Sentenza n. 306/2002
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 03/07/2002 · relatore Carlo Mezzanotte
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito della
deliberazione legislativa statutaria del Consiglio regionale della
Regione Marche adottata, in seconda votazione, il 25 settembre 2001 e
recante "Consiglio regionale - Parlamento delle Marche", promosso con
ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il
2 novembre 2001, depositato in cancelleria il 12 successivo ed
iscritto al n. 37 del registro conflitti 2001.
Visto l'atto di costituzione della Regione Marche;
Udito nell'udienza pubblica del 7 maggio 2002 il giudice relatore
Carlo Mezzanotte;
Uditi l'avvocato dello Stato Ignazio F. Caramazza per il
Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Stefano Grassi per
la Regione Marche.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto
ricorso, denominato conflitto di attribuzione, in riferimento agli
articoli 1, 5, 55, 114, 115 (articolo abrogato dall'art. 9, comma 2,
della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), 121 e 123 della
Costituzione, avverso la deliberazione legislativa statutaria del
Consiglio regionale della Regione Marche adottata, in seconda
votazione, il 25 settembre 2001 e recante "Consiglio regionale -
Parlamento delle Marche", nella quale si dispone che in tutti gli
atti ufficiali della Regione alla dizione "Consiglio regionale" venga
affiancata quella di "Parlamento delle Marche" e alla dizione
"Consigliere regionale" quella di "Deputato delle Marche".
L'Avvocatura dello Stato contesta in primo luogo la possibilità
di impiegare il procedimento previsto dall'art. 123 della
Costituzione per apportare modifiche parziali allo statuto regionale
approvato con legge statale. L'art. 123 della Costituzione, si
argomenta, attribuisce al legislatore regionale la potestà di
approvare e modificare lo statuto, e da ciò dovrebbe desumersi che
sia bensì consentito approvare un nuovo statuto organico, salva
successiva sua modifica, ma non emendare lo statuto vigente e dare
vita, con ciò, ad un testo statutario "misto".
Nel merito, il ricorrente lamenta che il cambiamento di
denominazione dell'organo rappresentativo regionale, sia pure solo in
via aggiuntiva, lederebbe attribuzioni statali costituzionalmente
garantite. La denominazione "Parlamento", secondo l'Avvocatura,
assumerebbe particolare pregnanza nell'ordinamento costituzionale
italiano, nel quale la posizione eminente dell'organo rappresentativo
del popolo rifletterebbe la sovranità popolare che esso rappresenta
ed esprime. La locuzione "Consiglio regionale", con la quale la
Costituzione designa l'organo rappresentativo della Regione e che è
stata di recente ribadita dalla legge costituzionale 22 novembre
1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del
Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle
Regioni), individuerebbe, al contrario, la titolarità di poteri di
autonomia, che, per quanto si vogliano dilatare, non possono mai
assurgere alle dimensioni della sovranità. Secondo la difesa del
Presidente del Consiglio dei ministri la delibera impugnata,
intitolando l'organo rappresentativo regionale con lo stesso
appellativo spettante alle Camere ed attribuendo ai suoi membri la
qualifica di "deputato", si arrogherebbe, in definitiva, la
titolarità di un potere sovrano che spetta soltanto alla Repubblica,
una e indivisibile.
2. - Si è costituito, per la Regione Marche, il Presidente della
Giunta regionale e ha chiesto che il ricorso statale venga rigettato.
In via preliminare la difesa della Regione nega che l'art. 123
ammetta solo la approvazione di un testo statutario organico, sul
rilievo che ciò significherebbe svalutare l'autonomia statutaria
regionale, la quale, così come potrebbe essere esplicata in pieno
con l'approvazione di uno statuto interamente nuovo, allo stesso modo
potrebbe essere esercitata anche per approvare norme che lo emendino
solo parzialmente.
Nel merito della censura principale, la Regione Marche osserva
come le addizioni lessicali introdotte dalla deliberazione statutaria
oggetto di conflitto intendano esprimere con immediatezza il rapporto
che intercorre tra le assemblee elettive regionali ed il corpo
elettorale. Le Regioni, infatti, sarebbero espressione di comunità
intermedie nelle quali si sviluppa la personalità dell'uomo e
concorrerebbero alla crescita del pluralismo sociale, nella cornice
di una Repubblica che è una e indivisibile, "ma che è tale in
quanto risultato, e non mero presupposto, del pluralismo
istituzionale e delle istanze di autonomia che ne caratterizzano il
tessuto democratico". L'intuizione dei Costituenti, secondo la quale
la democraticità del sistema dipenderebbe dalla capacità di
promuovere e sviluppare forti autonomie locali, avrebbe trovato una
attuazione coerente nelle recenti riforme costituzionali improntate
ad un potenziamento delle autonomie regionali. In particolare, per
effetto delle leggi costituzionali n. 1 del 1999 e n. 3 del 2001, il
ruolo del Consiglio regionale sarebbe stato fortemente accresciuto,
così da giustificare la innovazione statutaria che intende
designarlo con il nomen di Parlamento.
Del resto, continua la Regione, l'addizione lessicale di cui è
questione è stata introdotta con una deliberazione legislativa
statutaria che trova fondamento nell'art. 123, primo comma, della
Costituzione, là dove si conferisce alla Regione la potestà di
determinare, "in armonia con la Costituzione", la propria forma di
governo ed i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento.
E poiché l'armonia con gli statuti dovrebbe sussistere rispetto ai
principi costituzionali, così da lasciare spazio ad un'autonoma
capacità di interpretazione degli stessi da parte della Regione, la
scelta di affiancare il termine Parlamento a quello di Consiglio
regionale sarebbe perfettamente legittima, perché essa non
metterebbe in discussione il sistema organizzativo definito dalla
Costituzione, ma semmai ne svilupperebbe i principi ispiratori.
Verrebbe in rilievo, segnatamente, il principio di unità, il quale,
secondo la difesa regionale, non dovrebbe essere inteso in senso
statalistico come "esigenza di necessaria coerenza dell'ordinamento
giuridico o come individuazione di un'unica sede in cui fissare la
volontà generale, rispetto alla quale gli altri organi pubblici
abbiano un mero compito di specificazione". Al contrario l'unità e
indivisibilità della Repubblica non imporrebbero l'uniformità, ma
sarebbero dirette a limitare le degenerazioni del pluralismo e ad
evitare che esso trasmodi in separatismo e secessionismo. L'unità
andrebbe infatti ricomposta intorno agli obiettivi posti dagli
articoli 2 e 3 della Costituzione: garantire la dignità e il pieno
sviluppo della persona umana e realizzare il principio di eguaglianza
sostanziale, rimuovendo gli ostacoli che a tale sviluppo si
oppongono. Le denominazioni di Parlamento delle Marche e Deputato
delle Marche sarebbero, insomma, pienamente legittime, in quanto
designerebbero, nel pluralismo delle articolazioni democratiche
dell'ordinamento, un soggetto in grado di perseguire i fini unitari e
di solidarietà additati dalla Costituzione e rappresenterebbero al
contempo l'espressione di un concetto di autonomia più moderno, che
non si risolve in un insieme di relazioni funzionali ed organiche, ma
che esprime, in positivo, il modo di organizzarsi sul territorio
della comunità che è rappresentata dal Consiglio regionale. Nel
quadro così delineato, il Consiglio regionale rappresenterebbe il
momento di autodeterminazione della collettività nell'esercizio dei
poteri pubblici e dunque potrebbe legittimamente fregiarsi
dell'appellativo di Parlamento.
3. - In prossimità dell'udienza la Regione Marche ha depositato
una memoria illustrativa nella quale, preso atto della sentenza di
questa Corte n. 106 del 2002, con cui è stato vietato al Consiglio
regionale della Regione Liguria l'uso della denominazione
"Parlamento", espone alcune eccezioni di inammissibilità del ricorso
statale. Si osserva al riguardo che il Governo ha proposto ricorso in
sede di conflitto di attribuzione, mentre l'art. 123 della
Costituzione prevede quale forma di controllo dello statuto il
promovimento di una questione di legittimità costituzionale.
Inoltre, secondo la difesa della Regione Marche, l'art. 123, terzo
comma, Cost. prevederebbe che il controllo di costituzionalità sulla
legge statutaria avrebbe carattere successivo, in perfetta coerenza e
simmetria con quanto dispone l'art. 127 Cost., con riguardo alle
leggi regionali. Da ciò discenderebbe una ulteriore ragione di
inammissibilità del ricorso governativo, poiché la legge oggetto
del giudizio non è stata ancora promulgata e dunque l'iter formativo
non si è ancora perfezionato.
Ad avviso della Regione Marche non sarebbe decisivo il rilievo
che ad un intervento della Corte successivo al pronunciamento
popolare si opporrebbero gravi ragioni di opportunità. Dovrebbe
infatti considerarsi, da un lato, che il referendum è solo eventuale
e che si sono già date ipotesi di giudizi della Corte su norme che
avevano costituito oggetto di consultazione popolare referendaria;
dall'altro, e soprattutto, che, in un sistema di giustizia
costituzionale nel quale la Corte interviene post eventum la
collocazione infraprocedimentale del controllo, specie dopo
l'abolizione del controllo preventivo sulle leggi regionali,
rappresenta una deroga, che dovrebbe essere esplicitamente prevista e
non dedotta dalla collocazione topografica delle disposizioni
costituzionali.
Con riferimento al secondo motivo di ricorso, con il quale la
difesa erariale assume che l'attribuzione al Consiglio regionale del
nomen Parlamento integri una lesione del principio di sovranità
popolare, la Regione riporta alcuni passi della sentenza n. 106 del
2002 dai quali risulterebbe inequivocabilmente come la sovranità
nazionale non abbia la propria sede esclusiva nel Parlamento
nazionale. La difesa della Regione soggiunge che l'art. 123 Cost.
attribuisce alla potestà statutaria regionale la competenza a
disciplinare la forma di governo e ritiene che in tale competenza
dovrebbe considerarsi incluso il momento della individuazione e
definizione degli organi regionali, ciò che implicherebbe la
possibilità di attribuire a quelli previsti dalla Costituzione
dizioni lessicali integrative rispetto agli attuali nomina iuris.
In quanto adottata nell'esercizio della potestà di
determinazione della propria forma di governo, la deliberazione
impugnata, argomenta ulteriormente la Regione, dovrebbe essere
scrutinata in relazione al limite della armonia con la Costituzione e
tale limite dovrebbe essere riferito alle scelte di fondo che
ispirano la Carta, non anche all'osservanza puramente formale delle
singole disposizioni costituzionali o alla mera corrispondenza
terminologica tra testo costituzionale e statuto. In questa
prospettiva, la delibera oggetto di conflitto, che adeguerebbe il
nomen iuris dell'organo al suo ruolo istituzionale, non sarebbe
orientata contro la Costituzione e quindi risulterebbe in armonia con
essa.
L'atto oggetto del conflitto non sarebbe neppure lesivo del
principio di rappresentanza politica posto dall'art. 67 della
Costituzione, poiché valorizzerebbe la funzione di rappresentanza
propria del Consiglio e dunque legittimamente impiegherebbe il
termine Parlamento, per la parte in cui esso si riferisce alla sede
esclusiva della rappresentanza politica, non solo nazionale, ma anche
territoriale. L'art. 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001
(Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), il
quale stabilisce che "sino alla revisione delle norme del titolo I
della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la
partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province
autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le
questioni regionali", secondo la Regione, dovrebbe rendere chiaro che
nella nozione "vivente" di Parlamento, quale risultante dalla
rilettura del principio della rappresentanza politica alla luce della
riforma del titolo V della parte II, l'istanza di rappresentanza
nazionale convive con quella della rappresentanza territoriale. La
deliberazione impugnata sarebbe perciò perfettamente legittima, in
quanto affiderebbe proprio al profilo autonomistico della
rappresentanza politica che è insito nella nozione di Parlamento il
compito di colmare il divario tra il nomen dell'organo
rappresentativo regionale e la sua funzione politico-istituzionale. Considerato in diritto
1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto
ricorso, denominato conflitto di attribuzione, in riferimento agli
articoli 1, 5, 55, 114, 115 (articolo abrogato dall'art. 9, comma 2,
della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), 121 e 123 della
Costituzione, avverso la deliberazione legislativa statutaria del
Consiglio regionale della Regione Marche adottata, in seconda
votazione, il 25 settembre 2001 e recante "Consiglio regionale -
Parlamento delle Marche", nella quale si dispone che, in tutti gli
atti ufficiali della Regione alla dizione "Consiglio regionale" venga
affiancata quella di "Parlamento delle Marche" e alla dizione
"Consigliere regionale" quella di "Deputato delle Marche".
2. - La Regione ha eccepito preliminarmente la inammissibilità
della impugnazione statale, per essere questa formulata in termini di
"ricorso per conflitto di attribuzione", laddove l'art. 123, secondo
comma, della Costituzione prevederebbe, quale mezzo di impugnazione
degli statuti regionali, il promovimento di una questione di
legittimità costituzionale.
L'eccezione non può essere accolta.
Giova premettere che questa Corte, nell'esercizio della facoltà
che le compete di interpretare la natura degli atti introduttivi del
giudizio, si è sempre attenuta a criteri contenutistici, che sono
prevalsi, nella sua giurisprudenza, sull'analisi puramente esteriore;
criteri che le hanno consentito di prescindere dalla
autoqualificazione dell'atto e l'hanno spinta a verificare se esso
presenti i requisiti necessari per un valido atto introduttivo, con
riguardo sia alla individuazione dell'oggetto, sia alla attitudine a
garantire il pieno svolgimento del diritto di difesa delle parti
(sentenze n. 15 del 2002; n. 363 e n. 137 del 2001; n. 420, n. 321,
n. 320, n. 82, n. 58, n. 56, n. 11 e n. 10 del 2000; ordinanze
n. 264, n. 150 e n. 61 del 2000). Ebbene, l'intitolazione dell'atto
introduttivo del presente giudizio come ricorso per conflitto di
attribuzione non osta ad uno scrutinio di merito sulla legittimità
costituzionale della deliberazione statutaria adottata dalla Regione
Marche, giacché il ricorso, nonostante evidenti imprecisioni
nominalistiche, deve essere interpretato come diretto a sollevare
questione di legittimità costituzionale di una deliberazione
statutaria introdotta nelle forme del giudizio in via di azione.
Quale sia la funzione e la natura del ricorso risulta in maniera
inequivoca dalle stesse premesse dell'atto in questione, là dove
l'Avvocatura dello Stato sottolinea che quello presentato è "uno dei
primi ricorsi proposti ai sensi dell'art. 123, comma secondo, periodo
terzo, Cost., come sostituito dalla legge costituzionale 22 novembre
1999, n. 1" e sente l'esigenza di avvertire che in questa nuova
"tipologia di controversie" deve trovare applicazione "salvo il
diverso termine a ricorrere, l'art. 31, comma secondo, della legge
11 marzo 1953, n. 87", e cioè proprio la disposizione che regola
l'impugnazione statale di leggi regionali.
Indicazioni diverse non si traggono dalla deliberazione del
Consiglio dei ministri che ha autorizzato la proposizione del
ricorso, la quale contiene la "determinazione di impugnare dinanzi
alla Corte costituzionale la legge della Regione Marche recante
Consiglio regionale-Parlamento delle Marche". Non se ne può certo
desumere che il Governo intendesse autorizzare la proposizione di un
conflitto di attribuzione anziché di un giudizio in via principale
su legge. Ancor più eloquente, se possibile, è la relazione del
dipartimento affari regionali allegata al verbale della riunione del
Consiglio dei ministri ed espressamente da questo richiamata. In
essa, in più punti, si identifica quale oggetto della sollecitata
impugnazione governativa la legge statutaria e così si conclude:
"nei confronti della legge in esame, pertanto, ai sensi dell'art. 123
della Costituzione, così come modificato dalla novella
costituzionale n. 1 del 1999, viene promossa dal Governo la questione
di legittimità costituzionale entro trenta giorni dalla sua
pubblicazione".
Così chiarito che l'atto introduttivo va inteso come una
impugnazione di legge statutaria ai sensi dell'art. 123, secondo
comma, Cost., non può indurre in equivoco l'erronea
autoqualificazione dell'atto, che non vale certo a trasformarlo in
ciò che esso oggettivamente non è. Non resta allora che verificare,
ai fini della ammissibilità del ricorso, se questo presenti i
requisiti di legge per la proposizione delle questioni di
legittimità costituzionale in via diretta.
La domanda formulata a questa Corte di dichiarare la lesività
della deliberazione impugnata per violazione delle norme
costituzionali indicate e la non spettanza al Consiglio regionale del
potere di adottarla, con conseguente annullamento degli atti, al di
là della formulazione del petitum si risolve oggettivamente nella
proposizione di una questione di legittimità costituzionale sulla
deliberazione statutaria, della quale ha tutti i requisiti di forma e
di sostanza.
Ai sensi dell'art. 34 della legge 11 marzo 1953, n. 87, i ricorsi
che promuovono le questioni di legittimità costituzionale in via di
azione (artt. 31, 32 e 33) devono contenere le stesse indicazioni
prescritte dall'art. 23 della medesima legge per le ordinanze di
rimessione, ovvero: le disposizioni della legge o dell'atto avente
forza di legge dello Stato o di una Regione, viziate da
illegittimità costituzionale, e le disposizioni della Costituzione o
delle leggi costituzionali che si assumono violate. Nessuno di tali
requisiti difetta nel ricorso oggi all'esame della Corte. È
innanzitutto chiara la identificazione dell'atto che si assume
viziato da illegittimità costituzionale, atto del quale
espressamente si chiede, come generalmente accade in un ricorso in
via di azione, l'annullamento. Sono inoltre precisati i parametri
costituzionali che si assumono lesi. Si è pertanto in presenza di un
ricorso governativo contro una legge statutaria.
Va soggiunto che il ricorso è stato proposto e depositato presso
la cancelleria della Corte non nei più ampi termini previsti dagli
articoli 39 e 41 della legge n. 87 per i conflitti di attribuzione
fra Stato e Regioni, ma in quelli stabiliti dall'art. 123, secondo
comma, della Costituzione per il promovimento della questione di
legittimità costituzionale sullo statuto regionale (30 giorni dalla
pubblicazione) e dall'art. 33, ultimo comma, della legge n. 87 del
1953 per il deposito del ricorso nel giudizio di legittimità
costituzionale in via diretta (10 giorni dall'ultima notificazione).
3. - Pure da respingere è la seconda eccezione di
inammissibilità sollevata dalla Regione e fondata sull'argomento
che, ai sensi dell'art. 123, secondo comma, della Costituzione,
l'impugnazione governativa della legge statutaria non possa essere
proposta prima che questa sia stata promulgata e pubblicata. Questa
Corte ha avuto modo di chiarire che il termine per promuovere il
controllo di legittimità costituzionale sugli statuti regionali
"decorre dalla pubblicazione notiziale della delibera statutaria e
non da quella, successiva alla promulgazione, che è condizione per
l'entrata in vigore" (sentenza n. 304 del 2002). Anche sotto questo
profilo il ricorso governativo deve essere pertanto ritenuto
ammissibile.
4. - Nel merito, la questione è fondata.
Nella sentenza n. 106 del 2002 questa Corte ha già affermato il
divieto, imposto dalla Costituzione ai Consigli regionali, di
fregiarsi del nome Parlamento, ponendo in risalto come la peculiare
forza connotativa della parola impedisca "ogni sua declinazione
intesa a circoscrivere in ambiti territorialmente più ristretti
quella funzione di rappresentanza nazionale che solo il Parlamento
può esprimere e che è ineluttabilmente evocata dall'impiego del
relativo nomen". Non varrebbe a superare la cogenza di tale divieto,
desumibile dagli articoli 55 e 121 della Costituzione, la
constatazione che la delibera oggi in esame, a differenza di quella
che costituì oggetto di scrutinio nella menzionata sentenza n. 106
del 2002, presenti la forma della legge statutaria. Anche gli statuti
regionali, infatti, ai sensi dell'articolo 123, primo comma, della
Costituzione, sono astretti dal limite della armonia con la
Costituzione, che, come questa Corte ha già chiarito (sentenza
n. 304 del 2002), lungi dal consentire deroghe alla lettera delle
singole prescrizioni costituzionali, vincola le Regioni a rispettarne
anche lo spirito.
5. - Ugualmente fondata è la questione che ha ad oggetto la
parte della delibera impugnata diretta ad affiancare alla dizione di
consigliere regionale quella di "Deputato delle Marche". In
quest'ambito non vi è vuoto di denominazioni costituzionali, sicché
possa liberamente procedersi ad applicazioni analogiche. Con
riferimento alle Regioni, solo i membri dell'Assemblea siciliana sono
identificati con il nome di "deputati", ma ciò in forza della legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, che ha convertito in legge
costituzionale le corrispondenti disposizioni dello statuto approvato
con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (3, 5, 6, 7,
8-bis, 9, 11, 12 e 42). Si tratta, all'evidenza, di disciplina del
tutto eccezionale che si spiega per ragioni storiche anche a causa
dell'anteriorità dello statuto rispetto alla Costituzione
repubblicana e che non può essere invocata per ricavarne la facoltà
di utilizzare il nome deputato in sede regionale. Per tutte le
Regioni, infatti, il nomen consigliere, imposto dalla Costituzione
(artt. 122, primo e quarto comma) e dalle corrispondenti norme degli
statuti speciali (fra gli altri, articoli 24, 25, 28 e 43 della legge
Cost. n. 5 del 1948 - statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
articoli 24 e 25 legge Cost. n. 4 del 1948 - statuto speciale per la
Valle d'Aosta; articoli 24 e 25 legge Cost. n. 3 del 1948 - statuto
speciale per la Sardegna; articoli 13, 14, 15, 16 e 17 legge Cost.
n. 1 del 1963 - statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia
Giulia) non è modificabile né integrabile con quello di deputato,
al quale diverse disposizioni della Costituzione (articoli 55, 56,
60, 65, 75, terzo comma, 85, secondo comma, 86, secondo comma, 96 e
126) annettono carattere connotativo, al punto da identificare per
suo tramite una delle due Camere di cui il Parlamento si compone. Da
ciò il duplice divieto, per i Consigli regionali, di attribuire a
sé il nome di Parlamento e di identificare i propri membri con
quello, che possiede non minore forza evocativa, di "deputato".
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale della deliberazione
legislativa statutaria del Consiglio regionale della Regione Marche
adottata, in seconda votazione, il 25 settembre 2001 e recante
"Consiglio regionale - Parlamento delle Marche".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 3 luglio 2002.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:306 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte