Corte costituzionale

Ordinanza n. 304/1993

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 01/07/1993 · relatore Enzo Cheli

Norme in gioco

citata

  • art. 2legge 154/1989
  • art. 47d.P.R. 597/1973
  • art. 10d.P.R. 597/1973
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24, primo

comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in

materia di accertamento delle imposte sui redditi), promosso con

ordinanza emessa il 13 febbraio 1992 dalla Commissione tributaria di

primo grado di Catania, iscritta al n. 113 del registro ordinanze

1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12,

prima serie speciale, dell'anno 1993;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 giugno 1993 il Giudice relatore

Enzo Cheli;

Ritenuto che nel giudizio promosso da Luigi Musco contro

l'Intendenza di Finanza di Catania avverso il silenzio-rifiuto

relativo alla richiesta di rimborso parziale delle ritenute relative

all'imposta sul reddito delle persone fisiche, subite sulle pensioni

percepite per l'anno 1988 e 1989, la Commissione tributaria di primo

grado di Catania, con ordinanza del 13 febbraio 1992 (R.O. n. 113 del

1993), ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata - in

relazione agli artt. 3 e 53 della Costituzione - la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 24, primo comma, del d.P.R. 29

settembre 1973, n. 600;

che nell'ordinanza si lamenta la disparità del trattamento

riservato alle pensioni - che non godono dell'agevolazione tributaria

prevista dall'art. 2, comma sesto-bis, della legge 27 aprile 1989, n.

154 - rispetto all'assegno vitalizio corrisposto ai parlamentari che

abbiano cessato il mandato, assoggettato nella misura ridotta del

sessanta per cento ad imposta sul reddito delle persone fisiche;

Considerato che il giudice a quo impugna la disposizione dettata

dall'art. 24, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui

redditi), secondo cui "i soggetti indicati nel primo comma

dell'articolo precedente che corrispondono indennità, gettoni di

presenza e altri assegni di cui alle lettere b), c) ed f) dell'art.

47 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, ad eccezione degli assegni

periodici indicati alle lettere g) ed h) dell'art. 10 dello stesso

decreto, devono operare all'atto del pagamento, con obbligo di

rivalsa, una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito

delle persone fisiche con l'aliquota del quindici per cento";

che erroneamente il giudice remittente individua nella

disposizione suindicata la norma generatrice della lamentata

disparità di trattamento tra il regime tributario delle pensioni e

dell'assegno vitalizio spettante ai parlamentari cessati dal mandato,

dal momento che il citato art. 24, primo comma, del d.P.R. n. 600

disciplina esclusivamente la ritenuta a titolo di acconto

dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con l'aliquota del

quindici per cento, che deve essere operata dai soggetti indicati

nell'art. 23, primo comma, del d.P.R. n. 600 su emolumenti di diversa

natura;

che la norma denunciata non incide né sulla disciplina

dell'assegno vitalizio degli ex-parlamentari né su quella delle

pensioni e da essa quindi non può derivare la disparità di

trattamento denunciata dal giudice remittente;

che, pertanto, la questione sollevata deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 24, primo comma, del d.P.R. 29 settembre

1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle

imposte sui redditi), sollevata - in riferimento agli artt. 3 e 53

della Costituzione - dalla Commissione tributaria di primo grado di

Catania con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 1° luglio 1993.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1993:304 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte