Corte costituzionale

Ordinanza n. 305/1998

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/07/1998 · relatore Fernando Santosuosso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 545 e 615,

secondo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza

emessa il 13 novembre 1997 dal pretore di Salerno nel procedimento

civile Manzo Alfonso contro Criscuolo Carlo ed altro iscritta al n.

83 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Udito nella camera di consiglio del 1 luglio 1998 il giudice

relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto che nel corso di un procedimento di espropriazione presso

terzi il pretore di Salerno, in funzione di giudice dell'esecuzione,

ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt.

545 e 615, secondo comma, del codice di procedura civile, in

riferimento agli artt. 2, 3, secondo comma, e 24 (parametro non

indicato in dispositivo) della Costituzione;

che il giudice a quo ha osservato che nel procedimento sottoposto

al suo giudizio il creditore ha proceduto al pignoramento della

pensione erogata al debitore da parte dell'INPS e che, all'udienza di

cui all'art. 547 cod. proc. civ., mentre il debitore è rimasto

assente, il terzo ha compiuto una dichiarazione favorevole,

specificando che il trattamento goduto dal pensionato è costituito

da una pensione integrata al minimo;

che secondo il rimettente la natura di questo credito verso

l'INPS, retributivo e solidaristico insieme, dovrebbe escluderne la

pignorabilità, ma tale impignorabilità, secondo costante

orientamento giurisprudenziale, non potrebbe essere fatta valere

d'ufficio, essendo subordinata all'iniziativa del debitore, da

svolgere con lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui

all'art. 615 del codice di rito civile;

che in casi come quello in esame, nei quali il debitore è

titolare di un credito finalizzato al soddisfacimento dei più

elementari bisogni della vita, negare al giudice la possibilità di

rilevare d'ufficio il vincolo di impignorabilità si tradurrebbe in

una lesione dei parametri costituzionali sopra richiamati, perché il

mancato ricorso allo strumento processuale dell'opposizione

all'esecuzione può dipendere da una serie di ragioni, ivi comprese

l'ignoranza incolpevole della legge e l'impossibilità di munirsi di

un difensore, conseguenti alla particolare situazione personale dei

pensionati che godono di un trattamento integrato al minimo;

che l'ordinamento, del resto, conosce altri casi di rilevabilità

d'ufficio dell'impignorabilità, come quello di cui all'art. 113 del

decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, relativo alle somme

destinate agli enti pubblici territoriali per il soddisfacimento dei

bisogni relativi a servizi locali indipensabili;

che le norme impugnate, pertanto, violerebbero il principio di

uguaglianza ed il diritto di difesa del cittadino;

che nel giudizio davanti a questa Corte non si sono costituite le

parti private, né ha prestato intervento il Presidente del Consiglio

dei Ministri.

Considerato che il giudice a quo ritiene che per le pensioni

integrate al minimo debba sussistere il principio dell'assoluta

impignorabilità, ma lamenta che quest'ultima non possa essere

rilevata d'ufficio, in modo da evitare di attendere l'iniziativa del

debitore, che in concreto potrebbe anche mancare;

che il pretore di Salerno si limita a fondare la suddetta censura

su quello che - a suo dire - è il "costante orientamento della Corte

di cassazione", senza soffermarsi sul punto e senza esplorare diverse

possibili opzioni interpretative, tali da rendere le norme impugnate

esenti dai lamentati vizi di incostituzionalità;

che, in realtà, non si riscontra un consolidato diritto vivente

nel senso indicato dal rimettente, né vi sono sentenze di questa

Corte sullo specifico argomento;

che, inoltre, non viene tenuta in adeguata considerazione la

giurisprudenza costituzionale in tema di regime valevole per la

pignorabilità delle pensioni (specialmente la sentenza n. 231 del

1989), regime che è da ritenersi espressione della facoltà del

legislatore - non preclusa dall'art. 24 della Costituzione - di

subordinare, in alcuni casi, l'esercizio del diritto di credito del

privato alla tutela di interessi generali (cfr. la sentenza n. 55 del

1991);

che, in ogni caso, il pretore di Salerno sollecita questa Corte

ad emettere una sentenza di contenuto additivo in una materia

riservata alla discrezionalità del legislatore, il quale può

modellare liberamente gli istituti processuali col solo limite

costituito dal principio di ragionevolezza (cfr. le sentenze n. 31

del 1998, n. 451 del 1997, n. 295 del 1995);

che la prospettata questione, quindi, deve ritenersi

manifestamente inammissibile, non solo in quanto l'ordinanza non

appare sorretta da adeguata motivazione e presenta decisive carenze,

ma per la prevalente ragione che la pronuncia richiesta andrebbe a

valicare i limiti dei poteri attribuiti a questa Corte, venendo ad

interferire nell'ambito delle scelte riservate al legislatore.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli articoli 545 e 615, secondo comma,

del codice di procedura civile sollevata, in riferimento agli

articoli 2, 3, secondo comma e 24 della Costituzione, dal pretore di

Salerno con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Malvica

Depositata in cancelleria il 18 luglio 1998.

Il cancelliere: Malvica

ECLI:IT:COST:1998:305 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte