Sentenza n. 305/1996
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/07/1996 · relatore Carlo Mezzanotte
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 189, sesto
comma, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada), promosso con ordinanza emessa il 24 maggio 1995 dal
pretore di Milano nel procedimento penale a carico di Troiano
Antonio, iscritta al n. 841 del registro ordinanze 1995 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 29 maggio 1996 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il pretore di Milano, chiamato a pronunciarsi in ordine alla
convalida dell'arresto di Troiano Antonio, il quale, essendo alla
guida di un'autovettura, aveva omesso di fermarsi e di prestare
assistenza ad una persona investita, ha sollevato, in data 24 maggio
1995, questione di legittimità costituzionale dell'art. 189, sesto
comma, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada), in riferimento agli artt. 76 e 3, primo comma, della
Costituzione.
Il giudice a quo, dopo avere sospeso ogni decisione in ordine alla
convalida dell'arresto e dopo avere disposto la liberazione
dell'indagato, non ritenendo applicabile nei suoi confronti alcuna
misura cautelare, prospetta il dubbio che la disposizione impugnata
contrasti con l'art. 76 della Costituzione, in quanto prevede la
possibilità di arresto in assenza di una direttiva specifica nella
legge di delegazione 13 giugno 1991, n. 190 (Delega al Governo per la
revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione
stradale).
La stessa disposizione, ad avviso del rimettente, sarebbe in
contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto,
irragionevolmente, consentirebbe l'arresto per fattispecie punite con
pene inferiori rispetto a quelle in relazione alle quali tale misura
è prevista in via generale dagli artt. 379 e ss. del codice di
procedura penale.
2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.
L'Avvocatura rileva che la legge 13 giugno 1991, n. 190, di delega
al Governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina
della circolazione stradale, contiene nell'art. 2, punto gg.), un
criterio direttivo ("previsione nelle ipotesi più gravi di
comportamento, da cui derivi pericolo o pregiudizio per la
circolazione e per la sicurezza individuale e collettiva, di nuovi
reati e modifica delle sanzioni penali vigenti, purché non superino
nel massimo per le pene detentive i mesi dodici e per le pene
pecuniarie la somma di lire due milioni") di così ampia portata, da
ricomprendere senz'altro per il legislatore delegato la facoltà di
prevedere anche l'arresto, al fine di punire con maggiore durezza i
comportamenti antisociali che più mettono in pericolo la sicurezza
individuale e collettiva.
La facoltà di procedere all'arresto della persona che si sia data
alla fuga a seguito di incidente con danno alle persone,
rispetterebbe, ad avviso dell'Avvocatura, anche il canone della
ragionevolezza, trattandosi di una fattispecie nella quale sarebbe
fondato presumere una più intensa pericolosità dell'agente.
D'altra parte - osserva ancora l'Avvocatura - l'art. 2, primo
comma, lettera a), della legge-delega prevede che il codice della
strada debba adeguarsi alla normativa comunitaria e agli accordi
internazionali, e la legge 30 settembre 1993, n. 388, che ha
ratificato e dato esecuzione agli accordi di Schengen, menziona
all'art. 41, tra i reati che consentono l'arresto, quello di fuga in
seguito ad incidente che abbia causato morte o ferite gravi.
Quanto al secondo ordine di profili di illegittimità
costituzionale prospettato dal pretore (disparità di trattamento in
conseguenza del mancato adeguamento della norma impugnata alle
previsioni in materia di arresto del codice di procedura penale),
l'Avvocatura rileva che in svariati casi, di carattere derogatorio,
il legislatore ha previsto l'arresto fuori dai limiti edittali e
fuori dalle ipotesi particolari indicate negli artt. 380 e 381 cod.
proc. pen. (ad es. il comma 12-sexies dell'art. 7 e il secondo comma
dell'art. 7-bis del decreto-legge n. 416 del 1989, inseriti dal d.-l.
14 giugno 1993, n. 187, convertito nella legge 12 agosto 1993, n.
296, relativi allo straniero che non osserva il provvedimento di
espulsione o distrugge il passaporto al fine di sottrarsi a tale
provvedimento; il terzo comma dell'art. 9 della legge 1423 del 1956,
come sostituito dall'art. 23 del decreto-legge n. 306 del 1992, in
tema di violazione di obblighi inerenti a misure di prevenzione). Si
tratta, ad avviso dell'Avvocatura dello Stato, di ipotesi di arresto
facoltativo fuori flagranza, ritenute necessarie dal legislatore in
considerazione della particolare pericolosità dell'agente; ipotesi
alle quali è assimilabile, per identità di presupposto, quella
contemplata dall'impugnato art. 189, sesto comma, cod. strada. Considerato in diritto
1. - Il pretore di Milano dubita, in riferimento agli artt. 76 e
3, primo comma, della Costituzione, della legittimità costituzionale
dell'art. 189, sesto comma, del nuovo codice della strada (decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285), nella parte in cui consente
l'arresto del conducente che, a seguito di incidente con danni alle
persone ricollegabile al suo comportamento, si sia dato alla fuga
senza ottemperare all'obbligo di fermarsi.
La disposizione censurata, introducendo nel codice della strada una
previsione non sorretta nella legge di delegazione 13 giugno 1991, n.
190, da alcuna direttiva specifica, violerebbe l'art. 76 della
Costituzione. Essa sarebbe, altresì, in contrasto con l'art. 3,
primo comma, della Costituzione, consentendo l'arresto in relazione
ad una ipotesi criminosa che, nella configurazione più grave
(violazione dell'obbligo di prestare assistenza), è assoggettata ad
una pena edittale massima di soli dodici mesi di reclusione, con una
non giustificata deroga rispetto alla normativa generale in materia
di arresto, di cui agli artt. 379 e segg. del codice di procedura
penale, che, in effetti, lo prevede in relazione a reati puniti più
gravemente.
2. - La questione non è fondata.
Per una più chiara comprensione del tema introdotto dal giudice a
quo, giova premettere una breve analisi del contenuto della norma che
viene all'esame di questa Corte.
L'art. 189 del codice della strada, stabilisce, al primo comma, che
l'utente, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo
comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza
occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla
persona. Il sesto comma di detto articolo punisce con la reclusione
fino a quattro mesi chiunque, nelle condizioni di cui al primo comma,
in caso di incidente con danno alle persone, non ottemperi
all'obbligo di fermarsi, aggiungendo che "il conducente che si sia
dato alla fuga è in ogni caso passibile di arresto". Ai sensi del
successivo settimo comma, chiunque, nelle condizioni di cui al primo
comma, non ottemperi all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente
alle persone ferite è punito con la reclusione fino a dodici mesi, e
con la multa fino a lire due milioni. Il conducente che si fermi e,
occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla
persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di
polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di
omicidio colposo (589 cod. pen.) o di lesioni personali colpose (590
cod. pen.), non è soggetto all'arresto stabilito per il caso di
flagranza di reato (ottavo comma del citato art. 189). La mancata
osservanza dell'obbligo di fermarsi è poi configurata come illecito
amministrativo e punita con il pagamento di una somma da lire.
200.000 a lire. 800.000 (art. 189, quinto comma), in caso di
incidente con danno alle sole cose.
La ratio complessiva della pluralità di previsioni penali
contenute nell'art. 189 deve, sostanzialmente, ravvisarsi nel
giudizio di disvalore nei confronti di comportamenti contrari a quel
minimo sentimento di solidarietà umana, che impone di non
abbandonare le vittime di incidenti stradali.
È in questo contesto che la disposizione di cui al sesto comma
dell'art. 189 prevede una ipotesi di arresto facoltativo, per il
conducente che, in caso di incidente con danno alle persone,
ricollegabile al suo comportamento, non ottemperi all'obbligo di
fermarsi.
Venendo ora alla prima censura del giudice a quo, che denuncia la
violazione dell'art. 76 della Costituzione, è da dire che un esame
testuale della legge 13 giugno 1991, n. 190, porta ad escludere che
il Governo sia incorso in eccesso di delega.
L'art. 189, sesto comma, oggetto della questione di legittimità
costituzionale, ripete la formulazione dell'art. 133 del d.P.R. 15
giugno 1959, n. 393, codice della strada previgente, il quale già
conteneva anche la previsione della facoltà di arresto per il
conducente che si fosse dato alla fuga dopo un investimento
(qualificando, peraltro, tali fattispecie come contravvenzioni).
E la legge di delegazione non lascia emergere alcuna direttiva nel
senso della eliminazione di questa ipotesi di arresto. Anzi, l'art.
1, primo comma, della legge stessa, autorizzando l'adozione di
disposizioni aventi valore di legge intese a rivedere e riordinare la
legislazione vigente, identifica direttamente, quale base di partenza
dell'attività delegata, il codice della strada previgente.
Solo in presenza di una direttiva contraria al mantenimento della
facoltà di arresto per la fattispecie descritta dall'art. 133 del
vecchio codice, oggi trasfusa nell'art. 189 del nuovo, si sarebbe
potuto configurare a carico del decreto legislativo il denunciato
vizio di eccesso di delega. Nella specie, però, tale direttiva
contraria non sussiste, né è desumibile dalla legge di delegazione.
Questa, infatti, al primo comma dell'art. 2, stabilisce che il codice
della strada dovrà essere "informato alle esigenze di tutela della
sicurezza stradale" e al punto gg) fissa, tra i "principii e criteri
direttivi", il seguente vincolo per il legislatore delegato:
"previsione, nelle ipotesi più gravi di comportamento, da cui derivi
pericolo o pregiudizio per la circolazione e per la sicurezza
individuale e collettiva, di nuovi reati e modifica delle sanzioni
penali vigenti, purché non superino nel massimo per le pene
detentive i mesi dodici e per le pene pecuniarie la somma di lire due
milioni".
Ora, nell'economia del codice della strada, l'ipotesi prevista
dall'art. 189 dà luogo indubbiamente - specie in riferimento al
fatto di chi non ottempera all'obbligo di prestare assistenza in caso
di incidente ricollegabile al suo comportamento, ma anche in
riferimento al fatto di chi in caso di incidente non ottemperi
all'obbligo di fermarsi - a quel pericolo o pregiudizio per la
circolazione e per la sicurezza individuale e collettiva che
giustifica il trattamento penale di maggior rigore fra quelli
consentiti al legislatore delegato.
Il Governo ha dunque operato nei limiti della delega, sia
configurando le condotte sopra indicate in termini di delitto
anziché di contravvenzione, sia inasprendo le pene, sia infine
mantenendo la già prevista facoltà di arresto.
Sotto un diverso profilo, non è privo di rilievo il fatto che in
data 14 giugno 1985 è stato stipulato l'accordo di Schengen, al
quale la Repubblica italiana ha aderito il 19 giugno 1990, anche se
la legge di autorizzazione alla ratifica è del 30 settembre 1993, n.
388. Tale legge prevede all'art. 41 che la fuga, in seguito ad
incidente che abbia causato morte o ferite gravi, autorizzi
l'inseguimento anche in territorio estero ai fini dell'arresto. Una
eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art.
189, sesto comma, del codice della strada, lascerebbe oggi sguarnito
di adeguata tutela un obbligo internazionale.
3. - La questione è infondata anche in riferimento all'art. 3
della Costituzione.
È vero che le regole stabilite in materia di arresto dal codice di
procedura penale (artt. 379 e segg.) si osservano, salve le eccezioni
specificamente dettate, "nei procedimenti relativi a tutti i reati
anche se previsti da leggi speciali" (art. 207 d.lgs. 28 luglio 1989,
n. 271). Ma ciò non vuol dire che la legge non possa successivamente
introdurre ulteriori deroghe, che si aggiungono a quelle già
previste.
Ai casi citati dall'Avvocatura generale, richiamati nella parte
espositiva, si possono aggiungere, come esempi ulteriori: l'art. 3
d.-l. 13 maggio 1991, n. 152, che consente l'arresto, anche fuori dei
casi di flagranza, della persona che ha posto in essere una condotta
punibile a norma dell'art. 385 cod. pen. (evasione); l'art. 7, comma
12, d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito nella legge 28
febbraio 1990, n. 39, che prevede una ipotesi particolare di arresto
obbligatorio fuori flagranza, e per un reato con pena inferiore a tre
anni di reclusione, per lo straniero che violi gli obblighi derivanti
dalle misure di sorveglianza speciale; l'art. 6, secondo comma, d.-l.
26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, nella legge 25
giugno 1993, n. 205, che consente l'arresto in flagranza per ipotesi
contravvenzionali previste dall'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n.
110 (porto di armi od oggetti atti ad offendere); l'art. 6, comma
2-bis, stessa legge, che prevede l'arresto obbligatorio di chiunque
sia colto in flagranza del delitto di promozione, costituzione,
direzione e organizzazione delle associazioni, movimenti o gruppi
aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla
violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
Si tratta di speciali ipotesi di arresto facoltativo o
obbligatorio, a volte anche fuori flagranza, ritenute opportune dal
legislatore in considerazione della presumibile pericolosità sociale
degli autori, delle caratteristiche delle condotte poste in essere o
della particolarità e diffusione dei fenomeni criminosi da
fronteggiare.
Per quanto concerne l'art. 189, sesto comma, del codice della
strada, anche se l'arresto viene in esso previsto con riferimento ad
un reato la cui pena edittale è minore di quella stabilita con
previsione generale dall'art. 381, primo comma, cod. proc. pen., la
scelta compiuta appare non irragionevole. Rientra infatti nella
discrezionalità del legislatore prevedere la possibilità di un
intervento immediato nei confronti di chi si sia dato alla fuga,
abbia abbandonato le vittime di incidenti stradali a lui
riconducibili ed abbia messo in pericolo la sicurezza individuale e
collettiva.
Anche questa ipotesi di arresto facoltativo va ad aggiungersi alle
molteplici deroghe introdotte sia dal codice di procedura penale che
dalle disposizioni speciali successive ad esso, e richiede pur sempre
la sussistenza, nei singoli casi concreti, dei presupposti ai quali
l'art. 381, quarto comma, subordina in via generale l'adozione di
tale misura; con l'ulteriore precisazione che, trattandosi di misura
precautelare provvisoria facoltativa, essa può essere adottata solo
sulla ragionevole prognosi di una sua trasformazione ope iudicis in
una misura cautelare più stabile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 189, sesto comma, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285 (Nuovo codice della strada) sollevata, in riferimento agli
artt. 76 e 3, primo comma, della Costituzione, dal pretore di Milano
con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1996.
Il Presidente: Cheli
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 24 luglio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:305 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte