Sentenza n. 306/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 07/07/1995 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione
Siciliana approvata il 17 febbraio 1995 dall'Assemblea regionale
(Contributo annuale alla Fondazione Museo Mandralisca di Cefalù,
alla Associazione Istituto internazionale del Papiro di Siracusa,
alla Associazione per la conservazione delle tradizioni popolari
Museo delle Marionette di Palermo ed alla Fondazione Famiglia Piccolo
di Calanovella a Capo d'Orlando), promosso con ricorso del
Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, notificato il 25
febbraio 1995, depositato in cancelleria il 3 marzo 1995 ed iscritto
al n. 12 del registro ricorsi 1995;
Visto l'atto di costituzione della Regione Siciliana;
Udito nell'udienza pubblica del 16 maggio 1995 il Giudice relatore
Cesare Mirabelli;
Uditi l'Avvocato dello Stato Giuseppe O. Russo, per il ricorrente,
e gli avvocati Giovanni Pitruzzella e Giovanni Lo Bue per la Regione;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso ritualmente notificato e depositato il
Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, denunciando la
violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione, ha promosso
questione di legittimità costituzionale della delibera legislativa,
adottata dall'Assemblea regionale il 17 febbraio 1995, di
approvazione del disegno di legge n. 694, relativo al "Contributo
annuale alla Fondazione Museo Mandralisca di Cefalù, alla
Associazione Istituto internazionale del Papiro di Siracusa, alla
Associazione per la conservazione delle tradizioni popolari Museo
delle Marionette di Palermo ed alla Fondazione Famiglia Piccolo di
Calanovella a Capo d'Orlando".
L'art. 1 della legge regionale denunciata stabilisce che
l'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica
istruzione è autorizzato a corrispondere annualmente un contributo a
quattro enti (lire 300 milioni alla Fondazione Museo Mandralisca di
Cefalù, lire 100 milioni all'Associazione Istituto internazionale
del Papiro di Siracusa, lire 300 milioni all'Associazione per la
conservazione delle tradizioni popolari Museo delle Marionette di
Palermo, lire 300 milioni alla Fondazione Famiglia Piccolo di
Calanovella a Capo d'Orlando) per il perseguimento dei rispettivi
fini istituzionali.
Il Commissario dello Stato ritiene che sia violato il principio di
eguaglianza (art. 3 della Costituzione), trattandosi di una legge
singolare di attribuzione di un privilegio senza giustificazione
obiettiva e razionale, essendo disposta l'erogazione di contributi a
determinate istituzioni, la cui situazione non sarebbe stata valutata
e comparata con quella di altri ed analoghi enti, meritevoli dello
stesso trattamento.
La legge regionale sarebbe inoltre in contrasto con il principio
di buon andamento dell'amministrazione (art. 97 della Costituzione).
Essa si limita ad attribuire il contributo senza prescrivere alcun
controllo e verifica dei risultati conseguiti e del corretto impiego
delle provvidenze da parte degli enti destinatari. Inoltre, pur
essendo emersa l'esigenza di una organica disciplina degli interventi
regionali a sostegno delle istituzioni culturali, sarebbe stato
disposto un contributo ordinario a quattro enti, i soli sentiti nel
corso dei lavori preparatori della legge, e non si sarebbe tenuto
conto della ottimale utilizzazione delle risorse e della parità di
condizioni tra le singole istituzioni culturali.
2. - Si è costituita in giudizio la Regione Siciliana chiedendo
che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata
inammissibile o comunque infondata.
La legge regionale avrebbe concentrato le poche risorse
disponibili su istituzioni culturali di indubbio prestigio,
apprezzate a livello internazionale e di rilevanza anche turistica,
al fine di assicurare la loro sopravvivenza, evitando la dispersione
delle risorse con finanziamenti "a pioggia". La Regione sottolinea
che lo stesso Commissario dello Stato non sostiene l'intrinseca
arbitrarietà della norma denunciata, ma afferma che sarebbe stata
introdotta una discriminazione ingiustificata, senza tuttavia
indicare alcun termine di raffronto che consenta di apprezzare
l'esistenza o meno della disparità di trattamento.
Ad avviso della Regione non sarebbe stato neanche violato l'art.
97 della Costituzione: il principio di buon andamento della pubblica
amministrazione si risolve, secondo gli orientamenti della
giurisprudenza costituzionale, in una valutazione di ragionevolezza
della norma, già riscontrata con riferimento all'art. 3 della
Costituzione.
In ogni caso l'Assemblea regionale non potrebbe essere assimilata
ad un organo amministrativo, per estendere ad essa i criteri di
valutazione impiegati per sindacare la legittimità dell'operato
della pubblica amministrazione.
Quanto alla denunciata omissione della previsione di controlli
sull'utilizzazione dei contributi, la Regione richiama il potere di
vigilanza dell'Assessore dei beni culturali, che già viene
esercitato secondo quanto previsto da un'apposita circolare che
specifica le modalità di erogazione dei contributi e l'obbligo di
rendiconto, il cui eventuale inadempimento impedisce di fruire
ulteriormente del contributo stesso.
3. - In prossimità dell'udienza il Commissario dello Stato ha
depositato documenti relativi ai lavori preparatori della delibera
legislativa regionale denunciata ed alla situazione finanziaria degli
enti destinatari dei contributi, specificando in una memoria, per
contrastare le deduzioni della Regione, le argomentazioni già
prospettate.
4. - Anche la Regione ha depositato documenti relativi alla natura
ed alle attività degli enti destinatari dei contributi. Considerato in diritto
1. - La questione di legittimità costituzionale concerne
l'autorizzazioneall'erogazione di un contributo annuale da parte
dell'Assessorato regionale dei beni culturali in favore di quattro
enti (la Fondazione Museo Mandralisca di Cefalù, l'Associazione
Istituto internazionale del Papiro di Siracusa, l'Associazione per la
conservazione delle tradizioni popolari Museo delle Marionette di
Palermo, la Fondazione Famiglia Piccolo di Calanovella a Capo
d'Orlando) per il perseguimento dei loro fini istituzionali, disposta
con la delibera legislativa che l'Assemblea regionale siciliana ha
adottato nella seduta del 17 febbraio 1995, approvando il disegno di
legge n. 694.
Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, proponendo
ricorso in via principale, ritiene che la disposizione legislativa
denunciata sia in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione
sotto due distinti profili, che riguardano sia l'attribuzione di
contributi annuali ai quattro enti, in sé considerati, sia le
modalità relative alla loro utilizzazione ed al controllo.
Sotto il primo profilo la Regione avrebbe disposto l'attribuzione
dei contributi omettendo la comparazione e la valutazione della
posizione di altri analoghi enti egualmente meritevoli, che sarebbero
stati pretermessi senza un'adeguata giustificazione dell'intervento
adottato con legge singolare. Sotto il secondo profilo viene
denunciato il contrasto con il principio di buon andamento
dell'amministrazione, non essendo disciplinata in modo specifico
l'utilizzazione del contributo, genericamente destinato alle
finalità istituzionali degli enti. Non sarebbero difatti previsti
l'obbligo di rendiconto né il controllo e la verifica
dell'utilizzazione dei fondi e dei risultati conseguiti.
2. - La disposizione legislativa denunciata, provvedendo in ordine
all'erogazione di un contributo annuale in favore di quattro enti
culturali, assume un contenuto particolare e concreto, normalmente
proprio degli atti di amministrazione.
Nell'ordinamento attuale, in assenza di una riserva, opponibile al
legislatore, di tali atti agli organi amministrativi, non è preclusa
alla legge ordinaria la possibilità di attrarre nella propria sfera
di disciplina materie e oggetti normalmente affidati all'attività
amministrativa (sentenza n. 62 del 1993). È quindi possibile che, in
casi particolari, il legislatore provveda direttamente alla
valutazione ed alla determinazione di scelte concrete che,
altrimenti, in attuazione dei criteri dettati dal legislatore stesso,
resterebbero affidate alla discrezionalità dell'amministrazione
nell'apprezzamento del pubblico interesse.
Anche quando esprime un contenuto particolare e concreto, la legge
mantiene le caratteristiche di tale atto normativo e rimane
sottoposta al regime per essa previsto. La violazione del principio
di buon andamento dell'amministrazione, dedotta nel ricorso del
Commissario dello Stato, in tal caso non può essere invocata se non
per l'arbitrarietà e la manifesta irragionevolezza della disciplina
denunciata, desumibili anche dalla carenza di ogni valutazione degli
elementi in ordine alla situazione concreta sulla quale la legge è
chiamata ad incidere o dall'evidente incoerenza del provvedimento
legislativo in relazione all'interesse pubblico perseguito.
Il richiamo all'art. 97 della Costituzione si combina quindi con
il riferimento all'art. 3 della Costituzione ed implica lo
svolgimento di un giudizio di ragionevolezza sulla legge denunciata
(sentenze n. 248 e n. 63 del 1995, n. 266 del 1993, n. 10 del 1980).
3. - Sulla base di questi principi la questione di legittimità
costituzionale è da ritenere infondata, sia per il profilo attinente
all'attribuzione dei contributi ai quattro enti culturali considerati
dalla legge regionale, sia per l'aspetto relativo all'utilizzazione
dei fondi ed ai corrispondenti controlli.
La disposizione legislativa denunciata non attribuisce un
arbitrario privilegio né appare manifestamente irragionevole. Essa
è stata approvata dall'Assemblea regionale dopo che la competente
Commissione consiliare ha svolto una specifica attività istruttoria,
ritenuta dal legislatore, non irragionevolmente, sufficiente per
raccogliere gli elementi di valutazione considerati necessari per
conoscere ed apprezzare la situazione per la quale si intendeva
provvedere. Si è tenuto conto della natura e delle finalità degli
enti destinatari, dell'importanza della loro attività, della
situazione finanziaria nella quale versavano, della rilevanza degli
interessi pubblici coinvolti: elementi la cui ponderazione rientra
nella discrezionalità e nella responsabilità del legislatore.
L'attribuzione del contributo riguarda enti ritenuti meritevoli di
sostegno. La loro importanza e l'interesse dell'attività che essi
svolgono non sono stati messi in dubbio dal Commissario dello Stato.
La denuncia di disparità di trattamento rispetto ad altri enti da
considerare meritevoli, peraltro non indicati, si risolve in
argomentate valutazioni negative attinenti al merito e non alla
legittimità costituzionale del provvedimento legislativo.
La legge, autorizzando l'Assessore regionale a corrispondere un
contributo annuale ai quattro enti considerati, non sottrae
l'erogazione dello stesso alle regole comuni di verifica e controllo
sull'utilizzazione di fondi pubblici, anche ai fini del rinnovo
dell'erogazione negli anni successivi. Non è difatti necessaria una
specifica previsione per affermare la possibilità, ed anzi la
doverosità, di verifiche e controlli sulla correttezza nella
gestione e nell'utilizzazione di fondi pubblici; verifiche e
controlli compresi tra le ordinarie attività dell'amministrazione e
che costituiscono il presupposto per l'ulteriore erogazione di
contributi ad enti chiamati ad utilizzarli per finalità
istituzionali.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
della legge della Regione Siciliana approvata il 17 febbraio 1995
dall'Assemblea regionale (Contributo annuale alla Fondazione Museo
Mandralisca di Cefalù, alla Associazione Istituto internazionale del
Papiro di Siracusa, alla Associazione per la conservazione delle
tradizioni popolari Museo delle Marionette di Palermo ed alla
Fondazione Famiglia Piccolo di Calanovella a Capo d'Orlando),
promossa, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal
Commissario dello Stato per la Regione Siciliana con il ricorso
indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 7 luglio 1995.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1995:306 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte