Sentenza n. 304/1996
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 24/07/1996 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 5legge 81/1993
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge
25 marzo 1993, n. 81 (Elezione diretta del sindaco, del presidente
della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale)
promosso con ordinanza emessa il 3 ottobre 1995 dal tribunale
amministrativo regionale per il Molise sul ricorso proposto da
Ciccaglione Giuseppe ed altri contro il comune di Riccia ed altri,
iscritta al n. 67 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale,
dell'anno 1996;
Visto l'atto di costituzione di Ciccaglione Giuseppe ed altri;
Udito nell'udienza pubblica del 25 giugno 1996 il giudice relatore
Renato Granata;
Udito l'avv.to Sergio Panunzio per Ciccaglione Giuseppe ed altri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza del 3 ottobre 1995 il tribunale amministrativo
regionale del Molise ha sollevato questione incidentale di
legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 25 marzo 1993,
n.81 (Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia,
del consiglio comunale e del consiglio provinciale), in riferimento
agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, nella parte in cui non
prevede che il sopravvenire della morte o dell'impedimento permanente
del candidato alla carica di sindaco comporti il rinvio delle
elezioni ed il rinnovo della presentazione delle candidature.
Premette il tribunale amministrativo regionale rimettente che
alcuni cittadini elettori, nella qualità anche di candidati
consiglieri comunali e di presentatori della lista n. 3 nelle
elezioni del 23 aprile 1995 per l'elezione del sindaco e il rinnovo
del consiglio comunale di Riccia, Comune con popolazione inferiore ai
quindicimila abitanti, avevano impugnato gli atti del procedimento
elettorale per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale,
lamentando la mancata sospensione del procedimento stesso da parte
del Ministero degli interni e della Prefettura di Campobasso, in
ragione del decesso, in data 21 aprile 1995, del candidato sindaco
cui era collegata la suddetta lista n. 3.
La disposizione applicabile nella specie (art. 5 cit.) - prosegue
il tribunale amministrativo regionale rimettente - non contempla
l'ipotesi di un differimento della competizione elettorale quando
sopravvenga, alla presentazione delle candidature, l'impedimento
permanente o il decesso del candidato sindaco. D'altra parte l'unico
riferimento normativo (contenuto nell'art. 6, comma sesto, della
legge n. 81 del 1993) all'evenienza del decesso, o dell'impedimento
permanente, del candidato sindaco nell'imminenza delle consultazioni
elettorali disciplina una fattispecie diversa e particolare, e cioè
quella in cui l'evento si verifichi, nelle elezioni relative ai
Comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti, quando sia
già esaurito il primo turno e prima dello svolgimento del turno di
ballottaggio. Tuttavia la mancata previsione della sospensione della
consultazione elettorale (e quindi l'irrilevanza dell'evento del
decesso del candidato sindaco prima della data fissata per le
operazioni di voto) ha l'effetto non solo di privare il corpo
elettorale di una delle possibilità di scelta in ordine all'organo
più rappresentativo dell'istituzione comunale, ma produce anche,
come ulteriore conseguenza, l'alterazione dei rapporti tra le liste
collegate ai vari candidati alla carica di sindaco, le quali, in base
alla legge, vengono votate solo mediante il voto attribuito al
candidato sindaco. Infatti il proseguimento del procedimento
elettorale dopo il decesso del candidato sindaco comporta, in un
sistema elettorale che è tutto imperniato sulla figura di tale
candidato, una compressione del diritto di elettorato attivo, in
quanto gli elettori vengono privati di una delle possibilità di
scelta non solo nella elezione del sindaco, ma altresì nella
competizione tra le liste dei candidati consiglieri stante il grave
pregiudizio sopportato dalla lista collegata al candidato non più
idoneo, in maniera definitiva, all'assunzione della carica.
Inoltre - prosegue il tribunale amministrativo regionale rimettente
- il venir meno, per fatto imprevedibile, di uno dei candidati,
compromette (con sacrificio del principio di eguaglianza) anche il
diritto di elettorato passivo dei consiglieri appartenenti alla lista
collegata, i quali subiscono senza colpa un pregiudizio ravvisabile
nella perdita di efficacia della loro candidatura per il venir meno
dell'elemento trainante del consenso. Infine si avrebbe che, ove il
candidato sindaco deceduto risultasse comunque vincitore delle
elezioni, queste dovrebbero essere necessariamente e immediatamente
ripetute, verificandosi l'ipotesi di cui all'art. 37-bis della legge
n.142 del 1990, che prevede lo scioglimento del consiglio comunale
quando muoia il sindaco già eletto. Ma lo svolgimento necessario di
un procedimento elettorale, che abbia la concreta prospettiva di un
esito inutile, viola il principio di buon andamento della pubblica
amministrazione.
2. - Si sono costituiti Ciccaglione Giuseppe, quale cittadino
elettore del comune di Riccia, Maglieri Francesco (quale candidato
alla carica di consigliere primo dei non eletti nella lista n. 3 (Per
Riccia - Albero con Riccio)), Giuseppe Fanelli e Carmine Viscusi
(quali sottoscrittori e presentatori della predetta lista n. 3)
chiedendo, anche con una successiva memoria, che sia dichiarata
l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata.
Osserva in particolare la difesa delle parti costituite che nel
nuovo sistema elettorale le relative operazioni si incentrano sulla
figura del candidato alla carica di sindaco, tanto che non può
essere ammessa alla competizione elettorale una lista di candidati
alla carica di consigliere che non abbia indicato e presentato il
nome del candidato alla carica di sindaco, alla cui persona la
(lista) stessa deve essere collegata. Inoltre si ha che ciascun
elettore ha diritto di votare innanzi tutto il candidato alla carica
di sindaco collegato ad una determinata lista, essendo il voto di
preferenza espresso per un candidato alla carica di consigliere una
mera facoltà; ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere
consegue tanti voti quanti sono i voti espressi in favore del
candidato alla carica di sindaco cui è collegata; l'elezione del
sindaco comporta l'attribuzione alla lista collegata dei due terzi
dei seggi assegnati al consiglio. C'è quindi uno stretto
collegamento con la persona del candidato sindaco, collegamento che
comporta che il decesso di quest'ultimo deve implicare il rinvio
dello svolgimento delle elezioni, pena l'alterazione della
competizione elettorale; risulterebbe altrimenti danneggiata la lista
collegata al candidato sindaco deceduto e non si consentirebbe ai
cittadini che hanno sottoscritto e presentato tale lista di competere
in posizione di effettiva parità con le altre liste. Considerato in diritto
1. - È stata sollevata questione incidentale di legittimità
costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della
Costituzione, ma in realtà anche all'art. 48 della Costituzione
(parametro questo non espressamente indicato, ma non di meno
sostanzialmente evocato dal tribunale amministrativo regionale
rimettente) - dell'art. 5 della legge 25 marzo 1993, n. 81 (Elezione
diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio
comunale e del consiglio provinciale), nella parte in cui,
disciplinando le modalità di elezione del sindaco e del consiglio
comunale nei comuni con popolazione fino a quindicimila abitanti, non
prevede che il sopravvenire della morte o dell'impedimento permanente
del candidato alla carica di sindaco comporti il rinvio delle
elezioni ed il rinnovo della presentazione delle candidature, per
sospetta violazione: a) del diritto di elettorato attivo (in quanto
gli elettori vengono privati di una delle possibilità di scelta non
solo nell'elezione del sindaco, ma altresì nella competizione tra le
liste dei candidati alla carica di consigliere); b) del principio di
ragionevolezza (perché la mancata sospensione delle operazioni
elettorali è incoerente sia con il nuovo sistema di elezione diretta
del sindaco, sia in particolare con il previsto scioglimento del
consiglio comunale in caso di decesso del sindaco già eletto); c)
del diritto di elettorato passivo e parimenti del principio di
eguaglianza (perché i candidati consiglieri comunali, appartenenti
alla lista collegata al candidato sindaco deceduto, subiscono senza
colpa un pregiudizio consistente nella perdita di efficacia della
loro candidatura, pregiudizio che li svantaggia rispetto agli altri
candidati); d) del principio di buon andamento dell'amministrazione
pubblica (perché, se il candidato sindaco deceduto dovesse riuscire
comunque vincitore, le elezioni sarebbero "inutili" in quanto
destinate ad essere ripetute verificandosi l'ipotesi di scioglimento
automatico di cui all'art. 37-bis della legge n. 142 del 1990).
2. - La questione è fondata.
2.1. - Giova premettere che - come esattamente ha rilevato il
tribunale amministrativo regionale rimettente - il decesso del
candidato sindaco, al pari del suo impedimento permanente, trova una
regolamentazione positiva nella nuova disciplina elettorale soltanto
con riguardo al caso dell'elezione diretta del sindaco (e - può
aggiungersi - del presidente della provincia) nei comuni con
popolazione superiore a 15.000 abitanti e limitatamente all'ipotesi
in cui debba procedersi al ballottaggio. Stabiliscono infatti, in
perfetta simmetria, il comma sesto dell'art. 6 e il comma ottavo
dell'art. 8 che, in caso di impedimento permanente o decesso di uno
dei candidati ammessi al ballottaggio, partecipa alla votazione nel
secondo turno il candidato che segue nella graduatoria e che le
operazioni di voto subiscono il rinvio alla prima domenica successiva
al decimo giorno dal verificarsi dell'evento. In tal modo il
legislatore ha operato un bilanciamento tra l'interesse pubblico alla
prosecuzione delle operazioni elettorali e l'interesse dei candidati
consiglieri e dei possibili elettori della lista collegata al
candidato sindaco premorto; disciplina che in questa sede non viene
in rilievo se non nella misura in cui evidenzia che analogo
bilanciamento non è stato operato affatto dal medesimo legislatore
per l'ipotesi delle elezioni nei comuni con popolazione fino a 15.000
abitanti, neppure nel caso (residuale) di ballottaggio resosi
necessario per aver ottenuto lo stesso numero di voti i due candidati
sindaci più votati (art. 5, comma quinto).
Né alla mancata espressa previsione della premorienza del
candidato sindaco in tali Comuni minori - che costituisce l'unica
fattispecie sulla quale la Corte deve pronunciarsi malgrado la più
ampia prospettazione conclusiva del giudice remittente, attesa la
estraneità al giudizio a quo, e quindi la irrilevanza, della
parallela ipotesi dell'impedimento permanente del candidato stesso -
può supplire l'art. 18 del d.P.R. 16 maggio 1960, n.570 che, con
riferimento alle elezioni comunali, prescrive che, qualora per
sopravvenute "cause di forza maggiore" non possa farsi luogo alle
elezioni per la data fissata dal decreto di convocazione dei comizi,
il prefetto possa disporre il "rinvio" con proprio decreto, ferma la
validità delle operazioni già compiute, atteso che la disposizione
- pur utilmente richiamabile ad altro fine (v. infra n. 3) - si
riferisce ad impedimenti che afferiscono al procedimento elettorale e
non già alla persona dei candidati.
2.2. - Si ha quindi che - nulla prevedendosi espressamente - il
procedimento elettorale non può che proseguire (come in effetti è
stato nella specie); d'altra parte la sopravvenuta inesistenza in
vita del candidato sindaco, rende inesistente (Cass. Sezioni Unite 15
dicembre 1986 n. 7506) la sua eventuale elezione. Pertanto una lista
di candidati consiglieri si trova ad esser privata del candidato
sindaco ad essa collegato, escluso, perché premorto, dalla
competizione elettorale, che prosegue tra gli altri candidati alla
carica di sindaco, dei quali il più votato risulterà eletto.
Occorre dunque verificare, con riferimento esclusivo alla
disciplina elettorale relativa ai comuni fino a 15.000 abitanti di
cui il giudice
a quo deve fare applicazione, se in questa fattispecie particolare
l'esclusione dalla competizione per la elezione a sindaco di uno dei
candidati perché premorto alle votazioni, con le conseguenti
ricadute sulla partecipazione della lista dei candidati alla elezione
dei consiglieri a lui collegata, rappresenti un mero inconveniente di
fatto ovvero costituisca una illegittima compressione del diritto di
elettorato attivo e passivo (artt. 48 e 51 della Costituzione) ed una
possibile causa di irragionevolezza e di disparità di trattamento
(art. 3 della Costituzione) perché non adeguatamente giustificata
dalla tutela di altri valori costituzionali.
2.3. - A tal fine occorre considerare il peculiare meccanismo
disegnato dal censurato art. 5, fondamentalmente connotato dalla
automatica e rigida corrispondenza tra i voti riportati dal candidato
sindaco e quelli attribuiti alla lista dei candidati consiglieri a
lui collegata.
Secondo tale meccanismo di voto obbligatoriamente unico - e non
facoltativamente disgiunto come per i comuni superiori a 15.000
abitanti (artt. 6 e 7 della legge n. 81 del 1993) - vigente nei
comuni fino a 15.000 abitanti si ha che in questi, per mera
trasposizione automatica del dato numerico, "a ciascuna lista di
candidati alla carica di consigliere si intendono attribuiti tanti
voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato alla carica di
sindaco ad essa collegato" (art. 5, comma 6, legge citata).
Alla stregua di tale contesto normativo, nel caso di premorienza
del candidato alla carica di sindaco si pone l'interrogativo se i
voti espressi sul nome di costui si debbano intendere, nonostante la
sua premorienza, egualmente attribuiti alla lista a lui collegata,
come ritiene il giudice remittente oppure, al contrario, se tali voti
si debbano ritenere inutiliter dati, e quindi non computabili, anche
nei riguardi della lista, come sostengono le parti private
costituite.
Peraltro, qualunque delle due soluzioni venga prescelta, non può
non constatarsi che la fisiologia del sistema disegnato dal
legislatore viene in ogni caso a subire una profonda e non
tollerabile alterazione, tale da condurre ad uno scrutinio negativo
circa la corrispondenza a Costituzione della norma censurata.
Infatti, se la risposta al quesito è la seconda, la violazione del
diritto di elettorato passivo e di elettorato attivo, nonché del
principio di eguaglianza e di quello di ragionevolezza, si presenta
con macroscopica evidenza, venendo ad essere in radice esclusa, per i
candidati consiglieri e per i loro aspiranti elettori, qualsiasi
possibilità di partecipare utilmente alla competizione per
l'elezione non solo del sindaco ma anche dei consiglieri.
In realtà, però, è la prima soluzione che sembra da preferirsi,
non solo in forza del principio che vuole fatta salva, nella misura
maggiore possibile, la volontà espressa dal corpo elettorale, ma
anche in considerazione della formulazione letterale dell'art. 5,
comma sesto, citato, che, come si è già sottolineato, esprime il
concetto di una mera trasposizione automatica del dato numerico dal
candidato sindaco alla lista, un mero computo per relationem dei voti
attribuiti a questa in ragione dei voti espressi in favore di quello,
del tutto a prescindere dalla eleggibilità o meno di quest'ultimo.
E tuttavia anche alla stregua di tale diversa soluzione la
conclusione sopra espressa non cambia, dovendosi constatare la non
conformità alla Costituzione delle ricadute che ne conseguono in
ordine ad uno dei punti fondamentali del sistema, concernente il
meccanismo di attribuzione del premio di maggioranza previsto per la
categoria di comuni in questione.
Secondo l'art. 5, comma settimo, della legge citata "alla lista
collegata al candidato alla carica di sindaco che ha riportato il
maggior numero di voti sono attribuiti due terzi dei seggi assegnati
al consiglio".
Orbene, se la disposizione - facendosi leva sul dato letterale:
"candidato ... che ha riportato il maggior numero di voti" - viene
intesa nel senso che i due terzi dei seggi sono attribuiti, comunque,
alla lista del candidato sindaco più votato pur se premorto, si ha
l'effetto di rendere possibile una maggioranza consiliare che non ha
il "suo" sindaco, posto che la elezione a sindaco è conseguita dal
candidato sindaco superstite più votato, con un radicale
stravolgimento del sistema che vuole nei comuni fino a 15.000
abitanti - a differenza dai comuni maggiori - una rigida e vincolata
consonanza fra sindaco e maggioranza consiliare.
Ma proprio questa connotazione essenziale del sistema relativo ai
comuni fino a 15.000 abitanti - cioè la consonanza obbligata fra
sindaco e maggioranza consiliare - suggerisce di optare per la
interpretazione che attribuisce il premio di maggioranza al candidato
che effettivamente consegue la elezione a sindaco, anche quando i
voti espressi sul suo nome, e attribuiti di riflesso alla lista dei
candidati consiglieri a lui collegata, siano in numero inferiore a
quelli eventualmente espressi sul nome del candidato sindaco premorto
e tuttavia egualmente computabili in favore della lista a lui
collegata. Anche perché la tesi della attribuzione del premio di
maggioranza alla lista del candidato eletto comunque sindaco trova
conferma nella disciplina prevista per i comuni con più di 15.000
abitanti, nei quali il legislatore consente, sì, la possibilità di
una maggioranza consiliare opposta al sindaco, ma non giunge fino al
punto di attribuire addirittura un premio di maggioranza contro il
sindaco eletto, limitandosi invece a penalizzare il sindaco, che si
sia collegato ad una lista poco votata (perché c'è un'altra lista
che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti al primo turno),
proprio (e solo) negando la attribuzione di alcun premio di
maggioranza e non già attribuendo un premio di maggioranza alla
lista contrapposta (v. sentenza n. 107 del 1996, paragrafi 2.2 e
2.4). Sicché a maggior ragione nei comuni con popolazione fino a
15.000 abitanti - per i quali il legislatore ha invece voluto in ogni
caso garantire al sindaco eletto la maggioranza in consiglio - deve
escludersi che il premio di maggioranza possa essere attribuito alla
lista collegata ad un candidato sindaco diverso da quello risultato
eletto.
E, tuttavia, neppure questa interpretazione della regola relativa
alla attribuzione, nella evenienza in esame, del premio di
maggioranza consente di giudicare costituzionalmente legittima la
norma censurata. Tale lettura, infatti, conduce a constatare che la
lista collegata al sindaco premorto non solo rimane di fatto esclusa
dalla consultazione per la elezione del sindaco in ragione della
automatica ineleggibilità del proprio candidato a tale carica
perché premorto; ma rende evidente che, anche e soprattutto, detta
lista rimane esclusa a priori dalla possibilità sia di conseguire il
premio di maggioranza (dovendosi questo attribuire in ogni caso alla
diversa lista collegata con quello, tra i candidati a sindaco
superstiti, che abbia riportato il maggior numero di voti e che per
ciò venga eletto), sia anche di ottenere la semplice maggioranza dei
seggi in consiglio (posto che i due terzi dei seggi, come si è
detto, spettano all'altra lista collegata con il sindaco eletto). E
ciò - si noti - anche quando il candidato sindaco superstite riesca
eletto avendo conseguito - e con lui la lista ad esso collegata - un
consenso minimo tra gli elettori, a fronte - in ipotesi - anche di
una plebiscitaria convergenza del corpo elettorale in favore del
candidato sindaco deceduto e, di riflesso, della lista a questo
collegata.
2.4. - L'effetto complessivo del meccanismo - affatto peculiare per
i comuni fino a 15.000 abitanti - del voto unico congiunto, con
automatica attribuzione del premio di maggioranza, comporta dunque
che la lista, privata del candidato sindaco perché deceduto, si
trova a non poter conseguire mai la maggioranza nel consiglio
comunale anche nel caso di raccolta di un consenso ampiamente
maggioritario, non potendo essa anche in tal caso esprimere il
(candidato) sindaco eletto. La preclusione ex ante della possibilità
di ottenere la maggioranza nel consiglio comunale, quale conseguenza
di un evento casuale, imprevedibile e non imputabile (come il decesso
del candidato sindaco), comporta un'irragionevole alterazione del
risultato elettorale, alterazione che potrebbe risultare macroscopica
nel caso dell'elezione del sindaco con una percentuale di voti
ampiamente inferiore a quella raccoltasi sul nome del diverso
candidato sindaco premorto e, di riflesso, attribuita alla lista
(contrapposta) a questo collegata. Emerge quindi una compressione
clamorosa del diritto di elettorato passivo (dei candidati
consiglieri) e del diritto di elettorato attivo (degli elettori),
essendo la competizione elettorale per gli uni e gli altri limitata
alla sola possibilità di conseguire, o di far conseguire, una
partecipazione di minoranza in consiglio, con violazione anche del
principio di eguaglianza (per l'irragionevole deteriore trattamento
dei candidati consiglieri, già penalizzati di fatto dal venir meno
dell'effetto di trascinamento del consenso che può raccogliere il
candidato sindaco) nonché del principio della parità del voto (per
la aprioristica limitazione, sofferta dagli elettori, del risultato
conseguibile). A fronte di ciò sta, sì, l'interesse pubblico,
certamente anch'esso di rilievo costituzionale, alla prosecuzione del
procedimento elettorale già iniziato, ma questo interesse - proprio
perché l'impedimento è insorto prima dell'inizio delle votazioni -
ha una assai ridotta consistenza in quanto circoscritta alle sole
operazioni preliminari non essendo stato ancora espresso alcun voto,
a differenza dalla parallela, ma diversa, ipotesi di decesso, prima
del secondo turno di votazione, di uno dei candidati ammessi al
ballottaggio nei comuni superiori a 15.000 abitanti. Non rispetta,
quindi, i parametri costituzionali indicati - in considerazione della
natura locale della consultazione - il fatto che nel bilanciamento
tra tali valori non sia data prevalenza alla esigenza di assicurare
il pieno esercizio dell'elettorato attivo e passivo in coerenza con
il particolare meccanismo elettorale introdotto per i comuni minori.
La omessa considerazione da parte del legislatore delle conseguenze
di un eventuale decesso del candidato sindaco - intervenuto dopo la
presentazione delle candidature e prima del giorno fissato per le
elezioni - sul corso del procedimento elettorale ridonda, dunque, in
vizio di incostituzionalità della disposizione censurata per
violazione degli artt. 3, 48 e 51 della Costituzione.
2.5. - Rimane assorbita la censura relativa all'art. 97 della
Costituzione.
3. - Va quindi dichiarata l'incostituzionalità dell'art. 5 nella
parte in cui non prevede, in caso di decesso del candidato sindaco
intervenuto nel suddetto intervallo di tempo, il rinvio delle
elezioni (ex art. 18 del d.P.R. n. 570 del 1960, richiamabile quanto
all'individuazione dell'organo competente ed al tipo di provvedimento
che ordina l'arresto delle operazioni elettorali) ed altresì (come
richiede il tribunale amministrativo regionale rimettente) il rinnovo
della presentazione delle candidature. Infatti il solo rinvio del
procedimento elettorale sarebbe di per sé insufficiente perché, a
differenza dalla causa di forza maggiore dell'art. 18 del d.P.R. n.
570 del 1960 citato, l'impedimento in questione non è (ovviamente)
emendabile con il semplice decorso del tempo. Occorre anche la
possibilità per la lista privata del candidato sindaco di
ripresentare una nuova candidatura a tale carica; ma allora, per la
parità di trattamento tra le liste, occorre consentire anche alle
altre liste di ripresentare (eventualmente confermandoli) i propri
candidati a sindaco. Lo stretto e indissolubile legame, poi, sancito
dal sistema elettorale tra candidato sindaco e candidati al consiglio
comunale, nelle elezioni nei comuni con popolazione fino a 15.000
abitanti, rende inevitabile consentire la possibilità di procedere
al rinnovo integrale di tutte le liste, con conseguente azzeramento
del procedimento elettorale, fino ad allora svoltosi, e la sua
integrale ripetizione secondo le regole e le procedure già
esistenti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 25
marzo 1993, n. 81 (Elezione diretta del sindaco, del presidente della
provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale), nella
parte in cui non prevede il rinvio delle elezioni ed il rinnovo della
presentazione delle candidature a sindaco ed a consigliere comunale,
in caso di decesso, intervenuto dopo la presentazione delle
candidature e prima del giorno fissato per le elezioni, di un
candidato alla carica di sindaco nei Comuni con popolazione fino a
quindicimila abitanti.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Granata
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 24 luglio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:304 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte