Sentenza n. 305/1994
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/07/1994 · relatore Vincenzo Caianello
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 561, commi 1 e
2, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 9
dicembre 1992 dal giudice per le indagini preliminari presso la
Pretura di Imperia nel procedimento penale a carico di Abbo Dino ed
altro, iscritta al n. 740 del registro ordinanze 1993 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, prima serie
speciale, dell'anno 1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1994 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nell'udienza fissata per il giudizio abbreviato - richiesto
dagli imputati contestualmente al deposito di documenti, e consentito
dal pubblico ministero con opposizione, peraltro, a detto deposito -
il giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Imperia,
essendo stata reiterata l'opposizione del pubblico ministero al
deposito dei documenti, ha sollevato, con ordinanza del 9 dicembre
1992 (pervenuta alla Corte il 26 novembre 1993), questione di
legittimità costituzionale dell'art. 561 del codice di procedura
penale, in riferimento al principio di eguaglianza ed all'esercizio
del diritto di difesa.
2. - Il rimettente osserva che le argomentazioni addotte
dall'accusa nell'opporsi al deposito di documenti appaiono conformi
al disposto normativo: da un lato l'art. 561 del codice di procedura
penale, mentre richiama (al comma 1) l'art. 420, non fa altrettanto
per l'art. 421 dello stesso codice, il che rivelerebbe l'intenzione
di differenziare la disciplina del giudizio abbreviato pretorile
rispetto a quella relativa allo stesso giudizio dinanzi al tribunale,
quanto a materiale utilizzabile per la discussione; dall'altro, la
norma impugnata stabilisce (al comma 2) che le parti formulano ed
illustrano le rispettive conclusioni utilizzando gli atti contenuti
nel fascicolo depositato a norma dell'art. 554, comma 4, del codice,
atti tra i quali non possono farsi rientrare i documenti che le parti
stesse abbiano depositato successivamente all'emissione del decreto
di citazione a giudizio.
Nel giudizio abbreviato pretorile, pertanto, non risulterebbe
esercitabile la facoltà di produrre documenti prevista dall'art.
421, comma 3, del codice di procedura penale, mentre non esiste
questa preclusione nel giudizio abbreviato dinanzi al tribunale, nel
quale l'imputato può essere ammesso a produrre documenti fino
all'inizio della discussione, atteso il combinato disposto dell'art.
441 e del richiamato art. 421.
Questa situazione non concretizza - prosegue il giudice a quo -
una semplice disarmonia tra due discipline che regolano il medesimo
rito dinanzi a giudici diversi, ma integra una discriminazione
irragionevole tra persone che si trovano nella stessa situazione
sostanziale; discriminazione che, incidendo sulla possibilità di
avvalersi di un fondamentale mezzo difensivo, non può essere
giustificata, neppure in base all'esigenza di particolare speditezza
che impronta il processo pretorile, posto che, al contrario, questa
esigenza trarrebbe giovamento dalla possibilità di produrre i
documenti sino all'inizio della discussione.
3. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato.
Nell'atto di intervento l'Avvocatura erariale deduce in primo
luogo l'inammissibilità della questione, per non essere stati
indicati i parametri costituzionali che determinerebbero
l'incostituzionalità della norma.
Ipotizzando, ad ogni modo, che il contrasto con la Costituzione
sia riferito all'art. 24, "come sembrerebbe potersi desumere dal
testo dell'ordinanza di rimessione nella quale ci si duole della
lesione dei diritti della difesa", l'Avvocatura osserva che le
particolarità del procedimento davanti al pretore giustificano la
diversità di disciplina rispetto a quello davanti al tribunale; che
l'affermata inapplicabilità della disposizione sulla produzione di
documenti è postulata semplicemente sulla base di una
interpretazione ed è contrastata dall'ampio contenuto della norma
che rende applicabili al processo pretorile, in quanto compatibili,
le disposizioni relative al procedimento davanti al tribunale (art.
549 c.p.p.); che, infine, non v'è lesione del diritto di difesa, non
escludendo l'art. 24 della Costituzione che certe modalità di
esercizio dell'attività difensiva delle parti siano regolate in
funzione delle caratteristiche del rito, come sarebbe nel caso de
quo. Sulla scorta di tali argomenti l'interveniente conclude per la
non fondatezza della questione. Considerato in diritto
1. - Il giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di
Imperia dubita della legittimità costituzionale dell'art. 561, commi
1 e 2, del codice di procedura penale, che disciplina lo svolgimento
dell'udienza per il giudizio abbreviato nel processo pretorile, nella
parte in cui - per il rinvio (comma 1) all'art. 420 e non anche
all'art. 421 del codice di procedura penale, e per la specificazione
(comma 2) dell'utilizzabilità degli atti contenuti nel fascicolo
depositato unitamente al decreto di citazione a giudizio ex art. 554,
comma 4, del medesimo codice - non consente di esercitare la facoltà
di produrre documenti nell'ambito dell'udienza e sino all'inizio
della discussione, diversamente da quanto è previsto per il giudizio
abbreviato dinanzi al (giudice per le indagini preliminari presso il)
tribunale, nel quale detta facoltà è esercitabile in virtù del
disposto dell'art. 421, comma 3, ultima parte, del codice di
procedura penale; così determinandosi una disparità di trattamento
tra posizioni sostanziali analoghe che non è giustificata, neppure
in funzione delle esigenze di speditezza del procedimento pretorile.
2. - Deve essere preliminarmente disattesa l'eccezione di
inammissibilita'dell'Avvocatura generale dello Stato, formulata sotto
il profilo della mancata indicazione nell'ordinanza di rimessione dei
parametri costituzionali in riferimento ai quali la questione è
stata sollevata.
In realtà, l'ordinanza di rimessione non solo menziona in modo
esplicito, sia pure in motivazione, l'articolo 3 della Costituzione,
ma, come la stessa Avvocatura generale riconosce, dal suo intero
contesto fa risultare in modo chiaro il riferimento anche all'art.
24, in quanto essa denuncia che l'imputato "non può avvalersi di un
importante, spesso decisivo mezzo difensivo". Ciò è sufficiente,
secondo la giurisprudenza di questa Corte (sentt. nn. 115 del 1993 e
313 del 1990) a ritenere integrato il dispositivo dell'ordinanza
predetta, con l'indicazione sia dell'art. 3 della Costituzione,
menzionato nella motivazione, ma anche dell'art. 24, menzionato in
modo implicito.
3. - Nel merito, la questione non è fondata nei sensi che
verranno di seguito precisati. L'art. 561 del codice di procedura
penale, nel disciplinare l'udienza per il giudizio abbreviato
pretorile, stabilisce che essa "si svolge in camera di consiglio a
norma dell'art. 420".
Il secondo comma dello stesso art. 561 detta alcune regole
particolari da osservarsi nella stessa udienza prevedendo, fra
l'altro, che le parti "illustrano le rispettive conclusioni
utilizzando gli atti contenuti nel fascicolo depositato a norma
dell'art. 554, comma 4".
Il giudice a quo, muovendo dall'interpretazione letterale del
primo comma dell'art. 561 citato, il quale fa rinvio soltanto
all'art. 420 del codice, compreso nelle disposizioni che disciplinano
l'udienza preliminare che si svolge dinanzi al tribunale, ritiene
che, a causa del mancato rinvio all'art. 421, nel giudizio abbreviato
pretorile non sarebbe consentito alle parti di produrre documenti
successivamente all'emissione del decreto di citazione a giudizio,
come invece previsto per il giudizio abbreviato dinanzi al tribunale.
La disciplina del giudizio pretorile sarebbe perciò di ostacolo
all'imputato di potersi avvalere "di un importante, spesso decisivo
mezzo di difesa, com'è la prova documentale" con evidente disparità
di trattamento degli imputati giudicabili dal pretore rispetto a
quelli giudicabili dal tribunale.
Osserva la Corte che l'asserita limitazione del diritto di difesa,
di cui in sostanza si duole il rimettente, si palesa insussistente se
si muove da una diversa interpretazione della norma impugnata, resa
possibile dal suo inquadramento nel sistema.
Come la giurisprudenza costituzionale ha già avuto modo di
osservare, le norme che regolano il giudizio abbreviato dinanzi al
tribunale "hanno portata generale e sono presupposte anche
nell'ambito del giudizio dinanzi al pretore, la cui disciplina fa ad
esse integrale rinvio quanto alla struttura e agli effetti
sostanziali dell'istituto, limitandosi a regolare taluni moduli
procedimentali imposti dalle peculiarità del rito pretorile" (ord.
n. 101 del 1994).
La disciplina dettata dagli artt. 438 e seguenti del codice di
procedura penale, dunque, costituisce il paradigma di questo rito
speciale, per cui è ad essa che si deve far capo in via generale
quando manchi una espressa previsione contraria o, come nel caso che
il giudizio si svolga dinanzi al pretore, quando quella disciplina
generale non risulti incompatibile con le caratteristiche proprie
della disciplina processuale che riguarda quest'ultimo giudice.
Orbene, se nel giudizio abbreviato, come regolato dalla disciplina
generale, è possibile per le parti la produzione di documenti da
valutarsi dal giudice nell'udienza preliminare, tale facoltà
difensiva non trova nessuna ragione di incompatibilità con le
peculiarità proprie del giudizio pretorile e deve perciò ritenersi
esercitabile anche in questo.
In particolare, non può ritenersi di ostacolo all'esercizio
dell'accennata facoltà anche nel giudizio abbreviato pretorile la
circostanza, implicitamente valorizzata dal rimettente, per cui essa
è contemplata all'interno delle norme che regolano l'udienza
preliminare, mentre detta udienza non è prevista per il processo
dinanzi al pretore. Il richiamo che la disciplina di questo giudizio
effettua all'art. 421 - e tramite esso altresì all'art. 419, comma 2
- fa assumere alla previsione richiamata, una volta inserita
nell'ambito del rito differenziato, un rilievo autonomo ed
indipendente dalla collocazione originaria, coerente con la
connotazione di giudizio sul merito dell'imputazione, soggetto alle
medesime regole, indipendentemente dall'organo giudicante dinanzi al
quale esso si svolge.
Attenendosi a questa interpretazione adeguatrice, diversa da
quella da cui muove il giudice a quo, viene meno il fondamento della
lamentata incostituzionalità perché risultano assicurate
all'imputato, nel giudizio abbreviato che si svolge dinanzi al pretore, tutte le facoltà difensive proprie di questo rito speciale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 561, commi 1 e 2, del codice
di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 (recte,
agli artt. 3 e 24) della Costituzione, dal giudice per le indagini
preliminari presso la Pretura di Imperia, con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 6 luglio 1994.
Il Presidente: PESCATORE
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 15 luglio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:305 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte