Sentenza n. 303/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/09/1987 · relatore Giuseppe Ferrari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 11legge 180/1978
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge
13 maggio 1978, n. 180 (Accertamenti e trattamenti sanitari volontari
e obbligatori), promosso con ordinanza emessa il 10 aprile 1985 dal
Consiglio di giustizia amministrativa per la regione Sicilia nei
ricorsi riuniti proposti da Presti Giuseppe contro il comune di
Pettineo ed altri, iscritta al n. 1163 del registro ordinanze 1984 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47/bis
dell'anno 1985;
Udito nella camera di consiglio del 15 aprile 1987 il Giudice
relatore Giuseppe Ferrari;
Motivazione
Ritenuto in fatto In data 8 e 9 giugno 1980 si tennero le elezioni per il rinnovo
del Consiglio comunale di Pettineo (Messina) a seguito delle quali la
lista n. 1 riportò n. 558 voti e la n. 3 n. 557 voti. I risultati
delle operazioni venivano impugnati dinanzi al TAR per la Sicilia -
sezione staccata di Catania, che respingeva il ricorso. Avverso tale
sentenza proponeva gravame una delle parti dinanzi al Consiglio di
giustizia amministrativa per la regione Sicilia il quale ha sollevato
la questione in oggetto ritenendone la rilevanza poiché alle
elezioni, tenutesi con il metodo maggioritario, avevano partecipato
quattro infermi di mente e lo scarto tra le due liste in competizione
era stato di un solo voto.
Osserva il giudice a quo che gli artt. 2, n. 1, e 3, d.P.R. 20
marzo 1967, n. 223, modificato dall'art. 14, l. 8 marzo 1975, n. 39
escludevano dall'elettorato attivo gli interdetti e gli inabilitati
per infermità di mente ed i ricoverati in istituti psichiatrici, ma
che tali disposizioni sono state espressamente abrogate dall'art. 11,
l. 13 maggio 1978, n. 180 (accertamenti e trattamenti sanitari
volontari e obbligatori). Tale norma venne approvata, malgrado il
parere contrario della Commissione giustizia, nella convinzione di
una sua prossima modifica ed in ragione dell'urgenza di evitare il
referendum abrogativo della l. 14 febbraio 1904, n. 36, recante norme
sui manicomi e sugli alienati.
A parere del giudice rimettente l'attuale riconoscimento del
diritto di voto a tali soggetti viene a porsi in contrasto con gli
artt. 2 e 48 Cost. che appunto limitano tale diritto in caso
d'incapacità, nonché con il successivo art. 49 in base al quale non
può essere consentito che cittadini totalmente incapaci d'intendere
e di volere concorrano a formare la politica nazionale e siano,
correlativamente, titolari di doveri civici.
Tale presupposto logico non risulta dal testo della norma
costituzionale poiché, a parere del Consiglio, il costituente non
ipotizzò neppure un'eventualità come quella verificatasi a seguito
dell'entrata in vigore della norma impugnata, contenuta, tra l'altro,
in una legge le cui iniziali illusioni sarebbero venute a cadere nel
corso degli anni, mostrando gravi lacune ed imprecisioni. Considerato in diritto Il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale della
norma impugnata e, nel rimetterne l'esame alla Corte, argomenta circa
la rilevanza osservando che lo scarto tra due liste elettorali nel
comune di Pettineo consta di un sol voto, mentre ben quattro
interdetti parteciparono alle consultazioni, così che un'eventuale
declaratoria di incostituzionalità sarebbe idonea a modificare i
risultati delle elezioni.
Il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione Sicilia
omette tuttavia di considerare gli effetti della sentenza del TAR per
la Sicilia - sezione staccata di Catania - impugnata dai ricorrenti
principali, i quali hanno chiesto l'accoglimento delle domande
respinte in prime cure.
Con motivazioni della cui fondatezza dà esplicitamente atto
proprio il giudice a quo nell'ordinanza di rimessione, il TAR, oltre
a rigettare il ricorso principale ed a dichiarare inammissibile
quello per motivi aggiunti, ha accolto altresì il ricorso
incidentale, attribuendo cinque voti alla lista n. 1. La differenza
tra le due liste è passata da una a sei voti, così che i voti dei
quattro interdetti non risultano decisivi ai fini dell'esito delle
elezioni, in quanto residuerebbe comunque un margine di due voti in
più, in applicazione del "principio di resistenza".
Ne consegue il difetto di rilevanza della proposta questione che
va dichiarata inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
sollevata in riferimento agli artt. 2, 48 e 49 Cost. dal Consiglio di
giustizia amministrativa per la regione Sicilia (con ordinanza emessa
il 10 aprile 1984) dell'art. 11, l. 13 maggio 1978, n. 180
(Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori) nella
parte in cui attribuisce l'elettorato attivo agli interdetti per
totale infermità di mente, avendo abrogato l'art. 2, n. 1, e l'art.
3 del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 (Approvazione del testo unico
delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta
e la revisione delle liste elettorali).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1987.
Il Presidente: ANDRIOLI
Il Relatore: FERRARI
Depositata in cancelleria il 30 settembre 1987.
Il cancelliere: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:303 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte