Sentenza n. 303/1994
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 15/07/1994 · relatore Vincenzo Caianello
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 22, secondo
comma, e 21, sesto comma, della legge della Regione Lombardia 5
dicembre 1983, n. 91 (Disciplina dell'assegnazione e della gestione
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), promosso con
ordinanza emessa il 9 ottobre 1993 dal Pretore di Brescia nel
procedimento civile vertente tra Zandonini Virginia ed il Comune di
Brescia, iscritta al n. 47 del registro ordinanze 1994 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, prima serie speciale,
dell'anno 1994;
Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1994 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio civile instaurato avverso un
provvedimento comunale di decadenza dall'assegnazione di alloggio di
edilizia residenziale pubblica, per essere divenuta l'assegnataria
proprietaria di altri immobili, il Pretore di Brescia, con ordinanza
del 9 ottobre 1993, ha sollevato, in riferimento all'art. 108 della
Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli art. 21,
sesto comma, e 22, secondo comma, della legge della Regione Lombardia
5 dicembre 1983 n. 91 (Disciplina dell'assegnazione e della gestione
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) che, nel rinviare la
seconda norma alla prima e quest'ultima al tredicesimo,
quattordicesimo e quindicesimo comma dell'art. 11 del d.P.R. 30
dicembre 1972 n. 1035 per il ricorso (al Pretore) avverso il
provvedimento amministrativo suddetto, innoverebbero il regime delle
competenze dell'autorità giudiziaria ordinaria, estendendo il
rimedio giurisdizionale previsto nella legge statale ad ipotesi, non
solo non espressamente da quella contemplata, ma rispetto alle quali
il ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria sarebbe addirittura
escluso alla stregua del tradizionale criterio del riparto delle
giurisdizioni basato sulla diversità delle situazioni soggettive
tutelate. Considerato in diritto
1.1. - È stata sollevata questione di legittimità costituzionale
degli artt. 22, secondo comma, e 21, sesto comma, della legge della
Regione Lombardia 5 dicembre 1983, n. 91 in riferimento all'art. 108
della Costituzione. La violazione del parametro invocato viene
ravvisata, relativamente alla prima norma, in quanto stabilisce che
al provvedimento di decadenza dall'assegnazione di alloggio di
edilizia residenziale pubblica si applica la seconda, anch'essa
impugnata, in quanto prevede, per la diversa ipotesi di ricorso
contro il provvedimento di annullamento dell'assegnazione, che "si
applicano il tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo comma
dell'art. 11 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035", ovverosia le
norme statali che disciplinano il rimedio giurisdizionale del ricorso
innanzi al Pretore.
1.2. - Preliminarmente va considerato che il giudice a quo,
nonostante che all'epoca della rimessione dell'incidente di
costituzionalità fosse già intervenuta l'abrogazione delle norme
denunciate, per effetto della legge regionale 4 maggio 1990, n. 28
(rispettivamente, artt. 23 e 22, secondo comma), ha evidentemente
ritenuto la perdurante rilevanza della questione di legittimità
costituzionale delle norme impugnate, reputando che il nuovo regime
determinato dall'abrogazione non esplichi effetti sui rapporti
pregressi e sui giudizi in corso al momento della intervenuta
modifica legislativa.
2. - Nel merito la questione è fondata.
È ormai giurisprudenza consolidata di questa Corte che è
precluso alle regioni (e alle province autonome) non solo di
riprodurre, ma anche di richiamare nelle loro leggi norme statali che
dispongono in materia di giurisdizione e recano la disciplina
processuale dei ricorsi alle autorità giurisdizionali ordinaria e
amministrative, in primo luogo perché, per la loro natura, tali
materie esulano dalle competenze regionali, essendo appunto oggetto
di riserva di legge statale a termini del parametro invocato. In ogni
caso qualunque intervento regionale in dette materie, anche se in
ipotesi si limitasse, per mere finalità sistematiche e di chiarezza,
al richiamo di normativa statale già di per sé applicabile - il
che, nella specie, non è, avendo per di più le norme regionali
impugnate esteso il rimedio del ricorso al Pretore ad un'ipotesi di
decadenza (a causa della perdita dei requisiti richiesti per
l'assegnazione, per essere l'interessata risultata proprietaria di
altri immobili) diversa da quella disciplinata dalla norma statale
richiamata (e riferita alla mancata occupazione dell'alloggio nel
termine prescritto) - comporta un'inammissibile novazione della fonte
che, si ripete, è riservata al legislatore nazionale (sentenze nn.
505 e 589 del 1991, 594 del 1990, 727 del 1988, 203 del 1987).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 22, secondo
comma, e 21, sesto comma, della legge della Regione Lombardia 5
dicembre 1983, n. 91 (Disciplina dell'assegnazione e della gestione
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 15 luglio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:303 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte