Corte costituzionale

Ordinanza n. 305/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/06/1992 · relatore Enzo Cheli

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 443, terzo

comma, del codice di procedura penale promosso con ordinanza emessa

il 16 dicembre 1991 dalla Corte di Assise di Appello di Trento nel

procedimento penale a carico di Paolo Turco, ed altro iscritta al n.

87 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 10, prima serie speciale dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1992 il Giudice

relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che nel processo d'appello instaurato con ricorso del

Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Trento, avverso la

sentenza di condanna emessa nei confronti di Turco Paolo e Conci

Antonio a seguito di giudizio abbreviato dal giudice per le indagini

preliminari presso il Tribunale di Trento, la Corte d'assise

d'appello di Trento, con ordinanza del 16 dicembre 1991 (R.O. n. 87

del 1992), ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata -

in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, e in relazione

alla direttiva n. 3 della legge-delega 16 febbraio 1987 n. 81 - la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 443, terzo comma,

del codice di procedura penale, nella parte in cui, non consentendo

al pubblico ministero di proporre impugnazione avverso la sentenza

emessa al termine del rito abbreviato, prevederebbe una

ingiustificata disparità di trattamento tra accusa e difesa,

"malgrado la parità sancita nella direttiva n. 3 della legge

delega";

che nel giudizio davanti a questa Corte ha spiegato intervento

il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia

dichiarata manifestamente infondata;

Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 363 del 1991, ha

già dichiarato non fondata la questione di costituzionalità, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 443, terzo

comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui, non

consentendo al pubblico ministero di proporre impugnazione avverso le

sentenze di condanna emesse al termine del giudizio abbreviato,

contrasterebbe con il principio della parità processuale tra accusa

e difesa;

che la questione sollevata nel presente giudizio, anche se

prospettata in riferimento a parametri diversi rispetto a quelli

esaminati nella sentenza n. 363 del 1991, conduce comunque a dover

valutare se il limite all'appellabilità delle sentenze da parte del

pubblico ministero previsto nella norma impugnata leda o meno il

principio della parità processuale delle parti;

che, nella motivazione della sentenza n. 363, la Corte ha

ribadito che "il principio della parità fra accusa e difesa non

comporta necessariamente l'identità tra i poteri processuali del

pubblico ministero e quelli dell'imputato e del suo difensore" e che

la previsione di un diverso trattamento riservato al pubblico

ministero, per essere conforme a Costituzione, deve trovare "una

ragionevole motivazione" nella sua peculiare posizione istituzionale,

nella funzione ad esso attribuita e nelle esigenze di una corretta

amministrazione della giustizia;

che, con specifico riferimento alla norma impugnata, la Corte ha

affermato che il limite all'appellabilità in essa previsto non

contrasta con i richiamati canoni di ragionevolezza, dal momento che

esso "trova fondamento, da un lato, nell'obiettivo primario di una

rapida e completa definizione dei processi svoltisi in primo grado

secondo il rito abbreviato, dall'altro, nella circostanza che la

sentenza di condanna emessa in primo grado sulla base di tale rito

segna comunque la realizzazione della pretesa punitiva fatta valere

nel processo attraverso l'azione intrapresa dal pubblico ministero";

che, pertanto, anche a prescindere dall'esame della disciplina

contenuta nella direttiva n. 53 della legge-delega n. 81 del 1987 -

che impone la previsione di limiti all'appellabilità delle sentenze

emesse al termine del giudizio abbreviato - la questione sollevata

nel presente giudizio deve essere dichiarata manifestamente

infondata, dal momento che le richiamate argomentazioni, contenute

nella sentenza n. 363 del 1991, conducono ad escludere la lesione del

principio di parità processuale da parte della norma impugnata anche

in relazione alla direttiva n. 3 della legge-delega.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte Costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 443, terzo comma, del codice di procedura

penale, sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77 della

Costituzione, e in relazione all'art. 2 n. 3 della legge 16 febbraio

1987, n. 81 (Delega al Governo della Repubblica per l'emanazione del

nuovo codice di procedura penale), dalla Corte di assise d'appello di

Trento con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 giugno 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

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