Sentenza n. 307/1983
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 11/10/1983
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 31d.l. 55/1983
- art. 26d.l. 786/1981
- art. 4legge 130/1983
- art. 9legge 130/1983
- art. 20legge 130/1983
applicata al caso
- art. 8d.l. 952/1982
- art. 10d.l. 952/1982
- art. 43d.l. 952/1982
- art. 44d.l. 952/1982
- art. 45d.l. 952/1982
- art. 9d.l. 55/1983
- art. 11d.l. 55/1983
- art. 27d.l. 55/1983
- art. 29d.l. 55/1983
- art. 37d.l. 55/1983
- art. 27d.l. 786/1981
- art. 4d.l. 786/1981
usata come parametro
citata
- art. 5d.l. 952/1982
- art. 117d.l. 952/1982
- art. 118d.l. 952/1982
- art. 119d.l. 952/1982
- art. 45legge 130/1983
- art. 5legge 833/1978
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA 1) nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 26, commi
secondo e terzo, 27, comma secondo, 28, comma primo, 29 e 34 del d.l.
22 dicembre 1981, n. 786 (Disposizioni in materia di finanza locale) e
degli artt. 4, commi quinto e sesto, 9, commi terzo, quarto e quinto,
10, comma primo, e 20, comma terzo, della legge 26 aprile 1983, n. 130
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato), giudizi promossi con ricorsi della Regione Lombardia
notificati il 29 gennaio 1982 e il 28 maggio 1983, rispettivamente
depositati in cancelleria l'8 febbraio 1982 e il 6 giugno 1983,
iscritti al n. 10 del registro ricorsi 1982 e al n. 24 del registro
ricorsi 1983 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
54 del 1982 e n. 170 del 1983;
2) nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 8, comma
primo, lett. a, b, c, 10, comma terzo, 43, commi terzo, quarto e
quinto, 44 e 45, comma primo, del d.l. 30 dicembre 1982, n. 952
(Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno
1983) e degli artt. 8, commi primo, secondo e terzo, 8 bis, 9, 11, 16,
27, comma quarto, 28, 29, commi terzo, quarto e quinto, 31 e 37 del
d.l. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge 26 aprile 1983, n.
131 (Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per
l'anno 1983), giudizi promossi: a) con tre ricorsi della Regione
Lombardia notificati il 31 gennaio, il 30 marzo e il 28 maggio 1983,
rispettivamente depositati in cancelleria il 9 febbraio, il 9 aprile e
il 6 giugno 1983, iscritti ai nn. 3, 10 e 23 del registro ricorsi 1983
e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 53, 114 e
170 del 1983; b) con due ricorsi della Regione Liguria notificati il 31
marzo e il 30 maggio 1983, rispettivamente depositati in cancelleria
l'8 aprile e il 7 giugno 1983, iscritti ai nn. 9 e 25 del registro
ricorsi 1983 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn.
114 e 170 del 1983; c) con due ricorsi della Regione Emilia-Romagna
notificati il 30 marzo e il 28 maggio 1983, rispettivamente depositati
in cancelleria il 9 aprile e il 6 giugno 1983, iscritti ai nn. 11 e 22
del registro ricorsi 1983 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica nn. 114 e 170 del 1983.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
uditi nell'udienza pubblica del 16 settembre 1983 i Giudici relatori
Antonino De Stefano e Livio Paladin;
uditi l'avv. Valerio Onida per la Regione Lombardia e per la Regione
Emilia-Romagna, l'avv. Giuseppe Pericu per la Regione Liguria e
l'avvocato dello Stato Paolo Vittoria per il Presidente del Consiglio
dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
I
1. - Con ricorso, notificato il 29 gennaio 1982, la Regione
Lombardia, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta,
rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Pototschnig, Valerio
Onida e Vitaliano Lorenzoni, ha chiesto che venga dichiarata
l'illegittimità costituzionale degli artt. 26, commi secondo e terzo,
27, comma secondo, 28, comma primo, 29 e 34 del d.l. 22 dicembre 1981,
n. 786 (Disposizioni in materia di finanza locale), "in quanto lesivi
dell'autonomia finanziaria, di spesa e di bilancio, e della competenza
legislativa e amministrativa della Regione". Successivamente alla
presentazione del ricorso, il citato decreto legge è stato convertito,
con modificazioni, in legge 26 febbraio 1982, n. 51.
2. - Con l'art. 26, commi secondo e terzo, del d.l. n. 786 del 1981,
si stabilisce che per l'anno 1982 "i prelevamenti che le regioni a
statuto ordinario possono effettuare dai conti correnti a loro
intestati presso la tesoreria centrale dello Stato non possono
registrare un aumento superiore al 16 per cento rispetto ai
prelevamenti complessivamente effettuati da ciascuna regione nel
periodo 1 ottobre 1980 - 30 settembre 1981, fatte salve le disposizioni
di cui al primo comma dell'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119.
Per comprovate indilazionabili esigenze di singole regioni, il
Ministro del tesoro, su proposta del Ministro per gli affari regionali,
può elevare, con propri decreti, il predetto limite del 16 per cento".
Secondo la Regione ricorrente tali norme sarebbero costituzionalmente
illegittime, in quanto lesive della sua autonomia finanziaria, di spesa
e di bilancio. In particolare viene rilevato che il sistema introdotto
incide, ed in maniera arbitraria, sull'attività di gestione del
bilancio, impedisce lo smaltimento dei residui passivi, forma maggiori
residui nel nuovo esercizio, obbligando paradossalmente
l'amministrazione all'inefficienza. Né il sistema sarebbe corretto
dalla possibilità di intervento del Ministro per il tesoro, perché
con esso si configura un potere discrezionale da esercitarsi in assenza
di qualunque criterio direttivo, tale quindi da non trovare alcun
fondamento nell'ordinamento costituzionale.
3. - Con l'art. 27 del d.l. n. 786 del 1981 si stabilisce che parte
del "Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle
aziende di trasporto" venga finanziato, per il 1982, mediante
corrispondenti riduzioni (per 500 miliardi) da apportare alle
assegnazioni spettanti alle regioni a statuto ordinario ai sensi
dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n.281.
La Regione ricorda che l'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151,
nel disciplinare l'istituzione del Fondo nazionale, prevedeva che a
partire dal 1982 le erogazioni di fondi alle regioni venissero ridotte.
Ma altra cosa, si sottolinea, sono le riduzioni delle "assegnazioni"
rispetto alle riduzioni delle "erogazioni", essendo queste ultime
trattenute compensative all'atto del versamento delle somme dovute,
mentre le prime incidono sulla quota da riceversi con diminuzione
dell'iscrizione di somme, nel titolo primo del bilancio, titolo dalla
cui entità dipende il "tetto" dei mutui che la regione può stipulare
(art. 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, come
modificato dall'art. 22 della legge 19 maggio 1976, n. 335).
La Regione subirebbe così una lesione della propria autonomia
finanziaria derivante dall'irrazionale riduzione delle sue entrate non
vincolate nella destinazione, nonché della sua capacità
d'indebitamento. L'irrazionalità e l'illegittimità di tale previsione
legislativa risalterebbero ancor più chiaramente se si considera che
per le regioni a statuto speciale la riduzione è operata sulle
"assegnazioni" delle quote del fondo per il finanziamento dei programmi
regionali di sviluppo, senza quindi incidere sulle entrate di parte
corrente né sulle capacità di indebitamento. Di qui anche una
disparità di trattamento tra le regioni.
4. - L'art. 28, primo comma, del d.l. n. 786 del 1981 stabilisce che
"fino al 31 dicembre 1982 l'imposta locale sui redditi continua ad
essere applicata con l'aliquota unica del 15 per cento. Il relativo
gettito rimane acquisito al bilancio dello Stato".
Il successivo art. 29 dispone che "alle regioni a statuto ordinario
ed alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo istituite nel
periodo 1974-80, sono attribuite dall'amministrazione finanziaria, per
l'anno 1982, somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1981
ai sensi dell'art. 33 del d.l. 28 febbraio 1981, n. 38, convertito,
con modificazioni, in legge 23 aprile 1981, n. 153".
Anche queste disposizioni sarebbero illegittime e lesive
dell'autonomia finanziaria regionale. Infatti la trasformazione di un
tributo proprio (pro-quota) delle regioni, uno dei pochissimi previsti
dalla legislazione in vigore, in trasferimento statale, non sarebbe
conforme ai criteri sanciti dall'art. 119 (specie secondo comma) della
Costituzione, in materia di autonomia finanziaria regionale. La
reiterazione negli anni di questa disciplina avrebbe poi trasformato
quella che avrebbe dovuto essere una misura transitoria ed eccezionale
(art. 19 bis, aggiunto al d.l. 29 dicembre 1977, n. 946, dalla legge di
conversione, con modificazioni, 27 febbraio 1978, n. 43) in una
modificazione permanente del sistema finanziario regionale,
aggravandone il contrasto con la Costituzione.
Inoltre l'art. 29 del d.l. n. 786 del 1981, confermando per il 1982
l'entità delle somme sostitutive dell'ILOR nella stessa misura di
quelle corrisposte nel 1981, senza alcuna maggiorazione, avrebbe
ridotto in termini reali le disponibilità finanziarie delle regioni,
facendo venire più che mai meno, in concreto, ogni rapporto fra
l'entità di tali trasferimenti e il gettito reale dell'ILOR, nel senso
di rendere i trasferimenti ben inferiori a quel gettito.
5. - Con l'art. 34 del d.l. n. 786 del 1981, "al fine di accrescere
gli interventi promozionali in favore delle piccole e medie imprese",
si è istituito un diritto annuale che le camere di commercio
percepiscono a decorrere dal 1982, a carico di tutte le ditte iscritte
nei registri e negli albi da esse tenuti.
Secondo la Regione, pure queste disposizioni sarebbero
costituzionalmente illegittime per violazione della competenza
legislativa e amministrativa, e dell'autonomia finanziaria delle
regioni. Infatti l'art. 64 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ha
trasferito alle regioni, in attuazione della Costituzione, le funzioni
amministrative già esercitate dalle camere di commercio nelle materie
trasferite o delegate alle regioni dallo stesso decreto. Tra queste
funzioni vi sono quelle di attuazione di interventi promozionali in
favore delle imprese operanti nei settori di competenza regionale come
l'agricoltura, l'artigianato, il turismo. Ora, istituendo uno speciale
"diritto", di natura tributaria, a carico di tutte le ditte iscritte
negli albi e registri, ivi comprese quelle operanti in tali settori, e
a favore delle camere di commercio, interamente governato e riscosso
dalle camere stesse, e soprattutto individuandone la finalità e la
destinazione del relativo gettito nell'accrescimento degli "interventi
promozionali in favore delle piccole e medie imprese", ancora una volta
comprese fra queste le imprese operanti nei settori di competenza
regionale, si verrebbe in sostanza a riattribuire alle camere di
commercio una competenza che era stata trasferita alle regioni, e ad
attribuire alle camere una risorsa finanziaria che, per la sua
finalizzazione, dovrebbe spettare alle regioni almeno per la parte
relativa alle imprese operanti nei settori di loro competenza.
Né varrebbe obiettare che l'art. 64, terzo comma, del d.P.R. n. 616
del 1977 prevede che le camere di commercio continuino ad esercitare le
funzioni trasferite alle regioni a norma del primo comma dello stesso
art. 64 "finché le leggi regionali non disciplineranno la materia".
Infatti l'istituzione del "diritto annuale", dalla cui disciplina e dal
cui gettito le regioni sono totalmente e permanentemente escluse,
impedirebbe comunque alla regione di rendere concretamente operante il
trasferimento delle funzioni anzidette, sostituendosi per intero alle
camere di commercio nell'attuazione degli interventi promozionali, e
comunque di disporre a tale fine delle risorse derivanti dal nuovo
tributo.
6. - Il ricorso della Regione Lombardia conclude osservando che non
si potrebbe invocare, a sostegno e giustificazione delle scelte operate
con le disposizioni impugnate, la competenza della legge statale a
stabilire le forme ed i limiti dell'autonomia finanziaria delle
regioni, e a coordinarla con la finanza statale e locale, alle luce del
precetto dell'art. 119 della Costituzione. Tale competenza non
significa, infatti, che il legislatore statale possa disporre in
qualsiasi modo circa le risorse finanziarie assegnate alle regioni o
circa le modalità del loro finanziamento. La salvaguardia sostanziale
dell'autonomia finanziaria, ed il mantenimento di un quadro di certezza
e di almeno relativa stabilità del sistema finanziario regionale,
costituiscono, invero, condizioni inderogabili perché le regioni
possano concretamente esercitare le proprie competenze
costituzionalmente garantite, ed esplicare la propria autonomia. Le
disposizioni impugnate, invece, sconvolgerebbero in vario modo il
quadro della finanza regionale, e si iscriverebbero in un quadro di
comportamenti, punitivi ed omissivi, del legislatore statale, che negli
ultimi tempi avrebbe pesantemente intaccato i capisaldi dell'autonomia
finanziaria delle regioni, rendendo aleatoria e precaria la cornice
normativa e finanziaria in cui esse operano.
7. - Dinanzi a questa Corte si è costituito il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale
dello Stato, chiedendo la reiezione del ricorso.
Dopo avere osservato che il decreto impugnato si inserisce nella
linea della politica finanziaria per il rientro del processo inflattivo
in atto, l'Avvocatura, in riferimento al secondo e al terzo comma
dell'art. 26 del d.l. n. 786 del 1981, rileva che l'art. 119 Cost.
riconosce l'autonomia finanziaria delle regioni "nelle forme e nei
limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la
finanza dello Stato, delle provincie e dei comuni". Si tratterebbe,
perciò, di un principio direttivo, la cui attuazione è totalmente
rimessa alla legge ordinaria. È il legislatore ordinario che deve
determinare l'ambito e il contenuto dell'autonomia regionale. Ad esso
è affidata, inoltre, anche la funzione di coordinare la finanza delle
regioni con quella dello Stato e degli enti locali. Ed è ben chiaro
che un simile coordinamento non può attuarsi se non fissando precisi
vincoli, nell'interesse generale, al potere di autodeterminazione di
ogni regione. Anche l'imposizione di limitati vincoli alla spesa
regionale dovrebbe perciò necessariamente rientrare fra i poteri che
l'art. 119 Cost. riconosce al legislatore nazionale, in particolare là
dove si tratti di porre rimedio a fenomeni inflattivi e recessivi
particolarmente gravi.
Il denunciato art. 26 del d.l. n. 786 del 1981 si iscriverebbe
appunto in un complesso ed articolato disegno di lotta all'inflazione,
del quale il contenimento del flusso della spesa pubblica costituisce
momento essenziale. Con tale strumento, infatti, le regioni, titolari
dei conti correnti presso la tesoreria centrale, vengono chiamate a
contribuire al contenimento del disavanzo dello Stato in termini di
cassa, e cioè ad accollarsi una parte degli oneri necessari affinché
questo contenimento, essenziale ai fini dell'equilibrio del mercato
finanziario, possa essere effettivamente attuato. Ed in ciò non
potrebbe non scorgersi una tipica espressione di quel potere di
coordinamento tra finanza regionale e finanza statale che l'art. 119
Cost. attribuisce al legislatore nazionale. Né varrebbe l'obiezione
secondo cui, per effetto dell'art. 26, la regione si vedrebbe impedito
un più rapido smaltimento dei residui passivi attraverso la crescita
dei pagamenti, con conseguente condanna all'inefficienza. La scelta di
rallentare, anziché accelerare, il flusso della spesa pubblica, ha,
certamente, come ogni altra scelta politica, i suoi costi. Ma se una
tale scelta viene adottata dal legislatore nazionale come strumento
più adatto ad affrontare una particolare congiuntura di carattere
generale, sarebbe contraddittorio disconoscere che essa possa anche
porsi come legittimo limite, ai sensi dell'art. 119 della Costituzione,
dell'autonomia regionale.
L'Avvocatura ricorda poi come questa Corte abbia già precisato,
nella sentenza n. 94 del 1981, che l'art. 119 della Costituzione non
impone affatto che le somme spettanti alle regioni debbano essere
integralmente ed immediatamente versate alle competenti tesorerie
regionali. Essenziale è soltanto che i conti correnti istituiti presso
la tesoreria centrale non si trasformino in un anomalo strumento di
controllo sulla gestione finanziaria regionale e non si prestino, sul
piano procedimentale, a venir manovrati in modo da precludere od
ostacolare la disponibilità delle somme che le norme di carattere
sostanziale attribuiscono, in determinate misure e in determinati
tempi, alle regioni. Nella specie, non si tratterebbe di alcuna forma
di controllo anomalo, né di anomali strumenti procedurali, ma di una
norma di carattere sostanziale volta a garantire che il prelevamento
dei fondi avvenga, oltre un certo limite fissato con notevole
larghezza, soltanto in relazione ad effettive ed indilazionabili
esigenze, in modo da far sì che anche le regioni contribuiscano al
contenimento della spesa pubblica e del disavanzo di cassa, fermo
sempre il correttivo rappresentato dalla possibilità di effettuare
senza limiti ulteriori prelevamenti allorché si tratti di esigenze
indilazionabili.
A quest'ultimo proposito l'Avvocatura sottolinea che il limite
dell'esigenza "indilazionabile" è direttamente fissato dalla norma
dell'art. 26, che non lascia, in proposito, alcun ulteriore potere
determinativo al Ministro per il tesoro. Le regioni hanno l'onere di
comprovare il carattere indilazionabile delle esigenze, in vista delle
quali ritengono di dover effettuare ulteriori prelevamenti, ed al
Ministro compete di valutare la sufficienza degli elementi forniti. Il
prelevamento, perciò, potrebbe essere legittimamente negato soltanto
ove venisse data adeguata ragione dell'insufficienza della
dimostrazione fornita dalla regione. In nessun modo, quindi, in queste
modalità procedurali potrebbe scorgersi alcunché di confliggente con
il principio dell'autonomia finanziaria regionale.
Circa l'art. 27 del d.l. n. 786 del 1981, l'Avvocatura osserva che
né dall'art. 119, né da altre norme costituzionali, sarebbe possibile
desumere alcuna garanzia di un preciso livello di "capacità di
indebitamento" da parte delle regioni. Se, perciò, da una norma per
sé legittima deriva, come conseguenza indiretta, una limitazione della
possibilità delle regioni di ricorrere al mercato finanziario, non
potrebbe mai scorgersi, in ciò, un vizio di illegittimità
costituzionale. Non senza aggiungere, peraltro, che, se una determinata
risorsa viene destinata ad un fondo speciale, non appare affatto
irrazionale il non tenerne conto ai fini della percentuale fissata
dall'art. 22 della legge n. 335 del 1976 con riguardo alle sole entrate
derivanti (oltre che da tributi propri) dalla ripartizione del fondo
comune.
Né la peculiare posizione spettante alle regioni a statuto speciale
consentirebbe, sotto questo aspetto, di costituire confronti
significativi ai sensi dell'art. 3 della Costituzione.
Circa gli artt. 28 e 29 del d.l. n. 786 del 1981, l'Avvocatura, dopo
aver ricordato che l'acquisizione al bilancio dello Stato del gettito
ILOR riguarda il solo anno 1982, rileva che l'art. 119, secondo comma,
della Costituzione, fissa il principio secondo cui "alle regioni sono
attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali", ma non
specifica in alcun modo quali imposte le regioni possano istituire e di
quali imposte erariali debbano ricevere una quota. Il legislatore
ordinario, pertanto, così come può discrezionalmente attribuire alle
regioni una quota di un determinato tributo, potrebbe sempre
legittimamente tornare su questa scelta, senza che in ciò possa
scorgersi alcuna lesione dell'autonomia regionale.
In ordine, poi, all'assunto della Regione ricorrente, che anche il
"congelamento" delle somme sostitutive nello stesso importo del 1981
lederebbe la sua autonomia finanziaria, determinando una riduzione, in
termini reali, delle sue disponibilità, l'Avvocatura osserva che
nessuna norma o principio costituzionale garantisce alle regioni un
determinato ammontare di trasferimenti statali.
Per quanto concerne l'art. 34 del d.l. n. 786 del 1981 è da
escludere, anzitutto, secondo l'Avvocatura, che in tale norma possa
scorgersi alcuna disposizione di ampliamento delle competenze delle
camere di commercio o di revoca del trasferimento operato dall'art. 64
del d.P.R. n. 616 del 1977. La norma, infatti, avrebbe portata
esclusivamente finanziaria e mirerebbe soltanto ad incrementare le
risorse di cui le camere possono disporre per perseguire i fini loro
attribuiti dall'ordinamento vigente. Per la stessa ragione, si esclude
che il gettito del tributo possa essere utilizzato per lo svolgimento
di attività di competenza, non delle camere, ma delle regioni. Gli
"interventi promozionali in favore delle piccole e medie imprese"
possono riguardare, cioè, i settori dell'industria e del commercio.
Soltanto in via transitoria, ai sensi del terzo comma dell'art. 64 del
d.P.R. n. 616 del 1977, interventi promozionali delle camere potranno
svolgersi nei settori di competenza regionale. Ma nulla
giustificherebbe l'asserzione secondo cui anche di questa competenza
meramente transitoria si sia tenuto conto nel determinare l'ammontare
del tributo istituito dall'art. 34.
In ogni caso, se la Regione volesse sostenere che, tenuto conto delle
competenze proprie e delle camere di commercio, il tributo è di
ammontare eccessivo, oppure che esso non dovrebbe colpire le imprese
agricole o artigiane, le sue censure si rivelerebbero inammissibili.
Infatti la ricorrente non potrebbe chiedere alla Corte, in luogo della
pura e semplice dichiarazione di illegittimità costituzionale
dell'art. 34, una pronuncia che sostituisca la norma impugnata con una
norma diversa, attributiva del tributo, non alle camere ma alle
regioni. E andrebbe escluso, del pari, che alla ricorrente possa
riconoscersi la legittimazione a denunciare pretesi vizi di
illegittimità costituzionale che, in ipotesi, non si tradurrebbero in
invasioni della sua sfera di competenza, ma in indebiti benefici
elargiti da un altro ente pubblico od in ingiusti oneri accollati ad
una determinata categoria di contribuenti. Senza dire, poi, che
atterrebbe, comunque, al merito insindacabile della legge la
determinazione dell'ammontare del tributo e l'individuazione dei
soggetti passivi.
II
8. - Con altro ricorso, notificato il 31 gennaio di quest'anno, la
stessa Regione, come innanzi rappresentata e difesa, ha impugnato - in
riferimento agli artt. 5, 117, 118, 119 ed 81 u.c. Cost. - gli artt. 8,
primo comma, 10, terzo comma, 43, terzo, quarto e quinto comma, 44 e
45, primo comma, del d.l. 30 dicembre 1982, n. 952, recante
"provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno
1983": deducendo, anche in questo caso, che i provvedimenti in
questione sarebbero lesivi sia della competenza legislativa,
amministrativa e programmatoria, spettante alla Regione nei confronti
degli enti locali, sia dell'autonomia finanziaria regionale.
Sotto il primo profilo, la ricorrente ha innanzitutto denunziato il
primo comma dell'art. 8, relativo ai "mutui da concedersi dalla Cassa
depositi e prestiti per l'esercizio 1983", in base all'art. 11 del d.l.
n. 786 del 1981, convertito nella legge n. 51 del 1982. A tal fine,
veniva infatti disposta un'immediata ripartizione dell'importo di L.
5.000 miliardi, con l'indicazione dei tipi di opere così finanziabili:
nelle misure del 20 per cento, "di cui la metà riservata al
Mezzogiorno, ... ai comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti
... per la costruzione o il miglioramento di opere fognanti, di
depurazione o acquedottistiche"; del 70 per cento, "ripartito dal CIPE
... per metà tra i territori del Mezzogiorno ... e per metà tra gli
altri territori"; del 10 per cento, "destinato al finanziamento dei
comuni, delle province o dei loro consorzi per l'esecuzione di opere
pubbliche di particolare rilevanza o interesse sovracomunale". Non
prevedendo alcuna partecipazione delle regioni alla definizione ed
applicazione dei criteri di riparto, ed anzi eliminando lo stesso
collegamento fra l'attribuzione di dette risorse e la programmazione
regionale (che pure veniva contemplato dall'art. 9, quinto comma, del
d.l. n. 38 del 1981), il comma in esame avrebbe arbitrariamente
scavalcato la regione: disegnando un modello che riconosceva un ruolo
operativo agli enti locali ed un ruolo finanziatore all'amministrazione
centrale, mentre le regioni rimanevano estranee al rapporto così
stabilito, anche in tema di opere di competenza regionale, come quelle
eccedenti le dimensioni strettamente locali.
Per le stesse ragioni, la Lombardia ha impugnato altresì il terzo
comma dell'art. 10, che autorizzava le province, d'intesa con i comuni
interessati, "ad assumere mutui per il finanziamento di investimenti di
carattere sovracomunale per la tutela ecologica del loro territorio,
per il rifornimento idrico e per lo smaltimento dei rifiuti": così
coinvolgendo materie di competenza regionale - ai sensi, fra l'altro,
degli artt. 87 e 101 del d.P.R. n. 616 del 1977 - senza fare alcun
riferimento alla programmazione regionale.
9. - Sotto il secondo profilo, concernente l'autonomia finanziaria
regionale, la Regione ha poi motivato l'impugnazione degli artt. 44 e
45, primo comma.
Al pari dell'art. 29 del precedente decreto legge n. 786 del 1981
(già impugnato con il precedente ricorso notificato il 29 gennaio
1982), l'art. 44 aveva infatti congelato l'importo delle entrate
sostitutive dell'ILOR spettanti alle regioni, mantenendolo ai livelli
nominali del 1981 e così riducendo, in termini reali, l'effettiva
disponibilità finanziaria della ricorrente.
Quanto invece all'art. 45, primo comma, la Lombardia lamenta che esso
abbia prescritto alle regioni di erogare alle aziende locali di
trasporto somme superiori a quelle ripartite dallo Stato mediante
l'apposito Fondo nazionale: con il che le regioni medesime sarebbero
state assoggettate ad un maggiore onere, senza che venissero loro
attribuiti i mezzi per farvi fronte, esponendole dunque ad un maggiore
indebitamento oppure costringendole - in violazione della loro
autonomia finanziaria e di spesa - ad un diverso utilizzo di proprie
risorse liberamente destinabili e già destinate ad altri fini.
Inoltre, l'omessa attribuzione di entrate corrispondenti al nuovo onere
avrebbe violato il quarto comma dell'art. 81 Cost., che in base
all'art. 27 della legge n. 468 del 1978 va osservato dalle stesse leggi
statali che comportino oneri a carico dei bilanci degli enti del
settore pubblico allargato. Né il riferimento al "maggior gettito dei
tributi propri", con cui il comma impugnato prevedeva che le regioni
fronteggiassero la maggiore spesa, varrebbe ad escludere la violazione
predetta: giacché l'aumento in questione darebbe comunque luogo ad una
risorsa propria delle regioni medesime, "non avocabile né vincolabile
dallo Stato per particolari destinazioni".
10. - Sotto entrambi i profili già indicati, è stato finalmente
denunziato l'art. 43 del citato decreto-legge, che modificava ed
integrava la disciplina del diritto annuale, istituito a favore delle
camere di commercio con l'art. 34, primo comma, del d.l. n. 786 del
1981 (anch'esso già impugnato con il citato ricorso del 1982).
Disponendo l'aumento del diritto annuale, "a decorrere dall'anno
1983, con deliberazioni delle Giunte comunali, da un minimo del 10 ad
un massimo del 100 per cento, in relazione all'attività istituzionale
ed al programma di intervento promozionale che ciascuna camera intende
effettuare", il Governo avrebbe sostanzialmente riattribuito alle
camere di commercio una competenza ormai trasferita alle regioni,
assegnando alle camere stesse una risorsa finanziaria che invece doveva
spettare alle amministrazioni regionali, almeno per la parte relativa
alle imprese operanti nel settore di loro competenza.
11. - Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, concludendo per la totale reiezione del ricorso.
Con riguardo all'art. 8 del decreto-legge in questione, l'Avvocatura
dello Stato osserva anzitutto che, al pari dell'art. 9 del d.l. n. 38
del 1981, esso non andrebbe annoverato fra le norme che prevedono
l'attribuzione alle regioni di speciali contributi per provvedere a
scopi determinati (in base al terzo comma dell'art. 119 Cost.) e dunque
contemplano l'intervento regionale nella determinazione dei criteri di
riparto. La fattispecie in esame sarebbe diversa , in quanto
atterrebbe alla disciplina programmatoria d'una attività rientrante
fra le specifiche attribuzioni di un'amministrazione statale (vale a
dire, della concessione di mutui agli enti locali, da parte della Cassa
depositi e prestiti); e ciò nei confronti di soggetti quali i comuni e
le province, che non sono sottoposti ad alcuna ingerenza regionale,
circa la provvista dei mezzi finanziari occorrenti per le opere di loro
competenza. D'altra parte, non sarebbe comunque ipotizzabile un vizio
consistente nella mancata considerazione delle prescrizioni del
programma regionale di sviluppo, perché il collegamento tra le norme
testé richiamate varrebbe ad escludere che l'art. 9, quinto comma, del
d.l. n. 38 del 1981 sia stato abrogato; al contrario, le norme
successive si sarebbero limitate a disciplinare criteri di riparto e
modi di utilizzazione, non dettando alcuna previsione incompatibile con
il comma predetto. E per le stesse ragioni, così dedotte in ordine
all'art. 8, andrebbe esclusa la pretesa illegittimità costituzionale
dell'art. 10.
Con riguardo agli artt. 43 e 44, l'Avvocatura ribadisce, poi, le
argomentazioni già svolte a sostegno della legittimità
(rispettivamente) degli artt. 29 e 34 del d.l. 1981 n. 786: di cui i
citati artt. 43 e 44 del d.l. 1982 n. 952 riproducono sostanzialmente
il contenuto.
Con riguardo infine all'art. 45, esso - sempre secondo l'Avvocatura -
troverebbe "la sua legittimazione in un'esigenza di coordinamento tra
finanza statale, regionale e locale nel contenimento di uno dei più
imponenti fenomeni inflattivi attuali, quale il disavanzo delle aziende
comunali di trasporto". Né sussisterebbe la denunciata imposizione di
nuovi oneri senza corrispondente copertura, giacché "l'integrazione
dovrà farsi con il maggior gettito dei tributi regionali, ciò che
significa che andrà fatta in quanto un maggior gettito sia previsto in
bilancio".
III
12. - Decaduto per mancata conversione il d.l. n. 952 del 1982, il
successivo d.l. 28 febbraio 1983, n. 55, anch'esso intitolato
"provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno
1983", è stato a sua volta impugnato in più punti - con riferimento
agli artt. 5, 117, 118, 119, 77 ed 81 Cost. - ancora dalla Regione
Lombardia ed inoltre dalla Emilia-Romagna, mediante due ricorsi di
contenuto quasi identico, entrambi notificati il 30 marzo di
quest'anno.
Preliminarmente, considerando che il d.l. n. 55 recherebbe
provvedimenti sostanzialmente riproduttivi di quelli stabiliti dal d.l.
n. 952, le ricorrenti hanno prospettato un generale motivo
d'illegittimità per violazione dell'art. 77 Cost., addebitando al
Governo di aver varcato i limiti entro cui sarebbe consentita la
decretazione d'urgenza.
13. - In particolare, le impugnative sono state rivolte: contro
l'art. 9, primo, quarto e sesto comma (cui la sola Regione Lombardia ha
affiancato i commi nono e decimo), in quanto pressoché letteralmente
riproducente l'art. 8 del d.l. n. 952, nelle parti già censurate dal
precedente ricorso lombardo; contro l'art. 29, terzo, quarto e quinto
comma, in quanto conformi all'art. 43 del precedente decreto; contro
l'art. 31, primo comma, in quanto ricalcato (sia pure con qualche
modifica) sull'art. 45 dei "provvedimenti" predetti.
Ma va subito aggiunto che la Regione Emilia-Romagna, diversamente
dalla Lombardia, ha esteso l'impugnativa anche al secondo, terzo,
quarto e quinto comma dell'articolo 31: lamentando che la fissazione
di "minimi tariffari minuziosamente articolati" e la specificazione
delle "caratteristiche degli abbonamenti speciali per lavoratori"
violerebbero la competenza legislativa spettante alle regioni in
materia di trasporti, contraddicendo - oltre all'art. 117 Cost. - gli
artt. 84 del d.P.R. n. 616 del 1977 e 6 della legge quadro n. 151 del
1981. A sua volta, la sola Regione Lombardia ha invece impugnato l'art.
11, terzo comma, in quanto riproduttivo dell'art. 10, terzo comma, del
precedente decreto.
14. - Inoltre, è stato denunziato l'art. 27, quarto comma (che si
rifà agli artt. 39 e 40 del d.l. n. 952, non coinvolti nel primo
ricorso della Lombardia): ai sensi del quale il 10 per cento dei
diritti di stato civile è destinato alla costituzione di un "fondo",
da erogarsi a cura del Ministro per l'interno, per la formazione
professionale degli ufficiali di stato civile. Posto, infatti, che i
funzionari in questione sono dipendenti degli enti locali, e non
dell'amministrazione dello Stato, la disciplina impugnata violerebbe la
competenza regionale in materia di istruzione professionale (di cui
agli artt. 35 ss. del d.P.R. n. 616 del 1977).
15. - È stato infine impugnato l'art. 37, "nella parte in cui fa
salvi" - come precisa il ricorso lombardo - "gli effetti delle
disposizioni contenute negli artt. 8, primo comma, 10, terzo comma, 39,
quarto comma, 43, terzo, quarto e quinto comma, e 45, primo comma, del
d.l. n. 952 (corrispondenti rispettivamente agli artt. 9, primo comma,
11, terzo comma, 27, quarto comma, 29, terzo, quarto e quinto comma, e
31, primo comma, del d.l. n. 55)"; mentre il ricorso
dell'Emilia-Romagna fa riferimento ai soli artt. 45,8, primo comma, 39,
quarto comma, e 43, terzo, quarto e quinto comma, del precedente
decreto. Tale disposto sarebbe invero viziato per gli stessi motivi,
per i quali dovrebbero dirsi illegittime le corrispondenti disposizioni
del d.l. n. 55 del 1983.
16. - Il d.l. n. 55 è stato impugnato anche dalla Regione Liguria,
rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Pericu, mediante un
ricorso notificato il 31 marzo 1983: con cui sono stati denunciati - in
riferimento agli artt. 117,119 ed 81 Cost. - gli stessi artt. 9, 11 e
31, già tutti impugnati dalla Lombardia, e, oltre a questi, l'art. 16,
che prevede stanziamenti di spesa per il finanziamento delle comunità
montane nel 1983, "con ulteriore obliterazione" - si afferma - "del
ruolo regionale già riconosciuto dalla legge 23 marzo 1981, n. 93", e
l'art. 28, riproducente la già ricordata disposizione che congelava
l'importo delle entrate sostitutive dell'ILOR spettanti alle regioni.
17. - In tutti e tre i giudizi si è costituito il Presidente del
Consiglio dei ministri, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi,
sostanzialmente ribadendo le controdeduzioni già svolte in relazione
alla precedente impugnativa del d.l. n. 952.
Quanto alla censura dell'art. 16, prospettata dalla sola Liguria,
l'Avvocatura dello Stato ha sostenuto che lo stanziamento in questione,
volto a finanziare le comunità montane nel presente anno, non avrebbe
modificato il sistema basato sulla ripartizione delle risorse stanziate
fra le regioni, di cui all'art. 1 della predetta legge 23 marzo 1981,
n. 93; tanto è vero che l'identica disposizione contenuta nell'art. 36
del d.l. n. 786 del 1981, concernente lo stanziamento per il 1982,
avrebbe avuto attuazione - mediante un d.m. del 24 febbraio 1982 -
appunto nei modi previsti dalla legge n. 93. E quanto, poi,
all'impugnativa del quarto comma dell'art. 27, relativo al fondo per la
formazione degli ufficiali di stato civile, l'Avvocatura ha richiamato
l'art. 41, terzo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977, il quale consente
che gli enti pubblici svolgano attività di perfezionamento del proprio
personale: affermando che in questo senso diverrebbe "ammissibile che
lo Stato sussidi lo svolgimento di tale attività da parte dei comuni".
IV
18. - Dopo la conversione del d.l. n. 55 ad opera della legge n. 131
del 1983, le Regioni Lombardia ed Emilia-Romagna, con ricorsi
notificati il 28 maggio di quest'anno, hanno riproposto l'impugnazione
già rivolta contro gli artt. 9, 27,29 e 31 del decreto stesso,
estendendola agli artt. 8,8 bis ed ai commi aggiunti dell'art. 31,
nonché all'articolo unico della legge n. 131, sia nella parte
concernente appunto la conversione del d.l. n. 55, sia nella parte che
conserva validità agli atti adottati ed efficacia ai rapporti
giuridici sorti in applicazione di alcune disposizioni (fra cui quelle
a suo tempo impugnate dalla stessa Lombardia) del d.l. n. 952 del 1982.
La sola Lombardia ha inoltre insistito nell'impugnativa concernente
l'art. 11, terzo comma, del decreto predetto.
19. - Così pure la Liguria, con ricorso notificato il 30 maggio
1983, ha rinnovato l'impugnativa dei già denunziati disposti del d.l.
n. 55, come convertiti dalla legge n. 131.
20. - Mentre le ricorrenti, per ciò che riguarda le disposizioni
già censurate dai precedenti ricorsi, hanno sostanzialmente riproposto
gli argomenti già svolti, più articolate deduzioni sono state
formulate dalla Lombardia e dall'Emilia-Romagna, relativamente agli
artt. 8, 8 bis ed al nuovo testo dell'art. 31.
a) Da un lato, giova premettere che i primi due commi dell'art. 8,
non modificati in sede di conversione, prevedono quanto segue: "Le
regioni entro il 30 aprile 1983 sono tenute a comunicare a ciascun
comune ed a ciascuna provincia l'importo spettante per le spese
attinenti alle funzioni già esercitate dalle regioni ed attribuite ai
comuni ed alle province dal decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616. In mancanza della comunicazione, i comuni e le
province sono autorizzati a prevedere importi corrispondenti a quelli
ricevuti in assegnazione per il 1982 maggiorati del 13 per cento".
Ora, le ricorrenti osservano che "già queste disposizioni erano tali
da mettere in difficoltà le Regioni": sia perché la stessa
legislazione regionale di settore può talvolta rendere impossibile
l'osservanza del predetto termine di comunicazione, sia perché le
regioni medesime, malgrado il "fondo comune" di loro spettanza sia
stato fissato per il 1983 in un ammontare pari a quello del 1982,
dovrebbero in tal senso trasferire agli enti locali importi superiori a
quelli dell'anno precedente.
Quest'ultimo effetto lesivo sarebbe stato comunque evidenziato e
precisato dal terzo comma, aggiunto dalla legge di conversione, per cui
"entro il 30 giugno 1983 le regioni, qualora non abbiano regolato la
materia con loro provvedimenti di legge, debbono corrispondere ai
comuni e alle province un importo pari a quello dovuto per il 1982,
aumentato del 13 per cento, per le funzioni già da esse esercitate e
trasferite agli enti locali" con il d.P.R. n. 616 del 1977. Con ciò,
le amministrazioni regionali si vedrebbero per un verso impedita
"qualsiasi azione di programmazione e di redistribuzione... fra gli
enti locali del proprio territorio" e, per un altro verso, sarebbero
appunto tenute a trasferire agli enti medesimi risorse maggiori di
quelle loro assegnate dallo Stato: in congiunta violazione della
"competenza legislativa, programmatoria e finanziaria della Regione",
nonché dell'"obbligo di copertura" di cui al quarto comma dell'art. 81
Cost. E negli stessi vizi incorrerebbe l'art. 8 bis, che impone alle
regioni di comunicare ai comuni ed alle province l'importo loro
spettante "per la formulazione dei bilanci 1984 e 1985, entro il 30
settembre dell'anno precedente"; senza di che, gli enti locali "sono
autorizzati a prevedere importi corrispondenti a quelli ricevuti in
assegnazione per l'anno precedente, maggiorati della percentuale pari
al tasso di inflazione programmato".
b) D'altro lato, quanto alla disciplina del finanziamento dei
trasporti pubblici locali di cui all'art. 31, le ricorrenti riaffermano
l'illegittimità del primo comma, non modificato in sede di
conversione, per cui le regioni sono tenute ad integrare l'eventuale
differenza tra la rispettiva quota del "Fondo nazionale trasporti" per
il 1983 e la somma delle erogazioni effettuate alle aziende locali di
trasporto del 1982, facendovi fronte "con il maggior gettito dei
tributi propri" (salvi i "necessari adeguamenti tariffari"): sostenendo
che gli aumenti di taluni tributi regionali, sebbene consentiti dallo
stesso d.l. n. 55, "dipendono pur sempre nell'an e nel quantum, da
determinazioni autonome che le Regioni possono, ma non necessariamente
devono, adottare".
A sua volta, la sola Emilia-Romagna ribadisce le censure già
rivolte - nel precedente ricorso - contro il secondo, il terzo, il
quarto e il quinto comma dell'art. 31; mentre il sesto, il settimo e
l'ottavo comma, aggiunti dalla legge di conversione, vengono impugnati
tanto dall'Emilia-Romagna quanto dalla Lombardia. In quest'ultimo
senso, entrambe le ricorrenti affermano che i vincoli così imposti dal
legislatore all'attività regionale di corresponsione di contributi
integrativi sarebbero tali e così minuziosi "da comportare" - come
precisa il ricorso lombardo - "un'evidente lesione della competenza
legislativa, programmatoria, amministrativa e finanziaria delle
Regioni". E sarebbe inoltre censurabile il fatto "che lo Stato,
anziché accrescere, per consentire il ripiano dei disavanzi delle
aziende per il 1983, il fondo nazionale trasporti di quest'anno", si
limiti "a prevedere erogazioni regionali, con una promessa di
successivo riconoscimento da parte dello Stato stesso, ma solo in sede
di definizione del fondo per il 1984, la cui entità non è ancora
stabilita" e per il quale difetta qualsiasi indicazione di copertura.
21. - Anche in questo gruppo di giudizi si è costituito il
Presidente del Consiglio dei ministri, che ha richiamato le proprie
precedenti deduzioni a sostegno della legittimità delle norme
impugnate. L'atto di costituzione svolge, però, ulteriori
considerazioni relativamente alle impugnative degli artt. 8, 8 bis e 31
del d.l. n. 55, come convertito dalla legge n. 131.
a) Sotto il primo aspetto, l'Avvocatura dello Stato ricorda che
l'art. 8 si ricollega ad una serie di precedenti legislativi. Già
nell'art. 133, primo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977, si era disposto
che, con proprie leggi, le regioni provvedessero a determinare la quota
delle entrate aggiunte loro spettanti, da assegnare agli enti locali
per l'esercizio delle funzioni ad essi attribuite dalle regioni
medesime; e, fino a quando le leggi regionali non avessero provveduto,
il secondo comma dello stesso articolo aveva previsto un "meccanismo di
determinazione sostitutivo", consistente nella individuazione di una
percentuale della quota aggiuntiva del "fondo comune", spettante alle
regioni in base al decreto predetto. Così, per l'anno 1978, l'art. 7
del d.l. n. 946 del 1977 (convertito nella legge n. 43 del 1978)
dispose che le regioni dovessero iscrivere nei rispettivi bilanci
stanziamenti corrispondenti a quelli dell'anno precedente, incrementati
della stessa percentuale prevista dalle leggi vigenti per l'aumento del
fondo comune. A sua volta, l'art. 2 della legge n. 843 del 1978
stabilì, per il 1979, che alla determinazione degli stanziamenti
stessi, si provvedesse con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, sentite le rappresentanze dell'ANCI e dell'UPI, nonché la
commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge n. 281 del
1970. Ed infine, con l'art. 14 del d.l. n. 38 del 1981 (convertito
nella legge n. 153 del medesimo anno), si è stabilito - secondo
l'Avvocatura dello Stato - che per il 1981 gli stanziamenti previsti
allo scopo nei bilanci comunali e provinciali dovevano corrispondere ai
finanziamenti regionali; e che l'importo spettante a ciascun comune
doveva esser pari all'ammontare dovuto dalla regione per il 1980 con
una percentuale di incremento non inferiore a quella prevista per il
"fondo comune" di spettanza regionale.
Per altro, l'Avvocatura dello Stato osserva che, a questo punto,
sarebbe necessario distinguere fra i primi due commi dell'art. 8 (e i
due commi dell'art. 8 bis) ed il comma 2.1 dell'articolo stesso. La
prima serie di norme riguarderebbe, infatti, la sola formazione del
bilancio di previsione da parte degli enti locali, i quali sarebbero
autorizzati - in mancanza di una diversa comunicazione da parte
regionale - ad iscrivere fra le entrate l'importo indicato dalle norme
stesse: senza perciò "dare luogo ad alcuna lesione d'una sfera di
competenza regionale". Per contro, il comma 2.1 dell'art. 8 sarebbe
effettivamente volto a regolare in modo sostitutivo l'ammontare
dell'assegnazione per l'anno in corso. Ma anche questa norma troverebbe
fondamento nel primo comma dell'art. 119 Cost. (sul coordinamento tra
le finanze dello Stato, delle regioni, delle provincie e dei comuni). E
non osterebbe la circostanza che non sia stato corrispondentemente
maggiorato il "fondo comune" di spettanza regionale, poiché
l'ammontare del fondo sarebbe "fisiologicamente destinato ad aumentare
in correlazione con l'aumento del gettito delle imposte che
percentualmente concorrono a formarlo" (oltre che per effetto dell'art.
4, primo comma, della legge finanziaria del 1983).
22. - b) Quanto poi all'art. 31, i commi aggiunti in sede di
conversione non porrebbero "condizioni... in tema di contribuzioni alle
aziende di trasporto da parte delle regioni", ma regolerebbero "le
condizioni in presenza delle quali contributi erogati dalle regioni, in
sede di ripiano delle perdite di esercizio a chiusura di gestione per
l'anno 1983, possono trovare finanziamento a carico dello Stato". Né
vi sarebbero "nuovi oneri a carico della regione senza copertura",
poiché il comma 5.3 prevede che la relativa spesa regionale "troverà
finanziamento a carico dello Stato, in sede di ripartizione del Fondo
nazionale trasporti nel 1984 e in aggiunta a questo".
V
23. - Con altro ricorso, notificato il 28 maggio 1983, la Regione
Lombardia, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta,
rappresentato e difeso dagli avvocati Valerio Onida e Gualtiero Rueca,
ha chiesto infine che venga dichiarata l'illegittimità costituzionale
anche degli artt. 4, quinto e sesto comma, 9, terzo, quarto e quinto
comma, 10, primo comma, e 20, terzo comma, della legge 26 aprile 1983,
n. 130, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983), "in riferimento agli
artt. 5, 117, 118, 119, nonché 81, quarto comma, Cost., nonché in
riferimento all'art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e agli artt.
66,69 e 126, terzo comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616".
24. - Con il quinto e sesto comma dell'art. 4 la legge n. 130 rinnova
per il 1983 il vincolo ai prelevamenti che le regioni a statuto
ordinario possono effettuare dai conti correnti a loro intestati presso
la tesoreria centrale dello Stato, disponendo che essi "non possono
registrare un aumento superiore al 13 per cento rispetto ai
prelevamenti complessivamente effettuati da ciascuna regione nell'anno
1982, al netto delle maggiorazioni concesse ai sensi dell'art. 26,
secondo comma, del decreto legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51,
maggiorate del 13 per cento". È confermato, altresì, il potere del
Ministro per il tesoro di elevare detto limite per comprovate
indilazionabili esigenze.
I motivi dell'impugnazione sono analoghi a quelli addotti a sostegno
della impugnativa dell'analoga normativa dettata per il 1982, nel
ricorso notificato il 29 gennaio 1982, del quale si è innanzi
riferito, e la difesa della Regione argomenta anche dalla
giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 155 del 1977, 94 del 1981,
162 del 1982) l'illegittimità costituzionale della disciplina
denunziata. Ravvisa inoltre una violazione del principio di eguaglianza
nel fatto che la disciplina in esame si riferisca solo alle regioni a
statuto ordinario, e non anche a quelle a statuto speciale.
25. - Con norma di carattere generale l'art. 10, primo comma, della
legge n. 130 del 1983 dispone che siano infruttiferi tutti i conti
correnti, liberi o vincolati, aperti presso la tesoreria centrale dello
Stato (e quindi anche i conti correnti intestati alle regioni a statuto
ordinario).
Secondo la ricorrente Regione tale disposizione, specie se
considerata in correlazione con la disciplina dei prelevamenti da detti
conti contenuta nel denunciato art. 4, quinto e sesto comma, della
stessa legge, si paleserebbe a sua volta costituzionalmente
illegittima, e configurerebbe un ulteriore profilo di illegittimità
dello stesso art. 4, quinto e sesto comma. Il carattere infruttifero
dei conti darebbe luogo, infatti, ad una diminuzione, in termini reali,
dell'entità delle risorse regionali accreditate nei conti correnti
medesimi, e che pur sono risorse di piena spettanza della Regione e ad
essa già attribuite. Per di più la Regione non potrebbe liberamente
disporre dei fondi depositati sui conti correnti, incontrando il
vincolo del "tetto" ai prelevamenti, e ciò anche quando detti fondi
siano necessari per eseguire pagamenti in rapporto ad impegni
regolarmente assunti. Il diniego della corresponsione di interessi si
tradurrebbe così in una illegittima compressione dell'autonomia
finanziaria e di spesa della Regione, nonché in una violazione
dell'obbligo di copertura delle maggiori spese cui la Regione può
andare incontro - attraverso mutui - per effetto del divieto di
prelevare i fondi oltre un certo limite; obbligo di copertura sancito
dalla legge 5 agosto 1978, n. 468.
26. - L'art. 9, terzo comma, della legge n. 130 fa divieto, per il
1983, alle amministrazioni pubbliche statali, agli enti locali, agli
altri enti pubblici, nonché "al servizio sanitario nazionale", di
"procedere ad assunzioni anche temporanee a qualsiasi livello, comprese
quelle relative a vacanze organiche o comunque già programmate". A sua
volta il quarto comma dello stesso art. 9 prevede che "il Presidente
del Consiglio dei ministri, valutate le eventuali necessità, determina
con proprio decreto, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
sentito il Ministro del tesoro, i casi in cui sia indispensabile
procedere ad assunzione di personale" nelle amministrazioni e negli
enti cui il divieto si riferisce.
Tale "blocco", secondo la ricorrente Regione, sarebbe lesivo della
competenza regionale a programmare sul proprio territorio
l'organizzazione e la gestione del servizio sanitario sotto
l'essenziale profilo della provvista del personale necessario, previsto
nelle piante organiche, che spetta alla Regione disciplinare (art. 15,
undicesimo comma, n. 4 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, come
modificato dall'art. 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181), nonché
della competenza regionale a ripartire fra le unità sanitarie locali
(U.S.L.) la quota del fondo sanitario nazionale (art. 51, quarto comma,
della stessa legge n. 833 del 1978). L'attribuzione al Presidente del
Consiglio e al Consiglio dei ministri dell'esclusivo potere di valutare
le necessità degli enti e di determinare "i casi in cui sia
indispensabile procedere ad assunzione di personale" realizzerebbe a
sua volta una violazione della competenza della Regione; configurerebbe
in capo a organi statali un compito del tutto estraneo alle funzioni
riservate allo Stato dalla legge n. 833 del 1978, consentendo a tali
organi di disporre discrezionalmente in ordine all'organizzazione e
all'attività concreta dei servizi e presidi delle U.S.L. Tale
competenza del Governo non potrebbe in alcun modo giustificarsi in
vista della funzione di indirizzo e coordinamento, risolvendosi essa
non in direttive o atti di indirizzo ma in provvedimenti puntuali, non
volti a coordinare le attività delle regioni ma indirizzati
direttamente agli enti gestori delle U.S.L. Infine, poiché la legge
non vincola l'esercizio di tale potere a nessun criterio o principio,
la disposizione in questione risulterebbe lesiva della riserva di legge
sancita da un lato dall'art. 97 della Costituzione in materia di
organizzazione dei pubblici uffici (e quindi di personale), dall'altro
lato dall'art. 119 della Costituzione, in materia di coordinamento fra
la finanza statale, quella regionale e quella locale.
27. - Il quinto comma dell'art. 9 della legge n. 130 del 1983
dispone che "per le esigenze del coordinamento della finanza pubblica
di cui alla presente legge il Consiglio dei ministri emana atti di
indirizzo e coordinamento per le amministrazioni regionali, al fine di
delimitare l'incidenza di nuove assunzioni di loro competenza sulla
spesa delle regioni, in armonia con le disposizioni di cui ai due commi
precedenti" dello stesso articolo.
La difesa della Regione ricorrente prospetta due interpretazioni
della norma: o i previsti atti di indirizzo tenderanno a imporre
semplicemente alle regioni di attivare esse stesse, autonomamente,
delle procedure di verifica della necessità di nuove assunzioni e di
conseguente determinazione di casi e di limiti di esse, o si intende
prospettare anche per le regioni un "blocco" delle assunzioni
derogabile solo in casi stabiliti da organi governativi. In ogni caso
la disposizione violerebbe l'art. 117 della Costituzione (essendo la
materia delle assunzioni ricompresa in quella dell'organizzazione degli
uffici: sentenza n. 40 del 1972), né la previsione in questione
potrebbe giustificarsi in nome della funzione di indirizzo e
coordinamento. Infatti, mancherebbe nella legge ogni indicazione di
criteri per l'emanazione e il contenuto degli atti di indirizzo,
dandosi così vita ad un potere del tutto discrezionale del Governo, in
violazione dei principi di legalità e di riserva di legge (di cui fra
l'altro agli artt. 97, 117 e 119 della Costituzione: sentenza n. 150
del 1982).
28. - L'art. 20, terzo comma, della legge n. 130 del 1983 stabilisce
che "per la realizzazione, a cura del Ministero dell'agricoltura e
delle foreste, di progetti di forestazione industriale produttiva allo
scopo di aumentare a breve termine la produzione legnosa forestale
nazionale, promuovere una stabile e qualificata occupazione di mano
d'opera forestale e favorire una più utile destinazione produttiva di
terreni agricoli e forestali marginali, è... autorizzata la spesa di
30 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario
1983".
Tale disposizione alla Regione ricorrente appare illegittima e
lesiva della competenza regionale, in quanto autorizza e finanzia
un'attività di organi centrali dello Stato che rientra nell'ambito
della competenza spettante alle regioni in materia di agricoltura e
foreste, in base all'art. 117 della Costituzione e all'art. 66, primo e
secondo comma (ai cui sensi le funzioni amministrative trasferite
concernono fra l'altro "i boschi, le foreste e le attività di
produzione forestale" e "le attività di... preparazione professionale
degli operatori agricoli e forestali") e 69, primo, secondo e quarto
comma (ai cui sensi sono trasferite alle regioni le funzioni
concernenti, fra l'altro, "le foreste" e "i rimboschimenti") del d.P.R.
24 luglio 1977, n. 616; e in quanto prevede la istituzione nel bilancio
dello Stato di uno stanziamento relativo a spesa concernente funzioni
trasferite alle regioni, in violazione del divieto di cui all'art. 126,
terzo comma, dello stesso d.P.R. n. 616 del 1977.
29. - La difesa della Regione ha rappresentato "l'ipotesi che il
giudizio, e la dichiarazione (auspicata dalla ricorrente) di
illegittimità della legge giungano quando gli effetti pregiudizievoli
derivanti dalla sua applicazione si siano per intero, o quasi,
prodotti: tanto che si potrebbe perfino temere (benché l'ipotesi, a
giudizio della ricorrente, vada esclusa) che, trascorso l'intero anno
1983, l'utilità stessa del giudizio venga ritenuta superata". Ai fini
della tutela cautelare, ha presentato, unitamente al ricorso per la
dichiarazione della illegittimità costituzionale delle menzionate
norme della legge n. 130 del 1983, istanza con la quale ha chiesto che
questa Corte sospenda l'esecuzione delle impugnate norme, "previa, se
del caso, rimessione davanti a se stessa, e successivo accoglimento,
della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli
artt. 24 e 134 della Costituzione, delle norme concernenti i giudizi di
legittimità costituzionale delle leggi statali promossi in via
principale dalle Regioni, nonché delle altre norme concernenti i
giudizi davanti alla Corte (fra cui l'art. 40 della legge 11 marzo
1953, n. 87), nella parte in cui non prevedono il potere della Corte
stessa di disporre la sospensione delle disposizioni di legge
impugnate, quanto meno allorché si tratta di disposizioni temporanee e
di immediata applicazione, aventi struttura e natura di
leggi-provvedimento".
30. - Dinanzi a questa Corte costituzionale si è costituito il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocato generale dello Stato, che ha concluso per la reiezione
del ricorso.
Per quanto riguarda l'art. 4, quinto e sesto comma, della legge n.
130 del 1983 l'Avvocatura si è richiamata alle considerazioni già
svolte, in riferimento al precedente ricorso della Regione Lombardia,
del quale si è innanzi riferito, per contrastare l'allegata
illegittimità costituzionale dell'analoga normativa dettata per il
1982.
In ordine poi al carattere infruttifero dei conti correnti aperti
presso la tesoreria centrale dello Stato (art. 10, primo comma, della
legge n. 130 del 1983), l'Avvocatura rileva che il limite posto alla
redditività delle norme ivi depositate, secondo quanto affermato da
questa Corte nella sentenza n. 162 del 1982, non investe aspetti
dell'autonomia finanziaria regionale costituzionalmente tutelati.
Circa il divieto di nuove assunzioni nell'ambito del "servizio
sanitario nazionale" (art. 9, terzo e quarto comma della legge n. 130
del 1983), si tratta - secondo l'Avvocatura - di una misura di
carattere transitorio, che assolve ad una funzione di contenimento
della spesa pubblica, e mentre non incide sulla potestà organizzatoria
degli enti a livello normativo, ne sottopone lo svolgimento sul piano
amministrativo ad un controllo di opportunità, in rapporto ad
un'esigenza di freno alla dilatazione della spesa pubblica, considerata
al momento prevalente su quella di un ottimo funzionamento dei servizi
pubblici. Giacché il finanziamento del servizio sanitario nazionale
avviene attraverso il fondo preveduto dall'art. 51 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, ed il costo del funzionamento del servizio
costituisce una componente crescente del disavanzo pubblico, la sua
sottoposizione al divieto troverebbe piena legittimazione nell'art.
119, comma primo, della Costituzione.
La circostanza che, per il servizio sanitario nazionale, non si sia
provveduto ad affidare alle regioni il controllo sulle U.S.L. in deroga
al meccanismo operante per tutti gli altri enti ed amministrazioni, non
darebbe luogo al lamentato vizio di illegittimità costituzionale,
considerato, da un lato, che nella configurazione del servizio
sanitario nazionale, le U.S.L. si pongono come strutture operative dei
comuni, non soggette a controllo degli organi politici della regione
nello svolgimento della loro attività amministrativa, dall'altro che
l'accentramento del controllo presso l'unica sede preveduta dal comma
quarto trova giustificazione nel porsi come meccanismo integrativo
della misura di divieto prevista dalla legge statale quale forma di
coordinamento della finanza pubblica.
Quanto alla norma (art. 9, quinto comma, della legge n. 130 del
1983), relativa alle nuove assunzioni nelle amministrazioni regionali,
l'Avvocatura, mentre nega che essa ne preveda un blocco indiscriminato,
afferma la sua idoneità a vincolare e a dirigere le scelte del
Governo, da operarsi a fini di indirizzo e coordinamento delle funzioni
regionali. Secondo l'Avvocatura, infatti, la disposizione configura il
possibile contenuto degli atti, rappresentato non da pure e semplici
prescrizioni di blocco delle assunzioni, ma dall'individuazione di
limiti entro i quali debba risultare contenuta la spesa delle regioni
derivante da nuove assunzioni, limiti superabili solo in presenza di
valutazione di indispensabilità, da compiersi con procedure non
riproduttive di quella del comma quarto dello stesso art. 9, ma su di
questa esemplate.
Circa lo stanziamento di 30 miliardi per la realizzazione, a cura
del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di progetti di
forestazione produttiva (art. 20, terzo comma, della legge n. 130 del
1983), l'Avvocatura assume che il trasferimento alla regione delle
funzioni amministrative in una determinata materia non toglie allo
Stato la possibilità, assumendone il relativo onere economico, di
realizzare nel medesimo campo interventi che, considerati nel loro
complesso e avuto riguardo agli scopi da perseguire, quali individuati
dal legislatore, trascendono l'interesse e quindi la competenza delle
singole regioni. Di ciò si tratterebbe appunto nel caso in esame, in
cui i progetti da realizzare debbono risultare globalmente finalizzati
a determinare in breve tempo un aumento della produzione legnosa
forestale nazionale.
VI
31. - In prossimità della pubblica udienza, nei giudizi relativi a
tutti i ricorsi sin qui indicati, tanto le difese delle Regioni
ricorrenti, quanto l'Avvocatura dello Stato, hanno depositato memorie
in cui si sviluppano e si integrano le deduzioni già esposte.
In particolar modo, l'Emilia-Romagna e la Lombardia hanno ampiamente
riaffermato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 del d.l. n.
55, sostenendo - fra l'altro - che il primo comma dell'articolo stesso
avrebbe imposto "l'onere di colmare la differenza tra l'entità dei
disavanzi (delle aziende di trasporto) e l'ammontare del fondo
trasporti come determinato dalla legge finanziaria", anche a carico
delle regioni che nel 1982 non avessero erogato contributi in eccedenza
alla quota del fondo loro assegnata; e ciò perché il fondo per il
1983 sarebbe stato determinato in un ammontare comunque inferiore a
quello previsto per il 1982.
Viceversa, con riguardo all'art. 27, comma secondo, del d.l. 1981 n.
786, la Lombardia - considerato che tale materia era stata modificata
dalla legge di conversione n. 51 del 1982 - ha chiesto alla Corte di
dichiarare cessata la materia del contendere per la relativa
impugnazione.
A sua volta, l'Avvocatura dello Stato, prima d'insistere per il
rigetto dei ricorsi, ha chiesto che sia dichiarato inammissibile il
ricorso n. 3 del 1983, in quanto concernente un decreto-legge non
convertito. Nel merito, l'Avvocatura ha poi sostenuto - fra l'altro -
l'"identica consistenza" del fondo nazionale trasporti per il 1983 e
per il 1982. Inoltre, relativamente al finanziamento delle comunità
montane, l'Avvocatura ha dato atto che il denunciato art. 16 del d.l.
n. 55 ha parzialmente modificato la disciplina dettata dalla legge n.
93 del 1981: ma senza per questo violare - secondo l'Avvocatura stessa
- le garanzie costituzionali dell'autonomia regionale, data la
necessità di assimilare le comunità montane agli enti locali
territoriali.
32. - Alla pubblica udienza del 16 settembre 1983 - dopo le relazioni
del Giudice Antonino De Stefano, sui due ricorsi della Regione
Lombardia (nn. 10/82 e 24/83), concernenti (rispettivamente) il d.l. n.
786 del 1981 e la legge n. 130 del 1983, e del Giudice Livio Paladin,
sugli altri sette ricorsi della stessa Lombardia e delle Regioni
Emilia-Romagna e Liguria (nn. 3, 9, 10, 11, 22, 23, 25/83) - gli
avvocati Onida, Lorenzoni e Rueca, per le ricorrenti e l'avvocato dello
Stato Paolo Vittoria, per il Presidente del Consiglio, hanno
ulteriormente ribadito le proprie istanze e deduzioni. Con riguardo,
per altro, alle impugnate disposizioni del d.l. n. 952 del 1982, la
difesa della Lombardia ha chiesto che la Corte dichiari la cessazione
della materia del contendere, anziché l'inammissibilità delle
impugnative medesime. Considerato in diritto :
1. - I nove ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna, Liguria e
Lombardia, di cui in narrativa, promuovono questioni di legittimità
costituzionale in parte diverse ma in altra parte identiche o connesse,
così da rendere fra loro interferenti tutti i ricorsi predetti.
Pertanto, i relativi giudizi vengono riuniti per essere decisi con
unica sentenza.
2. - Con i ricorsi notificati il 29 gennaio 1982 ed il 28 maggio 1983
la Regione Lombardia impugna, rispettivamente, l'art. 26, commi secondo
e terzo, del decreto legge 22 dicembre 1981, n. 786, e l'art. 4, commi
quinto e sesto, della legge 26 aprile 1983, n. 130.
L'art. 26 del d.l. n. 786 del 1981, al comma secondo (divenuto comma
primo per effetto della soppressione del precedente comma, operata in
sede di conversione, con modificazioni, in legge 26 febbraio 1982, n.
51), dispone che, per l'anno 1982, "i prelevamenti che le regioni a
statuto ordinario possono effettuare dai conti correnti a loro
intestati presso la tesoreria centrale dello Stato non possono
registrare un aumento superiore al 16 per cento rispetto ai
prelevamenti complessivamente effettuati da ciascuna regione nel
periodo 1 ottobre 1980 - 30 settembre 1981, fatte salve le disposizioni
di cui al primo comma dell'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119".
Il comma terzo (secondo, per effetto, come innanzi precisato, della
conversione con modificazioni in legge) dello stesso art. 26 prevede
che "per comprovate indilazionabili esigenze di singole regioni, il
Ministro del tesoro, su proposta del Ministro per gli affari regionali,
può elevare, con propri decreti, il predetto limite del 16 per cento".
Per il 1983 il comma quinto dell'art. 4 della legge n. 130 del 1983
rinnova il "tetto" ai prelevamenti che le Regioni a statuto ordinario
possono effettuare dai conti correnti anzidetti, disponendo che i
prelevamenti medesimi "fatte salve le disposizioni di cui al primo
comma dell'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119... non possono
registrare un aumento superiore al 13 per cento rispetto ai
prelevamenti complessivamente effettuati da ciascuna regione nell'anno
1982, al netto delle maggiorazioni concesse ai sensi dell'art. 26,
secondo comma, del d.l. 22 dicembre 1981, n. 786, convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, maggiorate del
13 per cento". Ed anche per il 1983 è previsto, dal comma sesto dello
stesso art. 4, che il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro per
gli affari regionali, possa con propri decreti, "per comprovate
indilazionabili esigenze di singole regioni", elevare il predetto
limite.
Secondo la ricorrente Regione, tali disposizioni "appaiono
illegittime e lesive dell'autonomia finanziaria, di spesa e di
bilancio, nonché dell'autonomia programmatoria, legislativa ed
amministrativa della Regione".
3. - La questione è fondata.
Giova ricordare che questa Corte, a proposito dei conti correnti
intestati alle regioni a statuto ordinario presso la tesoreria centrale
dello Stato, ha già avuto occasione di avvertire, nella sentenza n.
155 del 1977, che essi non possono legittimamente "trasformarsi in un
anomalo strumento di controllo sulla gestione finanziaria regionale:
che si presti a venire manovrato in modo da precludere od ostacolare la
disponibilità delle somme occorrenti alle Regioni stesse per
l'adempimento dei loro compiti istituzionali, nelle forme, nelle misure
e nei tempi variamente indicati dalla legislazione statale sulla
finanza regionale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione".
Successivamente la Corte, investita della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 468, inteso a
disciplinare le giacenze di tesoreria delle Regioni, ha nuovamente
considerato, nella sentenza n. 94 del 1981, "essenziale... che i conti
correnti istituiti presso la tesoreria centrale non si trasformino in
un anomalo strumento di controllo sulla gestione finanziaria
regionale"; ed ha ritenuto che tale non sia il caso del denunciato art.
31, in quanto esso "non ha di mira le singole misure regionali di
spesa, limitandosi a regolare i ritmi di accreditamento dei fondi...
dalla tesoreria dello Stato alle tesorerie delle Regioni: per di più
precisando che ciò deve svolgersi sulla base ed in conformità alle
previste esigenze ed alle accertate disponibilità di cassa delle
Regioni, quali desunte appunto dai periodici documenti, indicati nel
secondo e terzo comma, provenienti dagli organi responsabili delle
Regioni medesime".
Con la legge 30 marzo 1981, n. 119, si sono accentuati i vincoli
relativi alle disponibilità di tesoreria delle regioni a statuto
ordinario. L'art. 40, infatti, non soltanto ha confermato, ai commi
quarto e quinto, che tutti i fondi provenienti dal bilancio dello Stato
e destinati alle regioni devono affluire nei conti ad esse intestati
presso la tesoreria dello Stato, subordinando i prelevamenti alla
presentazione dei preventivi trimestrali di cassa; ma ha anche
introdotto, con il primo comma (esplicitamente fatto salvo dalle
disposizioni adesso impugnate), il divieto di mantenere presso aziende
di credito disponibilità depositate a qualunque titolo "per un importo
superiore al 12 per cento dell'ammontare delle entrate previste dal
bilancio di competenza" delle regioni medesime, mentre le somme in
eccesso vanno versate nei conti correnti presso la tesoreria dello
Stato. Anche su tale normativa questa Corte si è pronunciata,
riconoscendo, con la sentenza n. 162 del 1982, che essa "non preclude
alle Regioni la facoltà di disporre delle proprie risorse, nel senso
di valutarne discrezionalmente la congruità rispetto alle necessità
concrete e di indirizzarle verso gli obiettivi rispondenti alle
finalità istituzionali, ma si limita a consentire il controllo del
flusso delle disponibilità di cassa". Occorre, infatti, "mantenere il
necessario equilibrio tra il flusso delle risorse prelevate e quello
delle spese erogate" ed impedire il formarsi di "un ristagno di
disponibilità, con conseguenze gravemente negative nell'attuale
situazione delle pubbliche finanze". È stata, peraltro, con la stessa
sentenza, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'ottavo comma
dello stesso art. 40, nella parte in cui attribuiva al Ministro per il
tesoro la facoltà di variare con proprio decreto la percentuale o il
livello massimo delle disponibilità delle regioni, che le aziende di
credito, incaricate del servizio di tesoreria, possono tenere presso di
sé. La Corte ha rilevato, infatti, che tale facoltà di variare le
scelte legislative, è stata accordata "senza che il legislatore abbia
prestabilito in proposito alcun limite ed alcun criterio, violando
così la riserva di legge di cui al primo comma dell'art. 119 della
Costituzione".
Dal confronto con la previgente normativa, ed alla stregua della
richiamata giurisprudenza di questa Corte, si evince appunto la
fondatezza della promossa questione. Le disposizioni impugnate,
infatti, non si limitano, come le precedenti, a regolare l'afflusso dei
mezzi finanziari verso le tesorerie delle regioni in funzione
dell'effettivo ed immediato fabbisogno di cassa, al fine di evitare
così, da un lato dannosi ristagni di liquidità presso le aziende di
credito e dall'altro più gravosi oneri di interessi a carico dello
Stato, costretto ad una "provvista anticipata di fondi rispetto
all'effettiva capacità di spesa degli enti" (sentenza n. 162 del
1982). Con esse, invece, è stato introdotto - come deduce la difesa
della ricorrente - un ulteriore, diverso vincolo, con il quale
s'impedisce alla Regione, una volta che essa abbia raggiunto il "tetto"
annuale fissato per il complesso dei prelevamenti, di disporre delle
somme necessarie per l'effettuazione di spese a suo tempo regolarmente
deliberate ed impegnate nei limiti degli stanziamenti del bilancio
regionale di previsione, sebbene il loro tempestivo fabbisogno sia
stato già dimostrato dai prescritti preventivi trimestrali di cassa
(art. 31, comma secondo, della legge n. 468 del 1978; art. 40, comma
quinto, della legge n. 119 del 1981). E ciò, malgrado si tratti di
somme che, pur se depositate presso la tesoreria dello Stato, sono
ormai di pertinenza regionale. Per di più, il "tetto" imposto ai
prelevamenti fa riferimento a parametri (per il 1982, il totale dei
prelevamenti effettuati da ciascuna Regione nel periodo 1 ottobre
1980-30 settembre 1981, aumentato del 16 per cento; per il 1983, il
totale dei prelevamenti effettuati da ciascuna Regione nell'anno 1982,
aumentato del 13 per cento), che prescindono da qualsiasi concreto
rapporto con la struttura e con la gestione del bilancio regionale di
competenza per l'anno in corso, con la dimensione delle entrate e delle
spese ivi previste, con l'entità dei residui attivi e passivi.
Le denunciate norme vulnerano, pertanto, come lamentato dalla
Regione, il principio stesso di autonomia, quale configurata e
garantita dagli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione. Né a
temperare la lesione può soccorrere la facoltà accordata al Ministro
del tesoro, di elevare con propri decreti, su proposta del Ministro per
gli affari regionali, i limiti in parola "per comprovate
indilazionabili esigenze di singole regioni". Anche in questa occasione
- come già per l'ottavo comma dell'art. 40 della legge n. 119 del
1981, la cui illegittimità costituzionale, come innanzi ricordato, è
stata dichiarata dalla sentenza di questa Corte n. 162 del 1982 - il
legislatore ha configurato una potestà ministeriale di variare le
scelte legislative, senza prestabilire alcun limite ed alcun criterio.
Non può, invero, considerarsi all'uopo idoneo il solo generico
riferimento ad esigenze di spese, la cui "indilazionabilità", riferita
che sia alla fase dell'impegno o a quella del pagamento, soggiace pur
sempre alla eventualità di una valutazione diversa, rispetto a quella
degli organi regionali istituzionalmente competenti, da parte
dell'organo che, nell'ambito di una innegabile discrezionalità, di
volta in volta "può" consentire (e quindi anche non consentire) il
prelievo in eccedenza rispetto al raggiunto limite. Ne risulta,
pertanto, violata, sotto questo profilo, la riserva di legge di cui
all'art. 119, comma primo, della Costituzione.
L'Avvocatura dello Stato obietta che le impugnate norme "si
inseriscono in un complesso quadro normativo, inteso a contenere, sia
nel 1982 che nel 1983, l'espansione della spesa pubblica e, quindi, del
disavanzo e del conseguente ricorso al mercato finanziario". Ma il
richiamo ad una finalità d'interesse generale, pur di così precipuo e
stringente rilievo, non può di per sé legittimare il ricorso, per il
suo perseguimento, a misure di contenimento della spesa pubblica che
incidano e vulnerino competenze ed interessi costituzionalmente
garantiti. In particolare, per quanto concerne la spesa delle regioni,
altre possibilità si offrono al legislatore statale nell'ambito di
quel compito, che gli attribuisce l'art. 119 della Costituzione, di
coordinamento dell'autonomia finanziaria delle regioni con la finanza
dello Stato, delle province, dei comuni; e la stessa difesa della
Regione ricorrente prospetta all'uopo ipotesi diverse di incidenza
sulla spesa regionale "per la via maestra della disciplina delle
entrate regionali", e cioè nella fase della determinazione dei
proventi tributari e delle assegnazioni statali, nonché dei limiti in
cui le regioni possono ricorrere al credito.
Per le su esposte considerazioni va, dunque, dichiarata la
illegittimità costituzionale dell'art. 26, commi secondo e terzo
(divenuti primo e secondo per effetto della soppressione del primo
comma, operata in sede di conversione in legge), del d.l. n. 786 del
1981, convertito con modificazioni in legge n. 51 del 1982, e dell'art.
4, commi quinto e sesto, della legge n. 130 del 1983. Resta, pertanto,
assorbito il profilo di illegittimità costituzionale, dedotto dalla
Regione ricorrente, per l'asserita disparità di trattamento tra
regioni a statuto ordinario e regioni a statuto speciale.
4. - L'art. 10, primo comma, della legge n. 130 del 1983 dispone che
sono infruttiferi i conti correnti, liberi o vincolati, aperti presso
la tesoreria centrale dello Stato. La Regione Lombardia, con il ricorso
notificato il 28 maggio 1983, ha promosso questione di legittimità
costituzionale di tale norma, nella parte che concerne i conti correnti
intestati alle regioni a statuto ordinario, "specie se considerata in
correlazione con la disciplina dei prelevamenti da detti conti
contenuta nell'art. 4, commi quinto e sesto" della stessa legge. Il
carattere infruttifero dei conti comporterebbe, secondo la ricorrente
Regione, una diminuzione, in termini reali, dell'entità delle somme di
pertinenza regionale depositate nei conti medesimi, e si tradurrebbe
perciò in una illegittima compressione dell'autonomia finanziaria e di
spesa della Regione, nonché in una violazione dell'obbligo di
copertura delle maggiori spese cui la Regione può andare incontro per
effetto del divieto di prelevare somme dai conti anzidetti oltre il
limite fissato.
La questione non è fondata. Dichiarata con la presente sentenza la
illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi quinto e sesto, della
legge n. 130 del 1983, resta assorbito il dedotto profilo relativo
all'asserita violazione dell'obbligo di copertura di maggiori spese.
Né sussiste la denunciata lesione dell'autonomia finanziaria e di
spesa della Regione. Invero, una volta garantita alle regioni
l'effettiva possibilità di disporre, per le proprie spese, delle somme
accreditate, in base alla vigente disciplina, che ne regola il
tempestivo flusso dai conti correnti ai tesorieri regionali, secondo il
periodico fabbisogno, dimostrato dai preventivi trimestrali di cassa,
evitandosi dannosi ristagni di liquidità, la minore o nulla
redditività delle somme depositate nelle tesorerie dello Stato,
rispetto a quella che si avrebbe presso le aziende di credito, concreta
"una conseguenza di fatto che non investe aspetti costituzionalmente
tutelati, non incidendo sull'autonomia finanziaria delle Regioni", come
già affermato nella richiamata sentenza di questa Corte n. 162 del
1982.
5. - L'art. 28, primo comma, del d.l. n. 786 del 1981, convertito in
legge n. 51 del 1982, dispone che "fino al 31 dicembre 1982 l'imposta
locale sui redditi continua ad essere applicata con l'aliquota del 15
per cento. Il relativo gettito rimane acquisito al bilancio dello
Stato". Per il successivo art. 29 "alle Regioni a statuto ordinario ed
alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo istituite nel
periodo 1974-80, sono attribuite dall'amministrazione finanziaria, per
l'anno 1982, somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1981
ai sensi dell'art. 33 del d.l. 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con
modificazioni, in legge 23 aprile 1981, n. 153". Per l'anno 1983,
l'art. 28, ultimo comma, del d.l. n. 55 del 1983, convertito in legge
n. 131 del 1983, dispone che agli stessi enti destinatari siano
attribuite "somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1982 ai
sensi dell'art. 29 del d.l. 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con
modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51".
La Regione Lombardia, con il ricorso notificato il 29 gennaio 1982,
promuove questioni di legittimità costituzionale degli artt. 28, primo
comma, e 29 del d.l. n. 786 del 1981, perché lesivi dell'autonomia
finanziaria regionale. Secondo la ricorrente, la commutazione di un
tributo proprio (pro-quota) delle regioni in trasferimento statale,
violerebbe l'art. 119 della Costituzione; inoltre, la reiterazione
della somma di anno in anno avrebbe finito con il trasformare quella
che doveva essere una misura transitoria ed eccezionale in una
modificazione permanente del sistema finanziario regionale,
accentuandone il contrasto con l'invocato parametro costituzionale.
Per di più, la conferma per il 1982 dell'importo delle somme
sostitutive dell'ILOR nella stessa misura di quelle corrisposte nel
1981, senza alcuna maggiorazione, avrebbe accentuato il divario tra
l'entità dei trasferimenti e il gettito reale dell'ILOR acquisito al
bilancio dello Stato. Analoghe considerazioni svolge la Regione
Liguria, impugnando, con i ricorsi notificati il 31 marzo ed il 30
maggio 1983, l'art. 28, ultimo comma, del d.l. n. 55 del 1983, per
violazione degli artt. 117 e 119 della Costituzione.
La questione non è fondata.
Ben vero che l'art. 1 della legge 16 maggio 1970, n. 281, recante
provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto
ordinario, attribuiva loro, con il secondo comma, il gettito delle
imposte erariali sul reddito dominicale e agrario dei terreni e sul
reddito dei fabbricati, prevedendone la sostituzione - all'entrata in
vigore dei provvedimenti di attuazione della riforma tributaria - con
una quota del gettito derivante da una imposta corrispondente di
importo non inferiore al gettito dell'ultimo anno di applicazione delle
imposte fondiarie. La legge 9 ottobre 1971, n. 825, di delega
legislativa per la riforma tributaria, nel prevedere la istituzione
dell'imposta locale sui reddito (ILOR), fissava poi all'art. 4, tra i
principi e criteri direttivi cui doveva essere informata la disciplina
della nuova imposta, la determinazione dell'aliquota da parte
rispettivamente dei comuni, delle province, delle regioni, delle camere
di commercio e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo,
l'accertamento a cura dell'amministrazione finanziaria dello Stato e
l'attribuzione diretta del gettito proquota agli enti suddetti. A tali
principi e criteri si uniformava la legge delegata (d.P.R. 29 settembre
1973, n. 599), istitutiva dell'imposta, con decorrenza dal 1 gennaio
1974. Peraltro, l'art. 19 bis del d.l. 29 dicembre 1977, n. 946,
aggiunto dalla legge di conversione 27 febbraio 1978, n. 43, disponeva
che "sino all'emanazione di nuove norme che regolino la partecipazione
delle regioni all'imposta locale sui redditi, per l'anno 1978 sono
attribuite dall'amministrazione finanziaria alle regioni a statuto
ordinario ... somme sostitutive di importo pari alla quota di loro
spettanza, calcolata sulla base delle iscrizioni a ruolo effettuate
nell'anno 1977, con una maggiorazione del 10 per cento". Da allora la
"sostituzione" si è ripetuta di anno in anno, con formule pressoché
identiche, ma non più precedute dal riferimento alla prevista
emanazione di nuove norme. Così, l'art. 11 del d.l. 10 novembre 1978,
n. 702, convertito con modificazioni nella legge 8 gennaio 1979, n. 3,
ha disposto per il 1979 l'attribuzione di una somma pari a quella del
1978, maggiorata del 10 per cento; l'art. 31 del d.l. 7 maggio 1980,
n.153, convertito con modificazioni nella legge 7 luglio 1980, n. 299,
una somma pari a quella del 1979, maggiorata del 20 per cento; l'art.
33 del d.l. 28 febbraio 1981, n. 38, convertito con modificazioni nella
legge 23 aprile 1981, n. 153, una somma pari a quella del 1980,
maggiorata del 20 per cento. Con le norme di cui è stata ora
denunciata la illegittimità costituzionale, l'ammontare delle somme
sostitutive è rimasto, invece, fissato, per il 1982 e il 1983, nel
quantum stabilito per il 1981.
Non v'ha dubbio che il susseguirsi, di anno in anno, di provvedimenti
a carattere contingente, in deroga alla disciplina ordinaria, renda
quantomai disorganico e provvisorio il quadro attuale della finanza
regionale; sicché non può non auspicarsi che si ponga finalmente mano
a quella "disciplina delle entrate tributarie delle regioni a statuto
ordinario, coordinata con la regolamentazione delle funzioni e con
l'ordinamento finanziario delle regioni stesse, ed imperniata
sull'attribuzione diretta e indiretta di tributi e di quote di
tributi", la cui esigenza, già avvertita in sede di delega per la
riforma tributaria (art. 12, comma secondo, n. 5 della legge n. 825 del
1971), non è stata poi soddisfatta dal legislatore delegato.
Ma non per questo può ritenersi che le denunciate norme abbiano
vulnerato l'autonomia regionale. Come osserva l'Avvocatura dello Stato,
il comma secondo dell'art. 119 della Costituzione delinea un modello,
al quale la disciplina della finanza regionale si deve uniformare nel
suo complesso; ma da ciò non derivano vincoli di carattere specifico,
che impongano al legislatore statale di attribuire alle regioni
determinati tributi o quote di tributi erariali, o che rendano
irreversibili le scelte in precedenza operate. In altri termini, quelle
stesse "leggi della Repubblica", che sono chiamate a prestabilire i
tipi dei tributi regionali, possono sostituire le figure inizialmente
previste, con altre che meglio si conformino all'ordinamento
finanziario generale.
Né l'attribuzione alle regioni dei mezzi finanziari necessari per
il perseguimento delle loro finalità è definita dal precetto
costituzionale in termini quantitativi; essa va, nel tempo,
costantemente adeguata alle concrete esigenze di espletamento delle
funzioni regionali, nei limiti della compatibilità con i vincoli
generali nascenti dalle preminenti esigenze della finanza pubblica nel
suo insieme. Il dovuto rispetto dell'autonomia finanziaria regionale
non impedisce, pertanto, che il legislatore statale modifichi o
mantenga ferma, in base alla comparativa valutazione delle esigenze
generali, l'entità delle assegnazioni alle regioni, a condizione,
ovviamente, che non venga gravemente alterato il necessario rapporto di
complessiva corrispondenza, nei limiti anzidetti, fra bisogni regionali
e mezzi finanziari per farvi fronte, impedendo così alle regioni il
normale espletamento delle loro funzioni. Il che non è dedotto nel
caso in esame.
Conclusivamente, non appaiono violati dalle denunciate norme
gl'invocati parametri costituzionali.
6. - L'art. 34, primo comma, del d.l. n. 786 del 1981 prevede, in
via permanente, che "a decorrere dall'anno 1982 ed al fine di
accrescere gli interventi promozionali in favore delle piccole e medie
imprese, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
percepiscono un diritto annuale a carico di tutte le ditte che svolgono
attività economica iscritte agli albi e ai registri tenuti dalle
predette camere"; mentre i commi successivi disciplinano le misure e le
forme di riscossione del diritto stesso. A questa prima serie di
disposizioni si ricollega l'art. 29, terzo comma, del d.l. n. 55 del
1983 (integrato dal quarto e dal quinto comma del medesimo articolo)
che prescrive l'aumento del "diritto annuale", con deliberazione delle
giunte camerali, "da un minimo del 10 per cento ad un massimo del 100
per cento, in relazione all'attività istituzionale ed al programma di
intervento promozionale che ciascuna camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura intende effettuare". L'intera disciplina in
questione è stata per altro impugnata dalla Regione Lombardia:
dapprima con il ricorso notificato il 29 gennaio 1982, e quindi
mediante i ricorsi notificati il 30 marzo ed il 28 maggio 1983. Sui
più recenti disposti s'è invece concentrata l'impugnativa promossa
dalla Regione Emilia-Romagna, mediante i ricorsi notificati nelle
stesse date dei due ultimi ricorsi lombardi.
Entrambe le ricorrenti prospettano, comunque, un'unica denuncia di
illegittimità costituzionale, affermando che con l'istituzione del
"diritto annuale" si sarebbe sostanzialmente ritrasferita alle Camere -
in congiunta violazione degli artt. 117, 118 e 119 Cost. - una
competenza spettante alle amministrazioni regionali, secondo l'art. 64
del d.P.R. n. 616 del 1977. "L'attribuzione del gettito del diritto
annuale alle Camere, e l'esclusione totale e permanente di ogni
ingerenza delle Regioni a riguardo del suo impiego", precluderebbero
infatti a questi enti - come si legge nei ricorsi concernenti il d.l.
n. 55 e la legge n. 131 del 1983 - l'esercizio delle loro funzioni,
"anche sostituendo eventualmente in tutto o in parte alle Camere di
Commercio altri strumenti", e la disponibilità delle risorse di cui si
discute.
Ma la denuncia è infondata, poiché le norme in esame non riconducono
alcuna funzione regionale alla competenza delle camere, né valgono a
compromettere la realizzazione delle potestà riservate in materia alle
regioni. Per prima cosa, va ricordato che il d.P.R. n. 616 dichiara
bensì di competenza regionale - nell'art. 64, primo comma - "le
funzioni amministrative attualmente esercitate dalle camere di
commercio nelle materie trasferite o delegate dal presente decreto", ma
non coinvolge affatto "le funzioni istituzionali e le restanti funzioni
amministrative", chiarendo invece - nel secondo comma dello stesso
articolo - che esse "saranno esercitate dalle camere di commercio sulla
base della legge di riforma dell'ordinamento camerale e del relativo
finanziamento"; il che fa escludere - come in sostanza riconoscono
anche i ricorsi regionali - che per questa parte si possa ipotizzare
una lesione dell'autonomia garantita alle due ricorrenti.
Secondariamente, è vero che il "diritto annuale" grava, senza
eccezioni, sulle "ditte" svolgenti qualunque tipo di attività
economica, che siano iscritte negli albi o nei registri camerali;
sicché sembra corretto ritenere - come assumono le difese regionali -
che i rispettivi "interventi promozionali" non riguardino solo i
settori dell'industria e del commercio, ma alcuni fra gli stessi ambiti
di competenza regionale, quali l'agricoltura, l'artigianato, il
turismo. Anche in tal senso, però, le norme impugnate vanno coordinate
con l'art. 64 del d.P.R. n. 616, il cui terzo comma precisa che le
relative funzioni "continuano ad essere esercitate dalle camere di
commercio le leggi regionali non disciplineranno la materia". Se ed in
quanto difetti un'apposita legislazione locale (come si verifica
tuttora in varie regioni), le camere di commercio possono dunque
effettuare i loro interventi in ogni campo già rientrante nella
competenza camerale. Ma ciò non ostacola per nulla - malgrado le
contrarie deduzioni delle ricorrenti - l'esercizio della potestà
legislativa regionale (di cui l'Emilia-Romagna, del resto, ha già
fatto un ripetuto uso): sia per indirizzare gli interventi delle
camere, sia per incidere sulle premesse dalle quali dipende la stessa
spettanza o la sfera di applicazione dei diritti annuali.
In altri termini, il riparto delle competenze, fissato dall'art. 64
del d.P.R. n. 616, non è stato alterato in alcun modo dalle norme
impugnate. Esse invece si limitano a finanziare l'attività
istituzionale e gli interventi promozionali delle camere di commercio,
alla condizione che gli enti medesimi siano ancora competenti nei
settori dei quali si tratti, e senza affatto ampliare le funzioni
camerali, al di là di quanto è stato implicitamente previsto
nell'art. 117 della Costituzione.
7. - Quanto ai "provvedimenti urgenti per il settore della finanza
locale per l'anno 1983", il sindacato della Corte deve concentrarsi
sulle impugnazioni riguardanti il decreto-legge 28 febbraio 1983, n.
55, come convertito dalla legge 26 aprile 1983, n. 131. Per contro, non
possono esser prese in considerazione le singole questioni sollevate
dal ricorso della Regione Lombardia, notificato il 31 gennaio 1983, con
riferimento al decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 952. Tale atto non è
stato infatti convertito in legge ed ha pertanto perduto efficacia "sin
dall'inizio", come prevede espressamente l'art. 77, terzo comma, della
Costituzione. In accoglimento della richiesta avanzata dall'Avvocatura
dello Stato e secondo la più recente giurisprudenza della Corte, che a
questi specifici effetti non ha operato alcuna distinzione fra i
giudizi instaurati in via principale e quelli instaurati in via
incidentale, va dunque pronunciata la manifesta inammissibilità di
tutte le impugnative promosse mediante il predetto ricorso. Il fatto
che il decreto in esame avesse "forza di legge" non toglie, in verità,
che l'intero atto in ordine al quale il ricorso era stato ritualmente
proposto debba ormai considerarsi - per necessaria ed automatica
conseguenza dell'inerzia del Parlamento - come non mai esistito quale
fonte di diritto a livello legislativo: il che determina una situazione
del tutto peculiare e non inquadrabile negli schemi della cessazione
della materia del contendere, di cui la Corte si avvale in diverse
fattispecie (vedi infra il n. 14 della presente sentenza).
Né osta la circostanza che il comma finale dell'articolo unico della
legge n. 131 (sulla medesima linea del soppresso art. 37 del
decreto-legge n. 55) stabilisca che "restano validi gli atti e i
provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in
applicazione" di tutte le impugnate disposizioni del decreto-legge n.
952. Da un lato, una norma di convalida ex art. 77, terzo comma, Cost.
non forma un "idoneo equipollente" della legge di conversione (come la
Corte ha chiarito nella sentenza n. 59 del 1982). D'altro lato, la
previsione conclusiva della legge n. 131 (come già il soppresso art.
37) è stata a sua volta impugnata dalla Regione Lombardia, nonché
dall'Emilia-Romagna, mediante i ricorsi notificati il 28 maggio 1983.
Ed è unicamente in questi termini che la problematica inerente al
decaduto decreto-legge sulla finanza locale può essere dunque
affrontata dalla Corte.
8. - Va inoltre dichiarata inammissibile la prima delle questioni di
legittimità costituzionale sollevate dalla Lombardia e
dall'Emilia-Romagna, sin dai ricorsi notificati il 30 marzo 1983, circa
il decreto-legge n. 55. Entrambe le ricorrenti denunciano,
preliminarmente, la violazione dell'art. 77 Cost., in cui sarebbe
incorso il decreto medesimo, là dove esso risulta "sostanzialmente
riproduttivo" del decaduto decreto n. 952. Ma la giurisprudenza della
Corte è costante (si veda fra le altre, per un caso analogo a quello
in esame, la sent. n. 151/1974) nell'affermare - in applicazione
dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale n. 1 del 1948 -
che le regioni non possono prospettare in via principale vizi
insuscettibili di concretare invasioni delle competenze loro garantite.
Ed a questa stregua non è dato alle regioni stesse di impugnare un
decreto-legge, per il preteso difetto dei presupposti giustificativi
costituzionalmente prescritti (anche a tacere del fatto che il decreto
medesimo è stato comunque convertito in legge).
9. - Fra le varie questioni relative a determinati provvedimenti per
la finanza locale, va considerato anzitutto - nell'ordine testuale - il
complesso delle censure rivolte dall'Emilia-Romagna e dalla Lombardia
all'art. 8, primo e secondo comma, del decreto-legge n. 55, nonché al
comma 2.1 del medesimo articolo ed all'art. 8 bis, inseriti all'atto
della conversione: tutti vertenti sulla determinazione degli importi
che spettano a comuni e province per l'esercizio delle funzioni
trasferite dalle regioni agli enti locali, in forza del d.P.R. n. 616
del 1977.
Come giustamente osserva l'Avvocatura dello Stato, il comma 2.1
dell'art. 8 presenta però un contenuto ben diverso da quello proprio
dei primi due commi dello stesso articolo, nonché dei due commi
dell'art. 8 bis. Infatti, il comma 2.1 impone senz'altro alle regioni
di "corrispondere" ai comuni e alle province, entro il 30 giugno 1983,
la somma della quale si tratta. Viceversa, i primi due commi dell'art.
8 prescrivono che, entro il 30 aprile 1983, le regioni comunichino agli
enti locali interessati l'importo loro spettante; senza di che gli enti
stessi "sono autorizzati a prevedere (nei loro bilanci) importi
corrispondenti a quelli ricevuti in assegnazione per il 1982,
maggiorati del 13 per cento". Ed analogamente dispongono, circa il 1984
ed il 1985, i due commi dell'art. 8 bis.
Ora, la Corte non è chiamata a pronunciarsi sull'intrinseca
correttezza di siffatte previsioni dal punto di vista dei principi cui
si informa la contabilità pubblica; e, meno ancora, deve valutare gli
inconvenienti della finanza regionale e locale, in quanto fondata su
trasferimenti dallo Stato o dalle regioni, piuttosto che su proventi
propri. Unico oggetto dell'attuale giudizio - nella parte concernente
l'art. 8, primo e secondo comma, nonché l'art. 8 bis del decreto-legge
n. 55 - sono invece i due ordini di motivi esposti nei ricorsi
regionali: cioè che tali disposti trascurerebbero, da un lato, la
legislazione regionale vigente in materia e, d'altro lato,
obbligherebbero le regioni a trasferire le somme in esame, senza
ricevere dallo Stato importi adeguati allo scopo.
Ma entrambe le censure si dimostrano infondate. Che il secondo
motivo sia viziato da un equivoco interpretativo, è dimostrato dagli
stessi ricorsi dell'Emilia-Romagna e della Lombardia, là dove essi
osservano che in base al comma 2.1 dell'art. 8 non vi sono "più dunque
semplice obbligo di comunicazione, e autorizzazione agli enti locali a
prevedere, in mancanza, un determinato importo, ma obbligo di
corrispondere" l'importo medesimo: riconoscendo, con ciò, che il
preteso effetto lesivo, già imputato al primo capoverso dell'art. 8,
discende invece - se mai - dal comma aggiunto in sede di conversione.
Né va condiviso l'assunto che le norme impugnate precludano
l'eventualità di una difforme legislazione locale. Sebbene il
riferimento all'ipotesi che le regioni "abbiano regolato la materia con
loro provvedimenti di legge" non sia testualmente contenuto se non nel
comma 2.1 dell'art. 8, esso rimane implicito nell'intero complesso
delle disposizioni in esame. Le funzioni già regionali e quindi
trasferite a comuni e province mediante il d.P.R. n. 616 del 1977 sono
state infatti attribuite agli enti territoriali minori - come viene in
più punti precisato dal decreto stesso - in quanto "funzioni
amministrative... di interesse esclusivamente locale, ai sensi
dell'art. 118, primo comma, della Costituzione. In tali settori,
pertanto, le regioni conservano la loro potestà legislativa; ciò che,
del resto, risulta confermato dall'art. 133, primo comma, del d.P.R.
n. 616, appunto in tema di "assegnazione di quote aggiuntive" dalle
regioni agli enti locali, per assicurare "l'integrale copertura dei
nuovi oneri" imposti agli enti medesimi nello svolgimento delle nuove
funzioni loro conferite. Ed anche i termini degli obblighi di
comunicazione, rispettivamente previsti dal primo comma dell'art. 8 e
dal primo comma dell'art. 8 bis, presuppongono quindi che faccia
difetto una legislazione regionale, dalla quale derivi l'esigenza che
le comunicazioni stesse vengano effettuate in tempi diversi.
Le considerazioni or ora svolte valgono pure ad escludere la
fondatezza della prima censura concernente il comma 2.1 dell'art. 8:
per cui il termine del 30 giugno 1983, previsto da una legge promulgata
il 26 e pubblicata il 30 aprile del medesimo anno, sarebbe così breve
da porre le regioni nella materiale impossibilità di legiferare in
proposito, prima di essere tenute a corrispondere l'importo determinato
in modo autoritativo dal legislatore statale. In realtà, non è dal
momento dell'entrata in vigore della legge n. 131 del 1983, ma già
sulla base del decreto presidenziale n. 616 del 1977, che le regioni
avrebbero potuto risolvere per legge il problema in questione. Ed è
precisamente la protratta inerzia dei legislatori locali (o di alcuni
tra essi) che ha legittimato il Governo e il Parlamento ad intervenire
di nuovo sul punto, aggiungendo un altro anello alla catena di
provvedimenti con forza di legge, che inizia a partire dalla
conversione del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, operata dalla
legge 27 febbraio 1978, n. 43.
È ben vero che, in una prima fase, la legislazione statale sulla
finanza locale aveva disposto che gli importi spettanti ai comuni,
quanto alle funzioni già esercitate dalle regioni e ad essi
attribuite, fossero sì incrementati annualmente, ma "della stessa
percentuale prevista dalle leggi vigenti per l'incremento del fondo
comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281" (si veda
l'art. 7 del citato d.l. n. 946 del 1977, come modificato dalla legge
n. 43 del 1978; e similmente l'art. 16, secondo comma, del
decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito nella legge 23 aprile
1981, n. 153). Soltanto in virtù dell'art. 4 cpv. del decreto-legge
22 dicembre 1981, n. 786 (convertito nella legge 26 febbraio 1982, n.
51), si è stabilito che in mancanza della comunicazione regionale
dell'importo loro spettante i comuni e le province fossero comunque
"autorizzati a prevedere importi corrispondenti a quelli ricevuti in
assegnazione per il 1981, maggiorati del 16 per cento". E da questo
precedente ha preso lo spunto la disposizione dell'art. 8, comma 2.1,
del d.l. n. 55, nel prescrivere alle regioni la corresponsione di "un
importo pari a quello dovuto per il 1982, aumentato del 13 per cento":
così aggravando senza corrispettivi - secondo i ricorsi
dell'Emilia-Romagna e della Lombardia - "le già serie condizioni della
finanza regionale", in violazione dell'autonomia finanziaria
costituzionalmente garantita alle regioni stesse.
Ma la maggiorazione del 13 per cento non è censurabile da questa
Corte, nei termini in cui l'hanno denunciata le due ricorrenti. Di per
se stessa, quella percentuale d'incremento non è affatto
irragionevole, tenuto conto del tasso di inflazione programmato per il
1983 e della già ricordata esigenza di assicurare - sull'intero
territorio nazionale, in assenza di un'apposita disciplina legislativa
locale - l'"integrale copertura" degli oneri venuti a gravare sui
comuni e sulle province per effetto del decreto n. 616. Né si può
dire che l'entità della corrispondente spesa da prevedere e da
fronteggiare nei bilanci delle regioni ordinarie sia tale da
compromettere l'autonomia finanziaria regionale, intesa come
disponibilità di somme adeguate all'adempimento delle "funzioni
normali" spettanti alle regioni stesse (art. 119, secondo comma, Cost.)
ed all'effettuazione delle scelte politiche di loro competenza. Su
quest'ultimo punto, i ricorsi non contengono neppure l'inizio di una
dimostrazione. E fermo comunque rimane che altro è la copertura di un
onere ben determinato, come quello derivante dal comma 2.1 dell'art. 8,
altro la complessiva sufficienza dei proventi regionali; tanto più che
la spesa in questione non va fronteggiata mediante un certo tipo di
entrata, appositamente trasferita dallo Stato alla regione, e non va
neppure riferita alle sole quote del fondo comune, ma grava sull'intero
insieme delle entrate disponibili per l'assolvimento di obblighi del
genere (entrate che si sono dilatate a loro volta, come anche le
Regioni interessate riconoscono, pur limitandosi a valutare il globale
incremento del fondo comune per il 1983 in una percentuale del 9,47
rispetto al fondo 1982).
Per tutti questi motivi, va in definitiva esclusa la pretesa
violazione degli artt. 117 e 119 Cost. E lo stesso vale per l'art. 81,
quarto comma, che i ricorsi dell'Emilia-Romagna e della Lombardia
richiamano solo di rincalzo, senza addurre in proposito alcun argomento
specifico.
10. - L'art. 9 del decreto-legge n. 55 è stato impugnato da tutte le
Regioni ricorrenti, sebbene in termini formalmente diversi: giacché
l'Emilia-Romagna si limita a censurare il primo, il quarto ed il sesto
comma dell'articolo stesso; mentre la Lombardia estende la propria
impugnativa anche al nono ed al decimo comma; e la Liguria chiede
infine, tanto nelle premesse che nelle conclusioni del ricorso
notificato il 31 marzo 1983, che la Corte dichiari l'illegittimità
costituzionale dell'intero articolo. Sostanzialmente, però, tutte
queste denunce s'imperniano sul primo comma, là dove si fissano i
criteri sulla base dei quali va suddiviso "l'importo di lire 5.000
miliardi, relativo a mutui da concedersi dalla Cassa depositi e
prestiti per l'esercizio 1983, previsto dall'art. 11 del decreto-legge
22 dicembre 1981, n. 786" (come sostituito dalla legge di conversione
26 febbraio 1982, n. 51). Quarto, sesto, nono e decimo comma dell'art.
9 presuppongono ed integrano, infatti, la generale previsione di cui al
primo comma. Ed è a questo solo disposto che si riferisce la
motivazione dello stesso ricorso della Regione Liguria.
Appunto con riferimento al primo comma, tutte le ricorrenti
lamentano, cioè, d'essere state escluse dalla definizione e
dall'applicazione dei criteri stabiliti per il riparto e l'assegnazione
dell'importo in esame, "omettendo il tramite della regione" - come si
legge nel ricorso ligure - "nel procedimento di scelta del modo di
utilizzazione delle risorse economiche". Inoltre, le Regioni Lombardia
ed Emilia-Romagna rilevano che l'art. 9, primo comma, del d.l. n. 55
non fa più richiamo ai "programmi regionali di sviluppo", diversamente
da quanto chiariva in proposito l'art. 9, quinto comma, del d.l. n. 38
del 1981 (come sostituito dalla legge n. 153 del 1981), riguardante
anch'esso i criteri di attribuzione dei finanziamenti agli enti locali
da parte della Cassa depositi e prestiti; ed in questa omissione
ravvisano un ulteriore motivo per dedurre - nel senso illustrato dai
ricorsi notificati il 30 marzo 1983 - la congiunta violazione della
"competenza legislativa e programmatoria della Regione" e del
"principio del necessario coordinamento fra finanza statale, regionale
e locale, di cui all'art. 119, primo comma, della Costituzione".
Senonché, la prima censura non si presta ad essere accolta dalla
Corte, in quanto il problema di un'eventuale "regionalizzazione" della
Cassa depositi e prestiti non può essere affrontato che in sede
politica, non già per la via d'un giudizio di legittimità
costituzionale. Per contro, in base alla vigente disciplina della Cassa
(ivi compresa la recentissima legge di "ristrutturazione" 13 maggio
1983, n. 197, che si limita ad inserire nel consiglio di
amministrazione, fra gli "esperti" di cui alla lettera f dell'art. 7,
un solo rappresentante delle regioni, nominato dal Ministro del tesoro
entro una terna presentata dalla Conferenza dei presidenti delle giunte
regionali), è fondamentalmente esatto quanto rileva l'avvocatura
erariale: ossia che si tratta di un"organo dello Stato". Per meglio
dire, qualunque sia la natura giuridica di tale istituto, non vi è
dubbio che la Cassa costituisca un apparato strumentale, destinato ad
assolvere - anche nel presente caso - una funzione statale e non
regionale: ossia l'esercizio del credito, con specifico riguardo alla
concessione di mutui mediante i quali comuni e province possano
concretare alcune loro autonome scelte. Ed è pacifico che l'autonomia
comunale e provinciale sia garantita dall'art. 128 Cost., pur quando le
scelte in questione attengano ad una materia compresa nell'elenco
dell'art. 117, sul tipo dei lavori pubblici.
A comprovare l'infondatezza del primo e comune motivo di ricorso, va
inoltre ricordato che i criteri di suddivisione dell'importo previsto
dall'art. 9, primo comma, eccedono gli ambiti spaziali di ciascuna
singola regione, per interessare l'intero territorio nazionale. Con
quella disposizione, in altre parole, Governo e Parlamento hanno
operato una globale valutazione perequativa degli enti locali e delle
loro esigenze, per poi demandare alla Cassa il compito di puntualizzare
la valutazione stessa, effettuando un confronto fra istanze comunali e
provinciali che il più delle volte dovrebbe concernere amministrazioni
appartenenti a regioni diverse. Ciò assume una particolare evidenza
per i primi due criteri, fissati dalle lettere a e b dell'art. 9, primo
comma, i quali contrappongono senz'altro gli "enti locali dei territori
del Mezzogiorno" agli "enti locali degli altri territori"; ma il
medesimo genere di considerazioni vale anche per la lettera c, che
riguarda il "finanziamento di opere pubbliche di particolare rilevanza
o di interesse sovracomunale eseguite dai comuni, dalle province e dai
loro consorzi", senza introdurre alcuna sottodistinzione interessante
particolari regioni. E, d'altra parte, pur se la Corte annullasse
l'art. 9, primo comma, non cadrebbe certo la generale competenza della
Cassa depositi e prestiti, bensì ridiverrebbero applicabili ai mutui
in questione i generici criteri già fissati dal legislatore statale
circa i finanziamenti da attribuire in tal senso agli enti locali;
sicché risulterebbe soddisfatta in minor grado l'esigenza di legalità
della pubblica amministrazione, senza che la competenza rivendicata
dalle Regioni ricorrenti ne fosse rafforzata od allargata in alcun
modo.
Nondimeno, tutto questo non significa che vengano così trascurati i
"programmi regionali di sviluppo", là dove essi siano entrati in
vigore e nella misura in cui possano incidere sulla concessione dei
mutui in esame; e che dunque non valgano, in questo stesso campo, i
principi stabiliti dall'art. 11, terzo e quarto comma, del d.P.R. n.
616 del 1977 ("Nei programmi regionali di sviluppo gli interventi di
competenza regionale sono coordinati con quello dello Stato e con
quelli di competenza degli enti locali territoriali. La programmazione
costituisce riferimento per il coordinamento della finanza pubblica").
Non va infatti condiviso l'assunto delle Regioni Lombardia ed
Emilia-Romagna, per cui l'art. 9, primo comma, del d.l. n. 55 del 1983
avrebbe implicitamente abrogato (od obliterato) l'art. 9, quinto comma,
del d.l. n. 38 del 1981. Al contrario, va tenuto presente che l'art.
9, primo comma, del d.l. n. 38 concerne il finanziamento degli enti
locali da parte della Cassa, per tutto "il triennio 1981-83"; ed è in
questo arco temporale che va rispettata la previsione del quinto comma,
in base alla quale - di norma - "nelle regioni in cui siano stati
approvati programmi regionali di sviluppo, gli enti locali, nella
individuazione delle opere per le quali richiedere il finanziamento
alla Cassa depositi e prestiti, devono ritenersi agli indirizzi
programmatici contenuti nei programmi stessi...". Né tale previsione
è stata comunque alterata, per effetto del citato art. 11 del d.l. n.
786 del 1981, che si è limitato ad elevare gli importi disponibili nel
1982 e nel 1983, ovvero per effetto della norma impugnata, che anzi fa
espresso richiamo all'art. 11 e dunque si collega alla legislazione
precedente.
Anche sotto questo aspetto i ricorsi regionali vanno perciò
rigettati. E l'infondatezza delle censure mosse al primo comma
dell'art. 9 coinvolge le corrispondenti impugnative del quarto comma
(riguardante gli identici criteri di concessione dei mutui per gli
esercizi 1984 e 1985), del sesto comma (sui poteri spettanti al
Ministro del tesoro quanto ai fondi previsti dal primo comma, lett. b),
del nono e del decimo comma (nelle parti concernenti le modalità di
finanziamento della ferrovia metropolitana di Milano).
11. - Ragioni in parte analoghe a quelle esposte nei riguardi
dell'art. 9, primo comma, inducono la Corte a ritenere non fondate le
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11 del d.l. n. 55,
rispettivamente sollevate dalla Lombardia e dalla Liguria. La prima di
tali Regioni, infatti, impugna il terzo comma dell'articolo stesso, per
cui "le province, d'intesa con i relativi comuni e le comunità
montane, sono autorizzate ad assumere mutui per il finanziamento di
investimenti di carattere sovracomunale per la tutela dell'ambiente e
la difesa del territorio, per il rifornimento idrico, per lo
smaltimento dei rifiuti e per le infrastrutture a sostegno dei settori
produttivi": lamentando ancora una volta che ne verrebbe lesa la
"competenza programmatoria, legislativa e amministrativa della
Regione", in ulteriore violazione del coordinamento prescritto dal
primo comma dell'art. 119 Cost. La seconda Regione ricorrente chiede
invece l'annullamento dell'intero art. 11, ivi comprese - a quanto
sembra - le disposizioni iniziali per cui "i comuni singoli od
associati e le comunità montane possono deliberare convenzioni dirette
ad affidare alla provincia la progettazione e l'esecuzione di opere
pubbliche di interesse comunale"; mentre "le province, attraverso i
propri uffici, possono prestare assistenza tecnica, a favore dei
comuni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali situati
nel territorio della circoscrizione provinciale che ne facciano
richiesta". Ma anche la Liguria, nel motivare il ricorso, si limita a
ribadire che tali disposti non riservano alla Regione alcuna
"partecipazione ai relativi procedimenti di programmazione".
Per respingere siffatte denunce, basta ora aggiungere che tanto la
facoltà di deliberare le convenzioni di cui al primo comma e di
prestare l'assistenza tecnica prevista nel comma successivo, quanto
l'autorizzazione ad assumere mutui, ai sensi e nei limiti di cui al
terzo comma, concorrono a potenziare l'autonomia amministrativa e
finanziaria delle province, nonché dei comuni e delle comunità
montane che agiscano d'intesa con le amministrazioni provinciali;
sicché l'annullamento delle previsioni in esame non farebbe che
comprimere l'autonomia medesima, senza affatto arricchire le potestà
attribuite alle regioni dagli artt. 117 e 119 Cost. E non si può
confondere il problema della legittimità costituzionale dell'art. 11
con il problema dell'efficacia spettante ai programmi regionali di
sviluppo: poiché la seconda questione va distintamente affrontata e
risolta, considerando in modo puntuale - regione per regione - i
singoli indirizzi programmatici dei quali si tratti e la loro eventuale
incidenza sull'esecuzione di opere pubbliche da parte dei rispettivi
enti autonomi territoriali.
12. - La sola Regione Liguria impugna altresì l'art. 16 del d.l. n.
55, con particolare riguardo al capoverso, per cui la somma di lire 120
miliardi, determinata dal comma precedente, è parzialmente destinata
"alle spese di gestione delle comunità montane da parte del Ministero
del bilancio e della programmazione economica mediante assegnazione a
ciascuna comunità montana dell'importo di lire trenta milioni, oltre a
lire 1.000 per abitante residente nel territorio montano della
comunità". Sul medesimo piano degli artt. 9 ed 11, anche l'art. 16
incorrerebbe, infatti, nel vizio di prevedere "l'assegnazione diretta
di finanziamenti alle comunità montane", ignorando del tutto il
livello regionale; e la violazione del "ruolo programmatorio della
regione", implicitamente garantito dagli artt. 117 e 119 Cost.,
risulterebbe tanto più evidente, dal momento che la legge 23 marzo
1981, n. 93, dispone invece che i fondi destinati allo sviluppo della
montagna (in base agli artt. 1, 2 e 5 della legge 3 dicembre 1971, n.
1102) vengano assegnati alle regioni ed alle province autonome di
Trento e Bolzano, affinché siano esse a ripartirli fra le varie
comunità dei rispettivi territori.
Posta in questi termini, però, l'impugnativa non appare
correttamente impostata, poiché non sussiste il preteso contrasto fra
la norma in esame e la legge n. 93 del 1981. Altro, in realtà, è lo
sviluppo della montagna cui si riferisce l'art. 1, primo comma, della
legge n. 93, relativamente al quale l'art. 16 del d.l. n. 55 non
introduce alcun elemento di sostanziale novità (ché anzi il primo
comma dell'articolo stesso rimanda appunto alla legge predetta, per
quanto attiene alle "finalità" da essa indicate e soddisfatte nella
sua parte iniziale); ed altro sono "le spese di gestione delle
comunità montane", che evidentemente non concernono l'attuazione dei
"piani di sviluppo economico-sociale" approntati da ciascuna comunità
ed approvati dalle competenti amministrazioni regionali o provinciali,
ma si risolvono in una serie di spese correnti, puramente strumentali
rispetto al momento della programmazione. Non a caso, le indennità
spettanti agli amministratori ed il trattamento del personale tecnico
ed amministrativo assunto dalle comunità montane sono già stati
distintamente considerati dagli artt. 6 e 7 della legge n. 93, con una
disciplina sostanzialmente identica per tutti gli enti in questione.
Ed è significativo che lo stesso art. 2 della legge n. 93, nel
disciplinare la "ripartizione di fondi tra le comunità montane",
precisi espressamente che i finanziamenti regionali si devono integrare
e coordinare - fra l'altro - "con quelli determinati ad altro titolo da
leggi statali".
Ma, al di là di questo, la denuncia proposta dalla Regione Liguria
non raggiunge comunque un livello costituzionale, dato che la norma
impugnata non incide affatto sul ruolo riconosciuto alle regioni dagli
artt. 117 e 119 Cost. Come la Corte ha già chiarito con la sentenza n.
212 del 1976, svolgendo considerazioni che si attagliano in particolar
modo al caso delle "spese di gestione delle comunità montane", la
legge n. 1102 del 1971 ha attribuito alle regioni "una competenza che
non va ricondotta a quella radicata nelle materie indicate nel comma 1
dell'art. 117 Cost., ma rientra, invece, nell'ambito del comma 2 dello
stesso articolo, a tenore del quale le leggi della Repubblica possono
demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro
attuazione". Coerentemente, dottrina e giurisprudenza della Corte di
cassazione concordano nell'assumere che le comunità montane hanno la
natura di enti locali autonomi, istituiti per il perseguimento di
finalità potenzialmente generali, non già di enti funzionali o
dipendenti dalle regioni. Ed anche la legislazione statale ordinaria è
costante nell'assimilare le comunità montane agli enti territoriali
minori, come già risulta dall'art. 1 primo comma lett. e, della legge
n. 382 del 1975 (nonché dall'art. 2 del d.P.R. n. 616 del 1977) e poi
dall'art. 15, primo e terzo comma, della legge n. 833 del 1978, per non
dire del citato art. 11 dello stesso decreto-legge in esame.
Perciò, la circostanza che il Ministero del bilancio e della
programmazione economica assegni direttamente alle singole comunità
gli importi occorrenti per il normale funzionamento dei loro apparati,
in misure parte identiche e parte proporzionali al numero degli
abitanti nei loro territori montani, non implica alcuna lesione
dell'autonomia regionale costituzionalmente garantita.
13. - A loro volta, le Regioni Lombardia ed Emilia-Romagna hanno
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 27,
quarto comma, del d.l. n. 55, nella parte in cui si dispone che il
dieci per cento dei "diritti di stato civile" sia "destinato alla
costituzione di un fondo per la formazione professionale degli
ufficiali di stato civile, gestito secondo le modalità di cui
all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604". Entrambe le
ricorrenti, con identiche motivazioni, deducono che l'istituzione del
"fondo" predetto, in quanto erogabile a cura del Ministro per
l'interno, violerebbe la competenza che il primo comma dell'art. 117
Cost. riserva alle regioni in materia d'istruzione professionale; tanto
più che le sole funzioni amministrative tuttora rimaste in tal campo
allo Stato - secondo l'art. 40 n. 2 del d.P.R. n. 616 del 1977 -
concernono "l'attività di formazione ed addestramento professionale
svolta dalle Forze armate e dai Corpi assimilati e, in genere,
dall'amministrazione dello Stato, ivi comprese le aziende autonome, per
i propri dipendenti".
Ora, la Corte è dell'avviso che la norma in questione comporti
effettivamente una deroga alle regole fissate in via generale dal
d.P.R. n. 616. Da un lato, le funzioni di ufficiale di stato civile
sono ordinariamente affidate ad amministratori e dipendenti comunali;
ed è ciascun comune che "ha un ufficio di stato civile", in base
all'art. 1, primo comma, del r.d. 9 luglio 1939, n. 1238. D'altro
lato, non può esser condiviso l'iniziale assunto dell'Avvocatura dello
Stato, per cui la configurazione del "fondo" in esame troverebbe
fondamento nella facoltà spettante agli enti pubblici di svolgere
"attività di perfezionamento del proprio personale" (in base all'art.
41, terzo comma, del citato decreto presidenziale) e nella conseguente
potestà statale di finanziare gli enti medesimi; al contrario, è lo
stesso art. 41 del d.P.R. n. 616, che nel secondo comma fa divieto allo
Stato di stanziare "somme a favore di soggetti pubblici e privati per
finalità inerenti all'attività di istruzione professionale ..., salvo
che per attività di studio, ricerca e sperimentazione"
Ma la presente questione di legittimità costituzionale non si
presta ad essere risolta - come l'Avvocatura dello Stato ha avvertito
nella memoria depositata in vista della pubblica udienza - senza tener
conto dell'estrema peculiarità dell'ordinamento dello stato civile.
Qualunque sia la discussa natura dei rapporti che si instaurano in tal
campo fra i comuni e lo Stato (e valgano o meno, in proposito, le
definizioni proposte dalla sentenza n. 104 del 1973, relativamente alla
delimitazione degli spazi affissionali per la propaganda elettorale),
certo è che servizi o funzioni del genere non sostanziano l'autonomia
comunale, ma vanno esercitati dai comuni stessi alla stregua di
apparati dipendenti, in quanto obbligati nei confronti dello Stato, che
deve considerarsi - quanto meno - l'effettivo titolare degli interessi
da curare in materia. Per averne la dimostrazione, giova anzitutto
ricordare come già nell'art. 152 n. 2 della legge comunale e
provinciale del 1915 si precisi che il Sindaco "quale ufficiale del
Governo è incaricato sotto la direzione delle autorità superiori ...
di tenere i registri dello stato civile a norma delle leggi". Ma,
principalmente, è nell'"ordinamento dello stato civile", cioè nelle
disposizioni del citato r.d. n. 1238 del 1939, che risalta la
singolarità delle funzioni in esame. Vero è che - in base all'art. 3
di tale "ordinamento" - ogni delegazione delle funzioni medesime dal
Sindaco alle altre persone indicate nell'art. 1, terzo e quarto comma,
"deve essere approvata dal procuratore della Repubblica"; che "gli
ufficiali dello stato civile" - in base all'art. 13, primo comma - "si
devono conformare alle istruzioni che loro vengono date dal Ministero
di grazia e giustizia" e sono inoltre - in base al capoverso del
medesimo articolo - "sotto l'immediata e diretta vigilanza dei
procuratori della Repubblica"; che i procuratori stessi dispongono
degli ampi poteri di rettificazione degli atti, di cui agli artt. 165 e
seguenti; che ogni pretore è tenuto a sua volta - in base agli artt.
179 e seguenti - alla verificazione dei registri dello stato civile ed
al controllo sull'osservanza delle vigenti norme di legge.
In breve, ciò offre la riprova che la formazione degli ufficiali
dello stato civile non può considerarsi riservata alle regioni. Al
contrario, essa è tanto connessa al buon andamento dei servizi in
questione ed alla soddisfazione di interessi che sicuramente fanno capo
allo Stato, da determinare un caso per sé stante; sicché l'impugnato
art. 27, quarto comma, si è legittimamente discostato dai criteri
generali di riparto delle competenze in tema d'istruzione
professionale.
14. - Con il ricorso della Regione Lombardia notificato il 29 gennaio
1982 viene denunciato l'art. 27, comma secondo, del d.l. n. 786 del
1981 perché lesivo dell'autonomia finanziaria della Regione. Il
predetto articolo, dopo aver stabilito al primo comma che, in
attuazione di quanto disposto dal quarto comma dell'art. 9 della legge
10 aprile 1981, n. 151, l'ammontare del Fondo nazionale per il ripiano
dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto è
provvisoriamente determinato per l'anno 1982 in lire 2.900 miliardi, di
cui lire 500 miliardi quale valutazione delle somme corrisposte nel
1981 dalle regioni alle aziende di trasporto, prevede, nell'impugnato
secondo comma, che tale importo di 500 miliardi venga finanziato
mediante corrispondenti riduzioni da apportare, per le regioni a
statuto ordinario, alle "assegnazioni" loro spettanti ai sensi
dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
La Regione ricorrente, premesso che il richiamato art. 9 della legge
n. 151 del 1981 prevede, invece, che a partire dal 1982 le "erogazioni"
spettanti a ciascuna regione, ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge n.
281 del 1970, vengano ridotte di un importo pari alle erogazioni
effettuate nel 1981 a favore delle aziende di trasporto, sottolinea la
differenza tra riduzioni delle "assegnazioni" e riduzioni delle
"erogazioni". Infatti, mentre la riduzione di queste ultime si
concreta in una trattenuta compensativa all'atto del versamento delle
somme dovute, la riduzione delle "assegnazioni" incide sull'importo
delle entrate regionali da iscriversi nel titolo primo del bilancio,
titolo dalla cui entità dipende il "tetto" dei mutui che la regione
può stipulare, ai sensi dell'art. 10, comma secondo, della legge n.
281 del 1970, come modificato dall'art. 22 della legge 19 maggio 1976,
n. 335. Donde, secondo la Regione, la lamentata lesione della sua
autonomia finanziaria, in ragione dell'irrazionale riduzione delle sue
entrate non vincolate nella destinazione, e conseguentemente della sua
capacità d'indebitamento,
Successivamente alla presentazione del ricorso, la intervenuta legge
26 febbraio 1982, n. 51, che ha convertito in legge, con modificazioni,
il d.l. n. 786 del 1981, ha sostituito, nell'impugnato secondo comma
dell'art. 27, il primo periodo, disponendo che l'importo di 500
miliardi di lire venga finanziato mediante corrispondenti riduzioni da
apportare, per le regioni a statuto ordinario, in sede di "erogazione"
delle somme loro spettanti ai sensi dell'art. 8 della legge n. 281 del
1970.
Venuta meno, per effetto della sostituzione della norma impugnata, la
mossa censura, va dichiarata, in conformità alla giurisprudenza di
questa Corte ed accogliendo la richiesta avanzata in tal senso dalla
ricorrente Regione, la cessazione della materia del contendere.
15. - La disciplina dettata dal d.l. n. 55, nei riguardi delle
"aziende locali di trasporto", forma l'oggetto di una serie di
impugnative regionali: fra cui vanno previamente esaminate quelle che
tutte le Regioni ricorrenti rivolgono all'art. 31, primo comma. A tale
disposizione, del resto, fa esclusivo riferimento il ricorso della
Regione Lombardia, notificato il 30 marzo 1983 (anche se il conseguente
ricorso notificato il 28 maggio denuncia altresì i commi aggiunti,
successivamente al quinto, per mezzo della legge di conversione); ed è
sul primo comma che si accentrano - in sostanza - le censure della
Regione Liguria, sebbene i relativi ricorsi sollevino questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 31, senza ulteriori
specificazioni.
Più precisamente, il primo comma dell'art. 31 (integralmente
convertito dalla legge n. 131 del 1983) viene denunciato nella parte
che impone alle regioni di provvedere al "definitivo equilibrio delle
gestioni delle aziende locali di trasporto, mediante: a) l'integrazione
della eventuale differenza tra la quota regionale derivante dalla
ripartizione del Fondo nazionale trasporti per l'anno 1983 e la somma
delle erogazioni effettuate allo stesso titolo alle aziende nel 1982"
(anziché limitarsi a quanto prescritto dalla lettera b) del comma
stesso, concernente "i necessari adeguamenti tariffari stabiliti (dalle
Regioni) con il concorso degli enti locali interessati"). Tutte le
ricorrenti assumono, cioè, la conseguente violazione dell'art. 117,
dal momento che verrebbe lesa l'autonomia legislativa regionale in
materia di servizi di trasporto, e principalmente dell'art. 119 nonché
del quarto comma dell'art. 81 Cost. (interpretato alla stregua
dell'art. 27 della legge n. 468 del 1978), dal momento che la norma
impugnata non assegnerebbe alle regioni le risorse occorrenti per
fronteggiare la spesa, ma conterrebbe solo la generica indicazione di
risorse liberamente destinabili (e già destinate) da parte regionale,
come quelle derivanti dal "maggior gettito dei tributi propri", di cui
si tratta nella parte finale dell'art. 31, primo comma, lett. a. Ed a
questi parametri comuni, i ricorsi della Lombardia e
dell'Emilia-Romagna aggiungono, pur senza alterare i termini effettivi
della predetta questione, il richiamo agli artt. 5 e 118 Cost..
Per rispondere all'interrogativo così proposto, non occorre che la
Corte indaghi sul problema - pur dibattuto fra le parti del presente
giudizio - se l'ammontare del "Fondo nazionale trasporti" per l'anno in
corso sia equivalente o inferiore a quello spettante per il 1982; e se,
pertanto, l'integrazione imposta dall'art. 31, primo comma lett. a,
riguardi o meno i soli contributi regionali erogati nell'anno
precedente al di là della rispettiva quota del "Fondo" medesimo. In
ogni caso, le difese regionali e l'Avvocatura dello Stato concordano
nel ritenere che la norma impugnata addossi alle regioni un onere del
tutto nuovo, obbligandole ad imputare ai loro bilanci di previsione,
mediante un corrispondente utilizzo dei "tributi propri", la spesa
occorrente perché le aziende locali di trasporto beneficino, nel 1983,
dello stesso volume di erogazioni comunque ricevute da parte regionale
nel 1982 (poco importa se a titolo di necessario "ripiano dei disavanzi
di esercizio" o di "contributi di esercizio" liberamente disposti dalla
Regione, in base all'art. 9 oppure all'art. 6 della legge-quadro 10
aprile 1981, n. 151). L'unica alternativa, prevista dalla già
ricordata lettera b dello stesso art. 31, primo comma, è infatti
rappresentata dai "necessari adeguamenti tariffari"; ma le parti sono
di nuovo concordi, nel riconoscere che il legislatore statale ha voluto
evitare un eccessivo aumento delle tariffe e, appunto per questo, ha
fatto gravare in prima linea sui bilanci regionali l'onere in esame.
Definita in tal senso, la questione è fondata, poiché l'art. 31,
primo comma lett. a, collide con gli artt. 117 e 119 Cost. e, di
riflesso, viola anche il quarto comma dell'art. 81. Imporre alle
regioni obblighi del genere contrasta anzitutto con ciò che la
Costituzione prescrive nel secondo comma dell'art. 119: ossia che le
regioni dispongano di "tributi propri" (oltre che di "quote di tributi
erariali"), per fronteggiare autonomamente "le spese necessarie ad
adempiere le loro funzioni normali", in chiara contrapposizione ai
"contributi speciali" previsti dal terzo comma, in ordine ai quali lo
Stato può invece vincolare l'esercizio della legislazione e
dell'amministrazione regionale. Se dunque si ammettesse che, in nome
di qualsivoglia esigenza di coordinamento finanziario, lo Stato possa
ricorrere ai tributi regionali "propri", individuando nel loro gettito
il mezzo per fronteggiare spese di interesse nazionale, l'autonomia
legislativa locale verrebbe irrimediabilmente vulnerata, assieme
all'autonomia finanziaria considerata sul versante delle uscite.
Né si può dire che il provvedimento in esame trovi alcun sostegno
nei "principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato", cui la
legislazione delle regioni ordinarie si deve pur sempre attenere, nelle
materie indicate dall'art. 117 Cost.. Da una parte, in base alla
generalissima norma di principio dettata dall'art. 21, primo comma,
della legge 19 maggio 1976, n. 335, "tutte le somme assegnate, a
qualsiasi titolo dallo Stato alla regione, confluiscono nel bilancio
regionale, senza vincolo a specifiche destinazioni, salvo il caso di
assegnazioni in corrispondenza di deleghe di funzioni amministrative
... (e) salvo il caso di assegnazioni per il finanziamento dei
programmi ulteriori di sviluppo ...". D'altra parte, è vero che nel
campo del quale si tratta la citata legge - quadro ha istituito, oltre
al "fondo per gli investimenti", l'apposito "Fondo nazionale per il
ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche
e private" (cfr. ancora l'art. 9 della legge n. 151 del 1981). Ma tale
"Fondo" - anche perché finanziato mediante la corrispondente riduzione
delle erogazioni spettanti a ciascuna regione ai sensi degli artt. 8 e
9 della legge n. 281 del 1970 - viene assegnato dalle amministrazioni
regionali sulla base di autonome scelte, sia pure nel rispetto dei
criteri fissati dall'art. 6 della legge n. 151. E, parallelamente,
l'art. 5 cpv. si limita a stabilire che le regioni non possono
stanziare in materia somme inferiori alla rispettiva quota del "Fondo",
con ciò stesso ammettendo che gli ulteriori "contributi di esercizio"
siano il frutto di libere determinazioni legislative locali; mentre
l'art. 6, terzo comma, aggiunge che "le eventuali perdite o disavanzi
non coperti dai contributi regionali come sopra determinati restano a
carico delle singole imprese od esercizi di trasporto".
Ora, la norma impugnata non si pone certo sul medesimo piano di
queste disposizioni, espressamente qualificate "principi fondamentali"
dall'art. 1 della legge - quadro; ma si risolve in un provvedimento
derogatorio, destinato a vigere per il solo anno in corso, e tanto più
singolare in quanto oneri siffatti sono stati in precedenza sostenuti
dallo Stato stesso (si veda l'art. 18, quarto comma, del d.l. n. 38 del
1981, come sostituito dalla legge di conversione n. 153 del 1981). Per
poter porre a carico delle regioni la spesa in questione, sarebbe
dunque occorso - quanto meno - che l'art. 31, primo comma lett. a,
determinasse un'apposita copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 27
della legge n. 468 del 1978, anziché valersi di risorse indisponibili
allo scopo. Ed è appunto in quest'ultimo senso - come già si
accennava - che dalla violazione degli artt. 117 e 119 discende un
ulteriore vizio di legittimità costituzionale, per contrasto con
l'art. 81, quarto comma della Costituzione.
16. - Vanno invece respinte le analoghe censure, mosse dalle Regioni
Emilia-Romagna e Lombardia ai commi 5.1, 5.2 e 5.3 dell'art. 31 (ovvero
ai commi sesto, settimo ed ottavo dell'articolo stesso, secondo la
terminologia dei due ricorsi). Ben diversamente dalla lettera a del
primo comma, le disposizioni aggiunte in sede di conversione precisano
che, alle condizioni ivi indicate, "le regioni sono autorizzate a
corrispondere un contributo integrativo in misura comunque non
superiore al 13 per cento della quota attribuita nel 1982 a ciascuna
azienda", per poi chiarire che tali erogazioni, liberamente disposte
dalle amministrazioni regionali, "vengono riconosciute in aumento alla
quota del Fondo nazionale trasporti loro spettante per l'anno 1984, ai
sensi della legge 10 aprile 1981, n. 151". Impropriamente, perciò, le
due ricorrenti deducono una conseguente "lesione della competenza
legislativa, programmatoria, amministrativa e finanziaria delle
Regioni"; ed aggiungono che, in sostanza, verrebbe così imposto un
nuovo onere alle regioni medesime, a fronte di una generica "promessa"
di rimborso delle somme da esse erogate, che non costituirebbe "valida
indicazione di copertura". In realtà, gli ulteriori contributi,
previsti dal comma 5.2 dell'art. 31, sono pur sempre - giuridicamente -
il frutto di un'autonoma determinazione regionale effettuata sulla base
del citato art. 5 cpv. della legge - quadro in tema di trasporti
pubblici locali; sicché non ne deriva nessun onere che sia stato posto
a carico dei bilanci regionali, senza l'indicazione dei mezzi per farvi
fronte. E del comma 5.2 deve darsi comunque una lettura combinata con
quella del comma 5.3: nel senso che le condizioni indicate dal primo di
tali disposti vanno rispettate - come appunto osserva l'Avvocatura
dello Stato - al solo scopo di consentire che le erogazioni in esame
possano "trovare finanziamento a carico dello Stato".
Così ricostruiti, i commi aggiunti all'art. 31 del d.l. n. 55 non
contrastano, dunque, con alcuno dei parametri costituzionali richiamati
dalle ricorrenti.
17. - Sempre in tema di trasporti pubblici locali, la sola Regione
Emilia-Romagna impugna ancora l'art. 31 del d.l. n. 55, relativamente
ai commi secondo, terzo, quarto e quinto. Incidendo sulla
determinazione delle "tariffe minime", fissando i criteri da seguire
nella previsione di "abbonamenti speciali per lavoratori" e nella
definizione delle relative tariffe, condizionando l'applicazione delle
"concessioni di viaggio gratuite e ridotte" al corrispondente rimborso
del "prezzo di ogni documento di viaggio" da parte degli enti locali o
delle regioni che abbiano deliberato le concessioni stesse, l'art. 31
avrebbe infatti dettato disposizioni di ultimo dettaglio, invasive
della competenza regionale garantita dall'art. 117, primo comma, della
Costituzione (anche in relazione all'art. 84 del d.P.R. n. 616 del
1977 ed all'art. 6 della legge-quadro n. 151 del 1981).
Ma la questione è infondata in tutti i suoi aspetti. Le
disposizioni in esame, sebbene contenute in una legge recante
"provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno
1983", hanno un'efficacia permanente nel tempo e valgono ad integrare
la disciplina statale di principio in materia di trasporti:
perseguendo l'obiettivo, già messo in evidenza dalla parte iniziale
dell'art. 6 della stessa legge-quadro, dell'autosufficienza economica
delle aziende; ed impedendo, pertanto, che gli utenti dei singoli
servizi siano privilegiati, senza adeguate ragioni giustificative da
valutare con metri fondamentalmente uniformi su tutto il territorio
nazionale. E a queste esigenze che rispondono, in particolar modo, i
rimborsi correlati alle "concessioni di viaggio gratuite o ridotte" e
le indicazioni miranti a garantire che gli "abbonamenti speciali per
lavoratori" siano oggettivamente tali, cioè si riferiscano - come
precisa il terzo comma dell'art. 31 - "a mezzi di linea indispensabili
a collegare l'abitazione con il luogo di lavoro", nei giorni e negli
orari interessati dall'attività lavorativa. Ma anche la fissazione
degli inderogabili minimi di 300 e 400 lire per i biglietti di "corsa
semplice" (o di 400 e 500 lire per i biglietti "con validità oraria
sull'intera rete urbana"), secondo il numero degli abitanti le città
in questione, non fa che sviluppare il principio già stabilito
dall'art. 6, primo comma lett. b, della ricordata legge-quadro, per cui
"i ricavi del traffico ... debbono coprire il costo effettivo del
servizio", nelle misure minime fissate sul piano nazionale.
18. - Sulla traccia delle decisioni già adottate, va infine risolta
la questione di legittimità costituzionale sollevata dalle Regioni
Emilia-Romagna e Lombardia nei riguardi del citato ultimo comma
dell'articolo unico della legge n. 131 del 1983, per cui "restano
validi gli atti e i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i
rapporti giuridici sorti in applicazione delle disposizioni di cui ai
titoli I e IV, nonché di quelle contenute negli artt. 32, 33, 34, 35,
36, 37, 39 e 40 del titolo III del decreto-legge 30 dicembre 1982, n.
952".
Nella parte in cui tale comma (al pari del soppresso art. 37 del
d.l. n. 55) fa salvi gli effetti delle disposizioni contenute negli
artt. 8, primo comma, 10, terzo comma, 39, quarto comma, 43, terzo,
quarto e quinto comma, e 45, secondo comma, del d.l. n. 952 del 1982,
la questione deve dirsi infondata, in base agli stessi motivi per cui
sono state respinte le impugnative dei corrispondenti artt. 9, primo
comma, 11, terzo comma, 27, quarto comma, 29, terzo, quarto e quinto
comma, e 31, secondo comma, del d.l. n. 55 del 1983. Per contro, là
dove la clausola finale della legge di conversione si riferisce
all'art. 45, primo comma lett. a, del d.l. n. 952, la denuncia
dev'essere accolta, dal momento che quella disposizione era formulata
nei medesimi termini dell'annullato art. 31, primo comma lett. a, del
d.l. n. 55.
19. - La Regione Lombardia, con il ricorso notificato il 28 maggio
1983, promuove altre due questioni di legittimità costituzionale,
aventi entrambe ad oggetto l'art. 9 della legge n. 130 del 1983, che
reca disposizioni in materia di personale.
La prima concerne i commi terzo e quarto del predetto articolo,
nella parte relativa al "blocco" delle assunzioni nelle unità
sanitarie locali. Il divieto fatto dal comma terzo, con carattere di
generalità nell'ambito del pubblico impiego, "di procedere ad
assunzioni anche temporanee a qualsiasi livello, comprese quelle
relative a vacanze organiche o comunque già programmate", si rivolge,
infatti, esplicitamente anche "al servizio sanitario nazionale". Ed il
successivo quarto comma, nel disporre che spetta al Presidente del
Consiglio dei ministri, valutate le eventuali necessità, determinare
con proprio decreto, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
sentito il Ministro del tesoro, "i casi in cui sia indispensabile
procedere ad assunzione di personale nelle amministrazioni e negli enti
di cui al precedente comma", si applica evidentemente anche alle
assunzioni di personale nelle unità sanitarie locali, nelle quali
appunto si articola il servizio sanitario nazionale.
La Regione ricorrente assume che tali disposizioni sono lesive, in
parte qua, della competenza, che le è riconosciuta dalla legge 23
dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale, di
programmare sul proprio territorio l'organizzazione e la gestione del
servizio sanitario sotto l'essenziale profilo della provvista del
personale necessario, previsto nelle piante organiche, che spetta ad
essa disciplinare (art. 15, undicesimo comma, n. 4, della legge n. 833
del 1978, come modificato dall'art. 13 della legge 26 aprile 1982, n.
181); e di ripartire tra le unità sanitarie locali la quota ad essa
assegnata del fondo sanitario nazionale (art. 51, quarto comma, della
stessa legge n. 833 del 1978). Ulteriore violazione della competenza
regionale in subiecta materia sarebbe costituita dall'attribuzione al
Presidente del Consiglio dei ministri e al Consiglio dei ministri
dell'esclusivo potere di valutare le necessità delle U.S.L. e di
determinare "i casi in cui sia indispensabile procedere ad assunzione
di personale": in tal guisa sarebbe stato, infatti, attribuito ad
organi statali un potere estraneo alle funzioni di indirizzo e
coordinamento riservate allo Stato dalla legge n. 833 del 1978, e per
di più non vincolato all'osservanza di criteri o principi prestabiliti
dal legislatore, sì che ne risulterebbe violata anche la riserva di
legge sancita dalla Costituzione, tanto nell'art. 97, in materia di
organizzazione dei pubblici uffici, quanto nell'art. 119, in materia di
coordinamento tra la finanza statale, regionale e locale.
L'Avvocatura dello Stato obietta che l'impugnato divieto di
assunzione di personale nelle unità sanitarie locali si pone come
misura di carattere "transitorio", adottata per una finalità di
interesse generale, "in rapporto ad una esigenza di freno alla
dilatazione della spesa pubblica". Al riguardo la Corte deve richiamare
quanto già innanzi osservato, a proposito della eventuale incidenza di
misure di carattere eccezionale ed urgente, quali "blocchi", "tetti",
"congelamenti" e così via, su aree di competenze ed interessi
costituzionalmente garantiti, che vanno, quindi, in ogni caso
rispettati. Non di meno, per quanto tocca il divieto di assunzione di
personale nelle unità sanitarie locali per il 1983, sancito dal
denunciato terzo comma dell'art. 9 della legge n. 130 del 1983, va
riconosciuto che esso, circoscritto com'è in limiti temporali non
irragionevoli, e temperato dalla possibilità di deroga in caso di
necessità, cui non sia dato sopperire in altro modo, resiste alle
mosse censure di illegittimità costituzionale.
Sono, invece, le modalità della deroga al blocco, come strutturata
nel comma quarto, anch'esso impugnato, dello stesso art. 9, che
incidono sulla competenza regionale in materia di organizzazione del
personale delle unità sanitarie locali, e del correlativo
finanziamento.
Giova in proposito considerare che la materia di cui trattasi attiene
all'"assistenza sanitaria ed ospedaliera", attribuita alle regioni
dall'art. 117 della Costituzione. Alle regioni medesime è perciò
costituzionalmente riservata la generalità delle correlative funzioni
amministrative, salve - da un lato - la funzione statale di indirizzo e
coordinamento e - dall'altro - le funzioni "di interesse esclusivamente
locale", identificate dalle leggi della Repubblica in base al primo
comma dell'art. 118 della Costituzione. Appunto in quest'ultimo senso,
con esplicito riferimento a tale norma della Costituzione, l'art. 32,
primo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977 attribuiva ai comuni, singoli
ed associati, tutte le funzioni amministrative relative alla materia
dell'assistenza sanitaria ed ospedaliera, che non fossero
"espressamente riservate allo Stato, alle Regioni e alle Province". Ma
il secondo comma dello stesso art. 32 dichiarava di spettanza regionale
"stabilire i criteri di programmazione e di organizzazione dei servizi"
in questione; ed il successivo terzo comma affidava - tra l'altro -
alle leggi regionali la disciplina dell'"utilizzo del personale da
parte degli enti gestori". Per contro, nessuna funzione amministrativa
incidente sul punto veniva riservata allo Stato dall'art. 30 dello
stesso d.P.R. n. 616.
Anche la legge n. 833 del 1978 riserva allo Stato ampi poteri in
materia, ma sotto forma di programmazione economica e sanitaria
nazionale (art. 3), di legislazione ordinaria e delegata (artt. 4 e 47,
terzo comma), di indirizzo e coordinamento delle attività
amministrative regionali (art. 5); non già sotto forma di
provvedimenti amministrativi puntuali, relativi alle singole unità
sanitarie locali, come quello (decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 1 agosto 1983 in Gazzetta Ufficiale n. 215 del 1983) emanato
dal Governo in applicazione della norma impugnata. In tema di struttura
e funzionamento delle singole unità sanitarie locali, come pure in
tema di organizzazione e gestione dei singoli servizi previsti dalla
legge di riforma (artt. 15 segg.), competente è, infatti, la regione,
sia pure in applicazione delle leggi e delle direttive statali. E,
prima ancora, è alla regione che spetta, in base all'art. 11, secondo
comma, lett. c), della citata legge n. 833 del 1978, "assicurare la
corrispondenza tra costi dei servizi e relativi benefici".
I principi anzidetti hanno trovato applicazione nella stessa legge
delegata (d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761) che ha disciplinato lo stato
giuridico del personale delle unità sanitarie locali. Tra le numerose
norme che fanno riferimento alla regione si possono ricordare: l'art.
1, che prevede l'inquadramento di tale personale "in ruoli nominativi
regionali, istituiti e gestiti dalla regione"; gli artt. 9 e 12,
secondo cui i pubblici concorsi per le assunzioni in servizio sono
banditi ed espletati dalla regione; l'art. 43, per cui il dipendente,
per esigenze di servizio di carattere temporaneo, può essere inviato
dalla regione in missione presso località diversa da quella in cui
presta servizio; l'art. 44, per cui il personale può essere comandato,
con provvedimento regionale, a prestare servizio presso altra unità
sanitaria locale.
Sulla base dei ricordati principi appare chiaro che l'ente deputato
alla supervisione delle esigenze rappresentate dalle unità sanitarie
locali per l'assunzione di personale in deroga al blocco vigente per
l'anno 1983, ed alla conseguente emanazione, ricorrendone i
presupposti, di puntuali provvedimenti autorizzativi, non può essere
altri che la regione territorialmente competente; ferma restando allo
Stato, ovviamente, nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e
coordinamento, la determinazione dei criteri eventualmente occorrenti
per soddisfare - tra l'altro - le "esigenze di rigore e di efficacia
della spesa sanitaria", di cui all'art. 5, primo comma, della citata
legge n. 833 del 1978.
Per le suesposte considerazioni l'art. 9, comma quarto, della legge
n. 130 del 1983 appare lesivo dell'autonomia regionale, e pertanto ne
va dichiarata la illegittimità costituzionale nella parte in cui non
prevede che siano le regioni (anziché il Presidente del Consiglio dei
ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Ministro del tesoro) a determinare, valutate le eventuali necessità, i
singoli casi in cui sia indispensabile procedere ad assunzione di
personale nelle unità sanitarie locali esistenti nell'ambito
territoriale di rispettiva competenza.
20. - L'altra questione avente ad oggetto l'art. 9 della legge n. 130
del 1983, egualmente promossa dalla Regione Lombardia con il ricorso
notificato il 28 maggio 1983, si riferisce, invece, al quinto comma di
detto articolo. Con esso si dispone che "per le esigenze del
coordinamento della finanza pubblica di cui alla presente legge il
Consiglio dei ministri emana atti di indirizzo e coordinamento per le
amministrazioni regionali, al fine di delimitare l'incidenza di nuove
assunzioni di loro competenza sulla spesa delle regioni, in armonia con
le disposizioni di cui ai due commi precedenti" dello stesso articolo.
Secondo la Regione ricorrente, l'impugnata disposizione non può
giustificarsi in nome della funzione di indirizzo e coordinamento,
poiché mancherebbe in essa ogni indicazione di criteri per
l'emanazione ed il contenuto degli atti di indirizzo, dandosi così
vita ad un potere del tutto discrezionale del Governo, in violazione
dei principi di legalità e di riserva di legge, di cui agli artt. 97,
117 e 119 della Costituzione.
La questione non è fondata. Non v'ha dubbio che anche
nell'emanazione di atti amministrativi di indirizzo e coordinamento il
Governo sia vincolato dal principio di legalità. Per il legittimo
esercizio della funzione in forma amministrativa si richiede, pertanto,
come affermato da questa Corte nella sentenza n. 150 del 1982,
l'esistenza di una specifica disposizione legislativa la quale, in
apposita considerazione della materia che di volta in volta esige
l'intervento degli organi centrali, vincoli e diriga la scelta del
Governo, prima che questo possa, dal suo canto, indirizzare e
coordinare lo svolgimento di poteri di autonomia. Ma nel caso in esame
la denunciata norma non appare priva dei cennati requisiti. Infatti,
come rileva l'Avvocatura dello Stato, essa prevede il possibile
contenuto degli atti di indirizzo e coordinamento, rappresentato non da
pure e semplici prescrizioni di blocco delle assunzioni, derogabile
solo in casi stabiliti da organi governativi, ma dall'individuazione di
limiti entro i quali debba risultare contenuta la spesa delle regioni
derivante da nuove assunzioni, limiti superabili solo in presenza di
valutazioni di indispensabilità, da compiersi, ad opera dei competenti
organi regionali, con procedure non riproduttive di quella configurata
dal comma quarto dello stesso articolo, ma su di questa esemplate.
Pertanto l'impugnata norma resiste alle mosse censure.
21. - Altra questione di legittimità costituzionale promossa dalla
Regione Lombardia con il ricorso notificato il 28 maggio 1983, è
quella relativa all'art. 20, comma terzo, della legge n. 130 del 1983.
Con detta norma è stata autorizzata la spesa di lire 30 miliardi, da
iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1983, per la realizzazione,
a cura del Ministero medesimo, "di progetti di forestazione industriale
produttiva allo scopo di aumentare a breve termine la produzione
legnosa forestale nazionale, promuovere una stabile e qualificata
occupazione di mano d'opera forestale e favorire una più utile
destinazione produttiva di terreni agricoli e forestali marginali".
Secondo la ricorrente Regione la norma è viziata da illegittimità
costituzionale, in quanto autorizza e finanzia una attività di organi
centrali dello Stato, che rientra, invece, nell'ambito della competenza
spettante alle regioni in materia di agricoltura e foreste, in base
all'art. 117 della Costituzione ed agli artt. 66, primo e secondo
comma, e 69, primo, secondo e quarto comma, del d.P.R. 24 luglio 1977,
n. 616. Inoltre, prevedendo la istituzione nel bilancio dello Stato di
uno stanziamento relativo a spesa concernente funzioni trasferite alle
regioni, la denunciata norma violerebbe il divieto fatto in proposito
dall'art. 126, comma terzo, dello stesso d.P.R. n. 616 del 1977.
La questione è fondata. Le funzioni amministrative trasferite alle
regioni in attuazione dell'art. 117 della Costituzione, nella materia
"agricoltura e foreste", concernono, tra l'altro, "i boschi, le foreste
e le attività di produzione forestale" e "le attività di preparazione
professionale degli operatori agricoli e forestali", secondo quanto
dispone l'art. 66 del d.P.R. n. 616 del 1977, prendendo in
considerazione il settore forestale appunto sotto il profilo
produttivistico. Nello stesso decreto l'art. 69, preordinato alla
protezione del settore medesimo in vista del fine pubblico che esso è
destinato a perseguire, precisa che sono trasferite alle regioni tutte
le funzioni esercitate dallo Stato concernenti, tra l'altro, "le
foreste, la proprietà forestale privata, i rimboschimenti". Non v'è
dubbio, dunque, che la "realizzazione di progetti di forestazione
industriale produttiva" ricada nella competenza delle regioni e non del
Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Né appare adeguatamente
suffragata la tesi dell'Avvocatura dello Stato, che si tratterebbe,
cioè, di interventi che "trascendono l'interesse e quindi la
competenza delle singole regioni". La denunciata norma non prevede,
invero, alcun collegamento programmatico od operativo a livello
nazionale. D'altronde, ove si fosse trattato di un "intervento di
competenza nazionale", esso sarebbe rientrato nell'ambito del
successivo comma sesto dello stesso art. 20, che ha autorizzato per
l'anno 1983 l'ulteriore spesa di lire 70 miliardi da iscrivere nello
stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle
foreste, proprio "per gli interventi di competenza nazionale di cui
all'art. 3 lett. c), della legge 27 dicembre 1977, n. 984". Legge,
quest'ultima, che nel disciplinare il coordinamento degl'interventi
pubblici nei vari settori dell'economia agricola nazionale, prevede,
fra l'altro, anche nel settore della forestazione, un piano nazionale e
programmi regionali, nonché la ripartizione dei finanziamenti fra
gl'interventi di competenza nazionale ed i programmi regionali.
Per le su esposte considerazioni va, dunque, dichiarata la
illegittimità costituzionale dell'art. 20, comma terzo, della legge n.
130 del 1983.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i procedimenti iscritti ai nn. 10 R.R. 1982; 3, 9, 10, 11,
22, 23, 24, 25 R.R. 1983,
1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 8, primo comma, 10, terzo
comma, 43, terzo, quarto e quinto comma, 44 e 45, primo comma, del d.l.
30 dicembre 1982, n. 952 (Provvedimenti urgenti per il settore della
finanza locale per l'anno 1983), promossa dalla Regione Lombardia - in
riferimento agli artt. 5, 117, 118, 119, nonché all'art. 81, quarto
comma, della Costituzione - con ricorso notificato il 31 gennaio 1983
(n. 3 registro ricorsi 1983);
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 9, 11, 27, 29, 31 e 37 del d.l. 28 febbraio 1983, n. 55
(Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno
1983), convertito, con modificazioni, in legge 26 aprile 1983, n. 131,
promossa dalle Regioni Lombardia ed Emilia-Romagna - in riferimento
all'art. 77 della Costituzione - con ricorsi notificati il 30 marzo ed
il 28 maggio 1983 (nn. 10-11 e 22-23 registro ricorsi 1983);
3) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla
questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, secondo comma,
del d.l. 22 dicembre 1981, n. 786 (Disposizioni in materia di finanza
locale), il cui testo, limitatamente al primo periodo, è stato
sostituito in sede di conversione, con modificazioni, in legge 26
febbraio 1982, n. 51, promossa dalla Regione Lombardia - in riferimento
all'art. 119 della Costituzione - con ricorso notificato il 29 gennaio
1982 (n. 10 registro ricorsi 1982);
4) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 26, commi
secondo e terzo (divenuti primo e secondo per effetto della
soppressione del primo comma, operata in sede di conversione in legge),
del d.l. 22 dicembre 1981, n. 786 (Disposizioni in materia di finanza
locale), convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 1982, n.
51;
5) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi
quinto e sesto, della legge 26 aprile 1983, n. 130 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 1983);
6) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 31, primo
comma, del d.l. 28 febbraio 1983, n. 55 (Provvedimenti urgenti per il
settore della finanza locale per l'anno 1983), convertito, con
modificazioni, in legge 26 aprile 1983, n. 131, nella parte in cui
prevede che, per il definitivo equilibrio delle gestioni delle aziende
locali di trasporto, le regioni sono tenute - anziché facoltizzate - a
provvedere mediante l'integrazione della eventuale differenza tra la
quota regionale derivante dalla ripartizione del Fondo nazionale
trasporti per l'anno 1983 e la somma delle erogazioni effettuate allo
stesso titolo alle aziende nel 1982, nonché nella parte in cui prevede
che a questa integrazione le regioni devono necessariamente fare fronte
con il maggior gettito dei tributi propri;
7) dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo unico,
ultimo comma, della legge 26 aprile 1983, n. 131, nella parte in cui
prevede che "restano validi gli atti e i provvedimenti adottati ed
hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione" dell'art.
45, primo comma lett. a), del decreto-legge n. 952 del 1982;
8) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 9, quarto
comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 1983), nella parte in cui non prevede che siano le regioni
- anziché il Presidente del Consiglio dei ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro del
tesoro - a determinare, valutate le eventuali necessità, i singoli
casi in cui sia indispensabile procedere ad assunzione di personale
nelle unità sanitarie locali esistenti nell'ambito territoriale di
rispettiva competenza, ferme restando le funzioni di indirizzo e
coordinamento previste dall'art. 5 della legge 23 dicembre 1978, n.
833;
9) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 20, terzo
comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 1983);
10) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 28, primo comma, e 29 (nella parte concernente le regioni a
statuto ordinario) del d.l. n. 786 del 1981, convertito nella legge n.
51 del 1982, promossa dalla Regione Lombardia - in riferimento all'art.
119 della Costituzione - con ricorso notificato il 29 gennaio 1982 (n.
10 registro ricorsi 1982);
11) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 34 del d.l. n. 786 del 1981, convertito nella legge n. 51 del
1982, promossa dalla Regione Lombardia - in riferimento agli artt. 117,
118 e 119 della Costituzione - con ricorso notificato il 29 gennaio
1982 (n. 10 registro ricorsi 1982);
12) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 8, commi 1, 2 e 2.1, e dell'art. 8 bis del d.l. n. 55 del
1983, convertito nella legge n. 131 del 1983, promossa dalle Regioni
Emilia-Romagna e Lombardia - in riferimento agli artt. 117 e 119,
nonché all'art. 81, quarto comma, della Costituzione - con ricorsi
notificati il 28 maggio 1983 (nn. 22-23 registro ricorsi 1983);
13) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 9, primo, quarto, sesto, nono e decimo comma, del d.l. n. 55
del 1983, convertito nella legge n. 131 del 1983, rispettivamente
promossa dalle Regioni Liguria, Lombardia ed Emilia-Romagna - in
riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione - con ricorsi
notificati il 30 e il 31 marzo, il 28 e il 30 maggio 1983 (nn. 9-11,
22-23 e 25 registro ricorsi 1983);
14) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 11 del d.l. n. 55 del 1983, convertito nella legge n. 131 del
1983, rispettivamente promossa dalle Regioni Liguria e Lombardia - in
riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione - con ricorsi
notificati il 30 e il 31 marzo, il 28 e il 30 maggio 1983 (nn. 9-10, 23
e 25 registro ricorsi 1983);
15) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 16, secondo comma, del d.l. n. 55 del 1983, convertito nella
legge n. 131 del 1983, promossa dalla Regione Liguria - in riferimento
agli artt. 117 e 119 della Costituzione - con ricorsi notificati il 31
marzo e il 30 maggio 1983 (nn. 9 e 25 registro ricorsi 1983);
16) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 27, quarto comma, del d.l. n. 55 del 1983, convertito nella
legge n. 131 del 1983, promossa dalle Regioni Lombardia ed
Emilia-Romagna - in riferimento all'art. 117 della Costituzione - con
ricorsi notificati il 30 marzo ed il 28 maggio 1983 (nn. 10-11 e 22-23
registro ricorsi 1983);
17) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 28, quinto comma (nella parte concernente le regioni a
statuto ordinario), del d.l. n. 55 del 1983, convertito nella legge n.
131 del 1983, promossa dalla Regione Liguria - in riferimento all'art.
119 della Costituzione - con ricorsi notificati il 31 marzo e il 30
maggio 1983 (nn. 9 e 25 registro ricorsi 1983);
18) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 29, terzo, quarto e quinto comma, del d.l. n. 55 del 1983,
convertito nella legge n. 131 del 1983, promosso dalle Regioni
Lombardia ed Emilia-Romagna - in riferimento agli artt. 117, 118 e 119
della Costituzione con ricorsi notificati il 30 marzo ed il 28 maggio
1983 (nn. 1011 e 22-23 registro ricorsi 1983);
19) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 31, secondo, terzo, quarto e quinto comma, del d.l. n. 55 del
1983, convertito nella legge n. 131 del 1983, promossa dalla Regione
Emilia-Romagna - in riferimento all'art. 117 della Costituzione - con
ricorsi notificati il 30 marzo ed il 28 maggio 1983 (nn. 11 e 22
registro ricorsi 1983);
20) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 31, commi 5.1., 5.2. e 5.3., del d.l. n. 55 del 1983,
convertito nella legge n. 131 del 1983, promossa dalle Regioni
Emilia-Romagna e Lombardia - in riferimento agli artt. 117, 118 e 119,
nonché all'art. 81, quarto comma, della Costituzione - con ricorsi
notificati il 28 maggio 1983 (nn. 22-23 registro ricorsi 1983);
21) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'articolo unico, ultimo comma, della legge n. 131 del 1983 - nella
parte in cui prevede che "restano validi gli atti e i provvedimenti
adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione"
degli artt. 8, primo comma, 10, terzo comma, 39, quarto comma, 43,
terzo, quarto e quinto comma e 45, secondo comma, del decreto-legge n.
952 del 1982 - promossa dalle Regioni Emilia-Romagna e Lombardia, in
riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, con ricorsi
notificati il 28 maggio 1983 (nn. 22 - 23 registro ricorsi 1983);
22) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 9, terzo comma (nella parte relativa al servizio sanitario
nazionale), della legge n. 130 del 1983. promossa dalla Regione
Lombardia - in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione
- con ricorso notificato il 28 maggio 1983 (n. 24 registro ricorsi
1983);
23) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 9, quinto comma, della legge n. 130 del 1983, promossa dalla
Regione Lombardia - in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della
Costituzione - con ricorso notificato il 28 maggio 1983 (n. 24 registro
ricorsi 1983);
24) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 10, primo comma (nella parte in cui prevede che siano
infruttiferi i conti correnti aperti presso la tesoreria centrale dello
stato ed intestati alle regioni a statuto ordinario), della legge n.
130 del 1983, promossa dalla Regione Lombardia - in riferimento
all'art. 119, nonché all'art. 81, quarto comma, della Costituzione -
con ricorso notificato il 28 maggio 1983 (n. 24 registro ricorsi 1983)
.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 7 ottobre 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:307 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte