Corte costituzionale

Ordinanza n. 305/1985

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/11/1985 · relatore Giuseppe Borzellino

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 37

e 38 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (Disposizione sulla

riscossione delle imposte sul reddito) promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 7 maggio 1980 dalla Commissione tributaria

di secondo grado di Udine sul ricorso proposto da Cossio Gianfranco,

iscritta al n. 569 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 291 dell'anno 1980;

2) ordinanza emessa il 20 ottobre 1983 dalla Commissione tributaria

di secondo grado di Cuneo sul ricorso proposto da Conti Ignazio,

iscritta al n. 97 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 190 dell'anno 1984.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino.

Ritenuto che è stata sollevata questione incidentale di

legittimità costituzionale, con l'ordinanza n. 569 del 1980 registro

ordinanze, degli artt. 37 e 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

(Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), in

riferimento all'art. 3 Cost. e, con l'ordinanza n. 97 del 1984 registro

ordinanze, del solo art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973, in riferimento

agli artt. 3 e 113 Cost., nella parte in cui è previsto un termine di

decadenza di diciotto mesi per ottenere il rimborso di erroneo

versamento diretto (art. 38), e per contro il termine di prescrizione

decennale per ottenere il rimborso del tributo assoggettato a ritenuta

diretta (art. 37).

Considerato che i giudizi, prospettando analoga questione, possono

essere riuniti;

che, come rilevato dall'Avvocatura generale dello Stato,

l'ordinanza (n. 569) della Commissione tributaria di secondo grado di

Udine è priva di un benché minimo accenno ai termini concreti della

vicenda tributaria in esame, difettando del tutto la motivazione sulla

rilevanza della questione prospettata, con conseguente manifesta

inammissibilità di quanto proposto;

che, per quel che concerne l'ordinanza (n. 97) della Commissione

tributaria di secondo grado di Cuneo, mentre non è data contezza

alcuna circa l'invocato parametro di cui all'art. 113 Cost., i termini

di raffronto, posti a fondamento della questione ex art. 3 Cost., non

rivestono idonee caratteristiche di identità e di omogeneità, essendo

inteso il disposto dell'impugnato art. 38 del d.P.R. n. 602 a finalità

restitutoria, circoscritta agli ambiti connessi all'"obbligo di

versamento".

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 37 e 38 d.P.R. 29 settembre

1973 n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito),

in riferimento all'art. 3 Cost. sollevata dalla Commissione tributaria

di secondo grado di Udine con l'ordinanza in epigrafe;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973, in riferimento agli

artt. 3 e 113 Cost., sollevata dalla Commissione tributaria di secondo

grado di Cuneo con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:305 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte