Corte costituzionale

Ordinanza n. 306/1991

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/06/1991 · relatore Giuliano Vassalli

Norme in gioco

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 418, primo e

secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza

emessa il 15 ottobre 1990 dal Giudice per le indagini preliminari

presso il Tribunale di Ancona nel processo penale a carico di

Lucchetta Giancarlo, iscritta al n. 195 del registro ordinanze 1991 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima

serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1991 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Ancona, cui il Pubblico ministero aveva richiesto la

"fissazione dell'udienza preliminare", premesso che: la richiesta "si

fonda sulla lettera dell'art. 418" del nuovo codice di procedura

penale, e che, quindi, il giudice è tenuto, per un verso, a

procedere alla fissazione della detta udienza entro due giorni dalla

richiesta (primo comma) e, per un altro verso, a stabilire la data

dell'udienza entro un termine non superiore a trenta giorni dalla

richiesta stessa; che "i detti termini sembrano univocamente

perentori per la stessa tassativa dizione legislativa ('non

superiore'), quindi a pena di decadenza, suscettibili di relativa

eccezione nell'ipotesi di mancata osservanza degli stessi (art. 173

stesso Cod.) e non passibili di proroga, non consentendolo il dettato

della legge"; e che "la detta perentorietà ed esiguità dei termini"

vulnera gli artt. 2 e 97 della Costituzione, "norma quest'ultima che

tramite l'organizzazione dei pubblici uffici secondo disposizioni di

legge assicura il buon andamento della pubblica amministrazione, in

quanto al contrario la detta esiguità è fonte di grande disservizio

costringendo", da un lato, "la Cancelleria dell'Ufficio del G.I.P. e

gli Ufficiali Giudiziari nonché talvolta la polizia giudiziaria

(art. 148, 2° co. nuovo C.P.P.) ad un eccesso di lavoro" e,

dall'altro lato, "il Giudice competente ad un 'intasamento' del suo

ruolo d'udienza" e ciò a scapito delle "esigenze qualitative del

lavoro", con la frequente necessità di "rinvii dell'udienza",

cosicché il rispetto dei trenta giorni "diviene a tal punto

meramente formale", quando, invece, "una interpretazione del termine

in senso meramente ordinatorio" si adeguerebbe al principio di buon

andamento; tutto ciò premesso, ha, con ordinanza del 15 ottobre

1990, sollevato, in riferimento agli indicati parametri

costituzionali, questioni di legittimità dell'art. 418, primo e

secondo comma, del codice di procedura penale - questioni che

investono, "ad avviso dello Scrivente, la funzionalità genetica del

processo penale giunto allo stadio dell'udienza preliminare,

eccezione ovviamente reiterabile e reiterata in tutti i processi in

itinere ragion per cui, sempre ad avviso di chi scrive, si pone il

problema dell'urgenza della trattazione del presente instaurato

procedimento" - "laddove stabilisce termini perentori per l'emissione

del decreto di citazione a giudizio e per la fissazione dell'udienza

preliminare";

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate, in

quanto con esse vengono denunciate soltanto "probabili carenze

organizzative nell'ambito degli uffici giudiziari";

Considerato che questa Corte, con ordinanza n. 243 del 1991 ha

già dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 418, secondo comma, del codice

di procedura penale, sollevata dallo stesso Giudice per le indagini

preliminari presso il Tribunale di Ancona, per essersi il giudice a

quo limitato a prospettare genericamente la eccessiva brevità "del

termine stabilito dalla norma denunciata, richiedendo una

inammissibile pronuncia additiva che provveda a rideterminare la

durata, così sostituendosi integralmente nelle scelte che vanno

riservate al legislatore";

e che la ratio decidendi di tale pronuncia è riferibile, a

fortiori, alla previsione dell'art. 418, primo comma, del codice di

procedura penale, considerato lo stretto rapporto ravvisabile tra i

due termini l'uno dei quali diviene rilevante ai fini del computo del

termine "finale" contemplato nell'art. 418, secondo comma;

che, di conseguenza, entrambe le questioni devono essere

dichiarate manifestamente inammissibili;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 418, primo e secondo comma, del

codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 2 e

97 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso

il Tribunale di Ancona con ordinanza del 15 ottobre 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 17 giugno 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 giugno 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:306 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte