Sentenza n. 303/1995
Altra decisione · depositata il 06/07/1995 · relatore Fernando Santosuosso
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Toscana notificato il
7 ottobre 1994, depositato in Cancelleria il 13 ottobre 1994, per
conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro
delle risorse agricole, alimentari e forestali del 26 luglio 1994
(Istituzione del repertorio degli stalloni delle razze equine puro
sangue inglese e trottatore italiano), ed iscritto al n. 37 del
registro conflitti 1994;
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 30 maggio 1995 il Giudice relatore
Fernando Santosuosso;
Uditi l'avv. Mario Loria per la Regione Toscana e l'Avvocato dello
Stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la Regione
Toscana ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello
Stato in relazione al decreto del Ministro delle risorse agricole,
alimentari e forestali 26 luglio 1994 (Istituzione del repertorio
degli stalloni delle razze equine puro sangue inglese e trottatore
italiano), con particolare riferimento agli artt. 1, 4, 6 e 8 dello
stesso.
Dopo aver ricordato le vicende normative in materia, la Regione
ricorrente segnala anzitutto l'erroneità del richiamo, contenuto
nella premessa del decreto oggetto del conflitto, all'art. 2, comma
2, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, che prevede la successione
del nuovo Ministero nei rapporti attivi e passivi facenti capo al
soppresso Ministero dell'Agricoltura, mentre nella fattispecie non
sussisterebbe alcun rapporto, né attivo né passivo in cui vi sia da
succedere, essendovi nel caso da istituire ex novo un repertorio di
stalloni. Ciò inficerebbe l'intero decreto, sotto il profilo delle
competenze esclusive che il decreto stesso attribuisce al Ministero,
tanto più che, in base alla legge richiamata, tra il "vecchio" e il
"nuovo" Ministero vi sarebbe stata una successione nei rapporti
giuridici sussistenti, e non invece un trasferimento di tutte le
funzioni del Ministero soppresso: per cui tutte le funzioni non
espressamente attribuite allo Stato dalla legge n. 491 del 1993
sarebbero da ritenere di competenza delle regioni.
Pertanto, in base agli artt. 117 e 118 della Costituzione, come
attuati dall'art. 66, primo comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616,
la materia disciplinata dal decreto oggetto del conflitto sarebbe di
competenza delle regioni, mentre allo Stato residuerebbe soltanto una
funzione di indirizzo e coordinamento, diversa da quella esercitata
con l'atto impugnato.
2. - Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che il ricorso della Regione Toscana sia rigettato.
La difesa erariale, dopo aver richiamato la normativa in oggetto,
rileva che, prima dell'entrata in vigore della legge 15 gennaio 1991,
n. 30, la materia era regolata dalla legge 3 febbraio 1963, n. 127,
in base alla quale (art. 10) presso l' ex Ministero dell'agricoltura
ha operato una Commissione nazionale con il compito di autorizzare
per ciascun triennio l'istituzione di stazioni di fecondazione equina
e di approvare ogni anno la fecondazione con i cavalli di puro sangue
inglese e trottatore.
La competenza statale in materia non è mai stata messa in
discussione, ed infatti essa non è stata trasferita alle regioni né
dal d.P.R. n. 616 del 1977 né da altre leggi. Pertanto, la legge n.
30 del 1991 non avrebbe fatto altro che confermare la competenza
statale nella materia in esame: poiché non si è provveduto
all'emanazione del suddetto regolamento prima dell'abolizione del
Ministero dell'agricoltura, la competenza sostanziale e procedurale,
non esclusa dalla legge n. 491 del 1993 né attribuita alle singole
regioni, sarebbe passata al nuovo Ministero, essendovi un rapporto
giuridico e di vigilanza tra l'amministrazione competente, gli enti
pubblici preposti a tale settore e gli allevatori delle due razze
equine e le loro associazioni nazionali. Considerato in diritto
1. - La Regione Toscana solleva conflitto di attribuzione nei
confronti dello Stato in relazione al decreto del Ministro delle
risorse agricole, alimentari e forestali 26 luglio 1994 (Istituzione
del repertorio degli stalloni delle razze equine puro sangue inglese
e trottatore italiano), ritenendo che, in base alle disposizioni
vigenti, la competenza relativa alla tenuta dei libri genealogici dei
cavalli di razza puro sangue inglese e lottatore italiano spetti non
allo Stato bensì alle regioni.
2. - Gli argomenti a sostegno della tesi della competenza
regionale nella predetta materia possono così sintetizzarsi: a) in
attuazione del disposto dell'art. 117 della Costituzione - secondo
cui la regione ha potestà legislativa anche in materia di
"agricoltura e foreste" - il d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 stabiliva
(art. 66, lettera d)) la competenza regionale in relazione al
"miglioramento e incremento zootecnico, al servizio diagnostico delle
malattie trasmissibili degli animali e delle zoonosi, la gestione dei
centri di fecondazione artificiale"; b) ai sensi dell'art. 75 dello
stesso d.P.R. n. 616 del 1977 "sono comprese tra le funzioni
amministrative trasferite alle regioni quelle concernenti
l'ippicoltura per il mantenimento degli stalloni di pregio, per
l'ordinamento del servizio di monta e per la gestione dei depositi di
cavalli stalloni, nonché gli interventi tecnici per il miglioramento
delle produzioni equine"; c) a seguito di abrogazione della normativa
precedente mediante referendum abrogativo, la legge 4 dicembre 1993,
n. 491, ha stabilito (art. 1) che "il Ministero dell'agricoltura e
delle foreste è soppresso. Sono di competenza delle regioni tutte le
funzioni in materia di agricoltura e foreste ad esclusione di quelle
attribuite dalla presente legge al Ministero di cui all'art. 2, comma
1"; d) poiché in queste materie tassativamente attribuite dalla
citata legge al nuovo Ministero non è compresa la tenuta dei libri
genealogici dei cavalli di razza sopra indicati, essa rientrerebbe
nella competenza generale spettante alle regioni.
3. - Nonostante gli esposti elementi, questa Corte ritiene
prevalenti le argomentazioni a sostegno della tesi opposta: che,
cioè, la competenza nella specifica materia dei libri genealogici
dei cavalli da corsa spetti al nuovo Ministero delle risorse
agricole, alimentari e forestali.
Non è dubitabile anzitutto che detta peculiare materia competesse
allo Stato nel periodo anteriore alla citata legge n. 491 del 1993.
Ciò si deduce dal d.P.R. n. 616 del 1977, che alla lettera d)
dell'art. 71 menziona, fra le competenze dello Stato, "l'ordinamento
e la tenuta di registri di varietà e di libri genealogici, dei
relativi controlli funzionali, quando è richiesta la unicità per
tutto il territorio nazionale, la disciplina e il controllo di
qualità".
Anche le numerose direttive della Comunità europea (dal 1977 al
1990) - richiamate già da questa Corte nella sentenza n. 349 del
1991 - hanno assunto tra i propri obiettivi quelli inerenti al
controllo sulla qualità dei soggetti riproduttori delle diverse
razze e specie: controllo da attuare attraverso l'iscrizione degli
animali atti alla riproduzione in appositi libri genealogici
destinati a documentare le caratteristiche, le ascendenze e le
attitudini riproduttive.
"In attuazione delle direttive comunitarie" e "per gli effetti
dell'art. 117 della Costituzione", la legge 15 gennaio 1991, n 30
(Disciplina della riproduzione animale) ha stabilito tra l'altro
(art. 3, comma 3) che "i libri genealogici dei cavalli di razza puro
sangue inglese e trottatore sono istituiti e tenuti dagli enti ippici
di diritto pubblico", mentre "con decreto del Ministro
dell'agricoltura e delle foreste, fermi gli accordi internazionali in
materia, sono stabiliti i requisiti genealogici, morfologici ed
attitudinali, nonché le modalità per l'inserimento dei cavalli
delle suddette razze in un apposito repertorio degli stalloni idonei
sia alla monta naturale che alla inseminazione artificiale".
Queste disposizioni non risultano abrogate dalla legge n. 491 del
1993, che da una parte stabilisce, con formula peraltro di incerta
interpretazione, che il nuovo Ministero delle risorse agricole,
alimentari e forestali "succede in tutti i rapporti attivi e passivi,
non attribuiti alle singole regioni, ( ..) facenti capo al soppresso
Ministero" (art. 2, comma 2); mentre dall'altra demanda (art. 2,
comma 6) la competenza a concertare criteri e indirizzi fra diversi
Ministri e i Presidenti delle regioni e province autonome al
"Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali",
presieduto dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e
forestali. Tra le materie di competenza di questo Comitato permanente
nazionale si indicano espressamente "l'ordinamento e la tenuta dei
registri di varietà e dei libri genealogici", compresi i relativi
controlli funzionali".
La stessa legge n. 491 del 1993, all'art. 3, demanda ad altro
Comitato permanente per la veterinaria e la zootecnia presso il
Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, la
competenza a verificare l'attuazione della normativa nazionale e
comunitaria; mentre sono demandate alla competenza di appositi
decreti ministeriali le modalità di funzionamento del Comitato
medesimo, nonché la creazione di una banca-dati comune.
Va, infine, osservato che in una materia (come quella dei libri
genealogici di speciali razze di cavalli da corsa) che richiede
l'unitarietà per tutto il territorio nazionale di strumenti di
raccolta di dati e di controlli, anche con riferimento ad obblighi
comunitari e internazionali, risulta confermata l'esigenza di un
coordinamento statale che costituisce la base logica
dell'orientamentonormativo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che spetta allo Stato, e per esso al Ministero delle
risorse agricole, alimentari e forestali, l'istituzione e la tenuta
del repertorio degli stalloni e delle razze equine puro sangue
inglese e trottatore italiano.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: SANTOSUOSSO
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 6 luglio 1995.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1995:303 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte