Sentenza n. 304/1987
Altra decisione · depositata il 30/09/1987 · relatore Ugo Spagnoli
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi promossi con ricorsi della Provincia di Trento (n. 2
ricorsi), delle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Lombardia e Toscana
notificati rispettivamente l'11, 12 gennaio, 20 e 19 novembre 1985,
depositati in Cancelleria il 16, 18 gennaio, 27 e 29 novembre 1985 ed
iscritti ai nn. 4, 5, 48, 49 e 50 del Registro 1985 per conflitti di
attribuzione sorti a seguito dei decreti del Ministro
dell'Agricoltura e delle Foreste in data 8 novembre 1984, 12, 21 e 26
settembre 1985 in materia di applicazione dei Regolamenti CEE nn.
857/84 del Consiglio del 31 marzo 1984 e 797/85 del Consiglio del 12
marzo 1985;
visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 1987 il Giudice relatore
Ugo Spagnoli;
Uditi l'avv. Sergio Panunzio e Valerio Onida per la Provincia di
Trento, l'avv. Gaspare Pacia per la Regione Friuli-Venezia Giulia,
l'avv. Giovanni C. Sciacca per la Regione Lombardia, l'avv. Antonio
Ragazzini per la Regione Toscana e l'avv. dello Stato Ivo Braguglia
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ricorso notificato l'11 gennaio 1985, la Provincia
autonoma di Trento ha proposto regolamento di competenza nei
confronti dello Stato in ordine al decreto del Ministro
dell'Agricoltura e Foreste dell'8 novembre 1984 (pubblicato nella
G.U. n. 313 del 14 novembre) concernente "Criteri e modalità per la
concessione di una indennità a favore dei produttori che intendono
abbandonare definitivamente la produzione lattiera in applicazione
dell'art. 4, primo comma, lett. a), del regolamento CEE n. 857/84":
decreto mirante - come specificato nelle premesse a "conseguire la
ristrutturazione della produzione lattiera nazionale mediante la
concessione di un premio di riconversione per l'abbattimento di capi
femminili bovini di talune razze da latte, nonché un premio
supplementare per la sostituzione dei capi eliminati con vacche di
razze da carne o con capi femminili di altre specie animali"; e
contenente, perciò, un'analitica disciplina circa "le condizioni e
modalità per la concessione" di tali premi.
La ricorrente, dopo aver richiamato le norme dello Statuto speciale
di autonomia in materia di agricoltura e zootecnia (artt. 8 n. 21 e
16 del d.P.R. n. 670 del 1972), le relative norme di attuazione
(d.P.R. n. 279 del 1974) e la legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17
(Interventi organici in materia di agricoltura), premette di non
poter escludere che, nelle intenzioni dell'Autorità statale, il
decreto impugnato possa non riguardare la Provincia di Trento, non
contenendo l'atto alcuna precisa disposizione sul punto, che
comprenda o escluda espressamente le Province autonome dall'ambito di
operatività del decreto, e riferendosi anzi esclusivamente ad organi
"regionali". Nell'ipotesi, tuttavia, ugualmente da non scartare, che
il decreto sia invece diretto anche nei suoi confronti, la Provincia
ne chiede l'annullamento, ritenendolo gravemente lesivo delle proprie
attribuzioni, per le seguenti considerazioni.
Non vi possono essere dubbi, ad avviso della ricorrente, che l'atto
impugnato ricada nella materia riservata alla competenza primaria
della Provincia dalle sopra citate disposizioni dello Statuto
speciale; né rileva che il decreto sia stato emanato in applicazione
di un regolamento CEE, giacché questa spetta alle Regioni e Province
autonome nelle materie di loro competenza ai sensi dell'art. 6 d.P.R.
n. 616 del 1977. In particolare, poi, l'art. 8 del citato d.P.R. n.
279/74 esclude che rientri nella competenza statale l'applicazione
del regolamento in esame, in quanto detta norma, alla lett. b),
riserva allo Stato i soli regolamenti "concernenti la politica dei
prezzi e dei mercati", mentre nel caso di specie trattasi di
interventi sulla produzione.
Non potrebbe neanche valere ad escludere l'incostituzionalità del
decreto il ritenere che trattisi di atto di indirizzo e
coordinamento. A parte, infatti, il suo contenuto analitico e
dettagliato, che dovrebbe portare ad escludere la detta
qualificazione, la ricorrente rileva, in primo luogo, che l'atto non
trova fondamento in alcuna disposizione legislativa che, nella
materia de qua, attribuisca al Governo il potere di indirizzo nei
confronti della Provincia, con conseguente violazione del principio
di legalità (sentenza n. 150 del 1982); in secondo luogo, esso è
stato emanato dal Ministro e non dal Consiglio dei ministri, come
invece richiede l'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382; infine,
anche se il decreto volesse considerarsi atto di esercizio della
funzione di indirizzo e coordinamento, esso sarebbe comunque in
contrasto con i principi dettati in materia dalla Corte con la
sentenza n. 340 del 1983, ove sono stati ben circoscritti i limiti di
tale potere nei confronti delle Province autonome: non sussisterebbe,
in particolare, nel caso di specie, il requisito della
"insuscettibilità di frazionamento o localizzazione territoriale"
dell'interesse, che solo legittima l'esercizio dell'indirizzo e del
coordinamento nei confronti di dette Province.
Va anche considerato, prosegue la ricorrente, che il decreto
ministeriale impugnato, stabilendo una disciplina estremamente
analitica, non lascia alcun margine di discrezionalità alla
Provincia in ordine alla sua applicazione e all'eventuale
coordinamento con gli obiettivi programmatici già stabiliti dalla
Provincia stessa in materia con la citata legge provinciale 31 agosto
1981, n. 17: in particolare, l'erogazione indiscriminata dei premi
prevista nel decreto provocherebbe gravi ripercussioni per il settore
agricolo e zootecnico provinciale e creerebbe disorientamento negli
operatori agricoli. Al riguardo, la ricorrente osserva che
l'erogazione indiscriminata di cospicui premi per l'eliminazione
concerne anche bestiame acquistato o mantenuto - proprio in virtù
della citata l.p. n. 17/1981 - grazie a finanziamenti
dell'Amministrazione provinciale, vanificando anche gli esborsi
finanziari da questa sostenuti per ottenere bestiame sempre più
selezionato; ed inoltre, che essa comprometterebbe l'utilizzazione
agricola di alcune aree del territorio provinciale, che è spesso
l'unica possibile trattandosi di zone di montagna.
D'altra parte, poiché il Regolamento CEE n. 857/84 prevede la
possibilità della istituzione dell'indennità in questione, tale
discrezionalità non potrebbe essere radicalmente eliminata mediante
una disciplina amministrativa statale, oltretutto incompatibile con
la valutazione degli interessi pubblici già effettuata in materia
dalla Provincia; in ogni caso non potrebbe essere a questa sottratto
qualsiasi potere discrezionale circa i criteri di applicazione del
Regolamento CEE in questione, specie per quanto concerne
l'individuazione delle zone e dei tipi di imprese cui concedere
l'indennità e la determinazione dell'entità, dei tempi e dei modi
dell'erogazione stessa.
2. - Con ricorso notificato il 12 gennaio 1985, anche la Regione
Friuli-Venezia Giulia ha proposto regolamento di competenza nei
confronti dello Stato in ordine al medesimo d.m. 8 novembre 1984.
Dopo aver riassunto il contenuto del decreto, la ricorrente osserva
che esso rientra nella materia dell'agricoltura, così come definita
dall'art. 4 n. 2 dello Statuto speciale della Regione (l.c. 31
gennaio 1963, n. 1) e dall'art. 66, primo e secondo comma, lett. e),
del d.P.R. 616/77. In detta materia la Regione Friuli ha competenza
primaria ed esclusiva; tutte le pertinenti funzioni amministrative le
furono trasferite con l'art. 1 del d.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116.
Spetta, quindi, alla Regione operare le scelte e stabilire le
condizioni per la concessione dell'indennità in questione. Ciò
anche se nel decreto potesse ravvisarsi qualche attinenza alla
materia del commercio, rientrando anche quest'ultima nella competenza
primaria ed esclusiva della Regione (artt. 4 n. 6 dello Statuto e 8
D.P.R. n. 1116/85) Infine, l'atto impugnato violerebbe anche l'art. 4
n. 1 dello Statuto, incidendo sull'ordinamento degli uffici
regionali, creando competenze, attribuzioni e obblighi di organi
regionali.
3. - Si è costituito in entrambi i giudizi il Presidente del
Consiglio dei ministri, tramite l'Avvocatura Generale dello Stato,
chiedendo, con atti di intervento in gran parte identici, il rigetto
dei ricorsi.
L'Avvocatura premette che la norma comunitaria cui fa riferimento
il decreto impugnato (art. 4, primo comma, lett. a), del Regolamento
CEE n. 857/84) rientra nell'ambito degli interventi diretti a
risolvere il grave problema delle eccedenze del latte e dei prodotti
lattiero-caseari, agevolando l'abbandono definitivo della produzione
lattiera. Questa finalità della norma non muta per il fatto che
l'intervento è previsto come facoltativo e non obbligatorio. D'altro
canto il regolamento citato dà facoltà agli Stati Membri di attuare
l'intervento "a livello nazionale, regionale o delle zone di
raccolta" e lo Stato italiano, con l'art. 17 della legge 4 giugno
1984, n. 194, ha già mostrato di voler esercitare tale facoltà a
livello nazionale. Trattandosi, pertanto, di programma nazionale,
finalizzato a raggiungere gli obiettivi perseguiti dal Regolamento
comunitario e finanziato totalmente con spese a carico dello Stato
(v. art. 17 citato), non v'è dubbio, ad avviso dell'Avvocatura, che
la competenza a provvedere spetti allo Stato stesso.
Trattandosi, poi, di applicazione di un Regolamento CEE,
l'Avvocatura rileva che, per quanto riguarda la Provincia di Trento,
la competenza statale è prevista dall'art. 8, lett. b), del d.P.R.
n. 279 del 1974, dovendosi ritenere che l'intervento rientri nella
"politica dei mercati"; mentre, per la Regione Friuli-Venezia Giulia
non esiste nessuna norma che attribuisca ad essa potestà in materia
di applicazione di Regolamenti comunitari.
L'Avvocatura, infine, aggiunge che il decreto impugnato è stato
modificato con decreto 20 dicembre 1984, che consente una valutazione
di problemi ed interessi di livello locale.
4. - In una memoria depositata nell'imminenza dell'udienza, la
Regione Friuli-Venezia Giulia nega che possa ritenersi cessata la
materia del contendere per effetto delle modificazioni e integrazioni
apportate al d.m. 8 novembre 1984 col successivo d.m. 20 dicembre
1984, atteso che il primo non è stato revocato e che alla base di
entrambi sta l'affermazione di competenza in materia riservata alla
Regione, cui sono imposti determinati adempimenti. Ove questa non si
adegui entro un breve e perentorio termine - ormai scaduto,
nonostante la proroga disposta con d.m. 22 novembre 1985 - l'art. 5,
secondo comma, del nuovo decreto riafferma che "si applicano
esclusivamente le disposizioni del decreto ministeriale 8 novembre
1984, modificate ed integrate dai precedenti artt. 3 e 4": nessuno
dei quali ha di mira le competenze spettanti all'Amministrazione
regionale (così come, del resto, tali competenze vengono trascurate
ed ulteriormente lese dal più recente d.m. 25 marzo 1986, emanato
per l'esercizio 1986).
Quanto alla competenza in materia di applicazione dei Regolamenti
CEE, negata dall'Avvocatura, la difesa della Regione la fonda
sull'art. 6 d.P.R. 616/77, la cui applicabilità alle regioni a
statuto speciale sarebbe deducibile dalle sentt. 223/84 e 81/79 di
questa Corte. La procedura prevista da tale norma per l'esercizio del
potere sostitutivo - osserva la ricorrente - non è stata nella
specie rispettata. D'altra parte, essendo solo facoltativa la
concessione dell'indennità per l'abbandono della produzione lattiera
(art. 4, primo comma, lett. a) Regolamento n. 857/84), il d.m.
impugnato non poteva legittimamente porre - come pretende
l'Avvocatura - un programma a carattere nazionale di ristrutturazione
della produzione lattiera, occorrendo all'uopo quanto meno una
disciplina legislativa di principio. Questa non potrebbe peraltro
rinvenirsi nell'art. 17 l. n. 194/84, giacché la Corte ha al
riguardo precisato (sent. 356/85) che "con il testo normativo in
esame sono soltanto stanziate le somme occorrenti al pagamento delle
indennità e dei premi"; mentre "nulla è disposto circa i
procedimenti e le competenze che vengono in rilievo nell'erogazione
delle provvidenze contemplate".
Né la competenza statale in materia riservata ad una regione a
statuto speciale potrebbe secondo la ricorrente - fondarsi
sull'essere il suddetto programma nazionale finanziato totalmente con
spese a carico dello Stato, posto che persino rispetto a leggi
statali (e non decreti ministeriali) di finanziamento la Corte ha
precisato che il potere di indirizzo e coordinamento può esercitarsi
solo ove trattisi di interesse "insuscettibile di frazionamento o
localizzazione territoriale"; che le regioni speciali godono al
riguardo, rispetto a quelle di diritto comune, di maggiori
possibilità di valutazione e scelta (sent. 340/83); che ad esse,
inoltre, spetta l'impiego nel proprio ambito degli stanziamenti
ripartiti dallo Stato (sent. 356/85), e ciò "non nei limiti della
singola destinazione, ma secondo le finalità in complesso perseguite
con il generale intervento" (sent. 357/85). Sarebbe perciò evidente,
ad avviso della ricorrente, l'anomalia del d.m. impugnato, il quale
"prende addirittura in espressa considerazione una razza da abbattere
come quella "pezzata rossa friulana" (cfr. l'art. 1, primo comma, del
d.m. 8 novembre 1984), senza tenere alcun conto del fatto che essa
costituisce il 75% delle specie bovine allevate nel Friuli-Venezia
Giulia e senza armonizzare questa previsione con le autonome scelte
riservate alla Regione, quanto al patrimonio zootecnico regionale".
5. - Con Regolamento CEE n. 797/85 del Consiglio del 12 marzo 1985
è stata dettata la nuova disciplina comunitaria degli interventi
volti "al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie",
contenente un'analitica regolamentazione delle varie forme di aiuti
alle aziende agricole, e sostitutivo, tra l'altro, (art. 33), di
varie direttive della stessa CEE (fra cui le nn. 72/159; 72/160;
72/161 del 17 aprile 1972, e la n. 75/268 del 28 aprile 1975) alle
quali lo Stato italiano aveva dato attuazione con la legge 9 maggio
1975, n. 153.
Con d.m. del 12 settembre 1985 (pubblicato nella G.U. n. 223 del 21
settembre 1985) il Ministro dell'Agricoltura e Foreste - "Considerata
l'urgenza di dare immediata attuazione alla nuova azione comune ferma
restando la competenza delle regioni a deliberare nelle materie loro
riservate" - ha emanato "disposizioni recanti criteri e modalità di
ordine generale per l'applicazione" del predetto Regolamento CEE:
decreto cui il medesimo Ministro ha apportato "modificazioni" con
successivo d.m. del 26 settembre 1985 (pubblicato nella G.U. n. 231
del 1 ottobre 1985).
Con ricorsi notificati, rispettivamente, in data 19, 19 e 20
novembre 1985, le Regioni Lombardia (reg. confl. 49/85), Toscana
(reg. confl. 50/85) e la Provincia Autonoma di Trento (reg. confl.
48/85) hanno sollevato conflitto di attribuzioni contro lo Stato in
ordine al suddetto d.m., così come modificato.
6. - La Regione Lombardia contesta la legittimità del decreto
impugnato, sostenendo che spetta ad essa, ai sensi dell'art. 6 d.P.R.
n. 616 del 1977, l'applicazione, nel proprio ambito, dei Regolamenti
comunitari in materia di "agricoltura e foreste"; in particolare,
rileva - in riferimento all'"urgenza" fatta valere nelle premesse del
decreto, ed all'ipotesi che si ravvisi quindi nella specie un
esercizio del potere sostitutivo del governo (art. 6, ultimo comma,
cit.) - che anche a voler ritenere rispettato il requisito
dell'audizione della regione "inattiva" (in quanto vi fu al riguardo
una riunione tra funzionari del M.A.F. e funzionari di tutte le
regioni interessate), mancherebbero pur sempre la richiesta del
parere della commissione parlamentare e la deliberazione del
Consiglio dei ministri.
Egualmente illegittimo dovrebbe ritenersi l'atto censurato ove
dovesse riguardarsi come espressione della funzione,
incontestabilmente statale, di indirizzo e coordinamento, poiché non
sarebbe stato adottato nelle forme e secondo le procedure previste
dall'art. 3 della l. n. 382 del 1975.
Quanto al contenuto del decreto, la Regione sostiene che esso,
anziché "stabilire criteri e modalità di ordine generale" - come
affermato nell'art. 1, primo comma - detta in realtà una disciplina
di assoluto dettaglio e rigorosamente puntuale, oltre la quale
nessuno spazio è consentito alle regioni, cui pur spetta dare
attuazione al Regolamento CEE. Ciò vale in particolare, ad avviso
della ricorrente: 1) per l'analitica disciplina concernente i
beneficiari degli interventi, estesa fino a dettagliare quale debba
essere l'aliquota dei soci di cooperativa in possesso dei prescritti
requisiti soggettivi (art. 2); 2) per la predisposizione di uno
"schema" dei piani di miglioramento e la sottoposizione al vaglio
ministeriale delle "eventuali" modifiche regionali (art. 3), che
toglierebbe alle regioni anche una funzione di mero accertamento dei
contenuti tecnico-economico-funzionali; 3) per il controllo di merito
su ciascuna erogazione che sarebbe sotteso alla previsione
dell'obbligo delle regioni di inviare dettagliate relazioni sui
problemi "particolari" relativi all'attuazione delle misure
comunitarie (art. 19, secondo comma), con il che sembrerebbe si
riservino alle regioni mere funzioni istruttorie; 4) per la
specificazione delle forme giuridiche delle associazioni di
assistenza interaziendali o fornitrici di servizi specializzati
(artt. 11 e 12), che violerebbero, oltre all'art. 6, anche l'art. 14
d.P.R. n. 616/77; 5) per la dettagliata disciplina dei corsi di
formazione professionale, che determinerebbe anche una violazione
degli artt. 35 ss. d.P.R. n. 616/1977.
7. - La Regione Toscana svolge censure analoghe a quelle dianzi
illustrate in riferimento agli artt. 6 d.P.R. n. 616/1977 e 3 l. n.
382/1975, nonché alla ritenuta abrogazione della l. n. 153/1975
richiamata da alcune disposizioni del decreto impugnato.
Nega inoltre l'esistenza dell'"urgenza" posta a base di questo,
precisando che comunque non è l'urgenza ma l'"inerzia" delle regioni
a legittimare - nelle dovute forme - l'esercizio del potere
sostitutivo. Contesta infine, in particolare, la disposizione di cui
all'art. 17 del d.m., assumendo che essa violerebbe la competenza
regionale in materia di istruzione professionale.
8. - La Provincia autonoma di Trento riferisce innanzitutto di
avere, il 16 luglio 1985, adottato un disegno di legge (n. 101)
recante "modifiche alle leggi provinciali in materia di agricoltura"
inteso a dare attuazione al Regolamento CEE n. 797/85, comunicato il
3 settembre alla Commissione della CEE per il prescritto parere di
conformità e seguito, il 3 ottobre dall'invio dell'ulteriore
documentazione da questa richiesta; e di essere stata peraltro, il 30
settembre c.a., invitata dal Ministero, tramite il Commissario del
Governo, a redigere un nuovo testo che risultasse "conforme ed in
armonia" con le disposizioni del d.m. 12 settembre 1985: con ciò
chiaramente intendendosi - in contrasto con la riserva della
competenza regionale di cui alla premessa dello stesso decreto - che
questo vincoli anche la potestà legislativa primaria della Provincia
e non sia derogabile dalla legge provinciale.
Tanto premesso, la ricorrente deduce la violazione della propria
competenza legislativa primaria - e amministrativa propria -
statutariamente stabilita: nella materia dell'agricoltura dall'art. 8
n. 21 dello statuto speciale e dal d.P.R. n. 279 del 1974; nonché
(per quanto riguarda l'art. 17 del decreto) nella materia
dell'addestramento e formazione professionale, dall'art. 8 n. 29
dello stesso statuto e dal d.P.R. n. 689 del 1973. Tale competenza -
secondo la provincia - trova bensì un limite nell'esistenza di
obblighi internazionali (art. 8, in riferimento all'art. 4, dello
statuto), ma non è affatto esclusa, bensì rimane integra, negli
oggetti a cui gli obblighi internazionali (o comunitari) si
riferiscono e cioè per quanto attiene, in particolare,
all'applicazione dei regolamenti comunitari: in ordine alla quale lo
Stato non ha alcuna competenza normativa, tanto meno se esercitata
mediante un atto fonte atipico come un decreto ministeriale, privo di
qualsiasi fondamento legislativo. D'altra parte - prosegue la
ricorrente - trattandosi nella specie di applicare un Regolamento, e
non una direttiva, della CEE, esso non necessita di essere recepito o
"fatto proprio" dallo Stato (come si esprime a proposito delle
direttive CEE l'art. 6, primo comma, d.P.R. n. 616/77); e non è
ipotizzabile, nemmeno ai sensi dell'art. 6, secondo comma, del d.P.R.
n. 616/1977, una normativa di fonte statale a carattere suppletivo e
cedevole; senza dire che tale normativa, ai sensi del citato art. 6,
dovrebbe riguardare le sole regioni ordinarie, e dovrebbe comunque
essere posta con legge, e non con decreto ministeriale.
Quanto poi alle funzioni amministrative, la spettanza ad essa
Provincia di quelle relative all'applicazione dei Regolamenti CEE si
desumerebbe non solo dal citato art. 6 - dettato per le regioni
ordinarie ma valevole a fortiori per le Province autonome - ma anche
dalla norma di attuazione di cui all'art. 8, lett. b), d.P.R. n.
279/1974, ai cui sensi resta ferma la competenza statale solo in
ordine "all'applicazione di regolamenti ed altri atti della Comunità
economica europea concernenti la politica dei prezzi e dei mercati",
non quindi di quelli concernenti - come nella specie - altri aspetti
della materia dell'agricoltura.
La ricorrente nega, inoltre, che il decreto impugnato possa
intendersi come non efficace nei confronti delle regioni speciali e
province autonome: e ciò sia per i molteplici, espliciti riferimenti
a tali enti contenuti in disposizioni del decreto a carattere
vincolante ovvero enuncianti limiti e non facoltà; sia per il dubbio
valore normativo della riserva di competenza regionale di cui alla
premessa del decreto; sia infine per l'ambiguità - a fronte delle
successive disposizioni precettive - del riferimento all'attuazione
degli interventi da parte degli enti predetti "nell'ambito dei
rispettivi statuti" (art. 1, secondo comma), e per il valore cogente
assegnato al decreto dello stesso Ministero con la citata nota del 30
settembre. Vertendosi in materia "interamente di competenza
provinciale", non è ad avviso della ricorrente concepibile che un
semplice decreto ministeriale pretenda di imporsi e di prevalere
sulla legislazione emanata o emananda nell'esercizio della potestà
legislativa primaria della Provincia, e di vincolare l'attività
amministrativa di questa. Né d'altra il decreto in questione
potrebbe intendersi come atto di indirizzo e coordinamento, sia
perché non presenta i requisiti all'uopo precisati nella sent.
340/1983, sia perché non ne ha né la forma, né il contenuto, né
il necessario supporto legislativo. A ritenere altrimenti, la
competenza provinciale in materia di agricoltura "sarebbe
praticamente cancellata, o ridotta a rango di mera potestà di
attuazione e di pedissequa esecuzione di norme e di decisioni
statali".
9. - Il Presidente del Consiglio dei ministri - costituitosi con
atti di identico tenore nei giudizi promossi dalle Regioni Lombardia
e Toscana - dopo aver negato che l'art. 3 l. n. 382/1975 contenga
precetti costituzionali la cui eventuale violazione possa essere
denunciata con lo strumento del conflitto di attribuzione, sostiene
che il Regolamento CEE 797/85 richiede, per le sue finalità ed i
suoi contenuti, l'adozione di una azione comune che, a livello degli
Stati Membri, non può non tradursi in un programma nazionale, che va
necessariamente disegnato dallo Stato ai fini della tutela
dell'interesse nazionale e di quello di tutte le regioni. Di qui la
necessità di stabilire criteri e modalità applicative di interesse
generale, le quali non sottraggono competenze alle Regioni, bensì
consentono ad esse l'esercizio delle loro competenze, nel rispetto
però dell'esigenza del programma nazionale e dell'interesse
generale. E lo stesso Regolamento CEE 797/85 che richiede di
provvedere non solo all'adattamento o integrazione della preesistente
disciplina regionale, ma anche a definire aspetti di ordine generale
(quelli in particolare di cui all'art. 2 reg., precisati negli artt.
2 e 4 d.m.), per i quali una disciplina differenziata da regione a
regione sarebbe inadeguata alla predetta esigenza unitaria. A tal
fine, ad avviso del resistente, è sufficiente un atto statale a
contenuto generale - quale il decreto impugnato - posto che principi
e criteri sono già stabiliti nel regolamento comunitario. Quanto poi
al richiamo, nel decreto impugnato, a talune norme della l. n.
153/1975, il resistente sostiene - particolarmente in riferimento
agli artt. 2, par. 2, 7, 8, par. 2, 14 e 17 - che esse non sono state
modificate dal Regolamento CEE 797/85.
10. - In riferimento alle censure mosse al d.m. in questione dalla
Provincia di Trento, il Presidente del Consiglio dei ministri, oltre
a ribadire anche in tal caso le considerazioni ora illustrate, nega -
in base alle cennate espressioni di cui alle premesse ed all'art. 1,
secondo comma - la dedotta menomazione della competenza provinciale,
la quale si sarebbe realizzata solo per la parte (ad es., art. 20,
primo e secondo comma) in cui sono riprodotti principi e limiti posti
dalla stessa normativa comunitaria; a ciò soltanto si riferirebbe la
citata nota del 30 settembre 1985.
Quanto poi all'espresso richiamo alle province autonome contenuto
in alcune disposizioni ministeriali, il resistente assume trattarsi
di normazione statale che o amplia le possibilità offerte dal
sopracitato regolamento (art. 4: determinazione provinciale anziché
ministeriale del "reddito di riferimento"), o riconosce poteri
rientranti nella competenza esclusiva o concorrente, a seconda dei
casi, delle regioni o province autonome (artt. 3, primo comma e 13,
quarto e quinto comma), oppure indica (art. 19) adempimenti o
procedure di rendicontazione già definite per misure comunitarie
analoghe e mai contestate.
11. - Replicando, in una memoria aggiunta, alle argomentazioni
svolte dal Presidente del Consiglio dei ministri, la Provincia
autonoma di Trento osserva che la tesi per cui gli atti impugnati
(d.m. 12 settembre 1985 e nota 30 settembre 1985) la vincolano solo
nella parte in cui riproducono la normativa comunitaria - pur se
contraddetta dal tenore della predetta nota implica comunque il
riconoscimento che con essi è stata posta una disciplina "cedevole"
nei confronti della legge provinciale 27 febbraio 1986, n. 5 (nella
quale è stato tradotto il già citato disegno di legge n. 101, non
essendosi il Governo opposto al suo corso).
La ricorrente contesta peraltro che tra norma comunitaria e legge
provinciale lo Stato possa inserire una propria disciplina, sia pure
transitoria e "cedevole", soprattutto se dettata con atto
amministrativo.
Spetta infatti al legislatore provinciale adeguare la normativa
preesistente alle nuove disposizioni comunitarie, e ove vi sia
ritardo dovranno applicarsi i consueti principi in tema di rapporti
tra norme di fonte comunitaria e norme di fonte interna.
La ricorrente contesta poi che il d.m. impugnato concretizzi un
"programma nazionale", sostenendo che esso contiene semplicemente una
disciplina della materia oggetto del regolamento comunitario; e
ribadisce che questa non può in alcun modo vincolare o limitare la
competenza primaria della Provincia, tanto più in quanto posta con
un semplice decreto ministeriale (sia pure attuativo del regolamento
comunitario) non fondato su alcuna disposizione di legge.
12. - La Regione Toscana sostiene, in una memoria aggiunta, che
data la natura dei regolamenti comunitari, essi sono suscettibili di
integrazione solo con una normativa secondaria spettante alle regioni
sia in materia di agricoltura che di istruzione professionale - e che
pertanto non vi è spazio per l'esercizio di una concorrente
competenza statale a porre norme di principio, le quali sono già
contenute - come la stessa Avvocatura ammette - nello stesso
Regolamento 797/1985.
Nelle premesse di questo è, d'altra parte, espressamente formulata
la considerazione che "la diversità delle cause, della natura e
della gravità dei problemi strutturali in agricoltura può
richiedere soluzioni distinte a seconda delle regioni e adattabili
nel tempo". Sarebbe perciò priva di base l'esigenza di uniformità
della normativa interna di attuazione posta a base del decreto
impugnato. Né potrebbe ritenersi che tale esigenza sia sostenuta
dall'interesse nazionale all'uniformità della normativa di
attuazione. Ed invero - ricorda la ricorrente, richiamando la sent.
223/84 - "perché l'interesse nazionale possa assurgere a criterio
ispiratore degli organi statali, sembra indispensabile che esso non
rimanga indeterminato e, quindi, apoditticamente rimesso alla
valutazione, di volta in volta, di un Ministro, ma riceva adeguata
qualificazione attraverso un ragionevole fondamento normativo
demandato, pertanto, all'individuazione del legislatore".
Nella specie si sarebbe, d'altra parte, al di fuori dell'ipotesi di
esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento, giacché le
disposizioni del decreto non contengono "direttive" rivolte agli
organi amministrativi regionali, ma "norme indirizzate alla
generalità circa le modalità degli interventi e circa i requisiti
per usufruire degli interventi stessi (artt. 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13 e 14)".
Quanto, poi, alla censura concernente il mancato rispetto delle
forme e procedure fissate per l'esercizio di tale funzione dall'art.
3 l. n. 382/1975, la ricorrente ricorda come la giurisprudenza di
questa Corte abbia già chiarito che il parametro dei giudizi sui
conflitti deve essere integrato anche dalle norme esecutive di
disposizioni formalmente costituzionali quali sono la l. n. 382 del
1975 e il d.P.R. n. 616/77 - e che l'inosservanza di disposizioni
procedimentali può essere fatta valere come lesioni di competenze
demandate dalla Costituzione dal momento che le disposizioni stesse
concorrono alla garanzia di dette competenze (sentenze 217/1985 e
206/1985).
13. - La stessa Regione Toscana ha, nell'imminenza dell'udienza del
5 maggio 1987, depositato un'altra memoria aggiunta in cui,
contestando le deduzioni dell'Avvocatura dello Stato, sostiene: a)
che il Regolamento comunitario n. 797/85 - relativo al miglioramento
dell'efficienza delle strutture agrarie - non richiede l'adozione di
un'azione comune, sia perché in tal caso avrebbe direttamente
dettato una normativa particolareggiata, sia perché nella premessa
di esso si dice espressamente (terzo "considerando") che la
diversità dei problemi in agricoltura richiede soluzioni
differenziate tra le varie regioni; b) che non vi è neanche un
interesse nazionale ad un'azione comune, posto che nelle materie di
competenza regionale - quale quella in questione - è
istituzionalmente prevista una disciplina differenziata per tener
conto delle esigenze locali; c) che in ogni caso l'individuazione
dell'interesse nazionale spetta al legislatore e non al Ministro
(cfr. sent. n. 223/84).
La Regione sostiene, inoltre, che un intervento statale in materia
di applicazione di regolamenti comunitari potrebbe giustificarsi solo
come esercizio o di un potere sostitutivo o di un potere di indirizzo
e coordinamento. La prima ipotesi è stata esclusa dallo stesso
Ministero dell'Agricoltura, che - nella relazione conseguente
all'ord. n. 318/86 - ha riferito di aver predisposto i decreti
impugnati sulla base di informazioni ed analisi fornitegli dalle
regioni nell'apposita riunione ivi citata. La seconda ipotesi sarebbe
contraddetta dal fatto che, all'epoca dell'emanazione dei decreti
impugnati, regioni e province autonome stavano già predisponendo gli
strumenti per dare applicazione al regolamento comunitario (ad es.,
il disegno di legge n. 101 del 16 luglio 1985 della Provincia di
Trento).
14. - Con ordinanza istruttoria n. 318 del 31 dicembre 1986 la
Corte, riuniti i ricorsi relativi ai conflitti di attribuzione nn. 4,
5, 48, 49 e 50 del reg. confl. 1985, ha chiesto alle parti "di dare
informazioni: a) sui rapporti eventualmente intercorsi fra lo Stato,
le Regioni nonché le Provincie autonome successivamente alla data
dei Regolamenti comunitari nn. 857/84 e 797/85 ed a quella degli
impugnati provvedimenti ministeriali; b) sugli effetti derivati
dall'applicazione degli stessi provvedimenti nell'ambito delle varie
regioni e delle due Provincie autonome".
15. - In riferimento al d.m. 8 novembre 1984, relativo alla
concessione di indennità per l'abbandono della produzione lattiera,
il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, con nota n. 20970 del
27 febbraio 1987, dopo aver ricordato che le leggi nn. 194/1984 e
887/1985 avevano stanziato, ciascuna, 60 miliardi per il pagamento di
tale indennità, riferisce che successivamente si è provveduto a
ciò "con i fondi nazionali dell'AIMA, nell'ambito degli interventi
per la regolazione del mercato agricolo".
Per tener conto delle problematiche emerse nel corso della sua
pratica attuazione, il predetto d.m. - aggiunge il M.A.F. - è stato
modificato con i dd.mm. 20 dicembre 1984, 12 febbraio 1985, 7
settembre 1985 e 22 novembre 1985.
Le somme stanziate dalle leggi finanziarie sono state ripartite tra
regioni e province autonome con i dd.mm. 8 novembre 1984 e 14
febbraio 1985, assumendo a base, per le regioni, la consistenza, in
ciascuna, delle bovine da latte, risultante da rilevazioni ISTAT, e
per le province autonome i criteri di cui all'art. 78 d.P.R. n. 670
del 1972.
I principi ispiratori dei criteri e modalità di concessione
dell'indennità - soggiunge il M.A.F. - sono stati discussi con
regioni e province autonome, ancor prima dell'emanazione del d.m. 8
novembre 1984, in incontri periodici informali nei quali si sono
raggiunte le intese - "informali ma politicamente vincolanti" -
necessarie per la messa a punto di detto d.m. e di quelli successivi.
Tali incontri "hanno poi trovato riconoscimento ufficiale con la
norma dell'art. 2, comma quarto, della legge 8 novembre 1986, n. 752,
la quale ha istituito, nell'ambito della istituenda Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni, una Commissione
di settore composta dal Ministro dell'Agricoltura e dagli Assessori
regionali e provinciali delegati dai Presidenti delle rispettive
Giunte": Commissione nelle cui riunioni partecipano anche gli
Assessori dell'Agricoltura delle ricorrenti.
Quanto poi all'applicazione del d.m. in questione, il M.A.F.
precisa che quindici regioni e province autonome (tra cui la Regione
Friuli-Venezia Giulia) hanno stabilito con propria delibera una serie
di priorità per la graduazione delle domande di abbattimento in
relazione alla variabilità e complessità delle realtà geografiche
e socio-economiche, tenuto conto anche dei limitati fondi disponibili
per gli abbattimenti e per le eventuali riconversioni aziendali.
Il M.A.F. ha inoltre allegato dei prospetti, desunti da quelli
inviati da regioni e province autonome (ivi comprese quelle
ricorrenti), relativi alle domande presentate dagli operatori
agricoli (in totale, 14.673, di cui 2.804 richiedenti il premio
supplementare per la sostituzione con vacche da carne), al numero dei
capi di cui è stato preventivato l'abbattimento (in totale,
207.305), alle indennità spettanti a fronte di esso (oltre 228
miliardi), al numero delle domande favorevolmente istruite (7.317) ed
al numero dei capi abbattuti (86.544): dati questi che, secondo il
Ministero, evidenzierebbero il favorevole accoglimento
dell'iniziativa da parte degli operatori agricoli, testimoniato anche
dalle richieste di assegnazione di ulteriori disponibilità
finanziarie da parte di regioni e province autonome
16. - Con nota del 24 febbraio 1987 la Provincia Autonoma di Trento
ha riferito di non aver avuto rapporti diretti con lo Stato per
l'attuazione del Reg. CEE n. 857/84 e di aver avuto assegnati al
riguardo, nel periodo novembre '84 - marzo '85, 1.610 milioni. Con
d.m. 25 marzo 1986, al pagamento del premio è stata delegata l'AIMA.
Nel fornire i dati circa le domande presentate (455) e gli
abbattimenti di capi effettuati od effettuandi nel biennio '85 - '86
(2.084), la Provincia pone in rilievo che in tal modo hanno cessato
l'attività zootecnica il 7,5% delle aziende, ed è stato eliminato
quasi il 10% del bestiame da latte esistente in Provincia. Ne
risulterebbero, perciò, da un lato realizzati gli obiettivi indicati
nel Regolamento CEE, ma dall'altro stravolti quelli di programmazione
di settore posti con la l. prov. n. 17/1981, in quanto sono stati
eliminati anche capi in selezione e provenienti da stalle
ristrutturate o potenziate col concorso di sovvenzioni pubbliche, e
ciò soprattutto nelle zone marginali, in cui l'attività zootecnica
è l'unica possibile ed è lo strumento fondamentale per il
mantenimento del territorio e presupposto per lo sviluppo di altre
realtà economiche, come il turismo.
17. - Con nota del 25 febbraio 1987, la Regione Friuli-Venezia
Giulia segnala di aver immediatamente protestato - peraltro, senza
esito - per l'inclusione tra le razze da abbattere della pezzata
rossa friulana, sia perché tecnicamente razza non solo da latte ma
anche da carne, sia perché, rappresentando essa circa il 90%
dell'intero patrimonio zootecnico regionale, il favorirne
l'abbattimento contrasta con la politica agricola di essa Regione,
costantemente rivolta ad incentivare ed incrementare lo sviluppo
degli allevamenti di tale razza.
La Regione aggiunge di avere poi, in applicazione del d.m. 20
dicembre 1984, fissati i criteri di priorità per l'accoglimento
delle domande e di avere, sugli stanziamenti assegnatile (pari a L.
2.885.679.000), liquidato indennizzi per complessivi Lire
2.518.450.000 a 438 allevatori per un totale di n. 2.442 capi
abbattuti (di cui ben 2.198 classificabili nella razza pezzata rossa
friulana). È rimasta invece inutilizzata per mancanza di richieste
di premio - precisa infine la Regione - la quota di L. 435 milioni
assegnatale sullo stanziamento di 15 miliardi di cui all'art. 2 l. 8
agosto 1985, n. 430 per incentivi rivolti ad eliminare dal circuito
produttivo nazionale vacche lattifere o giovenche mediante
concessione di premi alla esportazione verso Paesi terzi degli
animali vivi e/o macellati provenienti dagli allevamenti per i quali
le Regioni e le Province autonome avessero già accolto le domande di
abbattimento (senza che questo fosse avvenuto).
18. - Per quanto attiene al Regolamento CEE n. 795/85, il MAF
riferisce, con la predetta nota, di avere esaminato con le regioni e
province autonome tale normativa sia prima della sua approvazione sia
in una riunione successiva. Alla luce degli elementi di giudizio
emessi in tale sede, nonché di appositi studi dell'INEA (Istituto
Nazionale di Economia Agraria) sarebbero stati predisposti i dd.mm.
12 e 26 settembre 1985 e 26 marzo 1986 (ritenuti conformi al diritto
comunitario con decisione CEE del 23 luglio 1986).
In base alle disposizioni di carattere generale contenute in tali
dd.mm. - aggiunge il MAF quasi tutte le regioni, ivi comprese quelle
ricorrenti, hanno predisposto le necessarie normative di attuazione,
per la maggior parte delle quali l'istruttoria a livello comunitario
sarebbe già in fase avanzata. In particolare, precisa la nota, per i
provvedimenti adottati dalle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sicilia
e dalla Provincia autonoma di Trento, l'iter nazionale e comunitario
è stato concluso con la conseguenza che gli interventi previsti
nell'"azione comune" sono già in corso di attuazione.
Il MAF sostiene inoltre che i provvedimenti normativi regionali di
attuazione del Regolamento CEE - compresi quelli adottati dalle
ricorrenti - hanno avuto corso a livello sia nazionale che
comunitario e non avrebbero incontrato ostacoli per incompatibilità,
nei dd.mm. impugnati: il mantenimento dei quali sarebbe opportuno per
far retroagire al momento della loro emanazione l'imputazione alla
CEE delle spese regionali per domande di contributo anteriori
all'emanazione della normativa regionale di dettaglio, e per impedire
- rispetto alle regioni che non hanno ancora presentato provvedimenti
attuativi del regolamento - la scadenza del termine per fruire della
maggiorazione di contributi per investimenti prevista dall'art. 4,
par. 2, ultimo capoverso del regolamento medesimo.
19. - La Provincia autonoma di Trento, con la nota sopraindicata,
riferisce di aver dato attuazione al regolamento in questione con la
l. prov. 27 febbraio 1986, n. 5, nella quale si tiene essenzialmente
conto delle particolari esigenze locali, peraltro considerando anche
talune indicazioni contenute nel d.m. 12 settembre 1985. Sulla base
di detta legge sono stati approvati 101 piani di miglioramento
biennale, accolte richieste di indennità compensativa per
complessive L. 2.750.000 e concessi aiuti agli investimenti
collettivi per la produzione di foraggi per L. 1.177.000.000.
20. - La Regione Toscana, con nota del 25 febbraio 1987, informa
che nel maggio 1985 funzionari ministeriali comunicarono che per
l'attuazione del regolamento sarebbe stato emanato un atto
d'indirizzo e coordinamento previo interpello delle regioni, che
questo non avvenne, e che a tale attuazione essa ha provveduto con
delibera consiliare n. 223 del 25 giugno 1986.
21. - La Regione Lombardia ha inviato la delibera consiliare n.
IV-248 del 29 aprile 1986 di attuazione del medesimo regolamento,
allegando il parere su di essa espresso dalla Commissione della
Comunità Europea. Considerato in diritto
1. - I conflitti nn. 4 e 5 (reg. confl. 1985) sollevati
rispettivamente dalla Provincia Autonoma di Trento e dalla Regione
Friuli-Venezia Giulia investono il decreto del Ministero
dell'Agricoltura e delle Foreste dell'8 novembre 1984 concernente
"criteri e modalità per la concessione di una indennità a favore
dei produttori che intendono abbandonare definitivamente la
produzione lattiera in applicazione dell'art.4, primo comma, lett.
a), del Regolamento CEE n. 857/84." I conflitti nn. 48, 49 e 50 (reg.
confl. 1985) sollevati rispettivamente dalla Provincia Autonoma di
Trento, dalla Regione Lombardia e dalla Regione Toscana, riguardano
il decreto del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste del 12
settembre 1985 - così come modificato dal successivo d.m. 26
settembre 1985 - contenente "criteri e modalità di ordine generale
per l'applicazione del Regolamento CEE n. 797/85 del Consiglio in
data 12 marzo 1985 relativo al miglioramento dell'efficienza delle
strutture agrarie". I due gruppi di conflitti possono essere riuniti
e decisi con unica sentenza poiché la loro risoluzione pone il
comune problema della titolarità della competenza ad adottare le
misure necessarie per l'attuazione di regolamenti comunitari per
varie ragioni non immediatamente applicabili, incidenti in materie
che le Regioni e le Province ricorrenti affermano essere loro
riservate.
2.1. - Il decreto 8 novembre 1984 è stato emanato dal Ministero
dell'Agricoltura e delle Foreste per dare attuazione a quanto
disposto nell'art. 4, primo comma, lett. a) del Regolamento CEE
857/84 che prevede la possibilità per gli Stati membri - al fine di
realizzare la ristrutturazione della produzione lattiera a livello
nazionale, regionale e delle zone di raccolta - di concedere ai
produttori che si impegnano ad abbandonare detta produzione, una
indennità versata in una o più mensilità. Prima ancora della
emanazione del detto decreto ministeriale, la legge 4 giugno 1984 n.
194, recante "interventi a sostegno dell'agricoltura" all'art. 17
aveva stabilito che "Per il pagamento dell'indennità prevista
dall'art. 4, primo comma, lett. a), del regolamento CEE n. 857/84 è
stanziata la somma di lire 60 miliardi per l'anno 1984".
Il decreto impugnato, richiamato in premessa l'art.4 del
Regolamento CEE 857/84 nonché l'art.17 della legge n.194/84,
prevede, nell'art.1, a favore dei produttori agricoli che, nel quadro
della ristrutturazione della produzione lattiera a livello nazionale,
si impegnano ad abbandonare tale produzione per l'intero periodo di
validità del Reg. CEE n. 857/1984 e per l'intero patrimonio bovino
da latte presente in azienda, la corresponsione di un premio di
riconversione di (Lira Sterlina).1.100.000 per ogni vacca da latte o
giovenca gravida abbattuta. Un premio supplementare pari a (Lira
Sterlina). 500.000 a capo viene previsto, nell'art. 2, a favore degli
stessi produttori nel caso in cui procedano alla sostituzione delle
bovine eliminate con altre razze da carne o con capi femminili, in
età riproduttiva, di altre specie animali. Il decreto stesso elenca
(art. 1, primo comma) le razze delle bovine da abbattere e del
bestiame ammesso in sostituzione di quello eliminato (allegato n. 1)
e detta poi specifiche modalità per la concessione dei premi,
affidando agli organi regionali compiti esecutivi in ordine alla
istruttoria delle relative domande - i cui schemi analitici sono
anch'essi fissati nel provvedimento (allegati 2 e 3) - alla verifica
della regolarità delle operazioni di abbattimento e di immissione in
azienda del bestiame sostitutivo, nonché al pagamento dei premi, con
l'obbligo di comunicare - seguendo schemi prefissati e riportati
negli allegati 6, 7, 8 e 9 - l'elenco delle domande favorevolmente
istruite e di quelle ammesse a liquidazione.
Al decreto 8 novembre 1984 il Ministro dell'Agricoltura e delle
Foreste apportava alcune modificazioni con successivo decreto in data
20 dicembre 1984, nel quale si consentiva entro il 20 gennaio 1985
alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano di
stabilire "criteri di priorità per la graduazione delle domande di
indennizzo in relazione alla disponibilità finanziaria a ciascuna di
esse a tal fine assegnate" (art.1) e consentiva alle regioni e
province autonome medesime di aggiungere altre razze di vacche da
latte a quelle indicate nel decreto ai fini dell'abbattimento (art.
3). In mancanza di adozione di provvedimenti da parte degli enti
suddetti nel termine indicato si sarebbero applicate esclusivamente
le disposizioni del d.m. 8 novembre 1984 con alcune modificazioni
contenute negli artt. 3 e 4 del nuovo provvedimento.
Successivi dd.mm. provvedevano poi a prorogare i termini stabiliti
in origine per le diverse fasi del procedimento di concessione
dell'indennità. Il finanziamento delle operazioni, già previsto,
per il 1984 dal ricordato art. 17 l. n. 194 del 1984, veniva
disposto, per il 1985, per lo stesso importo di 60 miliardi, dalla l.
n. 887 del 1984; i relativi fondi venivano ripartiti tra le Regioni e
le Province autonome con il d.m. 14 febbraio 1985. In seguito, con il
d.m. 25 marzo 1986, il pagamento dei premi veniva demandato
all'A.I.M.A. e pressoché contemporaneamente entrava in vigore il
Reg. CEE 1336/86 che istituiva a favore dei produttori che si
impegnassero ad abbandonare definitivamente la produzione lattiera,
una indennità pari a 6 ECU/anno/100 Kg. di latte ritirato dal
mercato, pagata per 7 anni, a carico del bilancio comunitario e con
possibilità di integrazioni nazionali, escludendo i produttori che
avessero beneficiato di indennità concesse ai sensi dell'art.4 lett.
a) del precedente Reg. CEE n. 857/84.
2.2. - La Provincia autonoma di Trento e la Regione Friuli
Venezia-Giulia hanno impugnato il d.m. 8 novembre 1984, ritenendolo
invasivo delle proprie competenze. Entrambe le ricorrenti infatti non
dubitano che questo decreto incida nella materia dell'agricoltura e
zootecnia, demandata alla propria potestà legislativa primaria, e
corrispondente potestà amministrativa, dai rispettivi Statuti e
relative norme di attuazione. La Provincia di Trento inoltre fa
presente di avere già adottato una organica disciplina della materia
con l. 31 agosto 1981, n. 17.
Ad avviso delle ricorrenti, in tale materia spetta ad esse e non
allo Stato la competenza ad applicare i regolamenti comunitari, così
come prevede l'art. 6 del d.P.R. n. 616 del 1977, estensibile anche
agli enti a speciale autonomia a seguito delle sentenze di questa
Corte nn. 81 del 1979 e 223 del 1984.
Ciò posto, l'intervento dello Stato, concretatosi nel d.m.
impugnato, potrebbe considerarsi legittimo - sempre a parere delle
ricorrenti - solamente se potesse ritenersi un atto di indirizzo e
coordinamento, anche finanziario, delle attività regionali e
provinciali. Ma ciò dovrebbe escludersi nel caso di specie, sia per
l'inesistenza di appositi atti legislativi che attribuiscano
all'autorità governativa il relativo potere, sia per il difetto dei
requisiti formali richiesti dall'art. 3 l. n. 382 del 1975 per il
corretto esercizio del potere medesimo. Sotto il profilo sostanziale,
poi, indurrebbero a tale esclusione, da un lato, l'assenza di un
"interesse insuscettibile di frazionamento o localizzazione
territoriale";
dall'altro, il carattere estremamente analitico e dettagliato della
disciplina posta dall'atto censurato, che priverebbe la Provincia e
la Regione di qualsiasi discrezionalità in ordine alla sua
applicazione, impedendo loro anche di realizzarne il necessario e
razionale coordinamento, per quanto riguarda Trento, con gli
obbiettivi programmatici e le erogazioni già disposte in materia con
la citata l. n. 17 del 1981 per il miglioramento e il potenziamento
della produzione zootecnica; per quanto riguarda la Regione
Friuli-Venezia Giulia, con le esigenze di tutela delle bovine di
razza pezzata caratteristiche della zona, incluse, dal decreto,
nell'elenco degli animali da abbattere.
2.3. - Prima di iniziare l'esame delle censure mosse all'atto che
ha dato origine ai presenti conflitti, è necessario chiarire che
esso investe certamente anche le Province autonome. Come questa Corte
ha anche di recente ribadito, "riguardo alle fonti normative statali
è il territorio nazionale che designa l'ambito naturale della loro
efficacia, in quanto elemento normale, nel quale tali fonti sono
destinate ad operare, a meno che particolari disposizioni derogatorie
ne circoscrivano l'efficacia soltanto ad una parte dello spazio, al
quale esse sono astrattamente riferibili" (sent. n. 165/1986). Non
può intendersi infatti in questo ultimo senso il riferimento alle
sole Regioni da parte del decreto, considerato che esso è
espressamente inteso a realizzare la ristrutturazione produttiva "a
livello nazionale" e che i fondi stanziati per la concessione delle
indennità sono ripartiti tra tutti gli enti autonomi, comprese le
Province di Trento e Bolzano. Del resto i successivi interventi
ministeriali in argomento presuppongono tutti l'applicazione del
decreto stesso anche nel territorio delle Province.
Ciò premesso, questa Corte ritiene che, in effetti, la materia
oggetto del decreto ministeriale censurato rientra in ambiti di
competenza attribuiti alle ricorrenti dalle rispettive disposizioni
statutarie e conseguenti norme di attuazione.
Lo Statuto del Trentino-Alto Adige affida alle Province di Trento
e Bolzano la potestà legislativa esclusiva (art. 8, n. 21), e la
corrispondente potestà amministrativa (art. 16), in tema di
"agricoltura" e "patrimonio zootecnico", mentre lo Statuto del
Friuli-Venezia Giulia demanda alla regione identica potestà
legislativa (art. 4, n. 2), e le relative attribuzioni amministrative
(art. 8, trasferite con d.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116), riguardo
alla "agricoltura", "zootecnia" ed "economia montana".
Così individuata la sfera di competenza spettante alle
ricorrenti, non sembra contestabile che il d.m. impugnato, e lo
stesso art. 4, lett. a) Reg. CEE n. 857/1984, investano tale sfera e
non invece la sub-materia della "regolazione (o "politica") dei
prezzi e dei mercati", riservata, in presenza di particolari
presupposti, alla competenza dello Stato da altre disposizioni (art.
8, lett. b) d.P.R. n. 279 del 1974 di attuazione dello Statuto
T.A.A.; art. 71, lett. b) d.P.R. n. 616 del 1977).
Il comparto della produzione e delle strutture produttive intese
in senso lato (pianificazione della produzione, interventi sulle
dimensioni produttive e quindi riconversioni produttive) costituisce
infatti un settore essenziale della materia "agricoltura" (v. l'art.
66 del d.P.R. n. 616 del 1977) ed assume un rilievo distinto ed
autonomo rispetto alla regolazione dei prezzi e dei mercati (v. i
documenti preparatori del d.P.R. n. 616 del 1977 ed in particolare i
lavori della c.d. Commissione Giannini).
Ora, il decreto in esame, (come la norma comunitaria che intende
attuare) ha ad oggetto diretto, immediato e specifico la
ristrutturazione della produzione lattiera, prevedendo interventi di
vario tipo che ne promuovano la riconversione o il ridimensionamento,
con rilevanti conseguenze sul piano economico e sociale, specie nei
confronti dei piccoli produttori o allevatori. Naturalmente, una
simile ristrutturazione può produrre ripercussioni e riflessi sui
prezzi dei prodotti e sul mercato, e questa può essere stata la
prospettiva nella quale è stato adottato il decreto medesimo: ma
essa non si è tradotta in alcun modo nel contenuto dell'atto. Il
solo (possibile) nesso strumentale tra l'oggetto specifico del
provvedimento e la politica del mercato agricolo non può perciò
giustificare l'attrazione del primo nell'ambito della seconda.
D'altra parte, se si dovesse far rientrare in quest'ultima ogni atto
- quale che sia il suo contenuto - solo perché strumentale a tale
politica, si rischierebbe di vanificare pressoché integralmente la
competenza regionale in materia di agricoltura, anche in correlazione
alle numerose iniziative comunitarie, dal momento che ogni attività
agricola può essere strumentale al mercato.
Ciò è ribadito del resto anche dal più recente orientamento di
questa Corte, che, sempre in ordine al riparto delle attribuzioni tra
Stato e Regioni, ha negato la possibilità che le materie incise
dalle norme impugnate si possano identificare in base a soli criteri
strumentali e finalistici (v. per es. sentt. nn. 94 e 165 del 1986).
Per contestare la conclusione raggiunta, non ha rilievo il fatto
che nel d.m. 25 marzo 1986 - che contiene una riedizione del decreto
impugnato - si riconduca all'A.I.M.A. l'onere del finanziamento del
premio, sul presupposto che si tratti di un intervento di mercato da
classificare tra quelli il cui finanziamento è affidato all'A.I.M.A.
dal penultimo comma dell'art. 18 della legge finanziaria del 1985 (n.
887/84). Non è esatto, invero, il richiamo a quest'ultima
disposizione, che non è applicabile al premio per l'abbandono della
produzione lattiera, per un duplice
ordine di ragioni: innanzi tutto perché, in relazione al medesimo
premio, la stessa legge dispone, nel precedente terzo comma dell'art.
18, un autonomo e specifico finanziamento di 60 miliardi (già
previsto dall'art. 17 l. n. 194 del 1984); in secondo luogo perché
l'imputazione a carico delle assegnazioni dell'AIMA riguarda soltanto
le occorrenze finanziarie relative alla "parte nazionale" delle spese
previste da regolamenti comunitari e non può dunque riferirsi al
caso del Reg. n. 857/84, il quale non prevede contributi da parte
della Comunità e, quindi, una ripartizione di spese tra questa e lo
Stato italiano.
In sostanza, lo spostamento sull'AIMA dell'onere di pagamento di
tali premi, non sorretto da una apposita previsione normativa ed
esulante dai compiti istituzionali di tale ente, si risolve
oggettivamente in una pretesa di definire a posteriori la natura del
decreto contestato come intervento in materia di regolazione del
mercato agricolo, che non può certo infirmare la sopra acclarata
competenza della Regione e Provincia ricorrenti.
2.4. - Una volta accertato che la materia investita dal decreto
impugnato è demandata alla competenza delle ricorrenti, resta da
precisare che nella medesima competenza è da considerare ricompresa
anche la potestà di dare applicazione ai regolamenti comunitari, ai
sensi dell'art. 6, primo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977. Questa
disposizione, pur essendo stata dettata per le Regioni ad autonomia
ordinaria e non essendo riprodotta in apposite norme concernenti gli
enti ricorrenti, è da ritenere, in assenza di contrarie
disposizioni, applicabile anche a questi ultimi: la giurisprudenza di
questa Corte ha infatti più volte affermato che la normativa posta
da questo decreto legislativo si deve estendere - salva contraria
disposizione - anche alle Regioni e alle Province ad autonomia
differenziata, ogni qual volta essa preveda poteri più ampi per le
Regioni ordinarie, sull'ovvio rilievo che a queste non può essere
riservato un trattamento più favorevole rispetto alle prime (sent.
n. 216 del 1985, e, già prima, sent. n. 223 del 1984).
Tale potestà delle ricorrenti, una volta escluso che si verta,
nella specie, in materia di politica dei prezzi e dei mercati, non
può peraltro essere negata invocando l'art. 8, lett. b) d.P.R. n.
279 del 1974, già ricordato, che riserva allo Stato, privandone le
Province di Trento e Bolzano, la competenza ad attuare le norme
comunitarie concernenti appunto quella politica, oppure,
eventualmente, appellandosi all'art. 71, lett. b) d.P.R. n. 616 del
1977, che esclude dal trasferimento alle Regioni gli "interventi di
interesse nazionale per la regolazione del mercato agricolo"; e ciò
anche a prescindere, quanto a quest'ultima disposizione, dalla
concreta esistenza o meno, nel caso di specie, di un simile
interesse.
Il riconoscimento agli enti ricorrenti, nelle materie di loro
competenza, della potestà di adottare le misure necessarie per dare
applicazione ai regolamenti comunitari, implica che, in via di
principio, l'intervento dello Stato debba considerarsi precluso,
salvo che non esista su un idoneo presupposto giustificativo,
contemplato, o comunque consentito, dalle norme costituzionali. Si
tratta delle ipotesi in cui sia necessario assicurare il
soddisfacimento di ben individuate esigenze unitarie o di garantire
l'effettivo e puntuale adempimento degli obblighi comunitari a fronte
dell'inerzia degli organi regionali o in eccezionali situazioni di
urgenza in cui il tempestivo adempimento in sede regionale si riveli
oggettivamente impossibile.
La disposizione dell'art. 6 del d.P.R. n. 616 del 1977, cui si è
fatto più sopra riferimento, sembra contemplare la sola applicazione
in via amministrativa dei regolamenti comunitari. E, in effetti
questa dovrebbe considerarsi l'ipotesi normale, posto che, come
questa Corte ha più volte affermato (v. per es. sentt. nn. 205 del
1976 e 170 del 1984), i regolamenti stessi, se dotati di contenuto
dispositivo completo, si applicano immediatamente nell'ordinamento
italiano, illegittima essendo l'interposizione di fonti normative
nazionali che in qualunque modo ne condizionino l'efficacia
obbligatoria. Ciò tuttavia non esclude la necessità che in talune
ipotesi l'attuazione di questi atti comunitari esiga non una mera
attività esecutiva, ma l'intervento di atti normativi nazionali,
anche di grado primario. Ciò avviene quando lo richieda
espressamente lo stesso regolamento, ovvero occorra fornire idonea
copertura, ex art. 81 Cost., a nuove o maggiori spese derivanti dal
medesimo, oppure sia indispensabile istituire nuovi uffici o servizi
amministrativi o predisporre concrete modalità applicative (sent. n.
205 del 1976). L'esigenza del ricorso allo strumento legislativo è
poi particolarmente pressante quando, come di frequente accade, il
regolamento comunitario, o singole statuizioni in esso ricomprese,
non siano pienamente "autosufficienti", ma presentino un contenuto
per vari aspetti incompleto, e siano perciò insuscettibili di
immediata applicazione.
In questi casi, la competenza ad adottare anche le necessarie
misure normative richieste per la concreta attuazione degli atti
comunitari non può essere in principio preclusa alle Regioni e alle
Province autonome, sempre naturalmente nei limiti derivanti dalle
disposizioni costituzionali e dagli statuti speciali.
Negli stessi casi tuttavia resta salva per lo Stato la facoltà di
intervenire, secondo quanto s'è detto più sopra, quando lo richieda
la necessità di garantire, in particolari situazioni, il puntuale e
corretto adempimento degli obblighi comunitari, ovvero lo esigano
interessi unitari, che impongano l'attuazione uniforme della
normativa comunitaria nell'intero territorio nazionale: in
quest'ultima ipotesi, proprio perché si tratta di vincolare a
precise scelte e a criteri uniformi anche la potestà legislativa
degli enti autonomi, è indispensabile che l'intervento statale
avvenga mediante legge o atto equiparato, o con il congruo supporto
di questi ultimi.
2.5. - La disciplina del Reg. CEE n. 857/1984 cui si ricollega il
decreto ministeriale impugnato è certamente priva di quella
completezza di contenuto dispositivo idonea a consentirne
l'automatica, immediata applicazione, com'è dimostrato dal fatto che
la sua attuazione è rimessa alla facoltà degli Stati membri, e
quindi alla loro scelta discrezionale - anche in relazione a diverse
ipotesi alternative poste dalle lett. b) e c) dello stesso articolo -
di realizzare la ristrutturazione produttiva del settore lattiero
mediante la concessione di un'indennità per l'abbandono della
produzione. Era indispensabile dunque l'adozione di un'apposita
normativa nazionale nella quale si traducesse tale scelta e nella
quale si determinassero la misura e le modalità di corresponsione
della indennità e le relative fonti di finanziamento.
La titolarità della competenza ad adottare tale normativa, per
quanto s'è detto, spetta alle Regioni, ed in particolare agli enti
ricorrenti, titolari in materia di potestà primarie. Al fine di
ulteriormente suffragare tale conclusione, non sembra priva di
significato la constatazione dell'emergere, nella recentissima
legislazione nazionale (l. 16 aprile 1987, n. 183), della tendenza ad
ampliare la consistenza della partecipazione delle Regioni a Statuto
speciale e delle Province di Trento e Bolzano all'attuazione della
normativa comunitaria, con l'attribuzione alle medesime, nell'ambito
delle loro competenze esclusive, della facoltà di dare immediata
attuazione, anche legislativa, alle direttive comunitarie, senza
attendere l'interpositio del legislatore nazionale, salvo l'obbligo
di adeguarsi alle norme di principio eventualmente poste da questo,
nei limiti previsti dalle disposizioni costituzionali e statutarie.
Anche nel caso di specie, la riconosciuta competenza locale non
impediva interventi dello Stato che, constatata la presenza di
interessi non suscettibili di frazionamento o localizzazione
territoriale, fossero intesi a imporre, in apposite leggi, principi o
programmi che servissero da guida per l'attuazione della normativa
comunitaria in sede regionale, o diretti ad adottare, in forma
legislativa, misure di indirizzo e coordinamento o almeno a dettare i
necessari criteri e presupposti per la fissazione di queste ultime in
via amministrativa. Egualmente ammissibile infine doveva considerarsi
l'esercizio da parte delle autorità centrali di poteri sostitutivi
nell'eventualità che l'inerzia, o l'oggettiva impossibilità ad
adempiere tempestivamente, da parte degli organi regionali rischiasse
di compromettere il rispetto degli obblighi comunitari.
La fattispecie, però, non può ricondursi a nessuna delle ipotesi
ora considerate.
Innanzi tutto, l'atto impugnato non può ritenersi adottato nel
quadro di un programma nazionale, come sostiene l'Avvocatura. Non
può infatti essere considerata normativa di principio o di programma
la disposizione, cui esso fa richiamo, posta dall'art. 17, primo
comma della legge 4 giugno 1984, n. 194, consistendo quest'ultima, in
una pura e semplice previsione di spesa, priva di qualsiasi diverso
contenuto sostanziale.
Né il decreto ministeriale censurato può essere inteso come atto
di esercizio del potere sostitutivo di cui all'art. 6, terzo comma,
d.P.R. n. 616 del 1977: sono assenti infatti non solo tutti i
requisiti di forma imposti da quest'ultimo, ma, soprattutto, difetta
ogni possibilità di addebitare alle ricorrenti comportamenti inerti,
del resto mai contestati. Né si ravvisano, nella specie, quelle
ragioni di urgenza che, in particolari circostanze possono
giustificare la sostituzione provvisoria dell'autorità statale a
quelle locali per consentire il rispetto dei termini per
l'adempimento fissati nelle norme comunitarie (v. punto 3.4 mot.
dir.): nel caso presente, non esiste un simile termine né, d'altra
parte, il decreto in esame dispone alcuna riserva a favore della
competenza regionale e provinciale.
2.6. - Il decreto impugnato non può poi neppure essere
considerato un atto di esercizio della funzione di indirizzo e
coordinamento, per la mancanza dei requisiti formali e sostanziali
necessari per il corretto espletamento di questa funzione.
Innanzi tutto, infatti, non è rispettato il principio di
legalità, che richiede che l'atto governativo trovi fondamento in
una apposita legge che individui le esigenze unitarie che sollecitano
l'esercizio della funzione, nonché almeno i criteri che debbono
dirigere e vincolare l'attività degli organi governativi (sentt. nn.
150 del 1982, 245 del 1984, 195 del 1986 e 64 del 1987).
L'art. 17 della legge n. 194 del 1984 - che, come si è detto, è
limitato al mero finanziamento dei premi - non può costituire valido
supporto per l'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento,
non indicando quali siano le esigenze unitarie, né prevedendo
l'emanazione di atti di indirizzo, né precisando i criteri con cui
la funzione medesima avrebbe dovuto essere esercitata. D'altra parte,
questa Corte, con la sentenza n. 356/1985 (confermata dalla più
recente decisione n. 64/1987), ha escluso che detta norma abbia
disposto alcunché circa procedure e competenze e che quindi abbia
definito criteri e limiti di interventi di indirizzo nei confronti
delle Regioni, tali da incidere sulla loro competenza.
Né il necessario supporto legislativo può essere ravvisato
nell'art. 4, lett. a) del Reg. CEE n. 857/1984 che, come già
rilevato, si è limitato a prospettare alle autorità nazionali una
mera, generica facoltà, senza quindi imporre obblighi né precetti
con contenuti determinati.
Il decreto in esame, inoltre, viola l'art. 3 l. n. 382 del 1975
che, nel fissare i requisiti formali per l'esercizio della funzione
di indirizzo e coordinamento, non prevede in linea di principio che
la stessa possa essere svolta individualmente, da un solo Ministro
(v. pure la sent. n. 111 del 1975); né esiste, nel caso di specie,
alcuna apposita disposizione legislativa che espressamente autorizzi
il solitario intervento del Ministro dell'Agricoltura.
Infine, l'atto contestato non può considerarsi espressione della
funzione di indirizzo e coordinamento, per l'assenza del presupposto
sostanziale che ne giustifica l'esercizio e per le caratteristiche
del suo contenuto dispositivo.
Non si può sostenere, infatti, che esista un'esigenza di
regolamentazione uniforme del settore, imposta dalla normativa
comunitaria o da ragioni di interesse nazionale.
Il Regolamento CEE n. 857/1984, cui si richiama il decreto
impugnato, lungi dall'imporre una necessaria uniformità di scelte,
in campo nazionale, in ordine all'attuazione del suo complessivo
disegno di interventi, prospetta invece la necessità che si tenga
conto delle "esigenze dello sviluppo regionale, soprattutto al fine
di evitare la desertificazione di alcune zone" (art. 1).
Neppure sussiste la necessità di perseguire un interesse
"insuscettibile di frazionamento o localizzazione territoriale"
(sentt. nn. 340 del 1983, 177 e 195 del 1986, 49 del 1987), posto che
la situazione regionale della produzione lattiero-casearia è assai
diversificata nel nostro Paese - essendo concentrata per larga parte
in tre regioni (e, più ancora, in quattro province) - e si presenta,
soprattutto per quanto riguarda la struttura e la produttività delle
aziende, in termini assai difformi da regione a regione ed
all'interno delle singole regioni.
La normativa posta dal decreto impugnato è, poi, estremamente
analitica e dettagliata, ben oltre i limiti della "penetrante e
capillare interferenza" che, specie riguardo agli enti dotati, come i
ricorrenti, di autonomia differenziata, circoscrivono l'ingerenza
statale, imponendole di lasciare un congruo margine di
discrezionalità alle autorità locali (sentt. nn. 340 del 1983 e 195
del 1986). La pressoché totale compressione di quest'ultima non
trova nella specie giustificazione in alcuna norma della
Costituzione, la quale anzi, imponendo alla legge di adottare
provvedimenti a favore delle zone montane (art. 44, ult. comma) e
quindi, di tenere in adeguata considerazione le condizioni e le
esigenze particolari di queste. Confortano l'assunto della necessità
di una attuazione diversificata del Regolamento CEE nell'ambito degli
enti ricorrenti anche le informazioni rese a questa Corte dagli enti
medesimi a seguito della ordinanza istruttoria n. 318 del 1986. Da
tali informazioni risulta che, come effetto dell'applicazione del
decreto del Ministro dell'Agricoltura, nella Provincia di Trento sono
stati eliminati capi di bestiame in selezione e provenienti da stalle
ristrutturate o potenziate con il concorso di sovvenzioni pubbliche
promosse dalla l. prov. n. 17 del 1981, specie in zone marginali in
cui l'attività zootecnica è l'unica possibile ed è lo strumento
fondamentale per la salvaguardia del territorio e il presupposto per
lo sviluppo di altre attività economiche, come il turismo; per
quanto riguarda la Regione Friuli-Venezia Giulia, la grandissima
maggioranza dei capi abbattuti appartiene alla razza pezzata rossa
friulana, la quale costituisce il 90% dell'intero patrimonio
zootecnico regionale e il cui sviluppo è stato sempre incrementato
ed incentivato dalla politica agricola della stessa Regione.
2.7. - Escluso pertanto che il d.m. 8 novembre 1984 abbia
legittimamente compresso o vincolato le attribuzioni della Regione e
della Provincia ricorrenti, i ricorsi da esse proposti debbono essere
ritenuti fondati e di conseguenza accolti.
3.1. - Il decreto del Ministero Agricoltura e Foreste 12 settembre
1985, oggetto dei ricorsi proposti dalla Provincia Autonoma di
Trento, dalla Regione Lombardia e dalla Regione Toscana
(rispettivamente, nn. 48, 49 e 50 reg. confl. 1985) è stato emesso
in attuazione del Regolamento CEE n. 797/1985 del Consiglio in data
12 marzo 1985 relativo al miglioramento della efficienza delle
strutture agrarie.
Il Regolamento 797/85 si propone di "aiutare l'agricoltura degli
Stati comunitari a migliorare l'efficienza delle proprie strutture".
In relazione a tali impegnativi obbiettivi il regolamento istituisce
una "azione comune" di vasto respiro prevedendone una durata sino al
1994, con un notevole investimento di risorse economiche; azione che
gli Stati membri dovranno mettere in atto per migliorare l'efficienza
delle aziende e contribuire alla evoluzione delle loro strutture,
garantendo nel contempo una duratura conservazione delle risorse
naturali all'agricoltura.
Il regime di aiuti previsto e disciplinato dal regolamento
comprende investimenti per interventi di miglioramento, riconversione
o ristrutturazione delle aziende agricole, anche al fine di
realizzare risparmi energetici e tutela dell'ambiente; per
l'insediamento dei giovani agricoltori; per l'introduzione di forme
di contabilità aziendale; per la costituzione di associazioni per lo
svolgimento di servizi destinati a più aziende; per interventi
specifici per l'agricoltura delle zone di montagna e di talune zone
svantaggiate; per misure forestali nelle aziende agricole e per
l'adeguamento
della formazione professionale alle esigenze di una agricoltura
moderna. È prevista poi, a carico dei singoli Stati membri, la
corresponsione di aiuti alle zone sensibili dal punto di vista
ambientale. Sono dettate infine numerose norme finanziarie e
procedurali, tra le quali l'art. 32, che impone agli Stati membri un
termine di sei mesi dalla sua entrata in vigore per porre in
applicazione le misure necessarie per conformarsi al regolamento
(termine poi scaduto il 30 settembre 1985) e l'art. 33, che dichiara
non più applicabili alle domande presentate dopo tale data le
direttive CEE nn. 72/159, 72/160, 72/161, 75/268 (artt. da 4 a 17).
La normativa del regolamento è molto complessa ed articolata e
contiene una descrizione particolareggiata ed analitica della
tipologia degli aiuti nonché delle condizioni e requisiti ai quali
essi sono subordinati. Tuttavia, la sua disciplina non può di
massima essere oggetto di diretta applicazione da parte degli
operatori economici, ma abbisogna dell'interposizione di atti delle
competenti autorità nazionali che ne specifichino e indichino le
concrete modalità di attuazione, come del resto è richiesto dallo
stesso regolamento, il quale - sia per il richiamo espresso del
preambolo (penultimo "considerando"), sia per le numerose norme che
impongono compiti agli Stati membri, sia per le specifiche
disposizioni che espressamente contemplano l'adozione, da parte di
questi, di "disposizioni legislative, regolamentari o amministrative"
in applicazione della sua normativa (artt. 24 e 32) - mostra di
ritenere indispensabile l'intervento integrativo ad opera di quelle
autorità.
3.2. - Il decreto del Ministero dell'Agricoltura e Foreste del 12
settembre 1985, richiamato innanzitutto l'art.6 del d.P.R. n. 616 del
1977 che trasferisce alle Regioni le funzioni amministrative relative
alla applicazione dei Regolamenti CEE nelle materie di loro
competenza, rileva, nella premessa, l'urgenza di dare immediata
attuazione alla azione comune prevista dal Regolamento CEE n.797/85,
"ferma restando la competenza delle Regioni a deliberare nelle
materie loro riservate". Nell'art.1 (finalità generali) si precisa
che il decreto ha lo scopo di stabilire criteri e modalità di ordine
generale per l'applicazione del Regolamento CEE; che gli interventi
nei diversi settori sono attuati dalle Regioni a statuto ordinario in
conformità alle disposizioni contenute nei d.P.R. 15 gennaio 1972 n.
11 e 24 luglio 1977 n. 616, dalle Regioni a statuto speciale e dalle
Province autonome nell'ambito dei rispettivi statuti; che le Regioni,
ai fini degli interventi e per le finalità previste dal regolamento,
provvedono ad istituire servizi di sviluppo agricolo integrati,
comprendenti attività di assistenza tecnica, di divulgazione
agricola, di qualificazione e aggiornamento professionale, di
informazione socio-economica, di dimostrazione e sperimentazione
agraria.
Le successive norme specificano le modalità di attuazione del
regolamento, determinando le figure dei beneficiari, le condizioni
oggettive per ottenere gli aiuti, e la tipologia degli aiuti in
relazione ai diversi tipi di intervento previsti nel regolamento
medesimo.
3.3. - Le Regioni ricorrenti e la Provincia autonoma di Trento
lamentano che il predetto decreto 12 settembre 1985 (così come
modificato dal d.m. 26 settembre 1985), disponendo su materie ad esse
attribuite da norme costituzionali, quali l'agricoltura e la
formazione professionale, vulnera la loro sfera di competenza, ivi
compresa la potestà di dare applicazione ai regolamenti comunitari,
riconosciuta dall'art. 6, primo comma, d.P.R. n. 616 del 1977.
A loro avviso infatti, il decreto contestato non potrebbe
considerarsi atto di esercizio del potere sostitutivo di cui all'art.
6, terzo comma del menzionato d.P.R., non essendo giustificato da
alcuna inadempienza da parte degli enti autonomi, ed essendo stato
adottato senza i requisiti formali richiesti dalla predetta
disposizione.
Il decreto in questione inoltre non potrebbe neppure qualificarsi
come atto di indirizzo e coordinamento, mancando dei necessari
requisiti formali e sostanziali e difettando di idoneo supporto
legislativo.
Per altro verso, l'atto censurato non conterrebbe solo criteri e
modalità di ordine generale per l'applicazione del regolamento
comunitario, ma porrebbe una disciplina di notevole dettaglio, in
particolare per quanto riguarda la indicazione dei beneficiari degli
interventi, la sottoposizione al vaglio del Ministero delle eventuali
modifiche regionali apportate agli schemi dei piani di miglioramento,
la specificazione delle forme giuridiche delle associazioni di
assistenza, la disciplina dei corsi professionali. Tale
particolareggiata regolamentazione vanificherebbe la competenza
spettante alle ricorrenti per l'applicazione della normativa
comunitaria, né sarebbe richiesta per l'attuazione di quest'ultima,
trattandosi di regolamento e non di direttiva; né, si aggiunge,
potrebbe ritenersi una disciplina statale di tipo cedevole, ex art.
6, secondo comma, d.P.R. n. 616 del 1977, la quale, eventualmente,
dovrebbe essere adottata con legge e non con semplice regolamento
ministeriale.
L'Avvocatura dello Stato, premesso che l'assenza dei requisiti
fissati per l'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento
dall'art. 3 l. n. 382 del 1975, semplice legge ordinaria, non
potrebbe costituire vizio denunciabile in sede di conflitto di
attribuzione davanti a questa Corte, oppone comunque che il
Regolamento CEE 797/85 richiede l'adozione di una azione comune che
non potrebbe non tradursi in un programma nazionale ai fini della
tutela dell'interesse nazionale e di quello di tutte le Regioni. Di
qui la necessità, soddisfatta dal decreto, di stabilire criteri e
modalità applicative di interesse generale che consentano ad esse
l'esercizio della loro competenza nel rispetto del programma, mentre
le sue disposizioni di dettaglio consisterebbero nella riproduzione
di principi e criteri già posti dal Reg. CEE, o in previsioni che
ampliano possibilità offerte da esso, riconoscono poteri rientranti
nella competenza concorrente o esclusiva di Regioni e Province,
indicano adempimenti o procedure di rendicontazione già definite per
misure comunitarie analoghe e mai contestate.
3.4. - Ad avviso della Corte, si può innanzi tutto considerare
fuori discussione - essendo ammesso dallo stesso decreto impugnato e
non contestato peraltro dalla Avvocatura dello Stato - che il
Regolamento CEE e il conseguente decreto ministeriale incidano in
materie demandate alla competenza delle ricorrenti. In tali materie,
come si è rilevato più sopra (punto 2.4. mot. dir.) spetta ad esse
dare applicazione alla normativa comunitaria di fonte regolamentare,
adottando tutte le misure eventualmente necessarie, mentre resta
riservato allo Stato il potere di intervenirvi in forza di
determinati presupposti e con le forme dovute.
Per risolvere il presente conflitto occorre allora verificare se,
nella specie, l'ingerenza dell'autorità governativa possa ritenersi
giustificata e, perciò, legittima.
Il decreto ministeriale impugnato, non può, innanzi tutto,
ricondursi alla figura dell'atto di indirizzo e coordinamento, anche,
eventualmente, in vista di una programmazione nazionale: manca
infatti l'apposita ed idonea copertura legislativa e non sono state
osservate le forme prescritte dall'art. 3 l. n. 382 del 1975 (la
quale, pur essendo una legge ordinaria ben può, per le sue
particolari caratteristiche, secondo la consolidata giurisprudenza di
questa Corte, integrare il parametro costituzionale del giudizio).
L'atto in esame concretizza invece una forma particolare di
intervento sostitutivo, reso indispensabile dalla impellente
necessità di dare sollecita attuazione ad un obbligo comunitario
prossimo alla scadenza, in presenza di un'obbiettiva impossibilità
delle Regioni di provvedervi tempestivamente. Come si è ricordato,
infatti il Reg. CEE imponeva che fossero poste in applicazione le
necessarie misure attuative entro il termine del 30 settembre 1985,
ricollegando anche alla scadenza di questo l'inapplicabilità di
precedenti direttive comunitarie alle domande di aiuto nel frattempo
presentate.
Questa Corte ha già più volte riconosciuto la legittimità
dell'esercizio, da parte statale, di poteri sostitutivi nei confronti
delle Regioni, anche ad autonomia speciale, la cui accertata e
perdurante inerzia comporti inadempimento degli obblighi comunitari:
ciò per consentire la puntuale esecuzione di tali obblighi e
sollevare così lo Stato dalla responsabilità internazionale
conseguente all'inadempimento; in tale caso, l'incisione nella sfera
di competenza locale è giustificata in forza del limite del
"rispetto degli obblighi internazionali" ad essa imposto dalle norme
costituzionali (sentt. nn. 182 del 1976, 81 del 1979, rese in
relazione ai meccanismi sostitutivi previsti rispettivamente dalle
leggi nn. 153 del 1975 e 352 del 1976, tradottisi poi, con qualche
modifica, nel terzo comma dell'art. 6 d.P.R. n. 616 del 1977).
Un simile potere è però da riconoscere allo Stato, per le
identiche ragioni - sia pure con le caratteristiche e i limiti che si
preciseranno in seguito - anche nella diversa ipotesi in cui
sussistano comprovati motivi di urgenza determinati dalla imminente
scadenza dei termini per l'adempimento degli obblighi comunitari,
senza che le Regioni o le Province abbiano la effettiva possibilità
di intervenire tempestivamente.
In tali casi ben può l'autorità statale adottare in via
provvisoria i necessari provvedimenti che garantiscano l'adempimento
nei termini e siano destinati ad operare in attesa e fino al momento
dell'entrata in vigore delle corrispondenti misure regionali o
provinciali. Del resto, la legittimità di un simile potere statale
di sostituzione (in via suppletiva) è stata riconosciuta anche in
una recente pronunzia di questa Corte (n. 49 del 1987) nella ipotesi
in cui l'urgenza di provvedere, in carenza di disposizioni regionali,
era provocata dalla necessità di soddisfare senza ritardo esigenze
fondamentali dei cittadini.
L'urgenza di provvedere, in simili ipotesi, non può però indurre
a trascurare che la competenza nella materia incisa è pur sempre
rimessa agli enti autonomi da norme costituzionali; di conseguenza,
essa non può essere totalmente e definitivamente vanificata
dall'intervento dello Stato in via sostitutiva. Sarà dunque
necessario che gli enti medesimi siano preventivamente e per tempo
sentiti in merito alla loro possibilità di adempiere e, in caso
negativo, in ordine alla natura e al contenuto dell'atto statale
sostitutivo, mentre la disciplina posta da quest'ultimo, non potrà
che porsi come "suppletiva" o "cedevole" nei confronti dei successivi
atti di esercizio da parte delle autorità regionali e provinciali,
delle competenze ad esse attribuite.
3.5. - Ponendo a raffronto con i principi testé enunciati il
decreto del Ministro dell'Agricoltura 12 settembre 1985, si può
ritenere che nella specie sussistano effettivamente i presupposti e
le condizioni che legittimano il provvisorio intervento dello Stato
nella sfera di competenza delle ricorrenti in ordine alla attuazione
del Regolamento comunitario n. 797/85.
Per ciò che concerne l'urgenza, invocata nella premessa del
decreto, di "dare immediata attuazione alla nuova azione comune",
risulta che essa è in effetti collegata alla prossima scadenza del
termine posto dall'art. 32 dello stesso Reg. CEE, termine entro il
quale, oltre tutto, occorreva espletare la complessa procedura
prevista dagli artt. 24 e 25 Reg. per ottenere, in sede comunitaria,
la valutazione di conformità delle misure nazionali e la loro
ammissione a finanziamento CEE.
Il decreto, recante la data del 12 settembre 1985 - con le
modifiche contenute nel provvedimento del successivo 26 settembre
1985 - anticipa di pochi giorni la scadenza del termine comunitario.
Esso - come risulta dalle informazioni acquisite da questa Corte con
la più volte ricordata ordinanza n. 318 del 1986 - fu preceduto da
una comunicazione inviata in data 27 aprile 1985 (e, quindi, non
molti giorni dopo la pubblicazione del regolamento, avvenuta il 30
marzo 1985) dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste agli
assessori all'Agricoltura delle Regioni ordinarie e a statuto
speciale e delle Province autonome, con la quale - in relazione alla
emanazione del Regolamento 797/85 e alla necessità di adottare
disposizioni integrative e complementari di attuazione da parte degli
Stati membri - si faceva presente l'opportunità di indire una
riunione per il 15 maggio 1985 con i rappresentanti delle predette
Regioni e Province per un esame complessivo dei problemi, di ordine
giuridico e tecnico, connessi all'applicazione delle nuove normative
comunitarie. I suggerimenti e i dati forniti dagli enti autonomi
costituiscono - secondo le notizie fornite alla Corte dalla ricordata
nota ministeriale - la base del decreto emanato dal Ministero
dell'Agricoltura e delle Foreste, preannunziato come atto di
indirizzo e coordinamento, ma poi attuato con le caratteristiche
sopra descritte. Non si può non ammettere che sussistessero
prevedibili difficoltà per le Regioni di riuscire ad adottare le
necessarie normative di attuazione prima della data del 30 settembre,
come emerge dal fatto che, per quanto rapidamente impegnatesi in tale
compito, le Regioni hanno emanato dette normative in tempi
notevolmente successivi alla data del 30 settembre 1985 (la delibera
cons. della Lombardia è del 29 aprile 1986, quella della Toscana del
25 giugno 1986, la l. prov. Trento è del 27 febbraio 1986).
Le rilevate circostanze rendono evidente che il ricorso da parte
dello Stato ad altri strumenti di intervento diversi da quello
concretamente utilizzato non sarebbe stato idoneo ad evitare il
superamento del termine imposto in sede comunitaria.
L'atto impugnato, inoltre, si limita a porre le concrete modalità
di attuazione di istituti già sufficientemente disegnati, sia pure
per linee generali, dalle norme del Reg. CEE e, soprattutto si pone
senz'altro come "cedevole" rispetto alle successive iniziative
regionali e provinciali, com'è dimostrato sia dai suoi ripetuti
riconoscimenti delle competenze degli enti autonomi, sia dal fatto
che, come informa la menzionata nota del Ministero dell'Agricoltura,
tutti i provvedimenti normativi locali di attuazione della disciplina
comunitaria - ivi compresi quelli delle Regioni ricorrenti - hanno
avuto corso, senza impedimenti, sia a livello nazionale che
comunitario.
3.6. - In conclusione, i ricorsi possono ritenersi non fondati,
dovendosi escludere che il d.m. 12 settembre 1985, come atto inteso a
specificare la normativa comunitaria in via meramente provvisoria e
suppletiva, motivato dall'urgenza di evitare l'inutile scadenza di
termini prescritti dal Reg. CEE, altrimenti non tempestivamente
osservabili, ed adottato con il coinvolgimento degli enti autonomi,
leda la competenza delle Regioni e delle Province ricorrenti per
l'attuazione del Regolamento comunitario n. 797/85.
È da ribadire, infine, che il ricorso a simili interventi da
parte dello Stato deve essere tassativamente circoscritto all'ipotesi
sopra descritta, non essendo ammissibile, al di fuori di questa, che
la stessa autorità governativa che contribuisce in sede comunitaria,
in rappresentanza del nostro Paese, alla formazione del regolamento,
provveda poi a dettare le relative norme di attuazione
nell'ordinamento interno, così non solo vanificando le competenze
regionali, ma eludendo anche la partecipazione collegiale del
Consiglio dei ministri ed, eventualmente, del Parlamento. Del resto,
la recente legislazione nazionale (l. n. 183 del 1987) è intesa a
realizzare un maggiore coinvolgimento sia delle Regioni sia delle
Camere nella formazione degli atti normativi comunitari e detta, con
riguardo alle direttive e raccomandazioni, rinnovati criteri e
modalità di attuazione che valorizzano ed ampliano il margine di
intervento riconosciuto alle Regioni, specie se ad autonomia
differenziata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) Dichiara che spetta alla Provincia autonoma di Trento e alla
Regione Friuli-Venezia Giulia stabilire criteri e modalità per la
concessione della indennità prevista dall'art. 4, primo comma, lett.
a) del Regolamento CEE n. 857/84 del Consiglio del 31 marzo 1984, e
conseguentemente annulla il d.m. 8 novembre 1984 impugnato (nn. 4 e 5
reg. confl. 1985);
2) Dichiara che spetta allo Stato, ricorrendo una effettiva
situazione di urgenza determinata dalla necessità di rispettare i
termini di adempimento prescritti dal Regolamento CEE n. 797/85 del
Consiglio del 12 marzo 1985, di dettare, previa consultazione degli
enti autonomi, in via provvisoria e in attesa dei conseguenti
provvedimenti delle Regioni e delle Province competenti, i necessari
criteri e modalità applicativi del predetto Regolamento, nei
confronti delle Regioni Lombardia e Toscana e della Provincia
autonoma di Trento (nn. 48, 49 e 50 reg. confl. 1985).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1987.
Il Presidente: ANDRIOLI
Il Relatore: SPAGNOLI
Depositata in cancelleria il 30 settembre 1987.
Il cancelliere: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:304 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte