Corte costituzionale

Ordinanza n. 306/1983

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/10/1983 · relatore Ettore Gallo

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 80, comma

quindicesimo, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (codice della strada)

promosso con ordinanza emessa il 7 maggio 1981 dal Pretore di Busto

Arsizio nel procedimento penale a carico di Starvaggi Paolo iscritta al

n. 571 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 338 del 1981;

visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito, nella camera di consiglio del 22 giugno 1983, il Giudice

relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Pretore di Busto

Arsizio dubita della legittimità costituzionale dell'art. 80 comma

quindicesimo Cod. strad. 393/1959, nel testo sostituito dall'art. 2 L.

14 febbraio 1974 n. 62, assumendo che tale disposizione, non prevedendo

analogo trattamento giuridico-amministrativo nei confronti di chi, pur

munito di patente militare convertibile in quella civile senza esami

d'idoneità, guida veicolo non militare senza avere ottenuto la patente

civile, sarebbe in contrasto coll'art. 3 Cost. in quanto determina

ingiustificate disparità fra due situazioni sostanzialmente uguali

(guida di autoveicolo senza patente ma avendo superato gli esami

d'idoneità);

considerato che l'ordinanza muove dal presupposto che la condotta in

esame rientri tuttora tra quelle previste e punite dall'art. 80,

tredicesimo comma, C.d.S. nel testo ora vigente;

che viceversa questa Corte, con la sentenza n. 54 del 1982 e

successivamente con ord. 29 marzo 1983, n. 94, ha ritenuto -

conformemente all'avviso della stessa Corte di cassazione - che a

seguito delle innovazioni introdotte con la citata legge n. 62 del

1974, l'unica norma applicabile alla fattispecie in questione sia

proprio quella di cui al quindicesimo comma del medesimo art. 80, con

la cui previsione essa coincide perfettamente;

che, in particolare, a tale conclusione la Corte è pervenuta

considerando da un lato che con la più recente legislazione (art. 2,

quindicesimo e sedicesimo comma, legge n. 62/1974; art. 33, primo

comma, lett. d), legge n. 689/1981) si è ritenuta adeguata la mera

sanzione amministrativa nelle varie ipotesi (guida dopo l'esito

favorevole degli esami, o con patente scaduta ovvero con patente

estera) in cui, essendo il conducente in possesso dei necessari

requisiti psico-fisici e di idoneità tecnica, risulta tutelato il

preminente interesse alla incolumità dei partecipanti alla

circolazione stradale e la violazione concerne solo l'inosservanza

della disciplina autorizzatoria; e, dall'altro, che è lo stesso

legislatore (art. 94, quinto comma, C.d.S.) a considerare l'esame di

idoneità, sostenuto ai fini del conseguimento della patente militare,

del tutto equipollente a quello sostenuto avanti all'autorità civile,

cui fa riferimento il citato art. 80, quindicesimo comma;

che la suddetta conclusione - per cui il fatto considerato non

costituisce reato ma infrazione amministrativa - toglie fondamento alla

prospettata questione di legittimità costituzionale, che va perciò

dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 80, quindicesimo comma, del Codice della

Strada, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel testo

sostituito dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62 sollevata,

in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., dal Pretore di Busto

Arsizio con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte

costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 settembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:306 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte