Corte costituzionale

Ordinanza n. 305/1987

Altra decisione · depositata il 30/09/1987 · relatore Giuseppe Ferrari

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9 legge 1°

dicembre 1970, n. 898 (disciplina dei casi di scioglimento del

matrimonio), promosso con ordinanza emessa il 17 maggio 1976 dal

Tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra Ardizzone

Luisa Angela e Consiglio Giuseppe ed altro, iscritta al n. 82 del

registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 137- bis dell'anno 1985;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il Giudice

relatore Giuseppe Ferrari;

Ritenuto che il Tribunale di Milano, con ordinanza in data 17

maggio 1976 (pervenuta alla Corte il 2 febbraio 1985) ha sollevato,

in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità

costituzionale dell'art. 9, legge 1° dicembre 1970, n. 898, nella

parte in cui fa dipendere il diritto del coniuge divorziato

superstite ad una quota della pensione (di riversibilità) dell' ex

coniuge dalla circostanza, meramente casuale e completamente

estrinseca al possibile beneficiario, che il secondo avesse contratto

nuove nozze, lasciando un coniuge superstite avente diritto al

trattamento di reversibilità;

Considerato che l'art. 2 della sopravvenuta legge 1° agosto 1978,

n. 436 ha sostituito la norma impugnata, al secondo comma prevedendo

che, se l'obbligato alla somministrazione dell'assegno (divorzile)

muore senza lasciare un coniuge superstite, il beneficiario può

ottenere, in tutto o in parte, la pensione e gli altri assegni che a

questi sarebbero spettati;

Che occorre dunque provvedere alla restituzione degli atti al

giudice a quo perché proceda ad un nuovo esame della rilevanza alla

luce della normativa sopravvenuta, e ciò anche in riferimento

all'applicabilità della nuova legge al periodo compreso tra la morte

del coniuge divorziato (e non passato a nuove nozze) della

ricorrente, risalente al 17 dicembre 1974, e la data dell'1 settembre

1978.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dispone la restituzione degli atti al Tribunale di Milano perché

riesamini la rilevanza della sollevata questione di legittimità

costituzionale alla luce della sopravvenuta normativa.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Relatore: FERRARI

Depositata in cancelleria il 30 settembre 1987.

Il cancelliere: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:305 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte