Corte costituzionale

Ordinanza n. 303/2002

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/06/2002 · relatore Francesco Amirante

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 46, comma 3,

del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul

processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta

nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), promosso con

ordinanza emessa il 25 luglio 2001 dalla Commissione tributaria

provinciale di Piacenza sul ricorso proposto da Cacciola Francesco

contro l'Ufficio delle entrate di Piacenza, iscritta al n. 909 del

registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 45, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 maggio 2002 il giudice

relatore Francesco Amirante.

Ritenuto che nel corso del procedimento tributario conseguente

all'impugnazione di una cartella esattoriale relativa all'I.R.P.E.F.

del 1993, la Commissione tributaria provinciale di Piacenza ha

sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24, 75 e 76 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 46,

comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546

(Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al

Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413);

che nel giudizio in corso l'agenzia delle entrate ha ammesso

che la cartella di pagamento era stata emessa per errore materiale,

precisando che l'ufficio competente aveva provveduto al relativo

sgravio e chiedendo, pertanto, che il giudizio fosse dichiarato

estinto con compensazione delle spese;

che la Commissione, dopo aver rilevato di dover applicare la

norma impugnata - in base alla quale, in caso di estinzione del

giudizio per cessazione della materia del contendere, le relative

spese restano a carico della parte che le ha anticipate - dubita

della legittimità costituzionale della medesima, sostenendo che essa

viola gli artt. 3 e 24 della Costituzione; avendo l'amministrazione,

infatti, riconosciuto la fondatezza dellapretesa del ricorrente,

quest'ultimo è da considerarsi parte vittoriosa nel procedimento, e

non vi è ragione alcuna per escludere la condanna alle spese della

parte che, con propria colpa, ha dato origine al giudizio tributario;

che l'omessa possibilità di una condanna alle spese

confliggerebbe, inoltre, anche con l'art. 76 Cost., perché l'art. 30

della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che contiene la delega per la

riforma del contenzioso tributario, al comma 1, lettera g),

espressamente prevede che le norme del processo tributario debbano

essere adeguate a quelle del processo civile, sicché il legislatore

avrebbe dovuto recepire le norme di cui agli artt. 91 e seguenti del

codice di procedura civile, secondo i quali la soccombenza implica,

di regola, la condanna alla rifusione delle spese di lite;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente

infondata.

Considerato che la Commissione tributaria provinciale di Piacenza

dubita della legittimità costituzionale dell'art. 46, comma 3, del

decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nella parte in cui non

prevede la possibilità, in caso di estinzione del giudizio per

cessazione della materia del contendere, di condannare alle spese di

lite la parte che, avendo riconosciuto la fondatezza delle pretese

della controparte, dovrebbe essere considerata a tal fine come

soccombente;

che la questione, così come prospettata in riferimento agli

artt. 3 e 24 Cost., è già stata dichiarata non fondata da questa

Corte con la sentenza n. 53 del 1998, cui hanno fatto seguito altre

ordinanze di manifesta infondatezza (n. 265 del 1999, n. 77 del 1999

e n. 368 del 1998), né l'odierna ordinanza aggiunge, in relazione ai

menzionati parametri costituzionali, ulteriori profili di censura che

non siano stati scrutinati con i provvedimenti ora richiamati;

che la questione deve ritenersi manifestamente infondata

anche in relazione ad un presunto eccesso di delega, perché il

criterio direttivo di carattere generale dettato dall'art. 30, comma

1, lettera g), della legge n. 413 del 1991, "è quello

dell'adeguamento, e non dell'uniformità, delle norme del processo

tributario a quelle del processo civile" (ordinanza n. 8 del 1999);

e, d'altra parte, anche nel processo civile l'unica regola

intangibile in materia di spese è quella per cui la parte vittoriosa

non può essere onerata del relativo carico;

che la questione, pertanto, è manifestamente infondata anche

in riferimento all'art. 76 della Costituzione;

che l'ulteriore parametro di cui all'art. 75 Cost. viene

invocato senza alcuna motivazione ed è del tutto inconferente in

rapporto alla natura della questione in esame.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 46, comma 3, del decreto

legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo

tributario in attuazione della delega al Governo contenuta

nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevata, in

riferimento agli articoli 3, 24, 75 e 76 della Costituzione, dalla

Commissione tributaria provinciale di Piacenza con l'ordinanza di cui

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Amirante

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 28 giugno 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:303 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte