuntivo emesso sulla base di titoli
già aventi efficacia esecutiva non vengono liquidate le spese e le
competenze.
2.1. - Avanti la Corte nessuna delle parti del giudizio a quo si
è costituita; ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei
ministri con atto depositato il 28 gennaio 1980 con il quale
l'Avvocatura generale dello Stato ha argomentato e concluso per
l'inammissibilità e, comunque, per la infondatezza della proposta
questione.
2.2. - Nell'adunanza del 12 dicembre 1986 in camera di consiglio
il giudice Andrioli ha svolto la relazione. Considerato in diritto
3.1. - Il Tribunale di Cremona ha giudicato non manifestamente
infondata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione
d'illegittimità costituzionale dell'art.2 l. 10 maggio 1976, n. 385
(rectius 358) per il quale l'ultimo comma dell'art. 641 del codice di
procedura civile è sostituito dal seguente: Nel decreto, eccetto per
quello emesso sulla base di titoli che hanno già efficacia esecutiva
secondo le vigenti disposizioni, il giudice liquida le spese e le
competenze e ne ingiunge il pagamento, sotto il duplice riflesso che
I) è addossato al creditore il costo del processo monitorio
necessario al fine di conseguire il titolo valido per l'iscrizione di
ipoteca giudiziale, in contrasto con l'art. 24 Cost., II) è violato
l'art. 3 Cost. per essere consentito al creditore di conseguire sulla
base delle cambiali in giudizio ordinario con la sentenza avente
efficacia di giudicato la condanna nelle spese del convenuto laddove
sono le spese poste a carico del creditore il quale ottenga sulla
base di cambiale il decreto ingiuntivo al fine d'iscrivere ipoteca
giudiziale. Ha poi il Tribunale giudicato rilevante la questione in
quanto il giudizio de quo, per quanto attiene alla liquidazione delle
spese nella fase monitoria, non può essere definito
indipendentemente dalla risoluzione della proposta questione.
3.2. - L'irrazionalità della novellazione, cui l'art. 2 l.
358/1976 ha assoggettato l'ultimo comma dell'art. 641, deriva da ciò
che l'esecutorietà provvisoria del decreto giustificata dall'essere
il creditore munito di titolo esecutivo non cessa di essere
legittimata dall'accoglimento della domanda, di cui è normale
complemento la liquidazione delle spese e delle competenze in difetto
della quale il diritto di agire in giudizio, per antico insegnamento
sarebbe in guisa monca garantito. La violazione degli artt. 3 e 24
co. 1 Cost. coinvolge la procrastinazione sancita dall'art. 3 l.
358/1976 che ha aggiunto all'art. 653 il terzo comma ("Con la
sentenza che rigetta totalmente o in parte l'opposizione avverso il
decreto ingiuntivo emesso sulla base dei titoli aventi efficacia
esecutiva in base alle vigenti disposizioni, il giudice liquida anche
le spese e gli onorari del decreto ingiuntivo"); art. 3 del quale, ai
sensi dell'art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87, va dichiarata
l'illegittimità costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 l. 10 maggio
1976, n. 358 (Modifiche degli articoli 495, 641 e 653 del codice di
procedura civile relative alla conversione del pignoramento ed al
decreto d'ingiunzione), ai sensi dell'art. 27 l. 11 marzo 1953, n.
87;
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 653 co. 3
c.p.c. come sostituito dall'art. 3 l. 10 maggio 1976, n. 358.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta il 19 dicembre 1986.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il redattore: ANDRIOLI
Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1986.
Il direttore di cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1986:303 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte