Sentenza n. 306/1994
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 15/07/1994 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1d.P.R. 23/1992
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma,
del d.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23 (Concessione di amnistia per reati
tributari), promosso con ordinanza emessa l'11 ottobre 1993 dal
Tribunale di Genova nel procedimento penale a carico di De Pietro
Rocco, iscritta al n. 761 del registro ordinanze 1993 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale,
dell'anno 1994;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1994 il Giudice
relatore Massimo Vari.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1.1. - Con ordinanza dell'11 ottobre 1993 (R.O. 761 del 1993),
emessa nel corso di un procedimento penale a carico di De Pietro
Rocco, il Tribunale di Genova ha sollevato, in riferimento all'art. 3
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1, primo comma, del d.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23, nella
parte in cui non consente a coloro che abbiano già composto, in via
amministrativa, pendenze tributarie in forza di precedenti
provvedimenti di condono, "di beneficiare dell'amnistia, per periodi
d'imposta non definibili secondo le disposizioni del titolo VI della
legge 30 dicembre 1991, n. 413".
Premette il remittente che l'imputato si è avvalso del condono
tributario previsto dall'art. 8 del decreto-legge n. 83 del 1991,
convertito nella legge n. 154 del 1991, per "violazioni tributarie di
tipo formale relative all'anno 1990", riconducibili alle previsioni
dell'art. 1, sesto comma, del decreto-legge n. 429 del 1982,
convertito, con modificazioni, nella legge n. 516 del 1982 (come
modificato dalla legge n. 154 del 1991), fermi restando gli effetti
penali della compiuta violazione, punita con eguale sanzione anche
sotto il vigore della già menzionata legge n. 154 del 1991.
In relazione a ciò, l'ordinanza assume una disparità di
trattamento, priva di giustificazione, tra chi ha definito in sede
amministrativa pendenze tributarie prima dell'entrata in vigore del
d.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23, senza conseguire l'estinzione del
reato, e chi, invece, avvalendosi delle disposizioni della legge n.
413 del 1991, ha composto in epoca successiva dette pendenze,
fruendo, così, dell'amnistia.
1.2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato. Rilevato
che "l'ordinanza di rinvio non è chiaramente comprensibile", per non
essere resi espliciti "il reato oggetto del processo" nonché "la
ragione della esclusione della amnistiabilità", e supponendo che "il
Tribunale dovesse pronunziarsi su di una violazione di tipo formale",
l'Avvocatura osserva che, nella specie, l'esclusione dall'amnistia
del reato su cui il giudice remittente deve, verosimilmente,
pronunziarsi discende non dall'avere l'imputato usufruito, per le
sanzioni amministrative, del beneficio (c.d. minicondono) di cui
all'art. 8 del decreto-legge n. 83 del 1991, bensì dalla circostanza
che detta violazione non è riconducibile ad alcuna delle ipotesi di
reato alle quali l'art. 1 del d.P.R. n. 23 del 1992 ricollega la
possibilità di fruire del provvedimento di clemenza. Considerato in diritto
1. - La Corte è chiamata a stabilire se l'art. 1, primo comma,
del d.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23, violi l'art. 3 della Costituzione,
nella parte in cui non consente, a coloro che si siano avvalsi di
precedenti provvedimenti di condono, di beneficiare dell'amnistia,
per periodi di imposta non definibili secondo le disposizioni del
titolo VI della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
Il giudice remittente, chiamato in sede penale a giudicare una
violazione tributaria sanzionata dall'art. 1, sesto comma, del
decreto-legge n. 429 del 1982, convertito, con modificazioni, nella
legge n. 516 del 1982, assume l'illegittimità della disposizione
impugnata, in quanto la stessa discriminerebbe coloro che hanno
sanato in sede amministrativa le pendenze tributarie in base alle
disposizioni di cui all'art. 8 del decreto-legge n. 83 del 1991,
senza conseguire il beneficio dell'estinzione del reato, rispetto a
coloro che, invece, avvalendosi delle disposizioni della legge n. 413
del 1991, hanno definito in epoca successiva dette pendenze, potendo
fruire dell'amnistia prevista per l'appunto dalla norma impugnata.
2. - Va premesso, quanto all'individuazione dell'oggetto del
processo a quo, ai fini del controllo della rilevanza della proposta
questione, che può ritenersi sufficiente il richiamo dell'ordinanza
all'art. 1, sesto comma, del decreto-legge n. 429 del 1982,
convertito, con modificazioni, nella legge n. 516 del 1982.
La questione è da ritenere, tuttavia, inammissibile, in quanto
viene richiesto alla Corte un intervento additivo volto ad estendere
la portata dell'amnistia prevista dal d.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23,
sì da ricomprendervi accanto alle pendenze tributarie definite, in
via amministrativa, alla stregua delle disposizioni di cui alla legge
n. 413 del 1991, anche quelle che avevano formato oggetto del condono
fiscale previsto dal precedente decreto-legge n. 83 del 1991.
In proposito, è sufficiente rammentare il consolidato
orientamento di questa Corte secondo il quale, in sede di giudizio di
legittimità costituzionale, non sono consentiti interventi volti ad
ampliare la sfera di applicabilità dei provvedimenti di amnistia,
dal momento che la determinazione di un siffatto ambito è rimessa,
sulla base del precetto contenuto nell'art. 79 della Costituzione,
all'esclusiva competenza del legislatore (da ultimo, ordinanza n. 452
del 1993).
Non va, d'altro canto, ignorata l'altra affermazione, del pari
desumibile dalla giurisprudenza della Corte, secondo la quale la
differente disciplina delle situazioni tributarie esaurite, rispetto
a quelle ancora pendenti, non può, in linea generale, reputarsi
lesiva del principio di eguaglianza (sentenza n. 32 del 1976;
ordinanza n. 539 del 1987).
3. - Le esposte considerazioni esimono la Corte dall'affrontare la
questione prospettata nella memoria dell'Avvocatura dello Stato, con
conclusioni peraltro negative, della possibilità o meno di
ricondurre la fattispecie all'esame del giudice a quo ad uno dei casi
contemplati dalla legge successivamente emanata e, conseguentemente,
della facoltà o meno per il contribuente di avvalersi, nonostante la
definizione della pendenza ai sensi del precedente decreto-legge n.
83 del 1991, del procedimento di condono fiscale e del conseguente
beneficio dell'amnistia, in base al combinato disposto del d.P.R. 20
gennaio 1992, n. 23 e della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Trattasi,
infatti, di questione di carattere interpretativo, che esula dal
thema decidendum e dal sindacato di costituzionalità della norma
impugnata, nei termini in cui esso è stato rimesso all'esame di
questa Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1, primo comma, del d.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23
(Concessione di amnistia per reati tributari) sollevata, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 6 luglio 1994.
Il Presidente: PESCATORE
Il redattore: VARI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 15 luglio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:306 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte