Corte costituzionale

Ordinanza n. 306/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/07/1998 · relatore Fernando Santosuosso

Norme in gioco

usata come parametro

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 204, comma 1,

del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della

strada), promossi con ordinanze emesse l'11 febbraio 1997 (n. 5

ordinanze) dal pretore di Roma sezione distaccata di Castelnuovo di

Porto iscritte ai nn. 849, 850, 851, 852 e 853 del registro ordinanze

1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50,

prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 aprile 1998 il giudice

relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto che nel corso di diversi giudizi di opposizione ad

ordinanze-ingiunzioni prefettizie con le quali si intimava il

pagamento di somme di denaro a titolo di sanzione amministrativa per

violazione di norme del codice della strada, il pretore di Roma -

sezione distaccata di Castelnuovo di Porto, dopo aver emesso sentenze

di rigetto non definitive (che non statuivano sulla richiesta di

riduzione della sanzione, formulata, in via subordinata, da tutti i

ricorrenti), con cinque ordinanze emesse l'11 febbraio 1997, ha

sollevato - in riferimento all'art. 24 della Costituzione -

questione di legittimità costituzionale dell'art. 204, comma 1, del

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della

strada), nella parte in cui prevede che il prefetto, se ritiene

fondato l'accertamento, ingiunge il pagamento di una somma non

inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione;

che il pretore di Roma ritiene di dover riproporre la questione,

già decisa dalla Corte costituzionale nel senso della infondatezza

(e poi, in epoca successiva alle ordinanze di rimessione, nel senso

della manifesta infondatezza), dal momento che non sarebbe stato

considerato che il potere del giudice dell'opposizione di

rideterminare la sanzione amministrativa può operare soltanto in

quanto gli sia permesso di effettuare una valutazione di merito

sull'applicazione della sanzione stessa: se, cioè, "abbia il potere

di prendere cognizione non soltanto degli aspetti di legittimità del

provvedimento amministrativo sanzionatorio, ma anche di quelli che

attengono alla discrezionalità, per cui soltanto a seguito di

annullamento dell'atto si possa sostituire altra e diversa

valutazione del fatto";

che tuttavia la Corte di cassazione, con indirizzo costante,

avrebbe più volte ribadito che la cognizione del giudice ordinario

deve limitarsi ad un sindacato di legittimità, relativo agli aspetti

attinenti alla motivazione del provvedimento e non al concreto

esercizio della potestà sanzionatoria dell'amministrazione: perciò

il giudice ordinario non potrebbe mai, "in concreto", applicare

l'art. 23 della legge n. 689 del 1981, rideterminando in melius

l'entità della sanzione, poiché dovrebbe "ripercorrere il

procedimento amministrativo sanzionatorio, sostituendosi

all'autorità irrogante nella quantificazione concreta della

sanzione, ciò che palesemente gli è precluso";

che da ciò deriverebbe il contrasto con l'art. 24 della

Costituzione, in quanto la disposizione impugnata si connoterebbe

come un "deterrente" alla proposizione del ricorso in via

amministrativa, in considerazione dell'impossibilità per il giudice

di valutare "in concreto", in caso di rigetto del ricorso stesso, la

congruità della sanzione irrogata, che risulta automaticamente

maggiorata rispetto a quella non contestata;

che nei giudizi davanti alla Corte costituzionale è intervenuto

il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la

manifesta infondatezza della questione, essendo già stata decisa in

passato nel senso dell'infondatezza e della manifesta infondatezza.

Considerato che, essendo stata sollevata in tutti i giudizi a

quibus la medesima questione, i relativi giudizi di legittimità

costituzionale devono essere riuniti;

che identica questione è già stata più volte rimessa a questa

Corte e decisa, da ultimo, con l'ordinanza n. 324 del 1997 e, in

precedenza, con l'ordinanza n. 268 del 1996, la sentenza n. 366 del

1994, le ordinanze n. 67 e n. 350 del 1994, nelle quali si è

rilevato che: a) la misura della sanzione può ben essere modulata

dal legislatore in modo da perseguire finalità deflattive del

contenzioso amministrativo; b) è, comunque, sempre esperibile il

ricorso giurisdizionale, in cui il giudice, anche quando respinge

l'opposizione, non è vincolato da alcun limite per la determinazione

della sanzione, che ben può essere fissata nella misura

corrispondente a quella "ridotta" di cui all'art. 202 del codice

della strada;

che negli stessi sensi appare orientata la più recente

giurisprudenza della Corte di cassazione, secondo la quale "il

procedimento amministrativo di determinazione della sanzione ... può

essere interamente sostituito dal giudice dell'opposizione, cui

spetta il potere di determinare autonomamente, prescindendo cioè

dalle valutazioni compiute dall'amministrazione ed espresse

nell'ordinanza-ingiunzione, l'entità della sanzione dovuta per la

concreta violazione" (v. Cass., 2 febbraio 1996, n. 911);

che, non essendo stati addotti profili nuovi, la questione deve

essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi avanti

la Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 204, comma 1, del

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della

strada), sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione dal

pretore di Roma - sezione distaccata di Castelnuovo di Porto, con le

ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1998.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1998:306 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte