Corte costituzionale

Ordinanza n. 305/2001

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/07/2001 · relatore Carlo Mezzanotte

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 391-bis e

395, numero 3, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza

emessa il 30 marzo 1999 dalla Corte di cassazione, iscritta al n. 278

del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 23, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visti l'atto di costituzione della parte ricorrente nel giudizio

principale, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio

dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 3 luglio 2001 il giudice relatore

Carlo Mezzanotte;

Uditi l'avvocato Gregorio Iannotta per il ricorrente nel giudizio

principale e l'Avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che la Corte di cassazione, investita della richiesta di

revocazione della sentenza in data 29 gennaio 1997, n. 897, con la

quale la medesima Corte aveva dichiarato la inammissibilità di un

ricorso per cassazione non avendo il ricorrente provveduto ad

integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte

necessario residente in Germania, ha sollevato, in riferimento agli

articoli 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale degli articoli 391-bis e 395, numero 3, del codice di

procedura civile, nella parte in cui non consentono la revocazione

della sentenza di cassazione dichiarativa dell'inammissibilità del

ricorso, quando successivamente sia stato rinvenuto un documento

decisivo relativo agli atti interni del giudizio di legittimità, la

cui mancata produzione abbia impedito la pronuncia sul merito

dell'impugnativa, e che la parte interessata, per causa ad essa non

imputabile, non abbia potuto tempestivamente produrre;

che la Corte remittente premette in fatto che il ricorrente

ha chiesto la revocazione della citata sentenza sul presupposto che

il mancato deposito del ricorso notificato ai fini della integrazione

del contraddittorio non poteva essergli imputato, in quanto l'ufficio

notifiche gli aveva consegnato l'atto, tempestivamente notificato il

4 maggio 1995, solo il 23 luglio 1997, giustificando il ritardo nella

restituzione con il fatto che il consolato d'Italia in Germania aveva

erroneamente indicato il nominativo di una parte estranea al processo

anziché il destinatario dell'atto stesso;

che, quanto alla non manifesta infondatezza della questione,

eccepita dal ricorrente e sostenuta anche dal procuratore generale,

la Corte di cassazione rileva che l'art. 391-bis del codice di

procedura civile ammette la domanda di revocazione delle sentenze di

cassazione nella sola ipotesi di cui all'art. 395, numero 4, del

medesimo codice, e cioè per errore di fatto risultante dagli atti di

causa, mentre l'art. 395, numero 3, consentirebbe il rimedio

straordinario della revocazione per il caso del ritrovamento di un

documento relativo a fatti costituenti l'oggetto della controversia e

non anche di un documento decisivo per l'ammissibilità del ricorso,

la cui mancata produzione abbia in precedenza indotto la Corte a

negare l'esame sul merito e ad emettere una pronunzia sul processo;

che, prosegue il giudice a quo, si sarebbe in presenza di una

limitazione della tutela giudiziale che, alla luce degli artt. 3 e 24

della Costituzione, risulterebbe priva di una ragionevole

giustificazione allorché, come nel caso di specie, non si tratti di

porre ulteriormente in discussione un ragionamento opinabile, ma di

eliminare un vizio esterno ad esso, assolutamente non imputabile a

chi abbia adito l'autorità giudiziaria per ottenere tutela e,

quindi, una pronuncia sul merito della controversia;

che si è costituito il ricorrente nel giudizio a quo,

chiedendo che la Corte dichiari la illegittimità costituzionale

delle disposizioni censurate;

che, osserva la difesa della parte privata, la disciplina

della revocazione delle sentenze di cassazione, introdotta

dall'art. 391-bis del codice di procedura civile, sarebbe frutto

dell'invito rivolto al legislatore da questa Corte nella sentenza

n. 17 del 1986, con la quale è stata dichiarata la illegittimità

costituzionale dell'art. 395, numero 4, cod. proc. civ., nella parte

in cui non prevedeva la revocazione di sentenze rese dalla Corte di

cassazione su ricorsi basati sull'art. 360, numero 4, del medesimo

codice ed affette dall'errore di cui all'art. 395, numero 4;

che, con l'introduzione dell'art. 391-bis, prosegue la difesa

privata, il legislatore si sarebbe limitato a recepire quanto deciso

da questa Corte e non avrebbe dato seguito alle indicazioni contenute

nella citata pronuncia, la quale, ancorché limitata alla ipotesi

degli errori in procedendo, l'unica rilevante nel giudizio definito

con quella sentenza, conteneva un invito a rivedere l'intero art. 395

cod. proc. civ. alla luce del principio di inviolabilità della

difesa in ogni stato e grado del procedimento;

che la soluzione legislativa, soggiunge la parte, sarebbe del

tutto inappagante, giacché le peculiarità del magistero della

Cassazione non rileverebbero nelle ipotesi in cui questa operi una

valutazione di fatto, in quanto in tal caso l'indagine non sarebbe

diversa da quella del giudice di merito in sede di scrutinio della

ritualità degli atti del processo sottoposti al suo esame;

che, ad avviso della parte privata, se non può contestarsi

che l'esaurimento dei mezzi di impugnazione costituisce uno strumento

necessario per far sì che una decisione non possa più essere messa

in discussione, siffatta giustificazione non potrebbe valere quando

non si tratta di sottoporre a nuovo esame un ragionamento opinabile,

quanto piuttosto di eliminare un vizio esterno alla valutazione,

vizio che potrebbe consistere non solo nell'errore previsto

dall'art. 395, numero 4, ma anche nel fatto che il giudice non ha

potuto esaminare un documento preesistente, la cui produzione, non

avvenuta per causa di forza maggiore, avrebbe portato a una

diversadecisione;

che l'esclusione di un vizio siffatto da quelli che

legittimano il ricorso alla revocazione, conclude la parte privata,

determinerebbe la violazione non solo dell'art. 24 della

Costituzione, ma anche del principio della parità di trattamento

delle parti che si trovino in tale situazione rispetto alle altre

parti che possono richiedere la revocazione delle sentenze di

cassazione ai sensi degli artt. 391-bis e 395, numero 4, del codice

di procedura civile;

che è intervenuto nel presente giudizio il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, per chiedere che la questione sia dichiarata

inammissibile o infondata;

che, osserva l'Avvocatura, la questione sollevata dalla Corte

di cassazione presenterebbe una duplice proiezione: l'una, volta alla

censura dell'art. 391-bis, tenderebbe a far ricomprendere anche

l'ipotesi di cui al successivo art. 395, numero 3, fra i casi di

ammissibilità della revocazione delle sentenze della Corte di

cassazione; l'altra mirerebbe ad estendere la portata dell'art. 395,

numero 3, per includervi anche il caso del rinvenimento di un

documento decisivo per l'ammissibilità del ricorso;

che, ad avviso della difesa erariale, la questione sarebbe

inammissibile innanzitutto per la genericità delle censure, le quali

non risulterebbero specificate, con riguardo ai parametri

costituzionali evocati, in relazione alle distinte norme denunziate,

una delle quali attualmente dettata per tutte le sentenze di appello

o in unico grado;

che sarebbe poi inadeguato il giudizio di rilevanza, poiché

sarebbe consolidato l'orientamento secondo il quale ricadrebbe sulla

parte notificante il ritardo con cui l'originale notificato le viene

restituito e non potrebbe farsi rientrare nella nozione di

forza maggiore, cui si riferisce il numero 3 dell'art. 395 cod. proc.

civ., la negligenza dell'ufficiale giudiziario e degli uffici

pubblici che con questo si coordinano per l'espletamento

dellanotifica;

che, ad avviso dell'Avvocatura, poiché il profilo di censura

relativo all'art. 395, numero 3, cod. proc. civ. sarebbe logicamente

pregiudiziale a quello relativo all'art. 391-bis, ogni ragione di

inammissibilità del primo, derivante da una carente valutazione

della rilevanza, dovrebbe ripercuotersi sul secondo, rendendo così

inammissibile l'intera questione;

che, prosegue la difesa erariale, la questione sarebbe

inammissibile anche per l'evidente carattere manipolativo della

pronuncia richiesta alla Corte: spetterebbe infatti al legislatore,

in materia processuale, ogni valutazione inerente al contemperamento

degli interessi contrapposti che realizzi un equilibrio tra esigenze

di ampliamento dei mezzi di impugnazione e di controllo

endoprocessuale, da un lato, e, dall'altro, di salvaguardia del

principio fondamentale di certezza delle situazioni giuridiche, di

natura sostanziale, che impone una previsione di irretrattabilità

delle sentenze della Corte di cassazione, idonea ad assorbire ogni

vizio, anche se inerente alla fase del giudizio che si è svolta

davanti ad essa;

che, nel merito, secondo l'Avvocatura dello Stato, la

questione sarebbe comunque infondata per un duplice ordine di

ragioni. In primo luogo, il diritto alla difesa, in quanto garantito

all'interno del procedimento, non sembra ricomprendere il diritto

all'impugnazione: la garanzia del diritto di difesa opererebbe

infatti nel processo finché questo è in corso di svolgimento, ma

non postulerebbe anche che esso rimanga indefinitamente aperto. In

secondo luogo, la scelta del legislatore di limitare la possibilità

dei casi di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione

all'errore di fatto del giudicante sarebbe tutt'altro che

irragionevole in relazione all'insieme delle esigenze e degli

interessi che vengono in rilievo.

Considerato che l'articolo 391-bis del codice di procedura civile

dispone che, se la sentenza della Corte di cassazione è affetta da

errore di fatto ai sensi dell'art. 395, numero 4, la parte

interessata può chiederne la revocazione con il ricorso previsto

dagli artt. 365 e seguenti del medesimo codice;

che l'art. 395, numero 3, cod. proc. civ. consente, a sua

volta, la revocazione delle sentenze di appello e di quelle

pronunciate in unico grado se dopo la sentenza sono stati trovati uno

o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in

giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario;

che la Corte di cassazione, adita con un ricorso per

revocazione di una propria sentenza per il motivo di cui

all'art. 395, numero 3, del codice di procedura civile, chiede a

questa Corte di dichiarare la illegittimità costituzionale degli

artt. 391-bis e 395, numero 3, del codice di procedura civile, nella

parte in cui non consentono la revocazione della sentenza di

cassazione dichiarativa dell'inammissibilità del ricorso, quando

successivamente sia stato rinvenuto un documento decisivo relativo

agli atti interni del giudizio di legittimità, la cui mancata

produzione abbia impedito la pronuncia sul merito dell'impugnativa, e

che la parte interessata non abbia potuto tempestivamente depositare

per causa che non le era in alcun modo imputabile;

che, in sostanza, il giudice a quo sollecita una pronuncia

che, incidendo, da un lato, sull'ambito di operatività

dell'art. 395, numero 3, e, dall'altro, su quello dell'art. 391-bis,

dovrebbe consentire l'esperibilità del ricorso per revocazione anche

nel caso di una sentenza della Corte di cassazione che abbia

pronunciato la inammissibilità del ricorso a causa della mancata

produzione nel termine perentorio, stabilito dalla legge o dal

giudice, di un atto comprovante l'adempimento dell'onere posto a

carico della parte;

che la questione è inammissibile sotto molteplici profili;

che deve essere innanzitutto dichiarata l'estraneità

all'ambito della giustizia costituzionale di una pronuncia, quale

sarebbe quella prefigurata dal remittente, che fosse caratterizzata

da un grado di manipolatività tanto elevato da investire non singole

disposizioni o il congiunto operare di alcune di esse, ma un intero

sistema di norme - quello relativo ai mezzi straordinari di

impugnazione - così da coinvolgere, accanto al regime di normale

irretrattabilità delle sentenze della Corte di cassazione, le quali

diverrebbero suscettibili di revocazione al di là di quanto

specificamente previsto dall'art. 391-bis, anche quello delle

sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado, poiché è

a queste che fanno riferimento tutte le ipotesi di revocazione

regolate dall'art. 395 cod. proc. civ., incluse quelle disciplinate

nel censurato art. 395, numero 3;

che una simile pronuncia, oltre a coinvolgere insieme il

regime delle sentenze di cassazione e di quelle rese in grado di

appello o in unico grado, dovrebbe anche investire nozioni rilevanti

nel giudizio di revocazione, quali quelle di forza maggiore e di

decisività di un documento, imprimendo ad esse significati nuovi e

più ampi;

che, infatti, quanto alla forza maggiore, che, ai sensi

dell'art. 395, numero 3, può costituire motivo di revocazione delle

sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado nei casi in

cui determina la mancata produzione di un documento, questa Corte è

sollecitata ad ampliarne la portata, così da comprendere in essa il

ritardo o l'errore dell'ufficiale giudiziario nella esecuzione di una

notificazione, laddove è risaputo il consolidato orientamento della

giurisprudenza di legittimità secondo il quale la negligenza

dell'ufficiale giudiziario incaricato della notificazione di un atto

di impugnazione non impedisce la decadenza dall'impugnazione stessa,

potendo eventualmente determinare la responsabilità del medesimo

ufficiale giudiziario, da far valere in diversa sede;

che, seguendo un ordine di idee non dissimile, questa Corte,

in riferimento ad ipotizzate violazioni del diritto di difesa

conseguenti alla negligenza o comunque all'inadempimento

dell'ufficiale giudiziario nella notificazione di un atto, ha

affermato che gli interventi volti a comporre le contrapposte

esigenze di concedere alla parte ulteriori strumenti di difesa e di

assicurare al processo una ragionevole durata attraverso la

previsione di termini perentori, richiedono apprezzamenti rimessi

esclusivamente al legislatore e preclusi nel giudizio di legittimità

costituzionale (ordinanza n. 855 del 1988); salvo, beninteso,

l'ipotesi estrema, che qui non ricorre, in cui un intervento

demolitorio si renda necessario al fine di preservare il nucleo

essenziale della tutela giurisdizionale, nel qual caso andrebbe

comunque lasciato al legislatore il compito di colmare il vuoto con

una nuova disciplina;

che anche la nozione di decisività del documento verrebbe ad

essere considerevolmente ampliata per effetto della sollecitata

pronuncia di accoglimento, giacché è noto che, nella

interpretazione giurisprudenziale, di decisività si parla in

relazione a documenti concernenti il merito della controversia - vale

a dire a documenti, la cui produzione, non verificatasi per causa di

forza maggiore o per fatto dell'avversario, avrebbe in astratto

potuto condurre ad una diversa decisione di diritto sostanziale - e

non anche in relazione a quei documenti la cui acquisizione, lungi

dal consentire una decisione sul merito diversa da quella già resa,

avrebbe unicamente l'effetto di rendere possibile il superamento di

una soluzione processuale;

che solo in apparenza, dunque, l'oggetto della questione è

limitato all'art. 391-bis, nella parte in cui non consente la

revocazione per i motivi di cui all'art. 395, numero 3: in realtà

esso è chiaramente inteso a provocare, all'interno dello stesso

art. 395, numero 3, un intervento manipolativo che consenta di

superare la configurazione che hanno assunto nel diritto vivente le

nozioni di forza maggiore e decisività;

che un intervento di simili dimensioni, inteso a coinvolgere

simultaneamente la disciplina di più fasi del giudizio e a rivedere

istituti e nozioni che hanno trovato da lungo tempo il loro assetto

stabile nella giurisprudenza, è riservato al legislatore, al quale

soltanto competerebbe definire un equilibrio diverso da quello

attuale tra rimedi interni alle singole fasi o gradi del giudizio,

mezzi di impugnazione ordinari, mezzi straordinari e rimedi

risarcitori;

che d'altronde lo stesso legislatore, nel realizzare

l'attuale equilibrio, ha osservato particolare cautela nell'impiego

dei mezzi straordinari di impugnazione, nella consapevolezza che un

indiscriminato accrescimento di questi pregiudicherebbe il bene

costituzionale della ragionevole durata del processo, che è

preordinato a garantire la stabilità delle situazioni giuridiche, e

che, già implicito nell'art. 24 Cost., è ora oggetto di specifica

enunciazione nel nuovo testo dell'art. 111 Cost., sulla scia

dell'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti

dell'uomo e delle libertà fondamentali;

che, una volta appurato che rientra appieno nella

discrezionalità del legislatore la scelta circa il mezzo più idoneo

per soddisfare le ulteriori esigenze di difesa di cui si fa

portatrice l'ordinanza di rimessione - la scelta, cioè, tra rimedi

interni al processo (qual'è, ad esempio, quello previsto

dall'art. 184-bis), mezzi di impugnazione straordinaria, tutela

risarcitoria, e via discorrendo - la questione si appalesa

manifestamente inammissibile anche per l'ulteriore ragione che tra le

situazioni poste a raffronto nel caso di specie non è riscontrabile

quella identità di rationes normative che è presupposto

indefettibile perché questa Corte possa intervenire sulle

disposizioni impugnate per estenderne l'ambito di operatività;

che, infatti, quanto all'art. 395, numero 3, cod. proc. civ.,

l'obiettivo perseguito dal legislatore, nel prevedere l'ipotesi di

revocazione per la mancata produzione di un documento decisivo oltre

che nei casi di forza maggiore, anche quando tale mancata produzione

sia imputabile al fatto dell'avversario, è stato quello di

sanzionare con la possibile riapertura del processo comportamenti

sleali di una parte ai danni dell'altra;

che una simile finalità non potrebbe ravvisarsi in una

disciplina che analoga sanzione prevedesse per il fatto di terzi

estranei al processo, quali indubbiamente sono l'ufficiale

giudiziario e gli uffici consolari che con esso cooperano per le

notificazioni all'estero;

che, contrariamente a quanto il giudice a quo mostra di

ritenere, la mancata produzione di un documento necessario al fine di

non incorrere nella sanzione processuale della decadenza e l'errore

di fatto del giudice, contemplato nell'art. 391-bis, non obbediscono

ad una medesima ratio, solo in quest'ultimo caso, e non anche nel

primo, potendo parlarsi di una sentenza viziata;

che non ricorrono, quindi, le condizioni perché questa

Corte, con una pronuncia additiva, possa ampliare, nel senso

richiesto dal remittente, la sfera applicativa degli artt. 391-bis e

395, numero 3, cod. proc. civ;

che infatti una tale operazione non si risolverebbe nella

semplice estensione di una disciplina ad ipotesi in essa non

ricomprese e tuttavia accomunate da identica ratio, ma comporterebbe

l'introduzione di un motivo di revocazione affatto nuovo, che sarebbe

caratterizzato da una ratio autonoma e diversa, e che solo il

legislatore potrebbe prevedere nell'esercizio della sua

discrezionalità;

che, conclusivamente, la questione deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli articoli 391-bis e 395, numero 3,

del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli

articoli 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte di cassazione, con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.

Il Presidente: Vari

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 25 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:305 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte