Sentenza n. 303/2000
Altra decisione · depositata il 19/07/2000 · relatore Piero Alberto Capotosti
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della
delibera legislativa della Regione Liguria, riapprovata il 9 dicembre
1997, recante "Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 1986, n. 38
"Autorizzazione e vigilanza sui presidi sanitari privati " promosso
con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il
24 dicembre 1997, depositato in Cancelleria il 3 gennaio 1998 ed
iscritto al n. 1 del registro ricorsi 1998.
Visto l'atto di costituzione della Regione Liguria;
Udito nell'udienza pubblica del 23 maggio 2000 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti;
Udito l'avvocato dello Stato Gian Paolo Polizzi per il Presidente
del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con ricorso
notificato il 24 dicembre 1997, depositato il 3 gennaio 1998, ha
impugnato la legge della Regione Liguria recante "Modifiche alla
legge regionale 31 dicembre 1986, n. 38 "Autorizzazione e vigilanza
sui presidi sanitari privati " approvata il 7 ottobre 1997,
riapprovata a maggioranza assoluta il 9 dicembre 1997, a seguito del
rinvio da parte del Governo, in riferimento all'art. 6, primo comma,
lettera q), della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del
servizio sanitario nazionale).
2. - Il ricorrente premette che l'atto impugnato ha ad oggetto la
modificazione della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 38, mediante
l'introduzione nella rubrica del titolo VI delle parole "e dei
terapisti della riabilitazione-fisioterapisti" nonché attraverso
l'inserimento di un art. 60-bis il quale dispone che non sono
soggetti ad autorizzazione gli studi professionali dei terapisti
della riabilitazione-fisioterapisti. Ad avviso della difesa erariale,
quest'ultima norma violerebbe l'art. 6, primo comma, lettera q),
della legge n. 833 del 1978, che riserva alla competenza dello Stato
la fissazione dei requisiti per l'esercizio delle professioni mediche
e sanitarie ausiliarie ed il contrasto non sarebbe escluso dalla
circostanza che la norma disciplina i requisiti professionali dei
terapisti della riabilitazione-fisioterapisti mediante rinvio alla
regolamentazione stabilita dalla legge dello Stato. Secondo il
ricorrente, la norma impugnata sarebbe altresì viziata anche in
quanto introduce un'eccezione alla regola dell'autorizzazione per
l'apertura degli studi professionali "che non consentirebbe la
verifica dei requisiti della normativa nazionale cui formalmente essa
rinvia".
3. - La Regione Liguria, in persona del Presidente della Giunta
regionale, si è costituita nel giudizio, eccependo l'infondatezza
del ricorso.
La resistente sostiene che la norma impugnata non disciplinerebbe
i requisiti per l'esercizio della professione di terapista della
riabilitazione-fisioterapista, bensì si limiterebbe a recare
disposizioni concernenti i locali in cui essa viene svolta. Inoltre,
a suo avviso, rientrerebbe comunque nella competenza della Regione
regolamentare tale profilo dell'attività che, peraltro, sarebbe
stato disciplinato in conformità del d.m. 14 settembre 1994, n. 741.
Infatti, siffatto decreto ministeriale, stabilendo che il
fisioterapista può svolgere autonomamente attività terapeutica -
anche se "con "riferimento alle prescrizioni mediche" -, nonché
esercitare "attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche
o private, in regime di dipendenza o libero-professionale" permette
che egli svolga attività professionale anche all'interno di uno
studio privato.
4. - La Regione Liguria, con istanza depositata in prossimità
dell'udienza pubblica, fuori termine, ha chiesto che la Corte
dichiari cessata la materia del contendere in quanto la legge
regionale 30 luglio 1999, n. 20 - regolarmente vistata dal
Commissario del Governo e pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione - ha espressamente abrogato la legge regionale n. 38 del
1986, che era stata parzialmente modificata con la legge regionale
impugnata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Considerato in diritto
1. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha proposto ricorso
contro la delibera legislativa della Regione Liguria (Modifiche alla
legge regionale 31 dicembre 1986, n. 38 "Autorizzazione e vigilanza
sui presidi sanitari privati") approvata il 7 ottobre 1997 e
riapprovata a maggioranza assoluta il 9 dicembre 1997 a seguito del
rinvio operato dal Governo.
La delibera legislativa impugnata si compone di due articoli
espressamente destinati, anche nell'intitolazione, all'inserimento
nel testo della precedente legge regionale 31 dicembre 1986, n. 38,
in quanto l'art. 1 aggiunge al titolo della rubrica del titolo VI di
quest'ultima, che è dedicata agli ambulatori e studi professionali
medici, le parole "e dei terapisti della
riabilitazione-fisioterapisti" e l'art. 2 aggiunge un art. 60-bis che
disciplina gli studi professionali dei terapisti della
riabilitazione-fisioterapisti, escludendo, al pari degli studi
professionali medici - dei quali si tratta appunto all'art. 60 della
legge n. 38 - ogni forma di autorizzazione.
Secondo il ricorrente, la delibera legislativa censurata
eccederebbe dalla sfera di attribuzioni regionali, giacché si
porrebbe in contrasto con l'art. 6, primo comma, lettera q della
legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario
nazionale), sia in quanto disciplinerebbe i requisiti per l'esercizio
di una professione sanitaria - materia di competenza statale - sia in
quanto introdurrebbe un'eccezione alla regola dell'autorizzazione per
l'apertura degli studi professionali, impedendo così l'accertamento
del possesso dei requisiti stabiliti dalla legge statale, alla quale
peraltro formalmente rinvia.
2. - Successivamente alla proposizione del ricorso è stata
approvata e regolarmente pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione Liguria la legge regionale 30 luglio 1999, n. 20, recante
"Norme in materia di autorizzazione, vigilanza e accreditamento per i
presidi sanitari e sociosanitari, pubblici e privati. Recepimento del
d.P.R. 14 gennaio 1997". L'art. 24, comma 1, di detta legge ha
espressamente abrogato la legge regionale 31 dicembre 1986, n. 38,
alla cui parziale modifica era appunto diretta la delibera
legislativa impugnata.
La sopravvenuta abrogazione della legge, nel cui testo dovevano
essere inseriti gli articoli della delibera legislativa in esame,
unitamente al fatto che la legge regionale abrogatrice ha regolato ex
novo l'intera materia, prevedendo specifiche procedure di
autorizzazione e di accreditamento per le strutture sanitarie,
rendono palese che le disposizioni denunciate, in quanto inautonome
rispetto alle norme della legge abrogata, che intendevano modificare,
e in quanto ormai prive dell'oggetto della loro potestà regolativa,
non potranno produrre effetti per il futuro, così come non ne hanno
prodotti per il passato.
In questo quadro normativo, in conformità alla consolidata
giurisprudenza costituzionale, ricorrono dunque i presupposti perché
sia dichiarata la cessazione della materia del contendere (ex
plurimis sentenze n. 138 del 2000 e n. 205 del 1996).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla
questione di legittimità costituzionale della delibera legislativa
della Regione Liguria approvata il 7 ottobre 1997 e riapprovata, a
seguito di rinvio governativo, il 9 dicembre 1997, recante "Modifiche
alla legge regionale 31 dicembre 1986, n. 38 "Autorizzazione e
vigilanza sui presidi sanitari privati" sollevata dal Presidente del
Consiglio dei Ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 19 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:303 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte