Corte costituzionale

Ordinanza n. 303/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/06/1990 · relatore Renato Dell'Andro

Norme in gioco

applicata al caso

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 47, terzo e

quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme

sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure

privative e limitative della libertà) quale modificato dall'art. 11

della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge

sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure

privative e limitative della libertà) promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 16 ottobre 1989 dal Tribunale di

sorveglianza di Torino nel procedimento di sorveglianza relativo ad

Aiello Giuseppe, iscritta al n. 126 del registro ordinanze 1990 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima

serie speciale, dell'anno 1990;

2) ordinanza emessa il 16 ottobre 1989 dal Tribunale di

sorveglianza di Torino nel procedimento di sorveglianza relativo a

Ferraro Carlo, iscritta al n. 127 del registro ordinanze 1990 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima

serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 maggio 1990 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Torino, con due

ordinanze del 16 ottobre 1989 (Reg. ord. nn. 126 e 127/1990) ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., questione di

legittimità costituzionale dell'art. 47, terzo e quarto comma, della

legge 26 luglio 1975, n. 354, quale modificato dall'art. 11 della

legge 10 ottobre 1986, n. 663;

che, in particolare, il giudice a quo ritiene violato il

principio d'eguaglianza sancito dall'art. 3 Cost., per la disparità

di trattamento introdotta dal testo dell'art. 47 della legge n. 354

del 1975 risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 663 del

1986, a norma del quale è possibile ammettere all'affidamento in

prova al servizio sociale i condannati in stato di libertà, già

assoggettati a custodia cautelare, in base alla valutazione del

comportamento tenuto dagli stessi in libertà mentre, per i

condannati che si trovino in custodia cautelare, al momento della

proposizione dell'istanza, non è possibile ammetterli

all'affidamento in prova senza un periodo d'osservazione all'interno

d'un istituto carcerario;

che l'autorità remittente afferma inoltre che la previsione

della concedibilità dell'affidamento in prova ad un condannato in

stato di libertà contrasta anche con il principio della finalità

rieducativa della pena di cui all'art. 27, terzo comma, Cost.;

che, nel giudizio iscritto al n. 126 del registro ordinanze del

1990, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri

concludendo per la non fondatezza della questione;

Considerato che le ordinanze di rimessione sollevano identiche

questioni e, pertanto, i relativi giudizi vanno riuniti;

che non sussiste la lamentata lesione del principio

d'eguaglianza, in quanto la previsione di diversi presupposti per la

concessione dell'affidamento in prova (valutazione del comportamento

tenuto in libertà, da un lato, osservazione in istituto, dall'altro)

assolve all'esigenza di disciplinare in modo differenziato le diverse

situazioni (stato di libertà o stato di detenzione) in cui può

versare il condannato al momento della presentazione della domanda di

affidamento in prova;

che non è irrazionale che il comportamento del condannato

ancora in stato di libertà sia valutato sulla base dei comportamenti

tenuti in libertà;

che non risulta violato neppure l'art. 27 Cost., in quanto,

questa Corte recentemente ha sottolineato a) che "la finalità

rieducativa della pena potrebbe...essere ostacolata proprio da una

nuova sottoposizione a regime carcerario del condannato già in

custodia cautelare" (ordinanza n. 411 del 1989) e b) che "in una

misura di trattamento extra carcerario la pur imprescindibile

valutazione della personalità può essere più opportunamente

condotta in libertà, sia per i condizionamenti indotti dalla

detenzione, che spesso generano psicosi erroneamente interpretabili

come segno di ravvedimento, sia per evitare al condannato, che abbia

possibilità di recupero, di subire la nefasta influenza criminogena

dell'ambiente carcerario" (sentenza n. 569 del 1989);

che, di conseguenza, la questione di legittimità costituzionale

sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Torino va dichiarata

manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, terzo e quarto

comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento

penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative

della libertà) quale modificato dall'art. 11 della legge 10 ottobre

1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e

sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà)

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., dal Tribunale di

sorveglianza di Torino con due ordinanze del 16 ottobre 1989.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,

il 14 giugno 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 giugno 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:303 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte