Sentenza n. 307/1993
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 09/07/1993 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 16legge 773/1982
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge
20 ottobre 1982, n. 773 (Riforma della Cassa nazionale di previdenza
ed assistenza a favore dei geometri), promosso con ordinanza emessa
il 7 ottobre 1992 dal pretore di Viterbo nel procedimento civile
vertente tra Remo Zompanti e la Cassa nazionale di previdenza ed
assistenza a favore dei geometri, iscritta al n. 736 del registro
ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Udito nella camera di consiglio del 31 marzo 1993 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza in data 7 ottobre 1992, il pretore di Viterbo
ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 16
della legge 20 ottobre 1982, n. 773 (Riforma della Cassa nazionale di
previdenza ed assistenza a favore dei geometri).
Ricorda il pretore che, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 843
del 1978, ai titolari di più pensioni la quota aggiuntiva ex art. 10
della legge n. 160 del 1975, o l'indennità integrativa speciale, o
altro trattamento collegato con le variazioni del costo della vita,
sono dovuti una sola volta.
Ai sensi dell'art. 17 stessa legge, l'indennità integrativa
speciale non è inoltre cumulabile con la retribuzione percepita in
costanza di rapporto di lavoro, ma deve comunque essere fatto salvo
l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto
dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Peraltro la Corte costituzionale, con la sentenza n. 172 del 1991,
ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 17 citato, per contrasto con
l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che,
anche nei confronti del titolare di due pensioni, pur restando
vietato il cumulo delle indennità integrative speciali, debba
comunque farsi salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo
di pensione del Fondo lavoratori dipendenti.
La citata pronunzia di incostituzionalità, pur concernendo l'art.
17 della legge, incide anche e soprattutto sulla disciplina di cui
all'art. 19 della legge stessa, costituendo una evidente limitazione
al divieto di cumulo, per i titolari di più pensioni, delle
indennità integrative speciali o di analoghi trattamenti.
Ciò vale per tutte le pensioni a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria, o delle gestioni dei lavoratori autonomi o a
carico delle gestioni di previdenza sostitutive o comunque
integrative dell'assicurazione obbligatoria, o che ne comportino
l'esclusione o l'esonero.
Non vale però nei casi, come quello di specie, in cui la materia
abbia una disciplina autonoma e compiuta; né, per i limiti del
giudicato costituzionale, può ritenersi che la sentenza n. 172 del
1991 abbia travolto anche l'art. 16 della legge n. 773 del 1982.
Orbene - conclude il pretore - appare di tutta evidenza la
disparità di trattamento, priva di qualsiasi giustificazione
razionale, tra chi sia titolare di due pensioni (di cui una a carico
della Cassa geometri) e chi sia invece titolare di due altre
pensioni, di qualsiasi natura. Considerato in diritto
1. - Con richiamo all'art. 3 della Costituzione, viene posta in
dubbio la legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge 20
ottobre 1982, n. 773 (Riforma della Cassa nazionale di previdenza e
assistenza a favore dei geometri), nella parte in cui non prevede che
anche nei confronti del titolare di due pensioni, di cui una a carico
della Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei geometri, pur
restando vietato il cumulo delle indennità integrative speciali o di
altri analoghi trattamenti collegati alle variazioni del costo del
lavoro, debba comunque farsi salvo l'importo corrispondente al
trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni
lavoratori dipendenti.
2. - La questione è fondata.
Con sentenza n. 172 del 1991, questa Corte ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 21 dicembre
1978, n. 843 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria), nella parte in cui non
prevedeva che anche nei confronti del titolare di due pensioni, pur
restando vietato il cumulo delle indennità integrative speciali,
dovesse comunque farsi salvo l'importo corrispondente al trattamento
minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori
dipendenti.
Questione in tutto analoga a quella sottoposta oggi all'esame è
stata dunque già decisa da questa Corte. Peraltro, come esattamente
ha rilevato il giudice a quo, la decisione non è applicabile al caso
di specie, in quanto la legge n. 773 del 1982 costituisce un autonomo
sistema normativo, che disciplina specificamente le prestazioni
erogate dalla Cassa geometri, cosicché, la materia sfugge alla
normativa generale di cui agli artt. 17 e 19 della legge n. 843 del
1978, nel testo risultante a seguito della sentenza n. 172 del 1991.
È di tutta evidenza peraltro che le rationes decidendi poste a
fondamento della richiamata sentenza ricorrono interamente anche con
riguardo al caso prospettato, che si pone con l'altro in un rapporto
da specie a genere. Inoltre la sentenza correggendo
l'irragionevolezza della disciplina generale, ha accentuato il
carattere ingiustamente discriminatorio della normativa riguardante
il cumulo con altro trattamento previdenziale della pensione a carico
della Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei geometri. A tale
disparità di trattamento deve dunque porsi rimedio con la pronuncia
di illegittimità costituzionale nei sensi e con gli effetti innanzi
precisati.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 16 della legge
20 ottobre 1982, n. 773 (Riforma della Cassa nazionale di previdenza
ed assistenza a favore dei geometri), nella parte in cui non prevede
che anche nei confronti del titolare di due pensioni, di cui una a
carico della Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei geometri,
pur restando vietato il cumulo delle indennità integrative speciali,
debba comunque farsi salvo l'importo corrispondente al trattamento
minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori
dipendenti.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 9 luglio 1993.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1993:307 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte