Corte costituzionale

Ordinanza n. 305/1983

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/10/1983 · relatore Ettore Gallo

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 81 cod. pen.

(Concorso formale - Reato continuato) promosso con ordinanza emessa il

17 ottobre 1980 dal Tribunale di Verona nel procedimento penale a

carico di Scotti Giulio iscritta al n. 61 del registro ordinanze 1981 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 105 del 1981;

visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito, nella camera di consiglio del 22 giugno 1983, il Giudice

relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che, con ord. 17 ottobre 1980 il Tribunale di Verona, nel

processo penale contro Scotti Giulio, imputato di furto aggravato e

porto abusivo di coltello, sollevava questione di legittimità

costituzionale nei confronti dell'art. 81 secondo comma cod. pen.,

nella parte in cui non consente di ritenere applicabile l'istituto del

reato continuato tra fatti già giudicati, puniti con sola pena

detentiva, e fatti da giudicare puniti con pena detentiva congiunta a

pena pecuniaria, e ciò in contrasto coll'art. 3 Cost. perché

determinerebbe grave ed ingiustificata disparità nei confronti di chi

è soggetto delle stesse situazioni in unico giudizio;

che, nonostante una certa perplessità della prospettazione, in

realtà la denunziata disparità si riferisce alle ipotesi in cui la

pena più grave da assumere a base del cumulo giuridico di cui al

secondo comma dell'art. 81 cod. pen. essendo quella irroganda per i

fatti da giudicare, la presenza del giudicato in ordine alla pena

irrogata per altri fatti, uniti dal vincolo della continuazione con

quelli in corso di giudizio, impedisce di procedere ad adeguato aumento

discrezionale sulla pena base, in quanto non è possibile demolire il

giudicato e procedere a nuova quantificazione,

considerato, però, che tutto questo presuppone, già in termini di

rilevanza, che il giudice remittente indichi nella sua ordinanza gli

elementi per i quali ritiene di propendere per la effettiva sussistenza

nella specie in esame del vincolo unificatore dell'unico disegno

criminoso tra i fatti giudicati e quelli da giudicare,

che, invece, non soltanto l'ordinanza non motiva nemmeno per cenni in

ordine a siffatta essenziale circostanza, ma deve anzi osservarsi che,

quand'anche si volesse (e non si dovrebbe) fare riferimento al

fascicolo d'ufficio, il caso di specie è ipotesi scolastica di

assoluta esclusione del vincolo della continuazione, giacché il reato

di insubordinazione con ingiuria contro superiori non ufficiali (art.

189 c.p.m.p.), per cui l'imputato fu separatamente condannato dal

Tribunale militare di Verona, e che rappresenterebbe il giudicato

ostativo all'applicazione dell'istituto, è impensabile fosse stato

concepito in unicità di disegno criminoso col furto dell'autovettura e

col porto abusivo del coltello,

che, in realtà, lo Scotti, dopo aver tentato di fuggire alla vista

dei carabinieri, inseguito e catturato nel possesso della refurtiva e

del coltello dal porto vietato, condotto in caserma e dichiarato in

arresto, oltraggio' volgarmente i militari dell'Arma, attraverso una

determinazione manifestamente estemporanea che nulla più aveva a che

vedere coll'originario disegno di furto dell'autovettura,

che, pertanto, proprio a fronte di siffatta situazione di ovvia

esclusione dell'unicità del disegno criminoso, s'imponeva almeno che

il Tribunale spiegasse in motivazione le ragioni per cui riteneva di

andare in diverso avviso, conseguentemente giudicando rilevante la

sollevata questione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile, per assoluta mancanza di

motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità

costituzionale sollevata coll'ordinanza in epigrafe dal Tribunale di

Verona nei riguardi dell'art. 81 secondo comma cod. pen. in relazione

all'art. 3 Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte

costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 settembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:305 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte