Sentenza n. 307/1988
Altra decisione · depositata il 17/03/1988 · relatore Mauro Ferri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Toscana notificato il
20 giugno 1987, depositato in Cancelleria il 6 luglio successivo ed
iscritto al n. 17 del Registro Ricorsi 1987, per conflitto di
attribuzione sorto a seguito del decreto del Presidente della
Repubblica 19 marzo 1987 trasmesso all'Amministrazione regionale dal
Provveditorato agli Studi di Siena con nota 5326 di prot. del 27
aprile 1987, contenente la nomina del Direttore dell'Istituto
"Tommaso Pendola di Siena";
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 26 gennaio 1988 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Uditi l'avv. Giuseppe Morbidelli per la Regione Toscana e
l'Avvocato dello Stato Antonio Palatiello per il Presidente del
Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato il 20 giugno 1987, la Regione Toscana
ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in
relazione al d.P.R. 19 marzo 1987 (trasmesso all'Amministrazione
regionale dal Provveditorato agli Studi di Siena in data 27 aprile
1987), con il quale è stato nominato il direttore dell'Istituto per
sordomuti "Tommaso Pendola" di Siena.
La ricorrente premette che l'Istituto, fondato nel 1828 da Padre
Tommaso Pendola delle Scuole Pie, è una istituzione pubblica di
assistenza e beneficenza, avendo - ai sensi dell'art. 2 dello statuto
approvato con R.D. del 14 luglio 1895 - l' "iscopo di accogliere,
educare ed istruire gratuitamente sordomuti poveri di ambo i sessi",
e che, in forza della delega contenuta nell'art. 13 della legge
regionale 7 luglio 1976, n. 15 (come modificato dall'art. 9 della
legge regionale 30 maggio 1978, n. 35), il Comune di Siena aveva già
provveduto, con delibera del 23 maggio 1985, alla nomina di un
commissario straordinario in sostituzione degli organi statutari
dell'ente, nomina poi prorogata, con successive delibere, fino al 14
agosto 1987, al fine di consentire una modifica dello statuto nella
parte relativa alla commissione amministratrice e al direttore.
Ciò premesso, la ricorrente deduce che il decreto presidenziale
impugnato invade la sfera di competenza regionale in materia di IPAB,
garantita dagli artt. 117 e 118 Cost. e 13, 17 e 22 del d.P.R. n. 616
del 1977, in forza dei quali tutte le funzioni amministrative
concernenti dette istituzioni sarebbero attribuite alle regioni.
In contrario, non potrebbe dedursi, prosegue la ricorrente, che la
nomina del direttore resti esclusa dal novero delle competenze
regionali perché non corrispondente a una funzione amministrativa
prevista da una norma generale ed astratta, ma a un potere attribuito
singolarmente dallo statuto dell'ente al Capo dello Stato: l'atto di
nomina del direttore costituisce, infatti, espressione del potere di
organizzazione delle IPAB, che non spetta più allo Stato.
Né, infine, conclude la Regione Toscana, è rilevante la
circostanza che la competenza del Presidente della Repubblica sia
prevista dallo statuto dell'ente, in quanto l'Istituto Pendola è un
ente pubblico il cui statuto, approvato con regio decreto,
costituisce fonte del diritto, come tale destinata a cedere alle
fonti superiori di livello costituzionale e di normazione primaria
qual è il d.P.R. 616/77.
2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, costituitosi in
giudizio, conclude in via principale per l'inammissibilità del
ricorso, deducendo che il potere di nomina del direttore della IPAB
in questione trova la sua fonte esclusivamente nella volontà del
fondatore e che quindi la competenza rivendicata dalla ricorrente non
è garantita dalla Costituzione: è richiamata in tal senso la
sentenza di questa Corte n. 195 del 1987. In subordine, l'Avvocatura
conclude per l'infondatezza.
3. - L'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato,
proposta dalla ricorrente, è stata respinta dalla Corte con
ordinanza n. 487 del 1987.
4. - Nell'imminenza dell'udienza la Regione Toscana ha depositato
memoria aggiuntiva, insistendo per l'accoglimento del ricorso.
La ricorrente deduce, in primo luogo, che i principi affermati
dalla Corte nella sentenza n. 195 del 1987 non sarebbero applicabili
alla fattispecie, in quanto l'Istituto Tommaso Pendola, oltre alla
veste formale, avrebbe assunto anche la natura sostanziale di ente
pubblico, perdendo l'originaria impronta privatistica. Comunque, da
un punto di vista più generale, anche ponendo l'accento sulla
volontà dei fondatori, non potrebbe trascurarsi la necessità di una
interpretazione storico-evolutiva delle previsioni statutarie.
L'attribuzione della competenza per la nomina del direttore
dell'istituto al Re andrebbe cioè intesa non come attribuzione di un
potere a titolo personale, bensì quale conferimento di un potere al
capo dell'esecutivo, cioè come una sorta di rinvio dinamico
all'autorità pubblica che allora era titolare dei poteri di
vigilanza; con la conseguenza che, con il nuovo ordinamento
costituzionale e con il trasferimento alle regioni delle funzioni
amministrative nelle materie indicate nell'art. 117 Cost., si sarebbe
verificata una successione delle regioni stesse nell'universitas
delle situazioni e relazioni anteriormente facenti capo allo Stato, e
quindi anche in tutte le funzioni sulle IPAB. Considerato in diritto La Regione Toscana, come detto in narrativa, ha sollevato
conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al
Decreto del Presidente della Repubblica emanato il 19 marzo 1987, con
il quale, su proposta del Ministro della Pubblica Istruzione, è
stato nominato il direttore dell'Istituto per sordomuti "Tommaso
Pendola" di Siena, ai sensi dell'art. 4, secondo comma, dello statuto
dell'ente, approvato con R.D. del 14 luglio 1895.
Ad avviso della ricorrente il provvedimento impugnato sarebbe
lesivo della sfera di attribuzioni ad essa riservata dagli artt. 117
e 118 Cost., nonché dagli artt. 13, 17 e 22 del d.P.R. 24 luglio
1977, n. 616, in base ai quali tutte le funzioni amministrative
concernenti le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
sarebbero state trasferite alle regioni.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Generale dello Stato, conclude per la
inammissibilità del ricorso, richiamando la sentenza di questa Corte
n. 195 del 1987.
Risulta alla Corte che, successivamente alla proposizione del
ricorso, come preannunciato dalla difesa della Regione Toscana nello
stesso atto introduttivo, il Consiglio regionale della Toscana ha
approvato la proposta - formulata dal Consiglio comunale di Siena di
modificazione degli artt. 4, 7, 8, 10, 32, 33 e 35 dello statuto
dell'Istituto Pendola di Siena.
In particolare, per quanto qui interessa, l'art. 4 è stato
modificato nel senso di separare la figura del direttore
dell'Istituto da quella di Presidente della Commissione
amministratrice (in precedenza accomunate), ed è previsto che
quest'ultima è composta da un Presidente e da quattro membri eletti
dal Consiglio comunale di Siena e provvede alla nomina del direttore
"da scegliere tra persone dotate di adeguati requisiti di
preparazione professionale in relazione alle finalità proprie
dell'Ente".
Inoltre, nella stessa delibera, il Consiglio regionale ha
approvato la seguente norma transitoria: "Fino alla nomina del nuovo
direttore prevista dall'art. 4 dello statuto così come modificato
dal presente atto, le funzioni di direttore saranno svolte
dall'attuale titolare della carica nominato in conformità del
soppresso art. 4 dello statuto medesimo".
La delibera è stata resa esecutiva con decisione della
Commissione di controllo del 18 dicembre 1987.
Da quanto esposto discende che la norma statutaria sulla quale si
fonda il provvedimento impugnato non è più in vigore, mentre la
Regione ricorrente con l'approvazione della citata norma transitoria
si è preoccupata di regolare la posizione del direttore nominato in
base all'originario testo dell'art. 4 dello Statuto riconoscendo
così implicitamente la legittimità della nomina stessa.
Deve, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere del
presente giudizio.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso
indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 17 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:307 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte